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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/12/2025, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5707/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5707/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PROTO MASSIMO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MARTUCCELLI SILVIO ( VIA VENTIQUATTRO C.F._1 MAGGIO 43 00187 ROMA;
( ) ; Parte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Via XXIV MAGGIO 43 00187 ROMA presso il difensore avv. PROTO MASSIMO
Attore contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FACCIOLI ELISA, CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in PIAZZETTA ROCCHE MARCHESANE 8 35040 MASI presso il difensore avv. FACCIOLI ELISA
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3 Convenuti
Conclusioni delle parti:
Conclusioni per parte appellante : CP_1 come da nota di precisazione delle conclusioni del 12.7.2025;
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza n. 856/2024 del Giudice di Pace di Padova pubblicata il 19 aprile 2024:
pagina 1 di 6
1. in linea principale, accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento impugnato stante l'assoluta indeterminatezza dell'atto impositivo e che di conseguenza nulla è dovuto – a qualsiasi titolo - da al;
CP_1 Controparte_3
2. in linea subordinata, accertare e dichiarare che nessun importo a titolo di canone unico patrimoniale ex art. 1, comma 831, L. 160/2019 è esigibile con riferimento all'attività svolta nel Comune di da soggetto che non occupa, neppure in via mediata, CP_3 CP_1 suolo pubblico e che nessun importo è dovuto neanche a titolo di sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese;
per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni per parte appellata : CP_2 come da nota di precisazione delle conclusioni del 14.7.2025;
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, confermare integralmente ed in ogni sua parte l'impugnata sentenza n. 856/2024 del 19.04.2024, pubblicata in pari data, del Giudice di Pace di Padova accertativa della legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento n. 3 del 12.07.2023 emesso da a carico dell'appellante e, per l'effetto, respingere il CP_2 presente atto di appello proposto da per i motivi tutti di cui in parte narrativa Controparte_1
e mandare assolta dall'avversaria pretesa con ogni conseguenziale statuizione di CP_2 legge. Con vittoria nelle spese competenze e di giudizio di entrambi i gradi di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la CP_1 sentenza n. 856/2024 del Giudice di Pace di Padova resa a conclusione del giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento n.3 del 12.07.2023 emesso da nei CP_2 suoi confronti a titolo di Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - occupazione di suolo pubblico mediante cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità (di seguito solo CUP) siti nel Comune di Campodarsego (Pd) e relativo all'annata 2022,per la somma € 1.753,00. Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace ha ritenuto legittimo e adeguatamente motivato l'avviso di accertamento emesso da in qualità di concessionaria del servizio di CP_2 accertamento, liquidazione e riscossione del Canone Unico Patrimoniale per il Comune di giusta determina n. 138 del 21/06/2019 (doc. 2 fascicolo primo grado parte CP_3 appellata) nei confronti di , in quanto quest'ultima avrebbe occupato il suolo CP_1 pubblico in via mediata attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture ivi insistenti. Con l'atto di appello ha riproposto le censure avanzate in primo grado. CP_1
pagina 2 di 6 In particolare, l'appellante lamenta: a) Errata decisione in punto di carenza di motivazione dell'avviso di accertamento, in quanto non sarebbero stati adeguatamente indicati i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa impositiva. b) Mancanza dei presupposti per l'applicazione a del CUP per l'occupazione di CP_1 suolo pubblico con cavi e condutture, disciplinato dall'art. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019, anche alla luce della norma di interpretazione autentica di cui all' art. 5, comma 14- quinquies, D.L. 146/2021. Ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado e l'annullamento dell'avviso di accertamento. Correttamente instaurato il contraddittorio, si è costituita richiamando le difese CP_2 già svolte in primo grado e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata. Il non si è costituito in giudizio, pertanto deve esserne dichiarata la Controparte_3 contumacia, attesa la regolarità della notifica nei suoi confronti. All'esito di istruttoria documentale la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 16/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art 127ter c.p.c, dopo il regolare deposito delle memorie conclusionali nei termini ex art. 352 cpc.
