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Sentenza 3 settembre 2024
Sentenza 3 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/09/2024, n. 4192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4192 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2024 |
Testo completo
n. 448/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Rossella Vittorini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 448/2017
PROMOSSA DA
NATO A PEDARA IL 21.10.1934 (CF: ) RAPPRESENTATO E Parte_1 C.F._1
DIFESO DALL'AVV. POLITI GIUSEPPE
ATTORE
CONTRO
NATO A PEDARA IL 5.2.1953 (CF: ) RAPPRESENTATO E DIFESO CP_1 C.F._2
DALL'AVV. GIUGA SALVATORE
CONVENUTO
Oggetto: promessa di pagamento
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del
20.6.2022 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. depositato il 27.12.2017 ha chiesto al Parte_1 Tribunale di condannare al pagamento in suo favore della somma di € 111.182,70 CP_1
oltre interessi dall'1 aprile 2008 fino al soddisfo. Il ricorrente ha rappresentato di essere creditore del resistente in forza di scrittura autografa del 22.12.2007, con cui si è impegnato a CP_1
restituire un prestito contratto dal padre deceduto, , entro la fine di marzo 2008 Persona_1
(all. 6 al ricorso), credito derivante da assegni emessi dal resistente, rimasti impagati.
Fissata udienza di comparizione delle parti, si è costituito in giudizio il resistente, chiedendo la conversione del rito in ordinario, e contestando la domanda di controparte. In particolare, CP_1
eccepisce la nullità della promessa di pagamento, per inesistenza della causa debendi, in
[...]
quanto il facendo riferimento al rapporto sottostante agli assegni, ha così rinunciato Pt_1
all'astrazione processuale;
inoltre, ha rappresentato di non aver accettato l'eredità del padre,
, per cui non può essere allo stesso richiesto il pagamento di un debito del de cuius, Persona_1
ed, in ogni caso, il pagamento varrebbe come obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.; in subordine il resistente ha eccepito la prescrizione del credito portato dagli assegni, non potendo valere quale atto interruttivo la scrittura del 2007; eccepisce, infine, la nullità della scrittura privata ex art. 1218
c.c. per violazione di legge, qualificandosi l'impegno di pagamento del tantundem “con le botteghe che io possiedo in Pedara” come patto commissorio ex art. 2744 c.c..
Con ordinanza del 26.9.2018 il Giudice ha disposto, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., il mutamento di rito, necessitando la controversia di un'istruzione di carattere non sommario; esaurita l'istruttoria, con l'assunzione delle testimonianze ammesse, la causa è stata posta in decisione all'udienza del
20 giugno 2022, sulle conclusioni precisate dalle parti, e con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.; le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente.
Le parti hanno depositato atti conclusivi.
____
La domanda di parte attrice è finalizzata all'accertamento dell'esistenza di un credito nei confronti di , derivante da scrittura privata del 22.12.2007 con la quale il convenuto si era CP_1
impegnato a restituire il denaro che l'attore “diede in prestito a mio padre ”, con Persona_1
l'impegno che, ove non avesse potuto restituirli, di dare a “l'equivalente della Parte_1
somma da restituire con le botteghe che io sottoscritto possiedo a Pedara via Altavilla”. Per come dedotto – e non contestato – dall'attore, alla scrittura erano allegati cinque assegni, due del
31.3.2003 e gli altri senza data.
Con l'atto introduttivo si è evidenziato che il fondamento dell'obbligazione è rappresentato dall'impegno assunto dal convenuto di saldare il debito del padre, , derivante da Persona_1
contratto di mutuo, considerato che nella stessa scrittura si fa riferimento al “prestito” concesso dall'attore.
Il convenuto eccepisce la nullità per assenza di causa.
Ciò premesso, nel caso di specie l'attore deduce che il debito discende, per come scritto nella scrittura allegata, da un prestito concesso in favore del padre del convenuto, nell'ambito dell'attività di costruttore dallo stesso esercitata, unitamente al figlio odierno convenuto. UD CP_
contesta che il prestito sia relativo ad un'attività esercitata dallo stesso insieme al padre, che era un pubblico dipendente.
