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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/09/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 264/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Rosangela Viteritti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 264/2025 R.G.A.C./A, posta in deliberazione all'udienza del 11/09/2025 ex art. 281 sexies c.p.c.,
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Latino;
C.F._2
Opponenti
E
(c.f. n. ), rappresentata da (c.f. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesca P.IVA_2
Micheli;
Opposta
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: Opponente: “accogliere l'opposizione e per gli effetti, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo anche inaudita altera parte, dichiarare che la in CP_1 persona del legale rappresentante pro-tempore e conseguentemente la in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro-tempore, non hanno diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli opponenti per la mancanza della prova della titolarità del credito e quindi per il difetto di legittimazione ad agire e comunque per tutti i motivi esposti in premessa. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Opposta: “in via preliminare rigettare l 'istanza di sospensione del titolo esecutivo ex adverso formulata in via processuale e principale dichiarare inammissibile/improcedibile la spiegata opposizione e, conseguentemente, confermare la validità/efficacia del precetto notificato nel merito ,
pagina 1 di 4 rigettare, per i motivi di cui in parte narrativa, tutte le domande ele eccezioni attoree espletate nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto, conseguentemente confermando il CP_1 decreto ingiuntivo n. 598/2024 munendolo di definitiva efficacia esecutiva. Con vittoria di spese, diritti
e onorari di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ritualmente notificato in data 4/01/2025, Pt_1
e hanno chiesto al tribunale di dichiarare che
[...] Controparte_3 CP_1
e conseguentemente , non hanno diritto di procedere ad esecuzione forzata nei Controparte_2 confronti di essi opponenti per la mancanza della prova della titolarità del credito e quindi per il difetto di legittimazione ad agire e comunque per tutti i motivi.
A fondamento dell'opposizione, gli istanti hanno rappresentato che in data 25.11.2024 CP_1
rappresentata da , aveva notificato ad essi istanti il decreto ingiuntivo n.
[...] Controparte_2
989/2024 del Tribunale di Cosenza e contestuale atto di precetto per la complessiva somma di €
73.794,19; che in data 26/06/2007 essi deducenti avevano stipulato un contratto di Mutuo Fondiario con la per €. 60.000,00 ai fini dell'acquisto e ristrutturazione di un immobile da Controparte_4 adibire ad abitazione principale, sulla quale la banca iscriveva ipoteca per € 120.000,00; che nello stesso contratto si conveniva il rimborso della somma mutuata in 20 anni in 240 rate mensili di €
422,96, più le rate di preammortamento al tasso fisso nominale annuo del 5,80% con rata costante;
che in caso di mancato pagamento delle rate, erano previsti interessi di mora al 7,80%, cioè di due punti in più rispetto al tasso fisso concordato (5,80%); che i pagamenti delle rate di mutuo sono avvenuti con prelievi da parte della banca dal conto corrente intestato ai mutuatari;
che il totale delle somme prelevate dal conto per rimborso mutuo ammonta ad € 34.682,72; che fino alla data del 30/04/2015 venivano regolarmente prelevate le somme inerenti le rate di mutuo;
che a seguito di verifica contabile, risultava, a causa degli eccessivi costi di mutuo, di spese e di interessi applicati e previsti, il superamento del tasso soglia previsto dalla Banca d'Italia; che il calcolo degli interessi richiesti con ricorso per decreto ingiuntivo, supera il tasso soglia, in applicazione dei costi eccessivi previsti come interessi moratori;
che i mutuanti corrispondevano le somme mensilmente, fino al raggiungimento del capitale concesso;
che la banca anziché imputare le somme corrisposte alla sorte capitale, continuava ad incassare le stesse per interessi, spese e competenze;
che rappresentata da Controparte_1 [...]
agiva in giudizio in qualità di cessionaria del credito, ottenendo il decreto ingiuntivo CP_5
n.989/2024 del 8.11.2024, che notificava contestualmente all'atto di precetto, senza allegare il contratto di cessione;
che tanto determina il difetto di legittimazione attiva di e Controparte_1 conseguentemente di , le quali, non avendo provato la titolarità del credito, non hanno Controparte_2
pagina 2 di 4 il diritto di procedere all'esecuzione forzata.
Si è costituita in giudizio la società in rappresentanza della Controparte_2 Controparte_1 adducendo di avere acquistato pro soluto, in forza di contratto di cessione di crediti concluso in data
19/04/2022, da taluni crediti in blocco dandone notizia ai sensi degli artt.4 e 7.1 Controparte_6 della L. 30.4.1999, n.130 in materia di cartolarizzazioni di crediti, corredato dalla informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, a mezzo pubblicazione nella G.U. della
Repubblica Italiana Parte II – Foglio delle Inserzioni n. 45, in data 19 aprile 2022; che tra i crediti ceduti rientrava il credito vantato dalla cedente, di originari euro 60.000,00, a titolo di mutuo concesso nei confronti degli opponenti.
In diritto ha contestato: 1) l'inammissibilità dell'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. giacché, nell'incardinato giudizio di esecuzione, non possono farsi valere questioni attinenti al merito ma solo inerenti alla validità del titolo esecutivo;
2) il difetto della propria legittimazione attiva, avendo dato adeguata notizia della cessione dei crediti.
