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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 22/01/2026, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 936/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ITRI PAOLO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12870/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259011694326000 2480 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 901/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Assente alle ore 10.05
Resistente/Appellato: Il rappr dell'ente si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate—ON e all'Agenzia delle Entrate Associazione_1. II, il contribuente Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugna l'intimazione di pagamento n. 07120259011694326/000, notificata in data 14.4.2025 dalla Agenzia delle
Entrate – ON, recante il complessivo importo di € 6.568,79 e di cui, tra le altre, alle seguenti prodromiche cartelle di pagamento:
1) cartella n. 0712016 0031383712000 notificata in data 15.6.2016 per IRPEF 2012;
2) cartella n. 0712016 0074113568000 notificata in data 18.02.2017 per imposta di registro 2014;
2)3);
3) cartella n. 0712016 0082632570000 notificata in data 18.02.2017 per imposta di registro 2014;
4) cartella n. 0712017 0122278554000 notificata in data 12.4.2018 per IRPEF 2013;
5) cartella n. 0712018 0021132242000 notificata in data 15.6.2018 per IRPEF 2014;
6) cartella n. 0712019 0081565847000 notificata in data 05.3.2020 per imposta di registro 2018;
7) cartella n. 0712021 0067447807000 notificata in data 14.3.2023 per imposta di registro 2018;
8) cartella n. 0712022 0125464018000 notificata in data 08.7.2023 per IRPEF 2017;
9) cartella n. 0712023 0126126927000 notificata in data 08.6.2024 per IRPEF 2020;
10) cartella n. 0712024 0049734783000 notificata in data 08.6.2024 per IRPEF e addizionale 2019.
Parte ricorrente lamenta la omessa notifica delle prodromiche cartelle con la conseguente prescrizione. Ha concluso come segue: nel merito, annullare la intimazione di pagamento n. 071 202590116943 26/000 e nello specifico le suddette cartelle emesse dall'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. II Uff. Nola, dichiarando per l'effetto che il ricorrente non è tenuto a corrispondere l'importo richiestogli di € 3.317,25; con vittoria di spese e competenze professionali.
In data 05.8.2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate – ON che ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva, ed ha prodotto le notifiche delle sottese cartelle di pagamento. Ha così concluso: rigettare il ricorso in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e comunque dichiarare il difetto di legittimazione della resistente in ordine ai motivi di opposizione, esonerandola da ogni onere e responsabilità; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In data 23.11.2025 il ricorrente ha depositato memorie illustrative.
All'udienza del 26.11.2025 il giudice, dato atto che per motivi tecnici non era possibile dar luogo al collegamento da remoto, rinviava la causa al 21.01.2026 per il difetto di instaurazione del contraddittorio. Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate Associazione_1. II.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Osserva il giudice che la sequenza procedimentale di formazione della pretesa erariale è stata compiutamente rispettata.
E invero:
1. quanto alla cartella n. 07120160031383712000, essa risulta notificata a mani della madre del ricorrente a mezzo raccomandata ricevuta in data 15.06.2016;
2. quanto alla cartella n. 07120160074113568000, essa risulta notificata a mani della sorella del ricorrente a mezzo raccomandata ricevuta in data 18.02.2017;
3. quanto alla cartella n. 0712016 0082632570000, essa risulta notificata a mani della sorella del ricorrente a mezzo raccomandata ricevuta in data 18.02.2017;
4. quanto alla cartella n. 07120170122278554000, essa risulta notificata a mezzo raccomandata ai sensi dell'art. 140 cpc, mediante deposito dell'avviso presso la casa comunale in data 11.04.2018;
5. quanto alla cartella n. 07120180021132242000, essa risulta notificata a mezzo raccomandata ai sensi dell'art. 140 cpc, mediante deposito dell'avviso presso la casa comunale in data 14.6.2018;
6. quanto alla cartella n. 07120190081565847000, essa risulta notificata a mezzo raccomandata ai sensi dell'art. 140 cpc, mediante deposito dell'avviso presso la casa comunale in data 25.11.2019;
7. quanto alla cartella n. 07120210067447807000, essa risulta notificata a mezzo raccomandata ai sensi dell'art. 140 cpc, mediante deposito dell'avviso presso la casa comunale in data 13.3.2023;
8. quanto alla cartella n. 07120220125464018000, essa risulta notificata a mezzo raccomandata ai sensi dell'art. 140 cpc, mediante deposito dell'avviso presso la casa comunale in data 07.7.2023;
9. quanto alla cartella n. 07120230126126927000, essa risulta notificata a mezzo raccomandata ai sensi dell'art. 140 cpc, mediante deposito dell'avviso presso la casa comunale in data 07.6.2024;
10. quanto alla cartella n. 07120240049734783000, essa risulta notificata a mezzo raccomandata ai sensi dell'art. 140 cpc, mediante deposito dell'avviso presso la casa comunale in data 07.6.2024.