Il convenuto deduce che, facendo l'attore espresso riferimento al rapporto (di mutuo) sottostante, abbia rinunciato implicitamente al beneficio, in termini di onere probatorio, derivante dall'astrazione che ai sensi dell'art. 1988 c.c. opera la promessa di pagamento o ricognizione di debito.
Gli stessi assegni, privi di data, hanno valore di promessa di pagamento, così come la scrittura del
2007.
La promessa di pagamento, invero, consistendo in una dichiarazione unilaterale recettizia, non integra una fonte autonoma di obbligazione ma ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando soltanto l'inversione dell'onere della prova dell'esistenza di quest'ultimo, sicché è destinata a perdere efficacia qualora la parte da cui provenga dimostri che il rapporto medesimo non sia stato instaurato, o sia sorto invalidamente.
Difatti, “La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria”, “con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (Cass n. 2091 del 25/01/2022). Nel caso in esame la promessa di pagamento o ricognizione di debito è fondata su di un rapporto obbligatorio rappresentato dal mutuo tra il defunto e l'attore, rispetto al quale il Persona_1
convenuto si è assunto l'onere di provvedere all'adempimento, in un momento in cui CP_1
il padre era già deceduto.
La giurisprudenza sul punto evidenzia che “La promessa di pagamento, avendo carattere meramente confermativo di un rapporto obbligatorio preesistente, non è fonte autonoma di obbligazione e non può pertanto produrre una modificazione soggettiva dell'obbligazione, con la conseguenza che la promessa unilaterale di pagamento di un debito altrui è da considerarsi assolutamente nulla, in quanto non rientra nello schema di cui all'art. 1988 c.c., che ha per oggetto il debito dello stesso promittente e non quello di altri soggetti” (Cass. n. 31296 del 10/11/2023:
“D'altronde, alla promessa di pagamento non può essere attribuita efficacia costitutiva di nuovi diritti ed obblighi. Le promesse unilaterali costituenti fonte di obbligazione sono tutte tipiche e nominate. Il legislatore ha stabilito che “la promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge” ex art. 1987 c.c.”; cfr. anche Cass. n. 13170 del 26/11/1999 “In caso di prescrizione dell'azione cambiaria, l'utilizzo del titolo di credito quale promessa di pagamento (art. 1988 cod. civ.) implica l'esercizio dell'azione causale, fondata sul rapporto sottostante all'emissione o alla trasmissione del titolo, rapporto che è efficace solo tra le parti dello stesso. Da ciò consegue che il possessore del titolo può esercitare una tale azione solo nei confronti del proprio diretto promittente.”).
Neppure può ritenersi che abbia fatto riferimento – con l'emissione degli assegni e CP_1
poi con la ricognizione di debito – ad un debito proprio, in quanto erede del debitore originario,
; difatti, se così intesa la promessa unilaterale, andrebbe accolta l'eccezione del Persona_1
convenuto, per cui non ha dimostrato la qualità di erede del convenuto, non Parte_1
emergendo elementi testuali per ritenere implicita l'accettazione dell'eredità nella assunzione di debito di cui agli assegni ed alla scrittura del 22.12.2017; inoltre, lo stesso a verbale di Pt_1
udienza del 10-10-2017, sottolinea che è stato convenuto in proprio e non nella CP_1
qualità di erede di . Persona_1
In ogni caso, anche a ritenere il convenuto erede di , la promessa di pagamento Persona_1
(rappresentata dagli assegni) e la ricognizione di debito del 2007 sono affette da nullità, per come sopra chiarito, avendo ad oggetto un contratto tra differenti soggetti;
pertanto, non potendo operare l'astrazione processuale di cui all'art. 1988 c.c., in applicazione dei normali criteri in materia di onere probatorio, è a carico dell'attore la prova dell'esistenza e della validità del contratto di mutuo tra lo stesso ed il de cuius, prova che, nel caso di specie, non è stata fornita
(L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione, Cass. n. 24328 del 16/10/2017).
La domanda attorea va, pertanto, integralmente rigettata.
____
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione dell'attività processuale svolta.
PQM
Il Giudice unico, dott.ssa Rossella Vittorini, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
448/2017 R.G. , ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di;
Parte_1
- condanna l'attore al pagamento in favore di delle spese del presente giudizio, CP_1
liquidate in € 9.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cassa come per legge.
Catania il 03/09/2024.