Preliminarmente deve rilevarsi che gli opponenti, ai quali il decreto ingiuntivo n.989/2024 del
8.11.2024, è stato notificato contestualmente all'atto di precetto, hanno inteso proporre opposizione esclusivamente avverso l'atto di precetto.
Tanto si desume inequivocamente dall'intestazione dell'atto “Atto di citazione in opposizione al precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.”, dal tenore delle conclusioni “Voglia l'On.le Tribunale di Cosenza adìto, contrariis reiectis, accogliere l'opposizione e per gli effetti, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo anche inaudita altera parte, dichiarare che la in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore e conseguentemente la in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, non hanno diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli opponenti per la mancanza della prova della titolarità del credito e quindi per il difetto di legittimazione ad agire e comunque per tutti i motivi esposti in premessa.” e dal tenore complessivo dell'atto di opposizione laddove alcun riferimento viene fatto ai vizi del monitorio posto a fondamento del precetto.
Tanto premesso, l'opposizione formulata ex art. 615 c.p.c. è inammissibile.
I motivi di opposizione attengono a fatti antecedenti alla formazione del titolo, costituito dal decreto ingiuntivo n. n.989/2024 del 8.11.2024, avverso cui alcuna opposizione hanno inteso proporre gli opponenti, e sono volti in sostanza a contestare nel merito circostanze poste a base del ricorso per decreto ingiuntivo (in particolare la legittimazione attiva della società ricorrente nel Controparte_1 monitorio).
Ma tale accertamento è precluso nella presente sede poiché “Il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti pagina 3 di 4 estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione” (Cass. n. 3667 del 14/02/2013; n. 12911 del 24/07/2012 secondo cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione”; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24027 del 13/11/2009; Sez. 1,
Sentenza n. 22402 del 05/09/2008).
Va dunque respinta l'opposizione all'esecuzione essendo proposta per una questione relativa alla corretta formazione del titolo esecutivo di formazione giudiziale, la quale andava fatta valere con i relativi mezzi di impugnazione, da proporre con riguardo al provvedimento giurisdizionale stesso e non può essere fatta valere in tale sede.
Per le considerazioni appena svolte, l'opposizione non può trovare accoglimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: dichiara inammissibile l'opposizione; condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di rappresentata da Controparte_1 che liquida in € 4.217,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario Controparte_2 spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza il 26
Cosenza, 26 settembre 2025
Il Giudice
Rosangela Viteritti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Rosangela Viteritti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 264/2025 R.G.A.C./A, posta in deliberazione all'udienza del 11/09/2025 ex art. 281 sexies c.p.c.,
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Latino;
C.F._2
Opponenti
E
(c.f. n. ), rappresentata da (c.f. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesca P.IVA_2
Micheli;
Opposta
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: Opponente: “accogliere l'opposizione e per gli effetti, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo anche inaudita altera parte, dichiarare che la in CP_1 persona del legale rappresentante pro-tempore e conseguentemente la in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro-tempore, non hanno diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli opponenti per la mancanza della prova della titolarità del credito e quindi per il difetto di legittimazione ad agire e comunque per tutti i motivi esposti in premessa. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Opposta: “in via preliminare rigettare l 'istanza di sospensione del titolo esecutivo ex adverso formulata in via processuale e principale dichiarare inammissibile/improcedibile la spiegata opposizione e, conseguentemente, confermare la validità/efficacia del precetto notificato nel merito ,
pagina 1 di 4 rigettare, per i motivi di cui in parte narrativa, tutte le domande ele eccezioni attoree espletate nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto, conseguentemente confermando il CP_1 decreto ingiuntivo n. 598/2024 munendolo di definitiva efficacia esecutiva. Con vittoria di spese, diritti
e onorari di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ritualmente notificato in data 4/01/2025, Pt_1
e hanno chiesto al tribunale di dichiarare che
[...] Controparte_3 CP_1
e conseguentemente , non hanno diritto di procedere ad esecuzione forzata nei Controparte_2 confronti di essi opponenti per la mancanza della prova della titolarità del credito e quindi per il difetto di legittimazione ad agire e comunque per tutti i motivi.
A fondamento dell'opposizione, gli istanti hanno rappresentato che in data 25.11.2024 CP_1
rappresentata da , aveva notificato ad essi istanti il decreto ingiuntivo n.
