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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 07/12/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro e Previdenza
La Dott.ssa NI Tavolieri, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'esito dell'udienza del 12/11/2025, svolta mediante il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n. 139, vertente
tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa in Parte_1 C.F._1 virtù di mandato a margine del ricorso dall'Avv. RANALLI ANDREA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Frosinone, Via Mastroianni n.14,
ricorrente
contro
Controparte_1
in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to
[...] e difeso dall'Avv. CAPUTO LUCIANO GIUSEPPE, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi 31
resistente
Oggetto del giudizio: accertamento malattie professionali.
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l'
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 deducendo che: 1) per circa 15 anni ha lavorato come sarta preso una industria di confezioni;
2) poi, per circa 20 anni ha svolto attività di coltivatrice diretta, dedicandosi essenzialmente all'allevamento di circa 50 bufale;
durante lo svolgimento di quest'ultima attività lavorativa doveva provvedere alla loro alimentazione, pulire la stalla, provvedere alla mungitura, due volte al giorno, con una produzione di 2,5 quintali di latte al giorno;
3) è stata quindi sottoposta al sollevamento e movimentazione di pesi, nonché a posture incongrue a carico del tratto lombo-sacrale e sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, a causa dell'impegno ripetitivo delle mani e dei polsi, soprattutto durante l'attività di sarta;
4) tali attività hanno inoltre determinato l'insorgenza a suo carico di un'ernia discale L3-L4 e protrusioni L4-L5 e L2-L3 e una rizoartrosi bilaterale, più marcata a destra.
Attesa l'origine professionale delle infermità, ha presentato all' diverse CP_1 denunce di malattie professionali per fruire dei benefici previsti dal D.P.R. 1124/1965 e CP_ dal D.Lgs. 38/2000. Le sue istanze sono state però respinte dall' convenuto che ha negato la sussistenza del nesso causale tra la malattia e l'attività lavorativa.
Parte ricorrente ha quindi chiesto al Giudice di dichiarare la natura professionale delle patologie descritte e di condannare l' alla erogazione delle prestazioni CP_1 previste dalla legge, riconoscendo un danno biologico rispettivamente del 7% e del 5% (D.P.R. 1124 del 1965 – D.Lvo n.38 del 2000).
Si è costituito in giudizio l' , in persona del suo legale rappresentante, ed ha CP_1 chiesto il rigetto della domanda.
Svolta attività istruttoria e subentrato questo giudice sul ruolo, in data 18.9.2025, infine, all'esito dell'udienza del 12.11.2025 è stata svolta la discussione mediante il deposito di note telematiche e il Giudice adito ha deciso la controversia come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito descritti.
Come è noto, per malattia professionale indennizzabile si intende una patologia causalmente riconducibile allo svolgimento di attività lavorative protette da cui derivino postumi permanenti all'integrità psicofisica in base ai riferimenti tabellari di legge (cd. tabelle delle menomazioni ex art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000).
A seguito dell'introduzione da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 179/1988) dell'introduzione del sistema “misto” in sostituzione del sistema tabellare tassativo, occorre distinguere tra le malattie cd. Tabellate, denunciate entro i termini
Pag. 2 di 5 previsti nelle tabelle per le quali opera una presunzione ope legis circa l'origine lavorativa della patologia, e le malattie non previste in tabella ovvero denunciate oltre il periodo massimo di indennizzabilità per le quali grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia e la lavorazione svolta.
Sul nesso causale la S.C. ha chiarito che si applicano i principi degli art. 40 e 41 del cod. pen. per cui l'efficienza causale dell'attività lavorativa non è esclusa dalla presenza di fattori extralavorativi, purché questi ultimi non siano stati da soli di per sé sufficienti a cagionare l'infermità. In particolare, si è affermato che “Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge” (Cass. nn. 14770/2008 e 13361/2011; in termini analoghi vd. anche Cass. 21021/2007 e 1135/2011).
Ai fini del giudizio rilevano, quindi, sia le deposizioni testimoniali, sia le risultanze della perizia del C.T.U.
L'istruttoria espletata ha confermato lo svolgimento da parte dell'attrice di mansioni dedotte nel ricorso. È infatti risultato che ha svolto sia l'attività di sarta sia quella di coltivatrice diretta.
La CTU ha poi accertato che l'attività lavorativa di sarta ha agito, negli anni di servizio, come nesso causale e/o concausale nel determinare la malattia della
“rizoartrosi delle mani e polsi”.
In particolare, il perito ha sottolineato che “esaminando nel dettaglio la tipologia di lavoro, emerge in tutta chiarezza un impegno continuo, costante, e prolungato delle articolazioni delle mani, che nella sarta, sono organo professionale per eccellenza. La Rizoartrosi in tale mansione, specie se svolta a livello industriale, per otto ore giornaliere, per circa 15 – 16 anni, rappresenta il risultato di un impegno lavorativo delle piccole articolazioni, in particolare del metacarpofalangee;
i movimenti richiesti alla sarta sono ripetitivi ed impegnano le dita lunghe, nella stessa direzione di come deve essere cucito il particolare da applicare (collo, polsi, tasche) per cui le dita seguono in modo continuo ciò che la macchina richiede”.
Il C.T.U. ha quindi concluso deducendo che la patologia ha determinato complessivamente una riduzione dell'integrità psico-fisica dell'attore pari al 6% (voce n. 267 delle tabelle di cui al D.Lgs. 38 del 23.02.2000 e del D.M. 12.7.2000).
Dalla stessa perizia è emerso poi che la ricorrente presenta sì una “artropatia degenerativa lombo-sacrale con protrusioni discali”, ma che la stessa non ha eziologia
Pag. 3 di 5 professionale.
Il perito ha evidenziato, in particolare, che la predetta patologia non trova riscontro quale malattia professionale, considerato che almeno dal 2003 la mungitura non avviene più manualmente, che i pesi non potevano essere superiori a 25 kg e che l'estratto contributivo testimonia un impegno di circa 150 giorni l'anno. Ha quindi concluso che si tratta di una patologia di comune riscontro in soggetti ultrasessantacinquenni.
Per quanto esposto, il C.T.U. ha ritenuto non sufficientemente dimostrata l'origine professionale della patologia sopra descritta.
Il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Sulla percentuale di danno biologico, giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%.
Il successivo D.Lvo n.38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi pari o superiori al 16% la costituzione della rendita ( art.13 ).
La nuova disciplina si applica alle malattie professionali denunciate (e agli infortuni sul lavoro verificatisi) a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.
La ricorrente avrà quindi diritto all'indennizzo di cui all'art.13 del D.Lvo 38 del 2000 per una inabilità permanente pari al 6%, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti nei limiti della metà, ai sensi dell'art. 113 TU 1124/65, atteso l'accoglimento parziale delle domande attoree. La residua parte va posta a carico dell' soccombente, nella misura liquidata in CP_1 dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario.
A carico dell' devono porsi le spese di C.T.U., come liquidate in separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda rigettata:
1) accerta e dichiara che, a causa della malattia professionale della “rizoartrosi delle mani e polsi”, la ricorrente presenta un danno biologico complessivo in misura del
Pag. 4 di 5 6%, dalla domanda amministrativa;
2) per l'effetto, condanna l' a liquidare in suo favore l'indennizzo di CP_1 cui al D.Lgs. n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo;
3) compensa tra le parti, nei limiti della metà, le spese del giudizio, ponendo a carico dell' soccombente la residua parte, liquidata in €.900,00, per compenso CP_1 professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore dell'attrice, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_1 separato decreto.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa NI Tavolieri
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