Quanto alle cartelle nn. 1), 2) e 3), rileva il giudice che esse sono state regolarmente spedite e notificate a mezzo del servizio postale e consegnate a mani di familiare convivente.
In proposito, rileva il giudice che in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge, concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo dell'atto nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 29642 del 14/11/2019). In tema di riscossione delle imposte, pertanto, la notifica può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'Banca_1, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. Sempre la Cassazione ha affermato che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5, sentenza n. 9111 del 06/06/2012) (in tema,
v. ancora Cass., sez. 5, sentenza n. 11708 del 27/05/2011, secondo cui la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del
Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Banca_1 se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Banca_1
, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata).
E ancora, in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, e non quelle della l. n. 890 del 1982 (Cass., sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019). A tal proposito, è sufficiente ricordare che nel processo tributario, ove la parte notifichi l'atto avvalendosi non già dell'ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato, le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all'art. 139 cod. proc. civ., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (Cass., Sez. 5, sentenza n. 1906 del 29/01/2008)
Inoltre, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018) (in tema, v. anche Cass, sez. 5, sentenza n. 15315 del 04/07/2014, secondo cui in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario, si applicano le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 concernono esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc. civ. Ne consegue che non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione).
Detti principi, da ritenersi ormai acquisiti per pacifica giurisprudenza, sono stati anche di recente più volte ribaditi dalla Suprema Corte, secondo cui per la notifica degli avvisi di accertamento e di liquidazione, l'art. 11, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo applicabile "ratione temporis", prevede il ricorso al servizio postale, con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così escludendo l'applicabilità degli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ., con la conseguenza che le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione sono quelle prescritte dal regolamento postale.
Quanto invece alle cartelle da 4) a 10), osserva il giudice che la relativa notifica è stata effettuata con le modalità di cui al combinato disposto degli artt. 26, comma 4, del dPR 602/73, e dell'art. 60, comma 1, lett.
e), del dPR 600/73, versandosi nell'ipotesi della c.d. “irreperibilità assoluta”, a seguito di successivi accessi e di visura anagrafica, come risulta dalle attestazioni eseguite a cura del messo notificatore in calce alle relate di notifica.
A tal proposito, l'art. 26, comma 4, del dPR 602/73 stabilisce che “nei casi previsti dall'art. 140, del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune”, mentre l'art. 60, comma 1, lett. e), del dPR 600/73 prevede che “quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”, senza che sia previsto l'invio di alcuna raccomandata informativa.
Rileva in proposito che, com'è noto, mentre nelle ipotesi di cd. irreperibilità relativa il perfezionamento della notifica avviene mediante il deposito di copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi, unitamente all'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o ufficio o azienda del destinatario, e, infine, con la comunicazione con raccomandata a.r. dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto (laddove il perfezionamento della notifica avviene entro dieci giorni dalla spedizione di detta raccomandata), per converso, nelle ipotesi di cd. irreperibilità assoluta, per il perfezionamento della notifica si richiede, accanto al deposito dell'atto nella casa comunale e all'affissione dell'avviso nell'albo del
Comune, unicamente il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione, senza che sia richiesto l'invio di alcuna raccomandata informativa (v. da ultimo Cass., Ordinanza n. 10356 del 17/04/2024, secondo cui la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e) , del d.P.R. n.