[...] Controparte_2
989/2024 del Tribunale di Cosenza e contestuale atto di precetto per la complessiva somma di €
73.794,19; che in data 26/06/2007 essi deducenti avevano stipulato un contratto di Mutuo Fondiario con la per €. 60.000,00 ai fini dell'acquisto e ristrutturazione di un immobile da Controparte_4 adibire ad abitazione principale, sulla quale la banca iscriveva ipoteca per € 120.000,00; che nello stesso contratto si conveniva il rimborso della somma mutuata in 20 anni in 240 rate mensili di €
422,96, più le rate di preammortamento al tasso fisso nominale annuo del 5,80% con rata costante;
che in caso di mancato pagamento delle rate, erano previsti interessi di mora al 7,80%, cioè di due punti in più rispetto al tasso fisso concordato (5,80%); che i pagamenti delle rate di mutuo sono avvenuti con prelievi da parte della banca dal conto corrente intestato ai mutuatari;
che il totale delle somme prelevate dal conto per rimborso mutuo ammonta ad € 34.682,72; che fino alla data del 30/04/2015 venivano regolarmente prelevate le somme inerenti le rate di mutuo;
che a seguito di verifica contabile, risultava, a causa degli eccessivi costi di mutuo, di spese e di interessi applicati e previsti, il superamento del tasso soglia previsto dalla Banca d'Italia; che il calcolo degli interessi richiesti con ricorso per decreto ingiuntivo, supera il tasso soglia, in applicazione dei costi eccessivi previsti come interessi moratori;
che i mutuanti corrispondevano le somme mensilmente, fino al raggiungimento del capitale concesso;
che la banca anziché imputare le somme corrisposte alla sorte capitale, continuava ad incassare le stesse per interessi, spese e competenze;
che rappresentata da Controparte_1 [...]
agiva in giudizio in qualità di cessionaria del credito, ottenendo il decreto ingiuntivo CP_5
n.989/2024 del 8.11.2024, che notificava contestualmente all'atto di precetto, senza allegare il contratto di cessione;
che tanto determina il difetto di legittimazione attiva di e Controparte_1 conseguentemente di , le quali, non avendo provato la titolarità del credito, non hanno Controparte_2
pagina 2 di 4 il diritto di procedere all'esecuzione forzata.
Si è costituita in giudizio la società in rappresentanza della Controparte_2 Controparte_1 adducendo di avere acquistato pro soluto, in forza di contratto di cessione di crediti concluso in data
19/04/2022, da taluni crediti in blocco dandone notizia ai sensi degli artt.4 e 7.1 Controparte_6 della L. 30.4.1999, n.130 in materia di cartolarizzazioni di crediti, corredato dalla informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, a mezzo pubblicazione nella G.U. della
Repubblica Italiana Parte II – Foglio delle Inserzioni n. 45, in data 19 aprile 2022; che tra i crediti ceduti rientrava il credito vantato dalla cedente, di originari euro 60.000,00, a titolo di mutuo concesso nei confronti degli opponenti.
In diritto ha contestato: 1) l'inammissibilità dell'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. giacché, nell'incardinato giudizio di esecuzione, non possono farsi valere questioni attinenti al merito ma solo inerenti alla validità del titolo esecutivo;
2) il difetto della propria legittimazione attiva, avendo dato adeguata notizia della cessione dei crediti.
Preliminarmente deve rilevarsi che gli opponenti, ai quali il decreto ingiuntivo n.989/2024 del
8.11.2024, è stato notificato contestualmente all'atto di precetto, hanno inteso proporre opposizione esclusivamente avverso l'atto di precetto.
Tanto si desume inequivocamente dall'intestazione dell'atto “Atto di citazione in opposizione al precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.”, dal tenore delle conclusioni “Voglia l'On.le Tribunale di Cosenza adìto, contrariis reiectis, accogliere l'opposizione e per gli effetti, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo anche inaudita altera parte, dichiarare che la in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore e conseguentemente la in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, non hanno diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli opponenti per la mancanza della prova della titolarità del credito e quindi per il difetto di legittimazione ad agire e comunque per tutti i motivi esposti in premessa.” e dal tenore complessivo dell'atto di opposizione laddove alcun riferimento viene fatto ai vizi del monitorio posto a fondamento del precetto.
Tanto premesso, l'opposizione formulata ex art. 615 c.p.c. è inammissibile.
I motivi di opposizione attengono a fatti antecedenti alla formazione del titolo, costituito dal decreto ingiuntivo n. n.989/2024 del 8.11.2024, avverso cui alcuna opposizione hanno inteso proporre gli opponenti, e sono volti in sostanza a contestare nel merito circostanze poste a base del ricorso per decreto ingiuntivo (in particolare la legittimazione attiva della società ricorrente nel Controparte_1 monitorio).
Ma tale accertamento è precluso nella presente sede poiché “Il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti pagina 3 di 4 estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione” (Cass. n. 3667 del 14/02/2013; n. 12911 del 24/07/2012 secondo cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione”; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24027 del 13/11/2009; Sez. 1,
Sentenza n. 22402 del 05/09/2008).
Va dunque respinta l'opposizione all'esecuzione essendo proposta per una questione relativa alla corretta formazione del titolo esecutivo di formazione giudiziale, la quale andava fatta valere con i relativi mezzi di impugnazione, da proporre con riguardo al provvedimento giurisdizionale stesso e non può essere fatta valere in tale sede.
Per le considerazioni appena svolte, l'opposizione non può trovare accoglimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: dichiara inammissibile l'opposizione; condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di rappresentata da Controparte_1 che liquida in € 4.217,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario Controparte_2 spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza il 26
Cosenza, 26 settembre 2025
Il Giudice
Rosangela Viteritti
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