2. Non è fondato il primo motivo di appello di nullità per indeterminatezza dell'avviso di accertamento impugnato. L'avviso di accertamento deve ritenersi adeguatamente motivato poiché indica tutti gli elementi idonei ad individuare la pretesa impositiva, con richiamo alla normativa posta a suo fondamento, al Regolamento Comunale istitutivo del Canone Unico Patrimoniale, la specificazione delle somme dovute e l'annualità a cui si riferiscono. In particolare, l'avviso per cui è causa, pur richiamando nelle premesse le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 816 al 847, della legge n. 160/2019, esplicita la ragione giustificativa dell'accertamento ovvero l'omesso pagamento del “canone di occupazione spazi e aree pubbliche dovuto per le occupazioni riportate nella tabella di pagina 3”. Il rinvio alla Tabella Occupazioni di cui a pag. 3 dell'accertamento nella parte descrittiva della natura del tributo, così recita: “Infrastrutture – Servizi di Pubblica Utilità” e pertanto consente di ricavare sia il presupposto fattuale dell'avviso (l'occupazione di suolo pubblico per l'anno 2022), sia la sua ragione giuridica, che il riferimento ai “servizi di pubblica utilità” consente di individuare nell'art. 1, comma 831, della legge n. 160/2019, ossia nell'unica disposizione (delle trentadue richiamate) che menziona, quale presupposto applicativo del cosiddetto CUP, le “occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità (…)”. Inoltre, come già rilevato dal primo Giudice, con motivazione che non è stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, l'esaustività delle ragioni impositive indicate nell'atto trova conferma nelle difese puntuali e compiute realizzate dall'appellante, che dimostrano la chiara comprensione della fattispecie.
pagina 3 di 6 In merito alla contestazione relativa all'omessa allegazione del verbale di contestazione, il Tribunale osserva che, come indicato dalla parte convenuta, il verbale della polizia sia previsto solo in caso di occupazione abusiva, ai sensi dell'art 1 comma 821 lettera g) della legge 160/2019, non sussistente nel caso di specie.
3. Questo Giudice intende dare seguito alla giurisprudenza già espressa dal Tribunale di Padova nelle proprie decisioni n. 1647/2024 e 1381/2024. L'art.1, comma 819 della L.160/19 prevede fra i presupposti del canone “l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.” Il comma 831, come modificato dall'art 1 comma 848 della legge 178/2020, specifica poi che
“per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria…… Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno…”. La norma di interpretazione autentica di cui all'art.5, comma 14 quinquies del DL.146/21, introdotta in sede di conversione, ha poi stabilito che “il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;
b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro”. La disposizione da ultimo richiamata deve considerarsi applicabile alle sole ipotesi di somministrazione di beni al cliente finale, allorché il venditore si limiti alla pagina 4 di 6 commercializzazione del bene e non operi in alcun modo sull'infrastruttura, sicché possa dirsi che non vi sia “alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture”, situazione che si verifica specialmente con riferimento alle società di vendita nel mercato libero di gas ed elettricità. Risulta pacifico e non contestato che l'appellante , tramite la tecnologia CP_1
LA / Bitstream NGA, utilizza la rete di TIM: quest'ultima raccoglie il traffico a banda larga dei clienti e lo consegna alla rete della stessa in uno dei punti abilitati al CP_1 servizio di connessione, come spiegato dalla documentazione allegata al fascicolo di primo grado dell'appellante (cfr Doc. 05). Al fine dell'utilizzo mediato della rete appare irrilevante che il passaggio dei dati sia solo
“virtuale”, poiché il passaggio attraverso le infrastrutture TIM comunque avviene ed è coerente con la natura del bene (traffico dati), che transita sulla rete oggetto di concessione, occupandola (cfr anche sentenza Tribunale di Treviso sentenza 240/2025).
in altre parole, non è una società di vendita di traffico telefonico (mero CP_1 intermediario commerciale), ma un operatore del settore della telefonia che opera con proprie infrastrutture e, in via mediata, con infrastrutture di terzi concessionari: nel caso di specie con le infrastrutture di TIM collocate nel Comune di . CP_3
Ne consegue che la norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 5, comma 14- quinquies, lett. a) e b), del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, non trova applicazione e il CUP è dovuto. Il secondo motivo di appello va quindi respinto e la sentenza di primo grado confermata.
