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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 17/12/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.1516/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OR IO
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio di Controparte_1 P.IVA_1
e di CP_2 Controparte_3
PARTE RESISTENTE
Oggi 17/12/2025 ad ore 9.58 mediante collegamento da remoto con il Giudice Andrea
CO OR, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. OR IO per parte resistente la dott.ssa Controparte_3
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
ACCERTARE E/O DICHIARARE, nel merito ed anche in via cautelare, il diritto della ricorrente ad essere reinserita nella prima fascia delle GPS di Pavia per la classe di concorso di interesse, nella medesima posizione e con il medesimo punteggio che la docente aveva prima del depennamento, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia;
DISAPPLICARE, nel merito ed anche in via cautelare, i provvedimenti amministrativi allegati nei limiti dell'interesse della ricorrente e già indicati in epigrafe, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia. Per lo effetto: CONDANNARE e/o ORDNARE, nel merito ed anche in via cautelare, alla parte datoriale ad emanare tutti gli atti e provvedimenti utili affinché la stessa ricorrente possa essere reinserita nella prima fascia delle GPS di Pavia per la classe di concorso di interesse, nella medesima posizione e con il medesimo punteggio che aveva prima del depennamento, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia. Nonché DISPORRE, nel merito ed anche in via cautelare, la notificazione per pubblici proclami telematici sul sito istituzionale del . In ogni caso, Controparte_1 fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia. Con vittoria di spese oltre accessori come per legge.
PARTE RESISTENTE
In via definitiva, nel merito, 1. Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
2.
Nella non temuta ipotesi di accoglimento delle tesi avversarie, si chiede di voler tenere in considerazione la proposta conciliativa di cui al punto 2 della presente memoria;
3. In ogni caso, compensare integralmente le spese di lite tenuto conto delle circostanze del caso concreto.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea CO OR ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1516/2025 promossa da:
.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OR IO
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio di Controparte_1 P.IVA_1
e di CP_2 Controparte_3
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
e le sue articolazioni territoriali dianzi specificate per ottenere la disapplicazione del provvedimento di cui al prot. n. 4335/2025 con il quale è stata cancellata dalla graduatoria provinciale di Pavia per le supplenze.
La ricorrente ha allegato: di non avere avuto 67 anni di età alla data del 1/9/2024; di essere inserita nella prima fascia delle GPS di Pavia per la classe di concorso EEEE (primaria) con posizione n. 479 e di aver prestato servizio presso l'Istituto Comprensivo di Sannazzaro de' Burgondi, con contratto di lavoro sino al 31/08/2025; che successivamente l'amministrazione l'ha depennata per aver compiuto nel frattempo l'età di 67 anni.
1.1. Si è costituito il insistendo nel rigetto della domanda e nella esclusione CP_1 della ricorrente dalle graduatorie provinciali.
2. Venendo al merito della controversia, si devono richiamare le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124.
La disposizione prevede che “Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.
4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.
5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e
4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti”.
Nel caso di specie viene in rilievo l'ordinanza ministeriale n. 88 del 2024 (cfr. doc. n.
3 fascicolo parte ricorrente) la quale evidenzia il proprio oggetto nel seguente modo: La presente ordinanza disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e
2025/2026, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n.
124”.
La medesima ordinanza stabilisce all'art. 6 i requisiti generali di ammissione e condizioni ostative.
L'art. 6 lettera b prevede, in particolare, che i candidati debbano avere, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande nonché all'atto di sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro, un'età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2024.
Il comma 2 della medesima disposizione elenca i motivi ostativi alla partecipazione alla procedura di inserimento. Nella specie prevede che non possono partecipare alla procedura di inserimento nelle GPS e nelle correlate graduatorie di istituto: a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dispensati dal servizio ai sensi dell'articolo 439 del Testo Unico per mancato superamento del periodo di prova, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio;
d) coloro che siano stati dispensati dal servizio per incapacità didattica ai sensi dell'articolo 512 del Testo Unico, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio;
e) coloro che siano stati licenziati dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero siano incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, ovvero della destituzione;
f) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
g) coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione; h) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
i) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012 n.
235.
Dal punto di vista testuale occorre evidenziare che l'ordinanza disciplina l'aggiornamento, il trasferimento ed il nuovo inserimento nelle graduatorie per le supplenze per il biennio 2024/2025 e 2025/2026.
