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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/07/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3483/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 3483/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. MUSCIO FEDERICA Parte_1 C.F._1
e
ELENA RONGAROLI (C.F. , con l'Avv. DAMONI CARLO C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Trenzano
(BS) in data 17.09.2011, con atto trascritto dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di Trenzano
(BS) nel registro dello stato civile anno 2011, al numero 12, parte II, Serie B, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trenzano, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
- Parzialmente modificare le condizioni di cui agli accordi di separazione omologati, dando atto delle volontà dei coniugi espresse nella seguente
1 CONVENZIONE
1) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocazione e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni di natura straordinaria nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) Il sig. avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alterni, dal venerdì Pt_1 sera (prelevando il minore dall'abitazione materna dopo cena) alla domenica sera
(riaccompagnando il minore presso l'abitazione materna non oltre le ore 21,00) ed il mercoledì, quando i nonni paterni preleveranno il minore all'uscita dalla scuola per poi accompagnarlo, al rientro del sig. dal lavoro, presso l'abitazione paterna, ove trascorrerà la notte. Il giovedì Pt_1
mattina i nonni paterni accompagneranno il minore a scuola.
Solo durante la settimana in cui il padre non trascorrerà il fine settimana con il figlio, nella giornata di venerdì i nonni paterni preleveranno il minore all'uscita dalla scuola, per poi accompagnarlo presso l'abitazione paterna al rientro dal lavoro del sig. , il quale Pt_1
riaccompagnerà poi il minore presso la madre entro e non oltre le ore 21,00.
Durante il periodo delle vacanze estive, che coinciderà con la chiusura delle scuole, ciascun genitore potrà trascorrere con il minore un periodo di 8 giorni consecutivi, compatibilmente con i reciproci periodi di ferie lavorative e le rispettive esigenze personali.
Salvo diversi accordi tra la parti, in caso di divergenze in merito alla scelta del periodo da trascorrere con il minore, vigerà il principio dell'alternanza nella scelta. Per quanto concerne le vacanze natalizie, le parti potranno trascorrere con il figlio, in via alternata annualmente, il periodo 24/12 – 30/12 ed il periodo 31/12 – 6/1.
Le festività di Pasqua e di Pasquetta, così come ogni altra principale festività dell'anno (1
Novembre, 8 Dicembre, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno) saranno trascorse dal figlio singolarmente con ciascun genitore, seguendo il criterio dell'alternanza.
Nel giorno del compleanno di il genitore che, in forza della regola dell'alternanza Per_1
annuale, non dovrà trascorrere la giornata col figlio, avrà comunque diritto a vederlo per almeno due ore.
2 3) Considerate le attuali esigenze del minore, il tenore di vita goduto dallo stesso in costanza di convivenza, le risorse economiche di entrambi i genitori ed il tempo di permanenza del minore presso ciascuno dei genitori, il sig. verserà alla sig.ra RO, a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento del figlio (assegno perequativo), la somma mensile di € 400,00, con rivalutazione annuale di diritto secondo gli indici Istat. Tale importo verrà versato, con cadenza mensile, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, mediante bonifico bancario sul conto corrente Banca BTL – Agenzia di Castrezzato – IBAN: [...] intestato alla sig.ra LE RO.
4) Le spese definite straordinarie, come individuate nel protocollo d'intesa sottoscritto in data
14.07.2016 tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia, che le parti dichiarano di riconoscere ed approvare e che deve intendersi qui richiamato, saranno suddivise al 50% tra i genitori. Le predette spese dovranno essere debitamente documentate;
ciascuna parte provvederà al rimborso nei confronti dell'altra entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario.
5) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
6) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
7) Per quanto concerne i rapporti economici tra i coniugi, preso anche atto che la sig.ra RO ha lasciato la casa familiare e che la stessa non è proprietaria di beni immobili, il sig. verserà Pt_1 alla moglie, a titolo di contributo al canone di locazione dell'abitazione, la somma mensile di €
350,00, da pagarsi con cadenza mensile a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, mediante bonifico bancario sul conto corrente Banca BTL – Agenzia di Castrezzato – IBAN:
[...] intestato alla sig.ra LE RO;
detta somma verrà annualmente rivalutata di diritto secondo gli indici Istat
8) Il sig. concede la propria irrevocabile autorizzazione affinché l'Assegno Unico e Pt_1
Universale (AUU) di cui al Decreto legislativo 230/2021 (e successive modifiche), ad oggi percepito nella misura del 50% da ciascun genitore, venga erogato, fin dalla data di deposito del presente ricorso, nella misura del 100% a favore della sig.ra RO. A tal fine il sig. si Pt_1
impegna a collaborare e a fornire i documenti richiesti per il perfezionamento delle pratiche necessarie, presso gli Enti preposti.
3 9) Con l'adempimento delle condizioni di cui sopra, i coniugi danno atto di nulla avere più a pretendere per le obbligazioni tutte e di qualsiasi natura discendenti dal matrimonio.
10) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a TRENZANO (BS) in data 17.9.2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di TRENZANO al n. 12, parte II, serie A, anno 2011, con il regime della separazione dei beni.