600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale: Cass. n. 6788 del
15/03/2017).
Appare evidente che, nei casi di irreperibilità assoluta, la mancata previsione di tale ulteriore formalità si giustifica proprio per le maggiori garanzie collegate ai più approfonditi accertamenti da svolgersi a cura dell'ufficiale notificatore, accertamenti diretti a verificare l'assenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del contribuente all'interno del territorio del Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione.
In tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, inoltre, il messo notificatore, quando accerta l'irreperibilità assoluta del destinatario, deve poi indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso (Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 781 del 12/01/2025) (Rv. 673687 - 01).
Orbene, nei casi di specie il messo notificatore non si è limitato a sottoscrivere il modello prestampato, ma ha dato atto di avere effettuato successivi accessi e una visura anagrafica (evidentemente con esito negativo): ne consegue che, a nulla rilevando il certificato anagrafico in atti, incombeva sul ricorrente l'onere di impugnare con querela di falso le suddette attestazioni (v. ex multis, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 3433 del
13/02/2008, secondo cui le attestazioni inerenti le formalità della notifica, compiute dal messo notificatore della cui opera si siano avvalsi gli uffici finanziari per notificare un atto del processo tributario, fanno piena fede fino a querela di falso, al pari di quelle compiute dall'ufficiale giudiziario).
In conclusione, in difetto di querela di falso, dalla documentazione prodotta risulta che le formalità di legge sono state ritualmente adempiute;
sicché, trattandosi di irreperibilità assoluta, il procedimento notificatorio deve ritenersi regolarmente perfezionato nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione.
Per completezza, va comunque precisato che alcun rilievo potrebbe attribuirsi, ai fini della efficacia interruttiva dell'atto notificato, agli eventuali profili di irregolarità del procedimento notificatorio (nel caso peraltro non riscontrabili), in quanto la inosservanza delle norme in materia di notificazione degli atti impositivi della P.
A., se vale ad inficiare sotto il profilo procedimentale la regolarità della notifica, non impedisce affatto però
l'effetto sostanziale della interruzione della prescrizione. Ed invero, secondo pacifica giurisprudenza,
l'invalidità della notificazione (della cartella) esclude la sua idoneità a fungere da precetto prodromico alla riscossione coattiva, ma non la sua attitudine, per contenuto e forma, a integrare (sotto il profilo sostanziale) un'intimazione di pagamento, che, se pervenuta in un luogo configurabile come indirizzo del destinatario, è idonea a determinare l'applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c. e, quindi, a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, ferma restando la possibilità di fornire la prova contraria alla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. (in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito, la quale aveva escluso che la notifica della cartella, invalida perché eseguita per tramite di un'agenzia privata, fosse idonea a interrompere la prescrizione) (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 10739 del 20/04/2023).
Si osserva quindi che in base a consolidato orientamento giurisprudenziale, l'intimazione di pagamento, quando faccia seguito a un precedente atto di ingiunzione o a una cartella divenuta definitiva in quanto non opposta, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta, e non Banca_2 un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto di accertamento da cui è sorto il debito.
L'avvenuta regolare notifica delle precedenti cartelle comporta perciò la definitività delle relative pretese erariali, stante la mancata impugnazione delle stesse.
Ne consegue che, ove il contribuente non faccia valere specifici vizi formali del successivo provvedimento impugnato, i diversi vizi riguardanti il merito della pretesa impositiva (quali, tra gli altri, la prescrizione o la decadenza in quanto maturate prima dell'atto prodromico non impugnato, ovvero l'omissione/nullità della notifica degli atti precedenti a quest'ultimo) non possono essere fatti valere con l'impugnazione della successiva intimazione, a pena di inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'ultimo atto impugnato (Cass. sez. 5, sentenza n. 16641 del 29/07/2011) (argomento che supera, assorbendolo, ogni ulteriore motivo riguardante la fondatezza nel merito della predetta pretesa, quale, si ripete, la eventuale prescrizione in quanto maturata prima della notifica dell'atto non impugnato).
