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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/12/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1374/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale e riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1374 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] A, rappresentata e difesa dall'avv.
SA LL UZ, giusta procura in atti,
E
(C.F. ), nato a [...] [...] ed ivi CP_1 C.F._2 residente in c. da Pennino del Monaco v.le 3 snc, rappresentato e difeso dall'avv.
SA LL UZ, giusta procura in atti,
- Ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione il giorno 27/11/2025;
1 OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.07.2025 e hanno Parte_1 CP_1 concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in MAGLIANO DE' MARSI e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Magliano De' Marsi, anno 2009, al n. 1 parte II Serie A ufficio e per l'effetto ordinare all'ufficio dello Stato Civile del Comune di Ragusa di procedere alla trascrizione della sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Ragusa;
hanno rappresentato che dall'unione non sono nati figli;
hanno esposto che i coniugi hanno adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni;
hanno dedotto di essersi separati consensualmente avanti il Comune di Ragusa con atto del
20.06.2024 iscritto nei registri di matrimonio al n. 195 parte II serie C anno 2024 e confermato in data 22.07.2024 con atto iscritto nei registri di matrimonio al n. 245 parte II serie C anno 2024; hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi, le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento;
Il Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto.
***********
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia dell'atto di separazione consensuale emesso dal Comune di Ragusa in data
24.06.2024/22.07.2024 e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge al momento del deposito del ricorso introduttivo (pari a sei mesi,
a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di
2 scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni che vengono di seguito riportate:
1) la casa coniugale risulta in comproprietà come da atto a ministero Not Livia rep.48833 (all.6) e visto che per l'acquisto della stessa è stato stipulato l'atto di mutuo sempre a ministero Not Livia rep. 48834 (all.7) della durata di trenta anni, la rata del citato mutuo, ammontante a €.600,00 (euro seicento/00) continuerà ad essere corrisposta da entrambi nella misura del 50% ciascuno;
2) la Signora continuerà ad abitare nella casa coniugale insieme alla madre Parte_1 finché non sarà venduta, per cui la stessa si occuperà della manutenzione ordinaria della stessa, mentre per quella straordinaria i relativi costi verranno riparti in misura del 50% ciascuno e in ogni caso prima dell'effettuazione di qualsivoglia lavoro di manutenzione, ordinaria o straordinaria, sarà necessario l'accordo di entrambe le parti;
3) le parti stabiliscono sin d'ora che la casa verrà messa subito in vendita per il prezzo di €.390.000,00 (euro trecentonovantamila/00), con la previsione di un ribasso massimo pari ad €.365.000,00 (euro trecentosessantacinquemila), tramite l'agenzia immobiliare scelta dalle parti. Il ricavo, al netto del mutuo residuo, verrà suddiviso in maniera paritaria tra le parti e le spese necessarie per la sua vendita verranno divise tra le parti in maniera equivalente;
4) il sig. ha corrisposto alla sig. l'importo di €.20.000,00 tramite CP_1 Parte_1 assegno circolare n. 903 6083054893-06 del 30/06/2025 tratto su Monte dei Paschi di Siena (all.8) a saldo e stralcio di qualsivoglia pretesa creditoria esistente tra le parti, che, quindi, dichiarano reciprocamente di non avere più nulla a pretendere tra di loro;
5) la signora si occuperà di canalizzare le utenze della casa di , di Parte_1 Per_1 proprietà della signora, sul suo conto corrente. Le utenze della casa coniugale verranno intestate direttamente al nuovo proprietario al momento della vendita
3 della casa. Attualmente rimangono canalizzate nel conto corrente del sig. CP_1
, ma sono e saranno sostenute dalla sig.ra
[...] Parte_1
6) qualora entro il 18/04/2026 la casa non dovesse essere stata ancora venduta il sig.
avrà la possibilità, non vincolante, di acquistarla per se stesso, al prezzo minore, CP_1 concordato tra le parti, di €.300.000,00 (euro trecentomila/00) corrispondendo alla sig.ra l'importo di €.91.000,00 (euro novantunomila/00) calcolato tenendo Parte_1 conto del residuo mutuo ancora pendente di cui si farebbe carico esclusivo il Sig.
; CP_1
7) nel caso in cui il sig. non decida di acquistare la casa alle condizioni di cui al CP_1 punto 6), le parti concordano di abbassare il prezzo di vendita del detto immobile ad
€.290.000,00 (euro duecentonovantamila/00)
Il tribunale prende atto delle dichiarazioni delle parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra loro, rilevando che gli stessi non risultano contrari a norme di legge.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio in Magliano De' Marsi trascritto/iscritto nei
Registri dello stato civile del Comune di Magliano De' Marsi anno 2009 al n. 1 parte II
Serie A;
- prende atto degli accordi intercorsi tra le parti;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Ragusa ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R.
n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di Magliano De' Marsi e di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese
4 Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
28.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale e riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1374 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] A, rappresentata e difesa dall'avv.