Dall'unione è nato il figlio il 15.1.2019. Per_1
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 7272/2022 emesso dal Tribunale di
Brescia all'esito della camera di consiglio del 13.10.2022.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto al figlio della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della sua tenera età, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 3483/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. MUSCIO FEDERICA Parte_1 C.F._1
e
ELENA RONGAROLI (C.F. , con l'Avv. DAMONI CARLO C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Trenzano
(BS) in data 17.09.2011, con atto trascritto dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di Trenzano
(BS) nel registro dello stato civile anno 2011, al numero 12, parte II, Serie B, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trenzano, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
- Parzialmente modificare le condizioni di cui agli accordi di separazione omologati, dando atto delle volontà dei coniugi espresse nella seguente
1 CONVENZIONE
1) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocazione e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni di natura straordinaria nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) Il sig. avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alterni, dal venerdì Pt_1 sera (prelevando il minore dall'abitazione materna dopo cena) alla domenica sera
(riaccompagnando il minore presso l'abitazione materna non oltre le ore 21,00) ed il mercoledì, quando i nonni paterni preleveranno il minore all'uscita dalla scuola per poi accompagnarlo, al rientro del sig. dal lavoro, presso l'abitazione paterna, ove trascorrerà la notte. Il giovedì Pt_1
mattina i nonni paterni accompagneranno il minore a scuola.
Solo durante la settimana in cui il padre non trascorrerà il fine settimana con il figlio, nella giornata di venerdì i nonni paterni preleveranno il minore all'uscita dalla scuola, per poi accompagnarlo presso l'abitazione paterna al rientro dal lavoro del sig. , il quale Pt_1
riaccompagnerà poi il minore presso la madre entro e non oltre le ore 21,00.
Durante il periodo delle vacanze estive, che coinciderà con la chiusura delle scuole, ciascun genitore potrà trascorrere con il minore un periodo di 8 giorni consecutivi, compatibilmente con i reciproci periodi di ferie lavorative e le rispettive esigenze personali.
Salvo diversi accordi tra la parti, in caso di divergenze in merito alla scelta del periodo da trascorrere con il minore, vigerà il principio dell'alternanza nella scelta. Per quanto concerne le vacanze natalizie, le parti potranno trascorrere con il figlio, in via alternata annualmente, il periodo 24/12 – 30/12 ed il periodo 31/12 – 6/1.
Le festività di Pasqua e di Pasquetta, così come ogni altra principale festività dell'anno (1
Novembre, 8 Dicembre, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno) saranno trascorse dal figlio singolarmente con ciascun genitore, seguendo il criterio dell'alternanza.
Nel giorno del compleanno di il genitore che, in forza della regola dell'alternanza Per_1
annuale, non dovrà trascorrere la giornata col figlio, avrà comunque diritto a vederlo per almeno due ore.
2 3) Considerate le attuali esigenze del minore, il tenore di vita goduto dallo stesso in costanza di convivenza, le risorse economiche di entrambi i genitori ed il tempo di permanenza del minore presso ciascuno dei genitori, il sig. verserà alla sig.ra RO, a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento del figlio (assegno perequativo), la somma mensile di € 400,00, con rivalutazione annuale di diritto secondo gli indici Istat. Tale importo verrà versato, con cadenza mensile, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, mediante bonifico bancario sul conto corrente Banca BTL – Agenzia di Castrezzato – IBAN: [...] intestato alla sig.ra LE RO.
4) Le spese definite straordinarie, come individuate nel protocollo d'intesa sottoscritto in data
14.07.2016 tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia, che le parti dichiarano di riconoscere ed approvare e che deve intendersi qui richiamato, saranno suddivise al 50% tra i genitori. Le predette spese dovranno essere debitamente documentate;
ciascuna parte provvederà al rimborso nei confronti dell'altra entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario.
5) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
6) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
7) Per quanto concerne i rapporti economici tra i coniugi, preso anche atto che la sig.ra RO ha lasciato la casa familiare e che la stessa non è proprietaria di beni immobili, il sig. verserà Pt_1 alla moglie, a titolo di contributo al canone di locazione dell'abitazione, la somma mensile di €
350,00, da pagarsi con cadenza mensile a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, mediante bonifico bancario sul conto corrente Banca BTL – Agenzia di Castrezzato – IBAN:
[...] intestato alla sig.ra LE RO;
detta somma verrà annualmente rivalutata di diritto secondo gli indici Istat
8) Il sig. concede la propria irrevocabile autorizzazione affinché l'Assegno Unico e Pt_1
Universale (AUU) di cui al Decreto legislativo 230/2021 (e successive modifiche), ad oggi percepito nella misura del 50% da ciascun genitore, venga erogato, fin dalla data di deposito del presente ricorso, nella misura del 100% a favore della sig.ra RO. A tal fine il sig. si Pt_1
impegna a collaborare e a fornire i documenti richiesti per il perfezionamento delle pratiche necessarie, presso gli Enti preposti.
3 9) Con l'adempimento delle condizioni di cui sopra, i coniugi danno atto di nulla avere più a pretendere per le obbligazioni tutte e di qualsiasi natura discendenti dal matrimonio.
10) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a TRENZANO (BS) in data 17.9.2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di TRENZANO al n. 12, parte II, serie A, anno 2011, con il regime della separazione dei beni.
Dall'unione è nato il figlio il 15.1.2019. Per_1
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 7272/2022 emesso dal Tribunale di
Brescia all'esito della camera di consiglio del 13.10.2022.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto al figlio della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della sua tenera età, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
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