Parte ricorrente lamenta inoltre la prescrizione, evidentemente anche in quanto decorsi i relativi termini tra la data di notifica delle precedenti cartelle e quella della successiva intimazione, qui impugnata (avvenuta in data 14.4.2025), di cui assume, pertanto, la tardività. L'eccezione è infondata.
E invero, per quanto riguarda la durata del termine prescrizionale delle imposte dirette, poiché per queste non si tratta mai di “obbligazione unica con scadenze periodiche” bensì di titoli nuovi e diversi per ogni periodo d'imposta, titoli dipendenti dai redditi percepiti “nel corso” dell'afferente “periodo d'imposta”,
l'assoggettamento del “credito erariale” per la riscossione - sia “a seguito di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione” che “sulla base di sentenza passata in giudicato” – all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ.” (e non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, cod. civ.,), è stato più volte ribadito, ad esempio, da Cass., Vl-T. 15 gennaio
2014 n. 701 (che richiama “Cass. n. 2941/2007, n. 26161/2006, n. 18110/2004”) “attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni”, sì che lo stesso non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.
Per quanto concerne invece l'imposta di registro, una volta divenuto definitivo, per mancata impugnazione,
l'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta, ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 78 del dPR n. 131 del 1986, non trovando applicazione il termine di decadenza contemplato dall'art. 25 del dPR n. 602 del 1973, in quanto l'imposta di registro non è ricompresa tra i tributi ai quali fa riferimento l'art. 23 del d.Lgs. n. 46 del 1999 (che ha esteso le disposizioni di cui all'art. 15, comma 1, del dPR n. 602 del 1973, quanto all'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio, e all'art. 25, comma
1, quanto ai termini di decadenza, solo all'IVA; v., ex multis, Cass., n. 6606 del 2021) (Cass., sentenza n.
18949 del 4 luglio 2023).
Ne discende che alcuna prescrizione è maturata e l'atto in questa sede impugnato è stato tempestivamente notificato al contribuente.
Alla soccombenza seguono le spese, che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il giudice rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 500,00 a favore della parte resistente costituita, oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ITRI PAOLO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12870/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259011694326000 2480 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 901/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Assente alle ore 10.05
Resistente/Appellato: Il rappr dell'ente si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate—ON e all'Agenzia delle Entrate Associazione_1. II, il contribuente Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugna l'intimazione di pagamento n. 07120259011694326/000, notificata in data 14.4.2025 dalla Agenzia delle
Entrate – ON, recante il complessivo importo di € 6.568,79 e di cui, tra le altre, alle seguenti prodromiche cartelle di pagamento:
1) cartella n. 0712016 0031383712000 notificata in data 15.6.2016 per IRPEF 2012;
2) cartella n. 0712016 0074113568000 notificata in data 18.02.2017 per imposta di registro 2014;
2)3);
3) cartella n. 0712016 0082632570000 notificata in data 18.02.2017 per imposta di registro 2014;
4) cartella n. 0712017 0122278554000 notificata in data 12.4.2018 per IRPEF 2013;
5) cartella n. 0712018 0021132242000 notificata in data 15.6.2018 per IRPEF 2014;
6) cartella n. 0712019 0081565847000 notificata in data 05.3.2020 per imposta di registro 2018;
7) cartella n. 0712021 0067447807000 notificata in data 14.3.2023 per imposta di registro 2018;
8) cartella n. 0712022 0125464018000 notificata in data 08.7.2023 per IRPEF 2017;
9) cartella n. 0712023 0126126927000 notificata in data 08.6.2024 per IRPEF 2020;
10) cartella n. 0712024 0049734783000 notificata in data 08.6.2024 per IRPEF e addizionale 2019.
Parte ricorrente lamenta la omessa notifica delle prodromiche cartelle con la conseguente prescrizione. Ha concluso come segue: nel merito, annullare la intimazione di pagamento n. 071 202590116943 26/000 e nello specifico le suddette cartelle emesse dall'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. II Uff. Nola, dichiarando per l'effetto che il ricorrente non è tenuto a corrispondere l'importo richiestogli di € 3.317,25; con vittoria di spese e competenze professionali.
