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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 24/10/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 988/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 988/2025 R.G. promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
CE (RA), Via Delle Margherite n.15/A, rappresentata e difesa dall' avv. Barbara Ratti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Forlì (FC), Corso Mazzini n.83, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall' avv. Barbara Ratti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Forlì (FC), Corso Mazzini n.83, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente, come da note scritte autorizzate depositate il 30/09/2025, come segue:
“1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2. la signora rimarrà a vivere nella casa di sua proprietà con il mobilio ivi contenuto Pt_1
anch'esso di sua proprietà; 3. il sig. si è già trasferito altrove prelevando i propri effetti personali e sposterà la sua CP_1
residenza entro il 31.12.2025;
4. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale senza che alcun assegno sia
previsto dall'uno a favore dell'altro;
5. i coniugi dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altro a qualunque titolo, ragione o
causa avendo definito tutti i loro rapporti patrimoniali;
6. spese compensate.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.05.2025 chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 personale da e, cumulativamente, ex art. 473 bis 49 c.p.c., pronunciarsi la Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito concordatario in CE (RA) in data
10.09.2023, in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2023, parte II, serie A, n. 14, alle condizioni indicate nel ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione non fossero nati figli e che la prosecuzione della convivenza fosse divenuta intollerabile tanto da addivenire alla decisione di separarsi.
Con decreto emesso in data 08.05.2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data
01.10.2025 per la comparizione personale delle parti e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero presso la Procura di Ravenna. In data 05.06.2025 il P.M. interveniva nel procedimento.
Con comparsa depositata il 30.09.2025 si costituiva il quale dava atto che, nelle Controparte_1 more del giudizio, le parti avevano raggiunto un accordo sulle statuizioni accessorie della separazione e del divorzio tra loro.
Viste le note scritte contenenti le conclusioni congiunte depositate dalle parti in data 30.09.2025, preso atto dell'assenza di volontà dei coniugi di riconciliarsi, il Giudice relatore delegato, con ordinanza depositata il 01.10.2025, rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Il P.M. concludeva come in atti per l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti in data 13.10.2025.
1. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi è certamente fondata e va accolta.
Dalle risultanze processuali e dalle dichiarazioni sottoscritte personalmente dalle parti emerge inequivocabilmente la crisi del rapporto coniugale tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi.
2. Quanto alle pronunce accessorie, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione personale tra le parti alle condizioni da loro concordate e qui integralmente richiamate.
3. Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 988/2025 R.G.:
1) dispone la separazione personale tra (C.F. e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), alle condizioni da loro concordate e qui da Controparte_1 C.F._2 intendersi integralmente richiamate, avendo i coniugi contratto matrimonio con rito concordatario in
CE (RA) in data 10.09.2023, in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2023, parte II, serie A, n. 14;
2) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove credono la loro residenza;
3) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CE
(RA) ai fini dell'annotazione;
4) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5) spese del giudizio compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 23/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 988/2025 R.G. promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
CE (RA), Via Delle Margherite n.15/A, rappresentata e difesa dall' avv. Barbara Ratti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Forlì (FC), Corso Mazzini n.83, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall' avv. Barbara Ratti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Forlì (FC), Corso Mazzini n.83, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente, come da note scritte autorizzate depositate il 30/09/2025, come segue:
“1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2. la signora rimarrà a vivere nella casa di sua proprietà con il mobilio ivi contenuto Pt_1
anch'esso di sua proprietà; 3. il sig. si è già trasferito altrove prelevando i propri effetti personali e sposterà la sua CP_1
residenza entro il 31.12.2025;
4. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale senza che alcun assegno sia
previsto dall'uno a favore dell'altro;
5. i coniugi dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altro a qualunque titolo, ragione o
causa avendo definito tutti i loro rapporti patrimoniali;
6. spese compensate.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.05.2025 chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 personale da e, cumulativamente, ex art. 473 bis 49 c.p.c., pronunciarsi la Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito concordatario in CE (RA) in data
10.09.2023, in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2023, parte II, serie A, n. 14, alle condizioni indicate nel ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione non fossero nati figli e che la prosecuzione della convivenza fosse divenuta intollerabile tanto da addivenire alla decisione di separarsi.
Con decreto emesso in data 08.05.2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data
01.10.2025 per la comparizione personale delle parti e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero presso la Procura di Ravenna. In data 05.06.2025 il P.M. interveniva nel procedimento.
Con comparsa depositata il 30.09.2025 si costituiva il quale dava atto che, nelle Controparte_1 more del giudizio, le parti avevano raggiunto un accordo sulle statuizioni accessorie della separazione e del divorzio tra loro.
Viste le note scritte contenenti le conclusioni congiunte depositate dalle parti in data 30.09.2025, preso atto dell'assenza di volontà dei coniugi di riconciliarsi, il Giudice relatore delegato, con ordinanza depositata il 01.10.2025, rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Il P.M. concludeva come in atti per l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti in data 13.10.2025.
1. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi è certamente fondata e va accolta.
Dalle risultanze processuali e dalle dichiarazioni sottoscritte personalmente dalle parti emerge inequivocabilmente la crisi del rapporto coniugale tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi.
2. Quanto alle pronunce accessorie, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione personale tra le parti alle condizioni da loro concordate e qui integralmente richiamate.
3. Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 988/2025 R.G.:
1) dispone la separazione personale tra (C.F. e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), alle condizioni da loro concordate e qui da Controparte_1 C.F._2 intendersi integralmente richiamate, avendo i coniugi contratto matrimonio con rito concordatario in
CE (RA) in data 10.09.2023, in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2023, parte II, serie A, n. 14;
2) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove credono la loro residenza;
3) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CE
(RA) ai fini dell'annotazione;
4) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5) spese del giudizio compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 23/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè