Accoglimento
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 01/12/2025, n. 9440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9440 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09440/2025REG.PROV.COLL.
N. 01742/2024 REG.RIC.
N. 02163/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1742 del 2024, proposto da NA NC, rappresentata e difesa dagli avvocati Natale Clemente e Antonella Iacobellis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vieste, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato HE Fusillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CE IN e HE NO, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 2163 del 2024, proposto da CE IN e HE NO, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Antonio Gambatesa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
NA NC, rappresentata e difesa dagli avvocati Natale Clemente e Antonella Iacobellis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Vieste, non costituito in giudizio;
nei confronti
UN AN, non costituita in giudizio;
per la riforma
sia quanto al ricorso n. 1742 del 2024, che quanto al ricorso n. 2163 del 2024:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione I) n. 1032/2023
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vieste e della sig.ra NA NC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2025 il consigliere LI IC;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla deliberazione del Consiglio comunale di Vieste n. 6 del 23 febbraio 2022, pubblicata il 2 marzo 2022, concernente “ Risoluzione della convenzione ex art. 35 della legge 865/71 rep. n. 21187 racc. n. 13173 del 15.10.1994 ” e da ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso del procedimento.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati dinanzi al T.a.r. per la Puglia dalla sig.ra NC NA sulla base dei seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della convenzione P.E.E.P ex art. 35 della l.n. 865/1971 stipulata tra la ditta AN TE ed il Comune di Vieste per la realizzazione del lotto n. 17 di edilizia economica e popolare all’interno del comparto A del 15.10.1994, violazione e falsa applicazione dell’art. 42 Cost., eccesso di potere per erronea presupposizione;
b) violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della convenzione P.E.E.P ex art. 35 della L.n. 865/1971 stipulata tra la ditta AN TE ed il Comune di Vieste per la realizzazione del lotto n. 17 di edilizia economica e popolare all’interno del comparto A del 15.10.1994; eccesso di potere, falsa rappresentazione della realtà, erroneità dei presupposti, difetto d’istruttoria, difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione art. 42 Cost.;
c) violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 9, 10 della legge n. 241/1990, violazione del diritto di difesa, eccesso di potere per difetto istruttoria;
d) violazione e falsa applicazione dell’art. 35 della legge 865/1971, violazione e falsa applicazione della legge 10/1977;
e) prescrizione.
3. Nel giudizio dinanzi al T.a.r. sono intervenuti ad opponendum i signori IN CE e NO HE, deducendo l’infondatezza del gravame.
4. Con la sentenza n. 1032 del 25 luglio 2023 il T.a.r. per la Puglia ha respinto il ricorso, dichiarando inammissibile l’intervento ad opponendum .
5. La originaria ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il suo appello (contraddistinto dal n. RG 1742/2024) a cinque motivi così rubricati:
I - Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 e seguenti c.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della convenzione P.E.E.P ex art. 35 della l. 865/1971 stipulata tra la ditta AN TE ed il Comune di Vieste per la realizzazione del lotto n. 17 di edilizia economica e popolare all'interno del comparto A del 15.10.1994, Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 Cost. Errata presupposizione degli elementi di diritto e di fatto. Difetto di motivazione;
II - Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 e seguenti c.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della convenzione P.E.E.P ex art. 35 della l. 865/1971.Violazione e falsa applicazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della sanzione amministrativa. Violazione del principio del ne bis in idem. Violazione e falsa applicazione della CEDU.
III - Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della convenzione P.E.E.P ex art. 35 della l. 865/1971.
IV - Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 35 della l. 865/1971. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 c.c. per prescrizione del diritto.
V - Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli art. 8, 9, 10 della legge n. 241/1990. Violazione del diritto di difesa. Eccesso di potere per difetto istruttoria.
6. Anche gli interventori ad opponendum sig.ri IN CE e NO HE hanno impugnato, con l’appello RG n. 2163/2024, la medesima sentenza, in base al seguente unico motivo: error in iudicando - erroneo convincimento del primo giudice in ordine alla inammissibilità dell’intervento ad opponendum - motivazione erronea – insufficiente e illogica.
7. Si è costituito nel giudizio di appello RG 1742/2024 il Comune di Vieste, deducendo l’infondatezza dell’impugnazione avversaria.
8. Con memorie del 22 luglio 2025 e repliche del 29 luglio 2025 le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni.