In data 05.8.2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate – ON che ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva, ed ha prodotto le notifiche delle sottese cartelle di pagamento. Ha così concluso: rigettare il ricorso in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e comunque dichiarare il difetto di legittimazione della resistente in ordine ai motivi di opposizione, esonerandola da ogni onere e responsabilità; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In data 23.11.2025 il ricorrente ha depositato memorie illustrative.
All'udienza del 26.11.2025 il giudice, dato atto che per motivi tecnici non era possibile dar luogo al collegamento da remoto, rinviava la causa al 21.01.2026 per il difetto di instaurazione del contraddittorio. Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate Associazione_1. II.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Osserva il giudice che la sequenza procedimentale di formazione della pretesa erariale è stata compiutamente rispettata.
E invero:
1. quanto alla cartella n. 07120160031383712000, essa risulta notificata a mani della madre del ricorrente a mezzo raccomandata ricevuta in data 15.06.2016;
2. quanto alla cartella n. 07120160074113568000, essa risulta notificata a mani della sorella del ricorrente a mezzo raccomandata ricevuta in data 18.02.2017;
3. quanto alla cartella n. 0712016 0082632570000, essa risulta notificata a mani della sorella del ricorrente a mezzo raccomandata ricevuta in data 18.02.2017;
4. quanto alla cartella n. 07120170122278554000, essa risulta notificata a mezzo raccomandata ai sensi dell'art. 140 cpc, mediante deposito dell'avviso presso la casa comunale in data 11.04.2018;
5. quanto alla cartella n. 07120180021132242000, essa risulta notificata a mezzo raccomandata ai sensi dell'art. 140 cpc, mediante deposito dell'avviso presso la casa comunale in data 14.6.2018;
6. quanto alla cartella n. 07120190081565847000, essa risulta notificata a mezzo raccomandata ai sensi dell'art. 140 cpc, mediante deposito dell'avviso presso la casa comunale in data 25.11.2019;
7. quanto alla cartella n. 07120210067447807000, essa risulta notificata a mezzo raccomandata ai sensi dell'art. 140 cpc, mediante deposito dell'avviso presso la casa comunale in data 13.3.2023;
8. quanto alla cartella n. 07120220125464018000, essa risulta notificata a mezzo raccomandata ai sensi dell'art. 140 cpc, mediante deposito dell'avviso presso la casa comunale in data 07.7.2023;
9. quanto alla cartella n. 07120230126126927000, essa risulta notificata a mezzo raccomandata ai sensi dell'art. 140 cpc, mediante deposito dell'avviso presso la casa comunale in data 07.6.2024;
10. quanto alla cartella n. 07120240049734783000, essa risulta notificata a mezzo raccomandata ai sensi dell'art. 140 cpc, mediante deposito dell'avviso presso la casa comunale in data 07.6.2024.
Quanto alle cartelle nn. 1), 2) e 3), rileva il giudice che esse sono state regolarmente spedite e notificate a mezzo del servizio postale e consegnate a mani di familiare convivente.
In proposito, rileva il giudice che in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge, concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo dell'atto nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 29642 del 14/11/2019). In tema di riscossione delle imposte, pertanto, la notifica può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'Banca_1, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. Sempre la Cassazione ha affermato che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5, sentenza n. 9111 del 06/06/2012) (in tema,
v. ancora Cass., sez. 5, sentenza n. 11708 del 27/05/2011, secondo cui la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del
Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Banca_1 se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Banca_1
, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata).
E ancora, in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, e non quelle della l. n. 890 del 1982 (Cass., sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019). A tal proposito, è sufficiente ricordare che nel processo tributario, ove la parte notifichi l'atto avvalendosi non già dell'ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato, le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all'art. 139 cod. proc. civ., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (Cass., Sez. 5, sentenza n. 1906 del 29/01/2008)
Inoltre, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018) (in tema, v. anche Cass, sez. 5, sentenza n. 15315 del 04/07/2014, secondo cui in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario, si applicano le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 concernono esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc. civ. Ne consegue che non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione).
