Sentenza 12 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/04/2002, n. 5269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5269 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
O L 2 L 7 - O 0 B 1 - 6 I 2 D L E A D T 2 S 4 6 O . P R . M P REPUBBLICA ITALIANA . I D A B . l 052 69 /02 D l IN NOME DEL POPOLO ITALIANO a E . T b a N t E 2 LA CORTE S 2 Oggetto E . t r a CORRISPETTIVO PRIMA CIVILE CONCESSIONE EX ART. 35 L. 865/71 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21683/99 Dott. Donato PLENTEDA - Presidente - Consigliere Dott. Mario ADAMO Cron. 16099 Dott. Francesco FELICETTI Consigliere - Rep.1193 ConsigliereDott. Sergio DI AMATO Ud.19/11/2001 Dott. Onofrio FITTIPALDI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZION UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal IL SOLE 24 ORESig. sul ricorso proposto da: € 6.20per diritti € COOPERATIVA EDILIZIA CASILLY Srl, in persona del legale, # 12 APR. 2002 IL CANCELLIERE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L. MANTEGAZZA 24, presso il signor IG CANCELLER GARDIN, rappresentata e difesa dall'avvocato ERNESTO STICCHI DAMIANI, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
COMUNE DI GALLIPOLI;
intimato avversO la sentenza n. 189/99 della Corte d'Appello di 2001 LECCE, depositata il 12/05/99; 2376 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2001 dal Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 2 maggio 1986, passata in giudica- to, la Corte di Appello di Lecce, pronunciava sull'op- posizione proposta da AH NA avverso la sti- ma dell'indennità di esproprio di un terreno concesso poi in superficie, dal Comune di LL, alla Coope- rativa edilizia LY s.r.l.. All'esito del giudizio, la Corte leccese condannava il Comune di LL al pagamento, in favore dell'attore, della somma di £ 134.939.680, oltre interessi legali. In fase esecutiva interveniva, inoltre, accordo, fra il LI ed il Comune, in forza del quale veniva convenuto il pagamento dilazionato della sorte capitale e venivano liquidate convenzionalmente le altre voci, fino a definire un importo complessivo di 3 172.935.880, di cui lire 30.922.680 a titolo di inte- -ressi legali dovuti per il periodo 30 ottobre 1981 24 giugno 1986; importo per il cui recupero il Comune di LL conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Lecce, la Cooperativa LY, ai sensi della previ- 2 convenzione stipulata, sione di cui all'art. 4 della in data 6 aprile 1982, ex art. 35 1. n. 865/71, a ter- mini della quale "il corrispettivo per la concessione del diritto di superficie", da corrispondere dalla Co- operativa, era "quello risultante dagli appositi atti espropriativi", nonché ai sensi della stessa discipli- na di cui all'art. 35 suddetto. La Cooperativa resisteva in giudizio, deducendo: a) che il colpevole ritardo del Comune, nel concludere il procedimento espropriativo, faceva si che non potes- se essere posto a carico di essa Cooperativa tutto l'incremento di valore del bene maturato nelle more (segnatamente quello successivo alla ultimazione degli alloggi, avvenuta fin dal 1985), nonché che la misura del pagamento richiestole andava comunque rapporta- ta alla natura del diritto da essa acquisito sulla base della convenzione, che consisteva in un mero diritto di superficie e non di proprietà piena;
b) il profilo per cui lo stesso contenuto dell'art. 4 della convenzione contemplasse l'impossibilità di accollare al concessio-- nario gli aumenti sul prezzo di esproprio intervenienti dopo l'ultimazione degli alloggi. Con sentenza 22 gennaio 12 marzo 1993, il Tribu- nale, in parziale accoglimento della domanda del Comu- ne, limitava a £ 169.306.480, oltre interessi legali e 3 spese processuali, l'importo di cui all condanna, in quanto limitava а sole £ 2.000.000 (rispetto a quello di £ 5.629.400 convenuto) l'importo delle spese proces- suali recuperabili. Quanto al resto, il Tribunale evi- denziava, fra l'altro: a) l'automatismo operativo del criterio di determinazione del corrispettivo della con- cessione, così come fissato ai sensi dell'art. 35, 8° comma, della legge n. 865 del 1971 (ai sensi del quale la convenzione "deve prevedere il corrispettivo della concessione in superficie, in misura pari al costo di acquisizione delle aree"), nonché la necessità di in- terpretare lo stesso art. 4 della convenzione ( facente riferimento, ai fini della determinazione del corri- spettivo dovuto al Comune, ai costi di cui agli apposi- ti atti di espropriazione ) in termini di conformità della previsione di cui all'art. 35 1. n. 865/71%; b) la coincidenza da trarsi fra il concetto di "costo di ac- fissato dall'art. 35quisizione dell'area", così come cit., e quello di esborso concretamente sostenuto dal Comune sulla base delle disposizioni di legge vigenti al momento in cui esso era avvenuto ( disposizioni da identificarsi, nella specie, nei riespansi i in virtù della dichiarata incostituzionalità dell'art. 16 della 1. n. 865/71 - criteri del "valore di mercato" fissati nell'art. 39 della legge sulle espropriazioni n. 2359 4 del 1865 ), e perciò la insostenibilità della pretesa della Cooperativa secondo la quale il costo di acqui- sizione dell'area dovesse invece intendersi quello ri- costruibile e preventivabile sulla base dei criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione vigen- ti all'epoca della stipula della convenzione (nella specie a dire della Cooperativa quello del valore agricolo medio, fissato dall'art. 16 della legge n. 865/71 }; c) l'irrilevanza del profilo per cui il "costo" in questione fosse stato definito, in realtà, in sede giudiziaria, a seguito di opposizione alla sti- ma;
ciò in quanto la stessa fase giudiziaria dell'oppo- sizione alla stima non può che ritenersi essa stessa "atto espropriativo"; d) la totale ininfluenza in una tale prospettiva - della previsione contenuta nell'ul- tima parte dell'art. 4 della convenzione e relativa al- la non gravabilità, sulla Cooperativa, dei maggiori oneri di espropriazione insorti successivamente all'ul- timazione degli alloggi;
previsione da ritenersi ( ove da interpretarsi nel senso propugnato dalla Cooperativa ) come del tutto invalida e inesistente, stante la pre- della cogente valenza ai sensi dell'art. 1339 c.c disciplina di cui all'art. 35 della 1. 865/71; e)n. l'inconsistenza dell'argomento sviluppato dalla Coope- rativa e teso а far ricostruire, come contraria alla 5 voluntas legis, l'identificazione di un corrispettivo identico e coincidente, per i distinti casi di "concessione in superficie" e di 'cessione in proprie- tà". Proponeva appello la Cooperativa. Resisteva il Comune di LL. All'esito, la Corte di Appello di Lecce, accoglie- va solo in parte il gravame, escludendo, dall'importo dovuto al Comune di LL a titolo di corrispetti- vo, la sola quota del costo di acquisizione dell'area imputabile agli interessi legali nonché alle spese pro- cessuali corrisposti dal Comune al proprietario espro- priato dell'area, e perciò riduceva all' ammontare di £ 134.934.480 l'importo di cui condanna, oltre inte- ressi legali dal 22 agosto 1986 al soddisfo, ma confer- mava, per il resto, le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale e poneva in luce, fra l'altro ed al riguar- do, come, già prima della stipula della convenzione di concessione del diritto di superficie (intervenuta il 28 aprile 1982 fra il Comune e la Cooperativa), il cri- terio del valore agricolo medio introdotto dall'art. 16 della 1. n. 865 del 1971 fosse stato dichiarato inco- stituzionale con sentenza n. 5/80 della Corte Costitu- zionale. Propone ricorso per Cassazione la Cooperativa 6 CASILLY, sulla base di 4 motivi. Non controricorre il Comune di LL MOTIVI DELLA DECISIONE I primi due motivi del ricorso vanno trattati con- giuntamente, stanti gli evidenti profili di connessione che li caratterizzano. Più in particolare, con il I motivo, la cooperati- va ricorrente, deducendo la VIOLAZIONE DELL'ART. 1322 APPLICAZIONE DELL'ART. 35 COMMI 8 e 12 - FALSA C.C. della legge 22 NOVEMBRE 1971, N. 865, DELL'ART. 1339 COD. CIV. e DELL'ART. 39 L. 25 GIUGNO 1865 N. 2359 ( IN RELAZIONE ALL'ART. 360 N. 3 C.P.C. ), lamenta come, del tutto erroneamente а suo dire la Corte di appello avrebbe posto a fondamento della sua decisione le pre- messe secondo cui: a) la convenzione avente ad oggetto la concessione del diritto di superficie, anche ove inquadrata nel- l'ambito dei contratti accessivi a provvedimento, sia A caratterizzata comunque da una posizione di supremazia della P.A., b) tale supremazia si esprimerebbe attraverso l'in- serimento nelle convenzioni di concessione ad ope- ra della P.A., per volontà propria o per legge, di clausole esterne all'accordo; c) la fonte dell'accordo convenzionale si rendereb- 7 be, così, eteronoma: da un lato ponendosi la convenzio- ne;
e, dall'altro - tramite l'art. 1339 c.c. clauso- le del tutto contrarie ai contenuti della stessa;
d) si renderebbe conseguentemente inapplicabile, nel caso in specie, la disciplina di cui all'art. 2 della convenzione ( il quale fissava il corrispettivo della concessione del diritto di superficie, in £ 1500 al mq ), in quanto non conforme al dettato di cui al- l'art. 35 della 1. n. 865/71; e) si renderebbe, invece, conseguentemente applica- bile la diversa disciplina di cui all'art. 4 della con- venzione (commisurante il prezzo della concessione a quello risultante dagli appositi atti di espropriazio- ne), in quanto esso sì - conforme al dettato normati- vo di cui all'art. 35 della 1. 865/71 ( secondo il qua- le le convenzioni debbono prevedere "il corrispettivo della concessione in misura pari al costo di acquisi- zione delle aree nonché al costo delle relative spese di urbanizzazione se già realizzate" ). Altrettanto erroneamente, inoltre sempre a dire della ricorrente la Corte di Appello avrebbe tratto, da tali premesse, le conseguenze secondo cui: 1) con sostanziale adozione del criterio del "valore venale" fissato dall'art. 39 della 1. 2359 del 1865, il corri- spettivo della concessione andasse individuato sulla 8 base dell'indennizzo in concreto pagato dal Comune al soggetto espropriato;
2) ai fini della parificazione in questione, si rendesse del tutto irrilevante il profilo per cui la concessione avesse avuto ad oggetto non già la cessione in proprietà dell'area, ma la costituzione di un mero diritto di superficie. Tutto ciò si tradurrebbe: a) nella avvenuta viola- zione del principio dell' autonomia contrattuale", (sicuramente operante anche nelle convenzioni previste dall'art. 35 della legge n. 865/71, e perciò anche quando una delle parti del rapporto convenzionale sia un soggetto pubblico), posto che, a dire della ricor- rente, le parti, con la convenzione in questione, ave- vano invece inteso disciplinare in termini del tutto peculiari il corrispettivo della concessione;
b) nel- l'avere trascurato la Corte di Appello di idoneamente а considerare il fatto per cui le concessioni ammini- strative del tipo di quella intercorsa fra essa coope- rativa ed il Comune di LL, individuano delle fattispecie complesse nel cui ambito si inseriscono un provvedimento amministrativo ed un successivo contratto di diritto privato, solo nel primo dei quali la P.A. riveste una posizione di supremazia;
c) nell'erronea sovrapposizione, alla volontà consacrata nella conven- -zione, di una disciplina quella di cui all'art. 35, 9 _ 8 ° comma - avente, in realtà, un contenuto meramente precettivo, e non cogente ( quanto meno nei profili re- lativi alla determinazione del corrispettivo), e per- ciò non giustificante affatto la affermata operatività dei meccanismi di cui all'art. 1339 c.c.; d) nella fa- tale e falsante ricaduta di una tale erroneamente rite- nuta natura imperativa della disciplina di cui all'art. 35 8° comma non consenterte - così come concepita un trattamento differenziato fra le ipotesi di mera concessione del diritto di superficie e quelle di ces- sione in proprietà ), anche sul piano della interpreta- zione delle clausole della convenzione, con particolare riguardo al profilo della conseguentemente avvenuta utilizzazione del riferimento ai costi dell'acquisizio- ne risultanti dall'espropriazione, anche con riguardo a quella che era stata una fattispecie di concessione di un mero diritto di superficie;