Pertanto, si ritiene che l'interpretazione dell'ordinanza debba essere orientata dalla sua durata biennale.
Un riscontro di tale prospettiva si inviene nel fatto che il superamento dell'età di 67 anni nella vigenza della graduatoria non è presente tra i motivi ostativi di inserimento nella stessa ovvero non è previsto come causa di esclusione.
A ciò deve aggiungersi che il requisito anagrafico è ribadito anche in relazione alla sottoscrizione del contratto di lavoro con riferimento ad una certa data che è quella del
1°/9/2024.
Ne consegue che, se il avesse voluto prevedere quale requisito di CP_1 ammissione alle graduatorie l'età di 67 anni per tutta la durata di vigenza delle graduatorie non avrebbe dovuto prevedere accanto al requisito anagrafico richiesto anche alla sottoscrizione del contratto la data di riferimento del 1°/9/2024. Con ciò si vuole evidenziare che l'ordinanza avrebbe ben potuto prevedere una data per il requisito anagrafico di accesso ed un'altra per la sottoscrizione del contratto;
viceversa, omettendo tale scelta si produce l'effetto che la data di riferimento per il requisito anagrafico è la stessa tanto per l'accesso alla graduatoria quanto per la sottoscrizione dei contratti di lavoro.
Pertanto, sussiste il diritto della ricorrente ad ottenere l'annullamento del provvedimento di esclusione.
3. Rilevato che la proposta conciliativa del è stata avanzata solo con la CP_1 costituzione nel giudizio di merito, compensa le spese di lite solo per la fase decisoria;
le spese inerenti alla fase introduttiva e a quella di studio devono, viceversa, essere posto in capo alla parte resistente e vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014 calcolate tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere reinserita nella prima fascia delle GPS di Pavia per la classe di concorso di interesse, nella medesima posizione e con il medesimo punteggio che la docente aveva prima del depennamento avvenuto con provvedimento di cui al prot. n. 4335/2025;
2. condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano, al netto della indicata compensazione, in euro 2.599 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 17 dicembre 2025
Il Giudice
Andrea CO OR
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OR IO
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio di Controparte_1 P.IVA_1
e di CP_2 Controparte_3
PARTE RESISTENTE
Oggi 17/12/2025 ad ore 9.58 mediante collegamento da remoto con il Giudice Andrea
CO OR, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. OR IO per parte resistente la dott.ssa Controparte_3
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
ACCERTARE E/O DICHIARARE, nel merito ed anche in via cautelare, il diritto della ricorrente ad essere reinserita nella prima fascia delle GPS di Pavia per la classe di concorso di interesse, nella medesima posizione e con il medesimo punteggio che la docente aveva prima del depennamento, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia;
DISAPPLICARE, nel merito ed anche in via cautelare, i provvedimenti amministrativi allegati nei limiti dell'interesse della ricorrente e già indicati in epigrafe, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia. Per lo effetto: CONDANNARE e/o ORDNARE, nel merito ed anche in via cautelare, alla parte datoriale ad emanare tutti gli atti e provvedimenti utili affinché la stessa ricorrente possa essere reinserita nella prima fascia delle GPS di Pavia per la classe di concorso di interesse, nella medesima posizione e con il medesimo punteggio che aveva prima del depennamento, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia. Nonché DISPORRE, nel merito ed anche in via cautelare, la notificazione per pubblici proclami telematici sul sito istituzionale del . In ogni caso, Controparte_1 fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia. Con vittoria di spese oltre accessori come per legge.
PARTE RESISTENTE
In via definitiva, nel merito, 1. Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
2.
Nella non temuta ipotesi di accoglimento delle tesi avversarie, si chiede di voler tenere in considerazione la proposta conciliativa di cui al punto 2 della presente memoria;
3. In ogni caso, compensare integralmente le spese di lite tenuto conto delle circostanze del caso concreto.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea CO OR ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1516/2025 promossa da:
.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OR IO
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio di Controparte_1 P.IVA_1
e di CP_2 Controparte_3
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
e le sue articolazioni territoriali dianzi specificate per ottenere la disapplicazione del provvedimento di cui al prot. n. 4335/2025 con il quale è stata cancellata dalla graduatoria provinciale di Pavia per le supplenze.
