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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 03/12/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 194/2025 promossa da
(c.f./p.iva ) Parte_1 P.IVA_1
(c.f./p.iva ), Parte_2 C.F._1
con il patrocinio degli avv.ti CONSOLONI FABRIZIO e MOSCHENI MASSIMO contro
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. PIOVANI Controparte_1 P.IVA_2
RI IE
OGGETTO: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso 12 5 25 chiedevano: Parte_1 Parte_2
In via preliminare Sospendersi la provvisoria esecutività dell'ordinanza-ingiunzione opposta ai sensi dell'Art. 5 comma 1 del d. Lgs. 150/2011, attesa la fondatezza ravvisabile prima facie dell'opposizione. Nel merito in via principale Per tutte le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa sanzionatoria azionata con l'Ordinanza Ingiunzione opposta, dichiarandosi nulla e/o annullandosi e/o revocandosi la medesima, nonché tutti gli atti presupposti e conseguenti e dichiarandosi, per l'effetto, che nulla è dovuto da ciascuno degli opponenti a favore di parte opposta per le causali dedotte ed indicate nell'Ordinanza. Nel merito subordinatamente In
pagina 1 di 3 applicazione diretta dei principi comunitari esposti al par. 8) della narrativa, rideterminarsi e ridursi in via di equità la sanzione comminata in base a criteri di proporzionalità e ragionevolezza, tenuto conto della oggettiva rilevanza della somma ingiunta, dello stato soggettivo del preteso autore della violazione, dello stato di incertezza causato dalla condotta della PA stessa, all'assenza di un concreto disvalore dei fatti e della condotta imputati ai ricorrenti. In subordine, previa sospensione del giudizio e rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, rideterminarsi e ridursi in via di equità la sanzione comminata in base a criteri di proporzionalità e ragionevolezza, tenuto conto della oggettiva rilevanza della somma ingiunta, dello stato soggettivo del preteso autore della violazione, dello stato di incertezza causato dalla condotta della PA stessa, all'assenza di un concreto disvalore dei fatti e della condotta imputati ai ricorrenti.
In ogni caso Spese e competenze rifuse.
Si costituiva , così Controparte_2 Controparte_3
concludendo:
In via cautelare: - Respingere l'istanza di sospensione per insussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
Nel merito: - rigettare l'opposizione ex adverso sollevata, in quanto destituita di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale, confermando l'ordinanza-ingiunzione impugnata. - condannare controparte alla refusione delle spese di lite.
Così incardinatosi il contraddittorio, la causa veniva istruita mediante acquisizione documentale ed infine decisa con provvedimento 19 11 25.
L'opposizione appare meritevole di accoglimento.
Si osserva che nell'ordinanza impugnata viene violato il principio della responsabilità personale, sancito all'art. 3 della legge 689/81.
Solo la persona fisica può essere, invero, considerata responsabile della violazione amministrativa e solo nei suoi confronti può essere irrogata la relativa sanzione.
La persona giuridica rispetto alla quale si trovi in rapporto organico può essere chiamata a rispondere dell'obbligazione sanzionatoria esclusivamente in via solidale.
Nell'impianto dell'ordinanza qui in esame, per contro, viene indicato quale Parte_2
responsabile in solido, mentre viene individuata quale autore della violazione la società
[...]
destinataria della sanzione. Parte_1
pagina 2 di 3 Si tratta, in realtà, di un vizio non solo meramente formale, in quanto non viene indicata con precisione la persona fisica che avrebbe commesso la violazione nel concreto.
Se trattasi in effetti di non emerge con chiarezza dal verbale e dalla ordinanza Parte_2
ingiunzione in oggetto, né viene dettagliatamente indicata, la condotta che ha portato alla violazione, di talchè non risulta, in ultima analisi, rispettato il principio di personalità della responsabilità amministrativa, sancito all art. 3 cit.