e) nella ulteriormen- te erronea correlazione conseguentemente realizzata A - dalla Corte di Appello - attraverso il disposto di cui all'art. 35 della legge n. 865/71 del criterio fissa- to dalle parti nell'art. 4 della convenzione ( raggua- gliante il corrispettivo, al "prezzo risultante dagli atti espropriativi" ), a quello del "valore venale del bene", fissato dall'art. 39 della 1. n. 2359/1865 ' resosi operativo- a dire della Corte di Appello - nel- 10 la fattispecie in esame, conseguentemente alla dichia- razione di illegittimità costituzionale dell'art. 16 della 1. n. 865/71 ( e del criterio del valore agricolo medio, in esso fissato) avvenuta in epoca antecedente alla stipula della convenzione medesima;
correlazione invece а dire della ricorrente da ritenersi del tutto incongrua, posto che, al momento di reale indivi- duazione del corrispettivo della concessione (momento - sempre a dire della ricorrente in quel- da fissarsi lo dell'emanazione della delibera comunale di assegna- zione), la sentenza della Corte Costituzionale non era sottovalutazione ancora intervenuta;
f) nella erronea della illegittimità della parificazione operata, dal- l'art. 35 della legge n. 865/71, fra le ipotesi di con- cessione di un diritto di superficie e quelle di ces- sione in proprietà; illegittimità riconosciuta, nei fatti, sempre a dire della ricorrente dallo stesso legislatore, in sede di art. 3, comma 63 della legge n. 662/96, fissante, non a caso, il criterio per cui il corrispettivo della concessione in superficie non possa essere superiore al 60% dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume. A sua volta, con il II motivo, la coopera- tiva ricorrente deducendo, invece, CONTRADDITTORIA E INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN 11 CUI SI AFFERMA L'INAMMISSIBILITA' DELLA CENSURA SOLLEVATA CON RIFERIMENTO ALL'ART. 4 DELLA CONVENZIONE E AL TEMPO STESSO L'INFONDATEZZA Art. 360 n. 5 c.p.c.), lamenta, al riguardo, il fatto per cui, del tutto arbitrariamente e contraddittoriamente a suo dire - la Corte di Appello abbia ritenuto inammissibile ( e al tempo stesso infondata ) la censura relativa al- la validità ed operatività di una particolare clausola contenuta nell'art. 4 della convenzione, secondo la quale in nessun caso avrebbero potuto essere accollati concessionario gli aumenti di prezzo di esproprioal che fossero intervenuti dopo l'ultimazione degli allog- gi. Sottolinea, più in particolare la Cooperativa come, anche a voler ritenere che la misura del corrispettivo dovesse derivarsi, non già dall'art. 2 ( fissante il criterio di £ 1500 al mq ), ma dall'art. 4 della con- interpretato in senso conforme all'art. 35venzione, della legge n. 865/71, sarebbe proprio lo stesso art. 4 in questione ad impedire l'addossamento ad essa COO- - di oneri di esproprio sopravvenienti ri- operativa spetto alla ultimazione degli alloggi;
profilo que- -st'ultimo ritualmente introdotto ad oggetto del gra- attraverso il rinvio contenuto, nell'atto di ap- vame, pello, a tutte le difese prospettate in primo grado. 12 T Inoltre, a dire della ricorrente, in ogni caso, la Corte di Appello avrebbe comunque errato allorché: a) passando ( del tutto contraddittoriamente rispetto alla - da essa, appena affermata - inammissibilità della censura ) ad esaminare il merito della doglianza in questione, l'avrebbe definita pretestuosa, sia perché non ulteriormente esplicata, sia giacché fondata comun- que su una clausola di per sé non valida;