--------------------------------------------------------------------------------- Il Giudice
----------------------------------------------------- Dott.ssa Rossella Vittorini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Rossella Vittorini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 448/2017
PROMOSSA DA
NATO A PEDARA IL 21.10.1934 (CF: ) RAPPRESENTATO E Parte_1 C.F._1
DIFESO DALL'AVV. POLITI GIUSEPPE
ATTORE
CONTRO
NATO A PEDARA IL 5.2.1953 (CF: ) RAPPRESENTATO E DIFESO CP_1 C.F._2
DALL'AVV. GIUGA SALVATORE
CONVENUTO
Oggetto: promessa di pagamento
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del
20.6.2022 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. depositato il 27.12.2017 ha chiesto al Parte_1 Tribunale di condannare al pagamento in suo favore della somma di € 111.182,70 CP_1
oltre interessi dall'1 aprile 2008 fino al soddisfo. Il ricorrente ha rappresentato di essere creditore del resistente in forza di scrittura autografa del 22.12.2007, con cui si è impegnato a CP_1
restituire un prestito contratto dal padre deceduto, , entro la fine di marzo 2008 Persona_1
(all. 6 al ricorso), credito derivante da assegni emessi dal resistente, rimasti impagati.
Fissata udienza di comparizione delle parti, si è costituito in giudizio il resistente, chiedendo la conversione del rito in ordinario, e contestando la domanda di controparte. In particolare, CP_1
eccepisce la nullità della promessa di pagamento, per inesistenza della causa debendi, in
[...]
quanto il facendo riferimento al rapporto sottostante agli assegni, ha così rinunciato Pt_1
all'astrazione processuale;
inoltre, ha rappresentato di non aver accettato l'eredità del padre,
, per cui non può essere allo stesso richiesto il pagamento di un debito del de cuius, Persona_1
ed, in ogni caso, il pagamento varrebbe come obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.; in subordine il resistente ha eccepito la prescrizione del credito portato dagli assegni, non potendo valere quale atto interruttivo la scrittura del 2007; eccepisce, infine, la nullità della scrittura privata ex art. 1218
c.c. per violazione di legge, qualificandosi l'impegno di pagamento del tantundem “con le botteghe che io possiedo in Pedara” come patto commissorio ex art. 2744 c.c..
Con ordinanza del 26.9.2018 il Giudice ha disposto, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., il mutamento di rito, necessitando la controversia di un'istruzione di carattere non sommario; esaurita l'istruttoria, con l'assunzione delle testimonianze ammesse, la causa è stata posta in decisione all'udienza del
20 giugno 2022, sulle conclusioni precisate dalle parti, e con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.; le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente.
Le parti hanno depositato atti conclusivi.
____
La domanda di parte attrice è finalizzata all'accertamento dell'esistenza di un credito nei confronti di , derivante da scrittura privata del 22.12.2007 con la quale il convenuto si era CP_1
impegnato a restituire il denaro che l'attore “diede in prestito a mio padre ”, con Persona_1
l'impegno che, ove non avesse potuto restituirli, di dare a “l'equivalente della Parte_1
somma da restituire con le botteghe che io sottoscritto possiedo a Pedara via Altavilla”. Per come dedotto – e non contestato – dall'attore, alla scrittura erano allegati cinque assegni, due del
31.3.2003 e gli altri senza data.
Con l'atto introduttivo si è evidenziato che il fondamento dell'obbligazione è rappresentato dall'impegno assunto dal convenuto di saldare il debito del padre, , derivante da Persona_1
contratto di mutuo, considerato che nella stessa scrittura si fa riferimento al “prestito” concesso dall'attore.
Il convenuto eccepisce la nullità per assenza di causa.
Ciò premesso, nel caso di specie l'attore deduce che il debito discende, per come scritto nella scrittura allegata, da un prestito concesso in favore del padre del convenuto, nell'ambito dell'attività di costruttore dallo stesso esercitata, unitamente al figlio odierno convenuto. UD CP_
contesta che il prestito sia relativo ad un'attività esercitata dallo stesso insieme al padre, che era un pubblico dipendente.