Per tali motivi l'ordinanza ingiunzione in argomento viene revocata con conseguente statuizione in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
revoca l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione, condanna parte resistente a rimborsare in favore di parte ricorrente le spese di giudizio, che liquida in euro 1.700,00 per compensi professionali ex DM 55/2014 oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
Sondrio, 3 12 25
Il Giudice
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 194/2025 promossa da
(c.f./p.iva ) Parte_1 P.IVA_1
(c.f./p.iva ), Parte_2 C.F._1
con il patrocinio degli avv.ti CONSOLONI FABRIZIO e MOSCHENI MASSIMO contro
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. PIOVANI Controparte_1 P.IVA_2
RI IE
OGGETTO: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso 12 5 25 chiedevano: Parte_1 Parte_2
In via preliminare Sospendersi la provvisoria esecutività dell'ordinanza-ingiunzione opposta ai sensi dell'Art. 5 comma 1 del d. Lgs. 150/2011, attesa la fondatezza ravvisabile prima facie dell'opposizione. Nel merito in via principale Per tutte le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa sanzionatoria azionata con l'Ordinanza Ingiunzione opposta, dichiarandosi nulla e/o annullandosi e/o revocandosi la medesima, nonché tutti gli atti presupposti e conseguenti e dichiarandosi, per l'effetto, che nulla è dovuto da ciascuno degli opponenti a favore di parte opposta per le causali dedotte ed indicate nell'Ordinanza. Nel merito subordinatamente In
pagina 1 di 3 applicazione diretta dei principi comunitari esposti al par. 8) della narrativa, rideterminarsi e ridursi in via di equità la sanzione comminata in base a criteri di proporzionalità e ragionevolezza, tenuto conto della oggettiva rilevanza della somma ingiunta, dello stato soggettivo del preteso autore della violazione, dello stato di incertezza causato dalla condotta della PA stessa, all'assenza di un concreto disvalore dei fatti e della condotta imputati ai ricorrenti. In subordine, previa sospensione del giudizio e rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, rideterminarsi e ridursi in via di equità la sanzione comminata in base a criteri di proporzionalità e ragionevolezza, tenuto conto della oggettiva rilevanza della somma ingiunta, dello stato soggettivo del preteso autore della violazione, dello stato di incertezza causato dalla condotta della PA stessa, all'assenza di un concreto disvalore dei fatti e della condotta imputati ai ricorrenti.
In ogni caso Spese e competenze rifuse.
Si costituiva , così Controparte_2 Controparte_3
concludendo:
In via cautelare: - Respingere l'istanza di sospensione per insussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
Nel merito: - rigettare l'opposizione ex adverso sollevata, in quanto destituita di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale, confermando l'ordinanza-ingiunzione impugnata. - condannare controparte alla refusione delle spese di lite.
Così incardinatosi il contraddittorio, la causa veniva istruita mediante acquisizione documentale ed infine decisa con provvedimento 19 11 25.
L'opposizione appare meritevole di accoglimento.
Si osserva che nell'ordinanza impugnata viene violato il principio della responsabilità personale, sancito all'art. 3 della legge 689/81.
Solo la persona fisica può essere, invero, considerata responsabile della violazione amministrativa e solo nei suoi confronti può essere irrogata la relativa sanzione.
La persona giuridica rispetto alla quale si trovi in rapporto organico può essere chiamata a rispondere dell'obbligazione sanzionatoria esclusivamente in via solidale.
Nell'impianto dell'ordinanza qui in esame, per contro, viene indicato quale Parte_2
responsabile in solido, mentre viene individuata quale autore della violazione la società
[...]
destinataria della sanzione. Parte_1
pagina 2 di 3 Si tratta, in realtà, di un vizio non solo meramente formale, in quanto non viene indicata con precisione la persona fisica che avrebbe commesso la violazione nel concreto.
Se trattasi in effetti di non emerge con chiarezza dal verbale e dalla ordinanza Parte_2
ingiunzione in oggetto, né viene dettagliatamente indicata, la condotta che ha portato alla violazione, di talchè non risulta, in ultima analisi, rispettato il principio di personalità della responsabilità amministrativa, sancito all art. 3 cit.
Per tali motivi l'ordinanza ingiunzione in argomento viene revocata con conseguente statuizione in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
revoca l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione, condanna parte resistente a rimborsare in favore di parte ricorrente le spese di giudizio, che liquida in euro 1.700,00 per compensi professionali ex DM 55/2014 oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
Sondrio, 3 12 25
Il Giudice
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