proposizione quest'ultima la quale, oltre che insufficientemente MY sempre a dire giustificata, in ogni caso si porrebbe sia in violazione del ricordato della ricorrente principio dell'autonomia contrattuale, sia in quella dei canoni ermeneutici fissati dall'art. 1363 c.c. (che avrebbero invece imposto una lettura della clausola in questione, rapportata al contenuto delle altre clauso- le, compresa quella dell'art. 2 ), sia in problematico rapporto con la - ritenutaper altro verso - da essa stessa Corte di Appello validità della restante parte dell'art. 4 della convenzione;
b) avrebbe fatto rien- trare, nella nozione di "atto di espropriazione" (così come da ritenere rilevante secondo la previsione ge- nerale di cui all'art. 4 della convenzione ai fini della determinazione del corrispettivo della concessio- più ne del diritto di superficie) anche quella che propriamente era stata, pur sempre, una determinazio- - 13 ne giudiziaria della misura dell'indennità di espro- priazione. Entrambi i motivi non possono tro- vare alcun accoglimento, non rinvenendosi, nella deci- sione impugnata, nessuna delle violazioni di legge in essi ricostruite ed ipotizzate. Va premessa, intanto, la evidente improprietà considerazioni svolte, dalla cooperativa ricor- delle rente, nel momento in cui prospetta un supposto SOV- vertimento operato, dalla Corte di Appello di Lecce, dei connnotati costitutivi dell'istituto dell' autonomia privata", quali delineati dall'art. 1322 c.C. e propri anche alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865 del 1971 ( sov- vertimento individuato, dalla ricorrente, in un prete- SO, indebito, spazio fatto a componenti di supposta su- premazia della P.A. nella regolamentazione del rapporto di convenzione concretamente intercorso fra essa ed il Comune di LL). Ed infatti non è chi non veda come il fatto che la Corte territoriale di Lecce abbia ritenuto l'operativi- - nella presente fattispecie della disciplina di tà cui all'art. 1339 del codice civile ed attraverso di essa la conseguente prevalenza, rispetto alla disci- аart. 4 plina delineata nell' art. 2 ed in parte dell' della 14 Convenzione, dei contenuti di cui all'ottavo comma dell' art. 35 della legge n. 865 n. 71 ( e perciò la sostituzione del criterio imperativo da quest'ultimo fissato, rispetto a quello individuato invece in con- venzione ed incentrato, da un lato, sulla fissazione di un corrispettivo fisso e predeterminato di £ 1.500 al mq di superficie, e, dall'altro, sull'aggiuntiva esclu- sione di ogni incidenza, sul corrispettivo dovuto, del- le maggiorazioni dei prezzi di espropriazione, maturan- de dopo la ultimazione degli alloggi), nulla abbia a che vedere con il denunciato fenomeno di una suppo- stamente -avvenuta violazione dei principi della li- bertà delle parti nella regolamentazione dei propri in- teressi e di parità delle posizioni fra le stesse, che connotano il fenomeno dell'"autonomia privata", posto che il meccanismo dell' "eterointegrazione del contrat- to", così come delineato nell'art. 1339 C.C., rappre- senta un naturale limite posto dall'ordinamento al principio dell'autonomia privata, e si afferma del tut- indipendentemente dalle caratteristiche soggettive to delle parti che abbiano a dar vita al singolo atto di "autonomia privata" (e perciò dalla qualità rive- stita, nella "convenzione" per la quale è causa, dal Comune di LL ), e sulla base invece - del solo presupposto rappresentato dalla natura cogente ed impe- 15 rativa delle "clausole" o dei "prezzi di beni o di ser- vizi", previsti dalla singola disposizione di legge. E, sotto un tal ultimo punto di vista, nessun dub- fibile questo collegio, in ordine, nonpossib bio ritiene già del resto, altra volta affermata, da solo alla questa Corte ( vedi Cass. 21/12/1994, n. -11032 ) na- tura cogente ed imperativa della disciplina fissata dall'art. 35, ottavo comma della legge n. 865/71 , ma anche alla inconfigurabilità di quei profili di suppo- sta, sostanziale illegittimità, intrinseci alla parifi- cazione operata, dalla disposizione citata, fra la mi- sura del corrispettivo della concessione di un diritto transeunte quale quello di superficie, e quella del corrispettivo della cessione in proprietà siccome di- sciplinata nel comma 12 dello stesso articolo, attra- verso il finale, comune aggancio di entrambi al costo di acquisizione delle aree. Quanto, infatti, ai suddetti profili, basti riflet- tere sulla decisiva circostanza delle peculiarità, sia dei requisiti soggettivi di disagio economico richiesti per le ipotesi di accesso al fenomeno della cessione in proprietà, sia delle limitazioni di facoltà a questo connesse, così come disciplinate dal comma 11 dell'art. 35 cit. e così come compiutamente richiamate dalla Cor- te di Appello;