Detti principi, da ritenersi ormai acquisiti per pacifica giurisprudenza, sono stati anche di recente più volte ribaditi dalla Suprema Corte, secondo cui per la notifica degli avvisi di accertamento e di liquidazione, l'art. 11, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo applicabile "ratione temporis", prevede il ricorso al servizio postale, con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così escludendo l'applicabilità degli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ., con la conseguenza che le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione sono quelle prescritte dal regolamento postale.
Quanto invece alle cartelle da 4) a 10), osserva il giudice che la relativa notifica è stata effettuata con le modalità di cui al combinato disposto degli artt. 26, comma 4, del dPR 602/73, e dell'art. 60, comma 1, lett.
e), del dPR 600/73, versandosi nell'ipotesi della c.d. “irreperibilità assoluta”, a seguito di successivi accessi e di visura anagrafica, come risulta dalle attestazioni eseguite a cura del messo notificatore in calce alle relate di notifica.
A tal proposito, l'art. 26, comma 4, del dPR 602/73 stabilisce che “nei casi previsti dall'art. 140, del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune”, mentre l'art. 60, comma 1, lett. e), del dPR 600/73 prevede che “quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”, senza che sia previsto l'invio di alcuna raccomandata informativa.
Rileva in proposito che, com'è noto, mentre nelle ipotesi di cd. irreperibilità relativa il perfezionamento della notifica avviene mediante il deposito di copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi, unitamente all'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o ufficio o azienda del destinatario, e, infine, con la comunicazione con raccomandata a.r. dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto (laddove il perfezionamento della notifica avviene entro dieci giorni dalla spedizione di detta raccomandata), per converso, nelle ipotesi di cd. irreperibilità assoluta, per il perfezionamento della notifica si richiede, accanto al deposito dell'atto nella casa comunale e all'affissione dell'avviso nell'albo del
Comune, unicamente il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione, senza che sia richiesto l'invio di alcuna raccomandata informativa (v. da ultimo Cass., Ordinanza n. 10356 del 17/04/2024, secondo cui la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e) , del d.P.R. n.
600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale: Cass. n. 6788 del
15/03/2017).
Appare evidente che, nei casi di irreperibilità assoluta, la mancata previsione di tale ulteriore formalità si giustifica proprio per le maggiori garanzie collegate ai più approfonditi accertamenti da svolgersi a cura dell'ufficiale notificatore, accertamenti diretti a verificare l'assenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del contribuente all'interno del territorio del Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione.
In tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, inoltre, il messo notificatore, quando accerta l'irreperibilità assoluta del destinatario, deve poi indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso (Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 781 del 12/01/2025) (Rv. 673687 - 01).
Orbene, nei casi di specie il messo notificatore non si è limitato a sottoscrivere il modello prestampato, ma ha dato atto di avere effettuato successivi accessi e una visura anagrafica (evidentemente con esito negativo): ne consegue che, a nulla rilevando il certificato anagrafico in atti, incombeva sul ricorrente l'onere di impugnare con querela di falso le suddette attestazioni (v. ex multis, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 3433 del
13/02/2008, secondo cui le attestazioni inerenti le formalità della notifica, compiute dal messo notificatore della cui opera si siano avvalsi gli uffici finanziari per notificare un atto del processo tributario, fanno piena fede fino a querela di falso, al pari di quelle compiute dall'ufficiale giudiziario).
In conclusione, in difetto di querela di falso, dalla documentazione prodotta risulta che le formalità di legge sono state ritualmente adempiute;
sicché, trattandosi di irreperibilità assoluta, il procedimento notificatorio deve ritenersi regolarmente perfezionato nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione.
Per completezza, va comunque precisato che alcun rilievo potrebbe attribuirsi, ai fini della efficacia interruttiva dell'atto notificato, agli eventuali profili di irregolarità del procedimento notificatorio (nel caso peraltro non riscontrabili), in quanto la inosservanza delle norme in materia di notificazione degli atti impositivi della P.