4. In ragione della sussistenza di contrapposti orientamenti nella giurisprudenza di merito, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio (non vi è stato appello incidentale, da parte di , sulla CP_2 compensazione delle spese di primo grado). Si dà atto che sussistono le condizioni previste dall'art. 13, comma 1 quater, DPR. n. 115/2002 in relazione al versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando: RIGETTA l'appello con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
COMPENSA le spese di lite del presente grado di giudizio;
ACCERTA la sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
pagina 5 di 6 Padova 4 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Longhi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5707/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PROTO MASSIMO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MARTUCCELLI SILVIO ( VIA VENTIQUATTRO C.F._1 MAGGIO 43 00187 ROMA;
( ) ; Parte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Via XXIV MAGGIO 43 00187 ROMA presso il difensore avv. PROTO MASSIMO
Attore contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FACCIOLI ELISA, CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in PIAZZETTA ROCCHE MARCHESANE 8 35040 MASI presso il difensore avv. FACCIOLI ELISA
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3 Convenuti
Conclusioni delle parti:
Conclusioni per parte appellante : CP_1 come da nota di precisazione delle conclusioni del 12.7.2025;
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza n. 856/2024 del Giudice di Pace di Padova pubblicata il 19 aprile 2024:
pagina 1 di 6
1. in linea principale, accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento impugnato stante l'assoluta indeterminatezza dell'atto impositivo e che di conseguenza nulla è dovuto – a qualsiasi titolo - da al;
CP_1 Controparte_3
2. in linea subordinata, accertare e dichiarare che nessun importo a titolo di canone unico patrimoniale ex art. 1, comma 831, L. 160/2019 è esigibile con riferimento all'attività svolta nel Comune di da soggetto che non occupa, neppure in via mediata, CP_3 CP_1 suolo pubblico e che nessun importo è dovuto neanche a titolo di sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese;
per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni per parte appellata : CP_2 come da nota di precisazione delle conclusioni del 14.7.2025;
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, confermare integralmente ed in ogni sua parte l'impugnata sentenza n. 856/2024 del 19.04.2024, pubblicata in pari data, del Giudice di Pace di Padova accertativa della legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento n. 3 del 12.07.2023 emesso da a carico dell'appellante e, per l'effetto, respingere il CP_2 presente atto di appello proposto da per i motivi tutti di cui in parte narrativa Controparte_1
e mandare assolta dall'avversaria pretesa con ogni conseguenziale statuizione di CP_2 legge. Con vittoria nelle spese competenze e di giudizio di entrambi i gradi di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la CP_1 sentenza n. 856/2024 del Giudice di Pace di Padova resa a conclusione del giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento n.3 del 12.07.2023 emesso da nei CP_2 suoi confronti a titolo di Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - occupazione di suolo pubblico mediante cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità (di seguito solo CUP) siti nel Comune di Campodarsego (Pd) e relativo all'annata 2022,per la somma € 1.753,00. Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace ha ritenuto legittimo e adeguatamente motivato l'avviso di accertamento emesso da in qualità di concessionaria del servizio di CP_2 accertamento, liquidazione e riscossione del Canone Unico Patrimoniale per il Comune di giusta determina n. 138 del 21/06/2019 (doc. 2 fascicolo primo grado parte CP_3 appellata) nei confronti di , in quanto quest'ultima avrebbe occupato il suolo CP_1 pubblico in via mediata attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture ivi insistenti. Con l'atto di appello ha riproposto le censure avanzate in primo grado. CP_1
pagina 2 di 6 In particolare, l'appellante lamenta: a) Errata decisione in punto di carenza di motivazione dell'avviso di accertamento, in quanto non sarebbero stati adeguatamente indicati i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa impositiva. b) Mancanza dei presupposti per l'applicazione a del CUP per l'occupazione di CP_1 suolo pubblico con cavi e condutture, disciplinato dall'art. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019, anche alla luce della norma di interpretazione autentica di cui all' art. 5, comma 14- quinquies, D.L. 146/2021. Ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado e l'annullamento dell'avviso di accertamento. Correttamente instaurato il contraddittorio, si è costituita richiamando le difese CP_2 già svolte in primo grado e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata. Il non si è costituito in giudizio, pertanto deve esserne dichiarata la Controparte_3 contumacia, attesa la regolarità della notifica nei suoi confronti. All'esito di istruttoria documentale la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 16/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art 127ter c.p.c, dopo il regolare deposito delle memorie conclusionali nei termini ex art. 352 cpc.