peculiarità che ben sono in grado di 16 per esse ipotesi della giustificare la previsione stessa misura di corrispettivo contemplata, in altro comma dell'art. 35 cit. ( l'ottavo ), per le ipotesi di concessione del diritto di superficie, e sulla mera circostanza per cui una successivamente sopravvenuta, difforme disciplina legislativa non si rende di certo in grado di dispiegare alcuna rilevanza retrospettiva sulla piena effettività e legittimità della abrogata disciplina legislativa finché rimasta in vigore. Priva di qualsiasi fondamento normativo si appa- lesa, infine, la subordinata pretesa della ricorrente di vedere affermata la legittimità del criterio inter- pretativo, da essa suggerito, secondo il quale, anche a voler ritenere prevalente - ai sensi dell'art. 1339 sulla disciplina di cui all' art. 2 e a parte C.C. dell'art. 4 della convenzione, quella di cui al più volte richiamato comma 8 dell'art. 35, la Corte di Ap- pello avrebbe dovuto ritenere applicabile, alla fatti- quale criterio di definizione del " costo dispecie - acquisizione delle aree" indicato dalla disciplina in questione quello del "valore agricolo medio" fissato dall'art. 16 della stessa legge n. 861/75 così come an- cora operativo all'epoca in cui era stata emanata la originaria delibera comunale di assegnazione dell'area ( 17 febbraio 1977 ), e non quello del "valore venale", 17 di cui all'art. 39 della 1. n. 2359/1865, così come ri- espansosi operativamente all'esito della nota sentenza 25 gennaio 1980, n. 5, della Corte delle leggi, dichia- rativa della illegittimità costituzionale della disci- plina di cui allo stesso art. 16 cit. Ed infatti va da sé come si renda del tutto arbi- traria la pretesa di definire il corrispettivo della convenzione intervenuta fra la Cooperativa LY ed il Comune di LL in data 6 aprile 1982, sulla ba- se dei costi di acquisizione delle aree quali erano in vigore al momento dell'emanazione di un atto meramente rispetto alla ed allaprodromico concessione "convenzione", quale la delibera di mera "assegnazione". Alla luce del complesso di con- siderazioni or ora svolte, e che pongono in evidenza la piena correttezza e la piena condivisibilità del per- corso compiuto dalla Corte leccese nel pervenire a con- fermare sui punti investiti dagli attuali motivi la soluzione già data, dai primi giudici, alla vicenda portata al loro esame, si rende evidente come ovvia- mente meno che mai abbiano modo di configurarsi, nel- la impugnata sentenza, quei profili di vizio motivazio- nale ipotizzati, in via residuale, nel II motivo, dalla e come si renda d'altronde com- Cooperativa ricorrente, 18 pletamente assorbita di fronte alla già vista, speci- fica, presa di posizione operata, dalla Corte pugliese, nel merito del tema della possibile rilevanza della ri- cordata disposizione di cui all'art. 4 della conven- zione, attinente alla ininfluenza dei maggiori prezzi di esproprio sopravvenienti alla ultimazione degli al- loggi (rilevanza ritenuta essa stessa preclusa dal- la natura imperativa della disciplina fissata nell'ot- - ogni ul- tavo comma dell'art. 35 della 1. n. 865/71) teriore questione sollevata, sempre nell'ambito del II motivo, relativamente alla dedotta incongruità e con- traddittorietà della concomitante e ridondante afferma- zione, contenuta in sentenza, in ordine alla ritenuta tardività della sollevazione del tema in questione, e comunque alla ritenuta insufficiente esplicazione della concreta portata della stessa. Aggiungasi a ciò che, quanto alla ulteriore do- glianza