SA LL UZ, giusta procura in atti,
E
(C.F. ), nato a [...] [...] ed ivi CP_1 C.F._2 residente in c. da Pennino del Monaco v.le 3 snc, rappresentato e difeso dall'avv.
SA LL UZ, giusta procura in atti,
- Ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione il giorno 27/11/2025;
1 OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.07.2025 e hanno Parte_1 CP_1 concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in MAGLIANO DE' MARSI e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Magliano De' Marsi, anno 2009, al n. 1 parte II Serie A ufficio e per l'effetto ordinare all'ufficio dello Stato Civile del Comune di Ragusa di procedere alla trascrizione della sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Ragusa;
hanno rappresentato che dall'unione non sono nati figli;
hanno esposto che i coniugi hanno adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni;
hanno dedotto di essersi separati consensualmente avanti il Comune di Ragusa con atto del
20.06.2024 iscritto nei registri di matrimonio al n. 195 parte II serie C anno 2024 e confermato in data 22.07.2024 con atto iscritto nei registri di matrimonio al n. 245 parte II serie C anno 2024; hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi, le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento;
Il Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto.
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Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia dell'atto di separazione consensuale emesso dal Comune di Ragusa in data
24.06.2024/22.07.2024 e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge al momento del deposito del ricorso introduttivo (pari a sei mesi,
a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di
2 scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni che vengono di seguito riportate:
1) la casa coniugale risulta in comproprietà come da atto a ministero Not Livia rep.48833 (all.6) e visto che per l'acquisto della stessa è stato stipulato l'atto di mutuo sempre a ministero Not Livia rep. 48834 (all.7) della durata di trenta anni, la rata del citato mutuo, ammontante a €.600,00 (euro seicento/00) continuerà ad essere corrisposta da entrambi nella misura del 50% ciascuno;
2) la Signora continuerà ad abitare nella casa coniugale insieme alla madre Parte_1 finché non sarà venduta, per cui la stessa si occuperà della manutenzione ordinaria della stessa, mentre per quella straordinaria i relativi costi verranno riparti in misura del 50% ciascuno e in ogni caso prima dell'effettuazione di qualsivoglia lavoro di manutenzione, ordinaria o straordinaria, sarà necessario l'accordo di entrambe le parti;
3) le parti stabiliscono sin d'ora che la casa verrà messa subito in vendita per il prezzo di €.390.000,00 (euro trecentonovantamila/00), con la previsione di un ribasso massimo pari ad €.365.000,00 (euro trecentosessantacinquemila), tramite l'agenzia immobiliare scelta dalle parti. Il ricavo, al netto del mutuo residuo, verrà suddiviso in maniera paritaria tra le parti e le spese necessarie per la sua vendita verranno divise tra le parti in maniera equivalente;
4) il sig. ha corrisposto alla sig. l'importo di €.20.000,00 tramite CP_1 Parte_1 assegno circolare n. 903 6083054893-06 del 30/06/2025 tratto su Monte dei Paschi di Siena (all.8) a saldo e stralcio di qualsivoglia pretesa creditoria esistente tra le parti, che, quindi, dichiarano reciprocamente di non avere più nulla a pretendere tra di loro;
5) la signora si occuperà di canalizzare le utenze della casa di , di Parte_1 Per_1 proprietà della signora, sul suo conto corrente. Le utenze della casa coniugale verranno intestate direttamente al nuovo proprietario al momento della vendita
3 della casa. Attualmente rimangono canalizzate nel conto corrente del sig. CP_1
, ma sono e saranno sostenute dalla sig.ra
[...] Parte_1
6) qualora entro il 18/04/2026 la casa non dovesse essere stata ancora venduta il sig.
avrà la possibilità, non vincolante, di acquistarla per se stesso, al prezzo minore, CP_1 concordato tra le parti, di €.300.000,00 (euro trecentomila/00) corrispondendo alla sig.ra l'importo di €.91.000,00 (euro novantunomila/00) calcolato tenendo Parte_1 conto del residuo mutuo ancora pendente di cui si farebbe carico esclusivo il Sig.
; CP_1
7) nel caso in cui il sig. non decida di acquistare la casa alle condizioni di cui al CP_1 punto 6), le parti concordano di abbassare il prezzo di vendita del detto immobile ad
€.290.000,00 (euro duecentonovantamila/00)
Il tribunale prende atto delle dichiarazioni delle parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra loro, rilevando che gli stessi non risultano contrari a norme di legge.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio in Magliano De' Marsi trascritto/iscritto nei
Registri dello stato civile del Comune di Magliano De' Marsi anno 2009 al n. 1 parte II
Serie A;
- prende atto degli accordi intercorsi tra le parti;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Ragusa ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R.
n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di Magliano De' Marsi e di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese
4 Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
28.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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