2. Non è fondato il primo motivo di appello di nullità per indeterminatezza dell'avviso di accertamento impugnato. L'avviso di accertamento deve ritenersi adeguatamente motivato poiché indica tutti gli elementi idonei ad individuare la pretesa impositiva, con richiamo alla normativa posta a suo fondamento, al Regolamento Comunale istitutivo del Canone Unico Patrimoniale, la specificazione delle somme dovute e l'annualità a cui si riferiscono. In particolare, l'avviso per cui è causa, pur richiamando nelle premesse le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 816 al 847, della legge n. 160/2019, esplicita la ragione giustificativa dell'accertamento ovvero l'omesso pagamento del “canone di occupazione spazi e aree pubbliche dovuto per le occupazioni riportate nella tabella di pagina 3”. Il rinvio alla Tabella Occupazioni di cui a pag. 3 dell'accertamento nella parte descrittiva della natura del tributo, così recita: “Infrastrutture – Servizi di Pubblica Utilità” e pertanto consente di ricavare sia il presupposto fattuale dell'avviso (l'occupazione di suolo pubblico per l'anno 2022), sia la sua ragione giuridica, che il riferimento ai “servizi di pubblica utilità” consente di individuare nell'art. 1, comma 831, della legge n. 160/2019, ossia nell'unica disposizione (delle trentadue richiamate) che menziona, quale presupposto applicativo del cosiddetto CUP, le “occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità (…)”. Inoltre, come già rilevato dal primo Giudice, con motivazione che non è stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, l'esaustività delle ragioni impositive indicate nell'atto trova conferma nelle difese puntuali e compiute realizzate dall'appellante, che dimostrano la chiara comprensione della fattispecie.
pagina 3 di 6 In merito alla contestazione relativa all'omessa allegazione del verbale di contestazione, il Tribunale osserva che, come indicato dalla parte convenuta, il verbale della polizia sia previsto solo in caso di occupazione abusiva, ai sensi dell'art 1 comma 821 lettera g) della legge 160/2019, non sussistente nel caso di specie.
3. Questo Giudice intende dare seguito alla giurisprudenza già espressa dal Tribunale di Padova nelle proprie decisioni n. 1647/2024 e 1381/2024. L'art.1, comma 819 della L.160/19 prevede fra i presupposti del canone “l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.” Il comma 831, come modificato dall'art 1 comma 848 della legge 178/2020, specifica poi che
“per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria…… Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno…”. La norma di interpretazione autentica di cui all'art.5, comma 14 quinquies del DL.146/21, introdotta in sede di conversione, ha poi stabilito che “il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;
b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro”. La disposizione da ultimo richiamata deve considerarsi applicabile alle sole ipotesi di somministrazione di beni al cliente finale, allorché il venditore si limiti alla pagina 4 di 6 commercializzazione del bene e non operi in alcun modo sull'infrastruttura, sicché possa dirsi che non vi sia “alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture”, situazione che si verifica specialmente con riferimento alle società di vendita nel mercato libero di gas ed elettricità. Risulta pacifico e non contestato che l'appellante , tramite la tecnologia CP_1
LA / Bitstream NGA, utilizza la rete di TIM: quest'ultima raccoglie il traffico a banda larga dei clienti e lo consegna alla rete della stessa in uno dei punti abilitati al CP_1 servizio di connessione, come spiegato dalla documentazione allegata al fascicolo di primo grado dell'appellante (cfr Doc. 05). Al fine dell'utilizzo mediato della rete appare irrilevante che il passaggio dei dati sia solo
“virtuale”, poiché il passaggio attraverso le infrastrutture TIM comunque avviene ed è coerente con la natura del bene (traffico dati), che transita sulla rete oggetto di concessione, occupandola (cfr anche sentenza Tribunale di Treviso sentenza 240/2025).
in altre parole, non è una società di vendita di traffico telefonico (mero CP_1 intermediario commerciale), ma un operatore del settore della telefonia che opera con proprie infrastrutture e, in via mediata, con infrastrutture di terzi concessionari: nel caso di specie con le infrastrutture di TIM collocate nel Comune di . CP_3
Ne consegue che la norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 5, comma 14- quinquies, lett. a) e b), del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, non trova applicazione e il CUP è dovuto. Il secondo motivo di appello va quindi respinto e la sentenza di primo grado confermata.
4. In ragione della sussistenza di contrapposti orientamenti nella giurisprudenza di merito, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio (non vi è stato appello incidentale, da parte di , sulla CP_2 compensazione delle spese di primo grado). Si dà atto che sussistono le condizioni previste dall'art. 13, comma 1 quater, DPR. n. 115/2002 in relazione al versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando: RIGETTA l'appello con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
COMPENSA le spese di lite del presente grado di giudizio;
ACCERTA la sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
pagina 5 di 6 Padova 4 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Longhi
pagina 6 di 6