relativa alla indebita parificazione, operata a dire della ricorrente - dalla Corte di Appello, fra la nozione di corrispettivo "risultante dagli appositi а atti di espropriazione" ( così come fissata dall'art. 4 della convenzione ) e quella di "costo sostenuto dal Comune" all'esito della controversia giudiziaria nata dalla "opposizione alla stima" proposta dal proprieta- rio dell'area, si appalesa essa stessa del tutto 19 inaccoglibile. Ed infatti a tacer d'altro la Corte di Appello di Lecce, nel ragguagliare il corrispettivo, dovuto dalla Cooperativa al Comune di LL, al Co- sto concretamente sostenuto da quest'ultimo per l'ac- quisizione dell'area, lungi dall'aver "forzato" la pos- sibile portata della nozione di "atto di espropriazio- ne" in senso proprio ( avente valenza essenzialmente amministrativa ) facendovi rientrare anche la procedura giurisdizionale di opposizione alla stima, si è limita- ta invece ad osservare - del tutto in linea con la, da essa ritenuta, operatività imperativa del criterio fis- sato dall'art. 35, ottavo comma, della 1, n. 865/71 come, anche quanto corrisposto dal Comune all'esito della controversia giurisdizionale suddetta, abbia identificato un "costo di acquisizione" dell'area, nel senso fatto proprio dalla citata ed imponentesi dispo- sizione dell'art. 35. Sorte non migliore incontra il III motivo di ricorso, con il quale la ricorrente, nel dedurre а VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 63, L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662 E DELL'ART. 113 C.P.C. ( ART. 360 N. 3 ), la- menta come, in ogni caso, la Corte di Appello, nel ri- tenere applicabili, alla fattispecie in esame, le di- sposizioni di cui all'art. 35 della 1. n. 865/71, non abbia fatto il dovuto conto delle modifiche conosciute 20 ד“ --- da tali ultime disposizioni, per effetto dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Più in particola- re, a dire della ricorrente, l'art. 3, comma 63, della legge collegata alla finanziaria del 1997, avrebbe in- trodotto modifiche tali, da rendere completamente di- verse le disposizioni di cui all'art. 35, il che ac- quisterebbe particolare rilievo in relazione proprio ai commi 8° e 12° della disposizione in esame, avendo esse comportato, da un lato, quanto al comma ottavo, il rag- guaglio della misura del corrispettivo delle concessio- ni in superficie, ai criteri previsti nel dodicesimo comma, e, quanto al dodicesimo comma, che "i corrispet- tivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma lett. a), ed i prezzi delle aree cedute in pro- prietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertu- ra delle spese sostenute dal Comune o dal Consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano ap- provato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167; i corrispettivi della concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60% dei prezzi di cessione in proprietà". La Cooperativa ritiene, più in particolare, la necessità di pervenire, in conseguenza di tali interve- nute modifiche, a due ordini di conclusioni: 1) a vo- ler ritenere ( come fatto dalla Corte di Appello ) che 21 nella fattispecie si sia resa operativa la clausola di cui all'art. 4 della convenzione, rapportata alla disciplina di cui al dodicesimo comma dell'art. 35 del- la legge n. 865/71, ne conseguirebbe l'automatica rile- vanza acquisita dalle modifiche apportate a tale ultima disposizione dalla 1. n. 662/96, anche nella presente vicenda processuale, in quanto non esauritasi ancora alla data di entrata in vigore della legge n. 662 cit.; 2) una tale conclusione dovrebbe intendersi rafforzata proprio dall'assenza, in queste ultime, innovative di- sposizioni di legge, di una specifica disciplina tran- sitoria relativa alle situazioni ancora in corso di de- finizione. Anche un tal motivo non può trovare, infatti, alcun accoglimento, posto che le deduzioni, po- ste alla sua base, si rivelano fondate su di un eviden- te stravolgimento dei principi generali in tema di ef- ficacia della legge nel tempo, siccome consacrati, fra l'altro, nell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, laddove in esso si ha espressamente a sancire ecome le leggi non dispongano per l'avvenire non ab- biano, di norma, efficacia retroattiva;