La ricorrente ha allegato: di non avere avuto 67 anni di età alla data del 1/9/2024; di essere inserita nella prima fascia delle GPS di Pavia per la classe di concorso EEEE (primaria) con posizione n. 479 e di aver prestato servizio presso l'Istituto Comprensivo di Sannazzaro de' Burgondi, con contratto di lavoro sino al 31/08/2025; che successivamente l'amministrazione l'ha depennata per aver compiuto nel frattempo l'età di 67 anni.
1.1. Si è costituito il insistendo nel rigetto della domanda e nella esclusione CP_1 della ricorrente dalle graduatorie provinciali.
2. Venendo al merito della controversia, si devono richiamare le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124.
La disposizione prevede che “Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.
4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.
5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e
4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti”.
Nel caso di specie viene in rilievo l'ordinanza ministeriale n. 88 del 2024 (cfr. doc. n.
3 fascicolo parte ricorrente) la quale evidenzia il proprio oggetto nel seguente modo: La presente ordinanza disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e
2025/2026, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n.
124”.
La medesima ordinanza stabilisce all'art. 6 i requisiti generali di ammissione e condizioni ostative.
L'art. 6 lettera b prevede, in particolare, che i candidati debbano avere, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande nonché all'atto di sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro, un'età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2024.
Il comma 2 della medesima disposizione elenca i motivi ostativi alla partecipazione alla procedura di inserimento. Nella specie prevede che non possono partecipare alla procedura di inserimento nelle GPS e nelle correlate graduatorie di istituto: a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dispensati dal servizio ai sensi dell'articolo 439 del Testo Unico per mancato superamento del periodo di prova, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio;
d) coloro che siano stati dispensati dal servizio per incapacità didattica ai sensi dell'articolo 512 del Testo Unico, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio;
e) coloro che siano stati licenziati dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero siano incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, ovvero della destituzione;
f) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
g) coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione; h) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
i) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012 n.
235.
Dal punto di vista testuale occorre evidenziare che l'ordinanza disciplina l'aggiornamento, il trasferimento ed il nuovo inserimento nelle graduatorie per le supplenze per il biennio 2024/2025 e 2025/2026.
Pertanto, si ritiene che l'interpretazione dell'ordinanza debba essere orientata dalla sua durata biennale.
Un riscontro di tale prospettiva si inviene nel fatto che il superamento dell'età di 67 anni nella vigenza della graduatoria non è presente tra i motivi ostativi di inserimento nella stessa ovvero non è previsto come causa di esclusione.
A ciò deve aggiungersi che il requisito anagrafico è ribadito anche in relazione alla sottoscrizione del contratto di lavoro con riferimento ad una certa data che è quella del
1°/9/2024.
Ne consegue che, se il avesse voluto prevedere quale requisito di CP_1 ammissione alle graduatorie l'età di 67 anni per tutta la durata di vigenza delle graduatorie non avrebbe dovuto prevedere accanto al requisito anagrafico richiesto anche alla sottoscrizione del contratto la data di riferimento del 1°/9/2024. Con ciò si vuole evidenziare che l'ordinanza avrebbe ben potuto prevedere una data per il requisito anagrafico di accesso ed un'altra per la sottoscrizione del contratto;
viceversa, omettendo tale scelta si produce l'effetto che la data di riferimento per il requisito anagrafico è la stessa tanto per l'accesso alla graduatoria quanto per la sottoscrizione dei contratti di lavoro.
Pertanto, sussiste il diritto della ricorrente ad ottenere l'annullamento del provvedimento di esclusione.
3. Rilevato che la proposta conciliativa del è stata avanzata solo con la CP_1 costituzione nel giudizio di merito, compensa le spese di lite solo per la fase decisoria;
le spese inerenti alla fase introduttiva e a quella di studio devono, viceversa, essere posto in capo alla parte resistente e vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014 calcolate tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere reinserita nella prima fascia delle GPS di Pavia per la classe di concorso di interesse, nella medesima posizione e con il medesimo punteggio che la docente aveva prima del depennamento avvenuto con provvedimento di cui al prot. n. 4335/2025;
2. condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano, al netto della indicata compensazione, in euro 2.599 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 17 dicembre 2025
Il Giudice
Andrea CO OR