Sentenza 24 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2002, n. 15003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15003 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Opposizione SEZIONE TERZA CIVILE ette executivi5 0 03/02Composta dagli Ill.mi .gg Dott. Vito (UST .N. 1305/99 Cron. 35120 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Rep. 3899 Consigliere Dott. Ennio MALZONE Consigliere Dott. Alberto TALEVI Ud.28/06/02 - ----- MANZO - Rel. Consigliere Dott. Gianfranco CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente dal Sig..Sopią studio Richiesta SEN TENZA per diritti € 1,55 sul ricorso proposto da: T OTT.2002 IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA VIA BONDI' FRANCO, CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato LUIGI dall'avvocato STEFANO FACCINI, giusta JANARI, difeso CANCELLERIA delega in atti;
- ricorrente
contro
------ IO IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO SZEMERE, difeso dall'avvocato DANIELE GANZ, giusta delega in atti;
controricorrente 2002 avversO la sentenza n. 1071/98 del Tribunale di 1460 -1- TREVISO, emessa il 16/06/98 e depositata il 07/07/98 (R.G. 3172/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/06/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato Stefano FACCINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NC BO proponeva ricorso in opposizione ad esecuzione o ad atti esecutivi>> nel processo di esecuzione immobiliare promossa contro di lui da TO GA, esponendo che il Tribunale di Venezia, con sentenza depositata il 16 marzo 1996, aveva parzialmente accolto l'opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo azionato come titolo esecutivo dal GA. La sentenza, nuovo titolo esecutivo, non era stata prodotta dall'esecutante, sicché l'esecuzione non poteva essere proseguita ed era inammissibile l'istanza di assegnazione. Il GA si costituiva in giudizio, sostenendo che la sentenza del Tribunale di Venezia, munita di formula esecutiva, era stata depositata nella precedente causa di opposizione promossa dal BO e poi nel fascicolo dell'esecuzione immobiliare;
chiedeva quindi che l'opposizione fosse dichiarata inammissibile, perché tardiva o, in subordine, respinta. Il giudice unico del Tribunale di Treviso dichiarava inammissibile l'opposizione, perché tardivamente proposta rispetto all'istanza di assegnazione della quale il ND aveva avuto legale conoscenza con la comunicazione del decreto che fissava l'udienza. Avverso questa sentenza NC ND ha proposto ricorso per cassazione. TO GA resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Pregiudiziale è la trattazione dell'eccezione svolta dal controricorrente di inammissibilità del ricorso, per essere la procura non riferita al giudizio di cassazione. In particolare il controricorrente deduce che la procura non contiene specifico richiamo al giudizio di cassazione, ma fa riferimento unicamente a procedimenti di merito e alle attività 3 r procuratorie esclusive di tali giudizi, quali la chiamata in causa di terzi, la transazione e la conciliazione, il deferimento e il riferimento di giuramenti decisori, la rinunzia agli atti e l'accettazione alla rinunzia. L'eccezione è priva di fondamento. La procura rilasciata dal ND risulta apposta a margine del ricorso per cassazione con riferimento esplicito al "presente giudizio" e con elezione di domicilio in Roma. Una tale procura deve ritenersi validamente conferita per il giudizio di legittimità e deve ritenersi speciale, nel senso richiesto dall'art. 365 c.p.c. pur in assenza di un espresso richiamo a detto giudizio, dovendo eventuali dubbi al riguardo, esser superati in favore della specialità, alla stregua del principio di conservazione dell'atto giuridico di cui è espressione in materia processuale l'art. 159 c.p.c., a nulla rilevando altre indicazioni o la facoltà concessa al difensore di "conciliare o transigere" ovvero di “rinuncia agli atti", trattandosi di espressioni superflue che non eliminano il collegamento tra procura e ricorso per cassazione, specie quando vi siano elementi favorevoli come l'elezione di domicilio in Roma, ove ha appunto sede la Corte di Cassazione (v. per es. Cass. 20 agosto 2001, n. 10550).
2. Con il primo motivo di ricorso, NC BO lamenta la violazione degli artt. 112, 615, 616. 617 e 618 c.p.c., con riferimento alla erronea qualificazione della domanda quale opposizione agli atti esecutivi anziché opposizione all'esecuzione. Secondo quanto esposto, con il ricorso era stato contestato il diritto del GA di procedere esecutivamente in forza del decreto ingiuntivo, essendo stata in parte accolta l'opposizione all'ingiunzione. Il GA, all'udienza dell'8/1/1998, aveva riproposto 4 r l'istanza di assegnazione della somma depositata in conversione del pignoramento senza specificare quale fosse il titolo esecutivo che doveva essere con essa soddisfatto e, perciò, inducendo a ritenere che il credito da soddisfare fosse quello precettato in forza del decreto ingiuntivo. Con la comparsa di risposta aveva poi persistito nell'omettere l'indicazione di quale fosse il titolo esecutivo che intendeva far valere. L'opposizione doveva, perciò, essere qualificata quale opposizione all'esecuzione. Il motivo è infondato. Nel processo di esecuzione forzata l'esistenza del titolo esecutivo costituisce condizione dell'azione esecutiva (art. 474 cod. proc. civ.) mentre il deposito del titolo esecutivo in originale o copia autentica costituisce un presupposto processuale, la cui mancanza non può essere rilevata di ufficio dal giudice, ma deve essere fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (Cass. 9 dicembre 1992, n. 13021). Avuto riguardo a questo principio, correttamente l'opposizione è stata qualificata nella sentenza impugnata quale opposizione agli atti esecutivi. Il ricorrente, infatti, ha fatto valere con il ricorso in opposizione la circostanza che il nuovo titolo esecutivo - costituito dalla sentenza resa nel giudizio d'opposizione - non era mai stato dimesso>>; che dunque l'esecuzione non poteva essere validamente proseguita fin tanto che GA non avrà dimesso l'unico titolo esecutivo che consenta la prosecuzione>>. In altri termini, la contestazione riguardava non l'esistenza del titolo esecutivo, ma la sua produzione in giudizio. L'affermazione poi della sentenza impugnata che il ricorso in opposizione era stato tardivamente proposto non è stata neppure contestata 5 r dal ricorrente, che ha limitato le sue doglianza alla qualificazione dell'opposizione stessa.
3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 2697 c.c. con riferimento all'onere di provare l'avvenuto deposito del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 829/1996 del Tribunale di Venezia nell'esecuzione opposta>>. Nel motivo è specificato che con la seconda comparsa di costituzione il GA aveva affermato di aver successivamente>> depositato il nuovo titolo esecutivo nel fascicolo dell'esecuzione, senza tuttavia provare la produzione. Questo motivo resta assorbito dal rigetto del primo, essendo l'opposizione agli atti esecutivi inammissibile. Per quanto detto il ricorso dev'essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 2 A 67.00 per spese e in euro 700,00 processuali che liquida in euro (settecento/00) per onorari. Così deciso in Roma il 28 giugno 2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE elfen . o r u e ( IL CANCELLIERE C1 . n l a Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 24 OTT. (2002 ,11 IL CANCELLIERE C1 9 6 2 Innocenzo Battista ,6 1 0 T 2 G 7 W 7 6 9,7 5 4 4 1 6