il che trova anche corrente traduzione nella formula secondo la qua- le ogni fatto è soggetto alla disciplina del tempo in cui esso si verifica ( tempus regit actum ), intenden- 22 T dosi, per "verificazione" di un fatto, il perfezionarsi dei suoi elementi costitutivi. Ora, sotto un tal punto di vista, nessun dubbio può nutrirsi in ordine al profilo per cui, ferme la lo- ro natura neppure meramente interpretativa (e quindi l'impossibilità di derivare, neppure per tal via, un loro connotato di retroattività), allorché sono entrate in vigore le modifiche introdotte dall'art. 3 della 1. n.662/96, la nascita, in testa alla Cooperativa ricor- rente, dell'obbligazione del pagamento del corrispetti- vo della concessione del diritto di superficie si fosse già del tutto perfezionata, essendo oggetto di conten- zioso giurisdizionale il solo accertamento (con rile- vanza meramente dichiarativa) della portata di una tale obbligazione, e la conseguente domanda di adozione di una pronuncia di condanna. Del tutto inaccoglibile si rivela, infine, an- che il IV motivo del ricorso, con il quale la Coopera- tiva Edilizia LY srl, nel dedurre CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE CON RIGUARDO ALLA DECORRENZA DEGLI INTERESSI, lamenta come la Corte leccese, in ogni caso, nel pronunciarsi sulla censura sollevata da essa Coope- rativa in ordine all' impostole obbligo di corrisponde- re, al Comune di LL, sulla somma capitale rico- nosciuta come dovuta a quest'ultimo, sia gli interessi 23 già a suo tempo corrisposti dal Comune al proprietario dell'area, sia quelli moratori decorsi dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo, avrebbe, del tutto contraddittoriamente, accolto la doglianza solo in or- dine alla prima categoria di interessi. Sfugge, più in particolare, la stessa effettiva pertinenza della doglianza sollevata dalla cooperativa ricorrente, non vedendosi quale tipo di parallelo sia possibile trarre fra la prima categoria di interessi e la seconda, e perché mai, pertanto, all'accoglimento, da parte della Corte di Appello di Lecce, della censura T formulata dalla Cooperativa quanto alla prima categoria di interessi, dovesse far seguito ineluttabilmente an- che l'accoglimento della censura relativa agli altri interessi, aventi - come, fra l'altro, espressamente sottolineato dalla corte leccese contenuto e titolo del tutto diversi ed indipendenti rispetto ai primi, rappresentando essi non già l'oggetto di una pretesa del Comune di rimborso di un onere da esso già soste- nuto, ma l'oggetto di un'obbligazione nata originaria- mente in testa alla Cooperativa in ragione della propo- sizione della domanda giudiziaria formulata dal Comune nei suoi confronti, e perciò del tutto indipendente dall'esito della domanda relativa alla prima categoria di interessi. 24 444445www.e ------- . Il ricorso proposto dalla Cooperativa va, pertanto, integralmente rigettato. Nessuna pronuncia, peraltro, va adottata in termini di spese, non avendo il Comune di GALLIPOLI resistito in questa fase di giudizio.
P.Q.M
La Corte, rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso nella camera di consiglio della I se- zione civile della Suprema Corte di Cassazione del 19 novembre 2001. Il consigliere estensore Il Presidente Onofri Fittipaldiаш Donato Plenteda AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 in data 0.460.200%erle 4. 6 versateal n. € 161.11 165Regist (OUTO RENTO SOSCANTUNO (euro 100 p. H igente Area Servizi 1 3 6 COPIE QUES TIONE Responsabile Servizio Atti Giudiar 62 Mauro RACCICHINI Dop nicy il 12 APR/2002 IL CANCELLIERE O L 2 -7 L 0 O -1 B 6 I 2 D L 1097129.11 E D A 3 T 4 S 6 O . .R P CEPT / .P M I D B A ll. D TOT. 129, 11 a . E b T a t N 8069- 12,00 2 E 2 S . t E r a 25