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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2024, n. 2348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2348 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 11416/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.10.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Laura Rossi presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Laura Rossi presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Brindisi il 30.07.2010
(anno 2010 atto n. 127 reg. parte 2 serie A)
In separazione dei beni. con il seguente figlio: , nato a [...] il [...], cittadino italiano Persona_1 pagina 1 di 5
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento, ai soli Per_1 fini della residenza anagrafica, presso il padre nella casa familiare di NO, via Aspromonte 45;
2) , che frequenta il terzo anno della scuola secondaria di primo grado (scuola media) IC Per_1
Orchidee con sede in via Alberelle 106 NO, terminerà il ciclo dell'istruzione obbligatoria presso la medesima scuola di NO;
3) salvo diversi e migliori accordi tra i genitori:
• starà con ciascun genitore a settimane alterne, che decorreranno dal venerdì sera, dopo il Per_1 lavoro, per la settimana in cui starà con la mamma e dal sabato pomeriggio, dopo il turno di lavoro, per la settimana in cui starà con il papà. All'inizio della settimana di propria competenza, ciascun genitore andrà a prendere a casa dell'altro; Per_1
• nella settimana in cui starà con un genitore, vedrà l'altro genitore un pomeriggio e/o sera Per_1 infrasettimanali, con eventuale pernottamento, secondo le sue preminenti esigenze e gli impegni lavorativi dei genitori;
• starà con il babysitter, facendo base presso la casa del papà, dall'uscita da scuola (alle ore Per_1
14:00) fino a quando i genitori avranno terminato i loro impegni lavorativi. Nella settimana di competenza della mamma, la RA , al termine del lavoro, andrà a prendere a Pt_1 Per_1
NO (a casa del papà o in palestra) e lo riaccompagnerà a scuola la mattina successiva;
• nel periodo delle vacanze natalizie starà con ciascuno dei genitori seguendo l'ordinaria Per_1 alternanza settimanale.
In ogni caso, starà ogni anno con la mamma (e la famiglia materna) la giornata del 24 dicembre Per_1 fino alle ore 10:00 della mattina successiva e la giornata del 25 dicembre, con il papà (e la famiglia paterna);
• trascorrerà, ad anni alterni, le vacanze di Pasqua con un genitore e quelle di carnevale Per_1 con l'altro genitore. Ai fini dell'alternanza, i genitori concordano che per l'anno 2025, trascorrerà le vacanze di Per_1
Pasqua con la mamma e quelle di carnevale con il papà;
• durante il periodo delle vacanze estive, trascorrerà 30 giorni, anche non consecutivi, con Per_1 il papà e/o i nonni paterni ed altrettanti giorni, anche non consecutivi, con la mamma e/o i nonni materni;
ciascun genitore si impegna a fare in modo che l'altro possa far visita a nel periodo in Per_1 cui il figlio sarà dai nonni materni/paterni. Durante gli altri periodi delle vacanze estive, starà Per_1 con ciascuno dei genitori seguendo l'ordinaria alternanza settimanale;
• i genitori concorderanno di anno in anno, entro la fine del mese di febbraio, il calendario preciso delle alternanze e dei giorni di permanenza di con ciascuno di loro e/o con i nonni, secondo Per_1 quanto previsto ai punti precedenti;
4) la casa familiare sita a NO, Via Aspromonte 45, viene assegnata, con quanto l'arreda, al signor che vi abiterà con il figlio . Parte_2 Per_1
pagina 2 di 5 5) i coniugi danno atto che nel mese di marzo 2024 la RA , di comune accordo con il Pt_1 marito, si è trasferita a vivere a Milano in un'abitazione condotta in locazione sita in piazza Enrico
Bottini n.2 ed ha asportato dalla casa coniugale solo parte dei propri beni ed effetti personali.
6) il signor così come avviene dal mese di aprile 2024, continuerà a farsi carico nella misura del Pt_2
67% del pagamento delle rate del mutuo cointestato gravante sulla casa coniugale di NO e la RA vi provvederà nella misura del 33%. A tal fine i coniugi verseranno la rispettiva quota Pt_1 mensile sul conto corrente cointestato (n. 1849884 presso Monte Paschi Siena), entro il giorno 28 di ogni mese e, comunque, prima che la rata venga prelevata dal conto.
7) ciascuno dei genitori provvederà in via diretta al mantenimento ordinario del figlio minore per Per_1 il tempo in cui l'avrà con sé. I genitori suddivideranno al 50% i costi per l'acquisto dei capi spalla
(quali giubbotti e/o capi spalla, scarpe, abbigliamento importante sopra i 100 euro) ed entro i limiti di spesa preventivamente concordati.
8) ciascuno dei genitori terrà a proprio carico il 50% delle spese di baby sitter che si renderanno necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori nonché le spese straordinarie relative al figlio secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e pagina 3 di 5 attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
9) i coniugi dichiarano di essere, allo stato, economicamente indipendenti e di non aver reciprocamente nulla a pretendere per il loro mantenimento
10) i coniugi si impegnano a non cedere a terzi la proprietà della casa coniugale sita in NO via
Aspromonte 45, prima che il figlio abbia terminato la terza media (presumibilmente, giugno Per_1
2025);
11) quando avrà terminato la terza media, se i coniugi decideranno di mettere in vendita la casa Per_1 coniugale, suddivideranno al 50% il ricavato della vendita stessa (detraendo quindi dal prezzo l'ammontare del mutuo residuo al momento della cessione).
12) Nel caso in cui, in qualunque momento, uno dei due coniugi volesse acquistare la quota di proprietà dell'atro della casa coniugale di NO, il prezzo dell'eventuale cessione della quota sarà pari al 50% del valore dell'immobile, detratto il mutuo residuo, e sarà determinato sulla base di una perizia che verrà effettuata da un professionista, scelto di comune accordo, al quale verrà conferito un incarico congiunto che comprenda anche la valutazione degli arredi di proprietà comune. In tal caso, salvo diversi accordi, chi acquisterà la quota dell'altro coniuge, si accollerà per intero il mutuo gravante sulla casa coniugale, liberando ove possibile il coniuge cedente da ogni relativa obbligazione verso l'istituto di credito.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla
Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
pagina 4 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Brindisi (BR) il 30.07.2010
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brindisi perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Anna Cattaneo
Così deciso in Milano, l'11.12.2024
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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