Il convenuto deduce che, facendo l'attore espresso riferimento al rapporto (di mutuo) sottostante, abbia rinunciato implicitamente al beneficio, in termini di onere probatorio, derivante dall'astrazione che ai sensi dell'art. 1988 c.c. opera la promessa di pagamento o ricognizione di debito.
Gli stessi assegni, privi di data, hanno valore di promessa di pagamento, così come la scrittura del
2007.
La promessa di pagamento, invero, consistendo in una dichiarazione unilaterale recettizia, non integra una fonte autonoma di obbligazione ma ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando soltanto l'inversione dell'onere della prova dell'esistenza di quest'ultimo, sicché è destinata a perdere efficacia qualora la parte da cui provenga dimostri che il rapporto medesimo non sia stato instaurato, o sia sorto invalidamente.
Difatti, “La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria”, “con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (Cass n. 2091 del 25/01/2022). Nel caso in esame la promessa di pagamento o ricognizione di debito è fondata su di un rapporto obbligatorio rappresentato dal mutuo tra il defunto e l'attore, rispetto al quale il Persona_1
convenuto si è assunto l'onere di provvedere all'adempimento, in un momento in cui CP_1
il padre era già deceduto.
La giurisprudenza sul punto evidenzia che “La promessa di pagamento, avendo carattere meramente confermativo di un rapporto obbligatorio preesistente, non è fonte autonoma di obbligazione e non può pertanto produrre una modificazione soggettiva dell'obbligazione, con la conseguenza che la promessa unilaterale di pagamento di un debito altrui è da considerarsi assolutamente nulla, in quanto non rientra nello schema di cui all'art. 1988 c.c., che ha per oggetto il debito dello stesso promittente e non quello di altri soggetti” (Cass. n. 31296 del 10/11/2023:
“D'altronde, alla promessa di pagamento non può essere attribuita efficacia costitutiva di nuovi diritti ed obblighi. Le promesse unilaterali costituenti fonte di obbligazione sono tutte tipiche e nominate. Il legislatore ha stabilito che “la promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge” ex art. 1987 c.c.”; cfr. anche Cass. n. 13170 del 26/11/1999 “In caso di prescrizione dell'azione cambiaria, l'utilizzo del titolo di credito quale promessa di pagamento (art. 1988 cod. civ.) implica l'esercizio dell'azione causale, fondata sul rapporto sottostante all'emissione o alla trasmissione del titolo, rapporto che è efficace solo tra le parti dello stesso. Da ciò consegue che il possessore del titolo può esercitare una tale azione solo nei confronti del proprio diretto promittente.”).
Neppure può ritenersi che abbia fatto riferimento – con l'emissione degli assegni e CP_1
poi con la ricognizione di debito – ad un debito proprio, in quanto erede del debitore originario,
; difatti, se così intesa la promessa unilaterale, andrebbe accolta l'eccezione del Persona_1
convenuto, per cui non ha dimostrato la qualità di erede del convenuto, non Parte_1
emergendo elementi testuali per ritenere implicita l'accettazione dell'eredità nella assunzione di debito di cui agli assegni ed alla scrittura del 22.12.2017; inoltre, lo stesso a verbale di Pt_1
udienza del 10-10-2017, sottolinea che è stato convenuto in proprio e non nella CP_1
qualità di erede di . Persona_1
In ogni caso, anche a ritenere il convenuto erede di , la promessa di pagamento Persona_1
(rappresentata dagli assegni) e la ricognizione di debito del 2007 sono affette da nullità, per come sopra chiarito, avendo ad oggetto un contratto tra differenti soggetti;
pertanto, non potendo operare l'astrazione processuale di cui all'art. 1988 c.c., in applicazione dei normali criteri in materia di onere probatorio, è a carico dell'attore la prova dell'esistenza e della validità del contratto di mutuo tra lo stesso ed il de cuius, prova che, nel caso di specie, non è stata fornita
(L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione, Cass. n. 24328 del 16/10/2017).
La domanda attorea va, pertanto, integralmente rigettata.
____
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione dell'attività processuale svolta.
PQM
Il Giudice unico, dott.ssa Rossella Vittorini, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
448/2017 R.G. , ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di;
Parte_1
- condanna l'attore al pagamento in favore di delle spese del presente giudizio, CP_1
liquidate in € 9.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cassa come per legge.
Catania il 03/09/2024.
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