A., se vale ad inficiare sotto il profilo procedimentale la regolarità della notifica, non impedisce affatto però
l'effetto sostanziale della interruzione della prescrizione. Ed invero, secondo pacifica giurisprudenza,
l'invalidità della notificazione (della cartella) esclude la sua idoneità a fungere da precetto prodromico alla riscossione coattiva, ma non la sua attitudine, per contenuto e forma, a integrare (sotto il profilo sostanziale) un'intimazione di pagamento, che, se pervenuta in un luogo configurabile come indirizzo del destinatario, è idonea a determinare l'applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c. e, quindi, a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, ferma restando la possibilità di fornire la prova contraria alla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. (in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito, la quale aveva escluso che la notifica della cartella, invalida perché eseguita per tramite di un'agenzia privata, fosse idonea a interrompere la prescrizione) (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 10739 del 20/04/2023).
Si osserva quindi che in base a consolidato orientamento giurisprudenziale, l'intimazione di pagamento, quando faccia seguito a un precedente atto di ingiunzione o a una cartella divenuta definitiva in quanto non opposta, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta, e non Banca_2 un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto di accertamento da cui è sorto il debito.
L'avvenuta regolare notifica delle precedenti cartelle comporta perciò la definitività delle relative pretese erariali, stante la mancata impugnazione delle stesse.
Ne consegue che, ove il contribuente non faccia valere specifici vizi formali del successivo provvedimento impugnato, i diversi vizi riguardanti il merito della pretesa impositiva (quali, tra gli altri, la prescrizione o la decadenza in quanto maturate prima dell'atto prodromico non impugnato, ovvero l'omissione/nullità della notifica degli atti precedenti a quest'ultimo) non possono essere fatti valere con l'impugnazione della successiva intimazione, a pena di inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'ultimo atto impugnato (Cass. sez. 5, sentenza n. 16641 del 29/07/2011) (argomento che supera, assorbendolo, ogni ulteriore motivo riguardante la fondatezza nel merito della predetta pretesa, quale, si ripete, la eventuale prescrizione in quanto maturata prima della notifica dell'atto non impugnato).
Parte ricorrente lamenta inoltre la prescrizione, evidentemente anche in quanto decorsi i relativi termini tra la data di notifica delle precedenti cartelle e quella della successiva intimazione, qui impugnata (avvenuta in data 14.4.2025), di cui assume, pertanto, la tardività. L'eccezione è infondata.
E invero, per quanto riguarda la durata del termine prescrizionale delle imposte dirette, poiché per queste non si tratta mai di “obbligazione unica con scadenze periodiche” bensì di titoli nuovi e diversi per ogni periodo d'imposta, titoli dipendenti dai redditi percepiti “nel corso” dell'afferente “periodo d'imposta”,
l'assoggettamento del “credito erariale” per la riscossione - sia “a seguito di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione” che “sulla base di sentenza passata in giudicato” – all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ.” (e non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, cod. civ.,), è stato più volte ribadito, ad esempio, da Cass., Vl-T. 15 gennaio
2014 n. 701 (che richiama “Cass. n. 2941/2007, n. 26161/2006, n. 18110/2004”) “attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni”, sì che lo stesso non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.
Per quanto concerne invece l'imposta di registro, una volta divenuto definitivo, per mancata impugnazione,
l'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta, ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 78 del dPR n. 131 del 1986, non trovando applicazione il termine di decadenza contemplato dall'art. 25 del dPR n. 602 del 1973, in quanto l'imposta di registro non è ricompresa tra i tributi ai quali fa riferimento l'art. 23 del d.Lgs. n. 46 del 1999 (che ha esteso le disposizioni di cui all'art. 15, comma 1, del dPR n. 602 del 1973, quanto all'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio, e all'art. 25, comma
1, quanto ai termini di decadenza, solo all'IVA; v., ex multis, Cass., n. 6606 del 2021) (Cass., sentenza n.
18949 del 4 luglio 2023).
Ne discende che alcuna prescrizione è maturata e l'atto in questa sede impugnato è stato tempestivamente notificato al contribuente.
Alla soccombenza seguono le spese, che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il giudice rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 500,00 a favore della parte resistente costituita, oltre accessori di legge, se dovuti.