9. All’udienza pubblica del 25 settembre 2025 le due cause sono state, infine, trattenute in decisione.
10. Per una migliore comprensione della vicenda in esame, il quadro fattuale in cui essa si inserisce può essere così sintetizzato:
- in data 15 ottobre 1994 il Comune di Vieste ed il sig. AN TE, titolare dell’omonima impresa individuale, stipulavano una convenzione urbanistica per la realizzazione di alcuni appartamenti di edilizia economica e popolare, prevedendo, in particolare, che il concessionario avrebbe dovuto mettere in vendita gli alloggi ad un prezzo non superiore a quello massimo stabilito dalla convenzione stessa e che, in caso di violazioni gravi della disciplina convenzionale, il Comune avrebbe potuto sanzionare le relative condotte con la decadenza del concessionario e la risoluzione della convenzione;
- nel 2000 gli alloggi venivano ultimati (con certificazione di agibilità del 29 marzo 2001) ed erano promessi in vendita ai promissari acquirenti:
- in mancanza del trasferimento della proprietà, i promissari acquirenti, avendo versato all’impresa costruttrice tutte le somme loro richieste, convenivano in giudizio l’imprenditore per ottenere una sentenza ex art. 2932 c.c., vedendo la loro domanda accolta in primo grado dal Tribunale di Foggia, Sezione distaccata di AN (sentenze nn. 57, 58, 59, 60 e 61 del 2008, nn. 173, 174, 175 del 2011 e 95 e 96 del 2012) che accertava anche il loro diritto alla restituzione degli importi pagati in eccedenza rispetto al prezzo massimo di cessione previsto dalla convenzione;
- le decisioni del Tribunale di Foggia, Sezione distaccata di AN venivano, però, riformate dalla Corte d’appello di Bari che – con le pronunce nn. 1349, 434, 1998, 998, 1940 del 2014, nn. 1880, 1890 e 1390 del 2017 e nn. 166 e 320 del 2018, successivamente confermate anche dalla Corte di Cassazione – riteneva nulli i contratti preliminari per indeterminatezza dell’oggetto, non recando ciascuno di essi la precisa indicazione dell’immobile da alienare e mancando le relative planimetrie.;
- in data 16 novembre 2017 decedeva il sig. AN TE, lasciando quale erede la moglie sig.ra NC NA;
- con la deliberazione n. 6 del 23 febbraio 2022 il Consiglio comunale di Vieste, a conclusione di un procedimento avviato su segnalazione di alcuni promissari acquirenti, dichiarava la decadenza della sig.ra NC NA dal diritto di proprietà degli alloggi di E.E.P. e la risoluzione della convenzione.
11. Avverso tale ultimo provvedimento la sig.ra NC NA ha agito in primo grado, vedendo, però, respinto dal T.a.r. il suo ricorso.
12. L’originaria ricorrente ha, quindi, proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato lamentando, con il primo motivo, l’erroneità della sentenza del T.a.r. che, nonostante i contratti preliminari di vendita fossero stati dichiarati nulli dalla Corte d’appello di Bari e il suo de cuius non fosse mai addivenuto alla stipula di alcun atto definitivo di cessione degli appartamenti di E.E.P. a prezzo maggiorato rispetto a quello massimo consentito, aveva ritenuto sussistenti nella fattispecie in questione “gravi violazioni” della convenzione e, in particolare, delle disposizioni sul trasferimento degli immobili, riconoscendo la legittimità delle severe sanzioni di decadenza dalla concessione e di risoluzione della convenzione comminate a suo carico, nonostante ella fosse estranea all’intera vicenda e non fosse neppure parte dell’accordo.
13. Con il secondo motivo l’appellante ha dedotto che il T.a.r. non avesse adeguatamente considerato l’ingiustizia della applicazione da parte del Comune di Vieste, per la medesima violazione, di due sanzioni differenti, la penale di importo pari a quattro volte la differenza tra i due prezzi, specificamente prevista per il caso di cessione di alloggi ad un prezzo superiore a quello massimo consentito, e la decadenza/risoluzione della convenzione che avrebbe dovuto essere finalizzata a punire soltanto le condotte più gravi. Una simile applicazione della convenzione sarebbe risultata, a dire dell’appellante, contraria alla stessa ratio dell’accordo ed avrebbe violato il principio di proporzionalità delle sanzioni, sancito anche dalla CEDU.
14. Con il terzo motivo l’originaria ricorrente ha insistito per il riconoscimento dell’illegittimità della delibera del Consiglio comunale di Vieste che “ non avrebbe potuto risolvere una convenzione scaduta, oltre che attuata, dal 2001 e far ricadere le conseguenze della risoluzione, cioè la decadenza del diritto di proprietà sull’erede della parte privata che (aveva) stipulato la convenzione”. Evidenziando di essere semplicemente un terzo di buona fede, che si trovava “nella stessa posizione che avrebbero potuto avere i promissari acquirenti se avessero ottenuto dal giudice l’obbligo di stipulare i definitivi”, l’appellante ha sostenuto che il Comune avesse operato “ una inammissibile espropriazione dei (suoi) beni privati…in violazione dell’art. 42 Cost., in quanto, in assenza di un interesse pubblico…(le aveva) sottratto la proprietà degli appartamenti ereditati”.
15. Con gli ultimi due motivi l’originaria ricorrente ha, infine, affermato, da un lato, che la scadenza della convenzione – verificatasi nel 2014 - avrebbe impedito all’Amministrazione di disporre, a più di venti anni dalla stipula, la decadenza e/o la risoluzione dell’atto stesso, essendo il relativo diritto del Comune ormai prescritto, e, dall’altro, che la delibera impugnata in primo grado dovesse comunque considerarsi viziata da difetto di contraddittorio e di motivazione, nonché da un’istruttoria del tutto insufficiente.
16. La medesima sentenza del T.a.r. n. 1032/2023 è stata oggetto anche di un secondo appello proposto (come “ appello autonomo incidentale”) dai signori IN CE e NO HE che ne hanno chiesto la riforma limitatamente alla parte relativa alla declaratoria dell’inammissibilità del loro intervento ad opponendum. Avendo inviato con altri promissari acquirenti degli alloggi E.E.P. all’Amministrazione comunale la nota di sollecito del 14 maggio 2021 da cui aveva preso avvio il procedimento conclusosi con la deliberazione di decadenza e risoluzione della convenzione ed essendosi visti richiedere, all’indomani del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’appello di nullità dei contratti preliminari, dalla sig.ra NC, erede del sig. AN, la restituzione degli immobili, i suddetti appellanti hanno dedotto “ di avere interesse alla affermazione della legittimità della delibera del Consiglio comunale di Vieste n. 6 del 23 febbraio 2022 in ragione degli evidenti riflessi nella loro sfera giuridica della stessa deliberazione”. In conseguenza della decadenza del concessionario, il Comune avrebbe, infatti, potuto e dovuto procedere in loro favore alla riassegnazione degli alloggi che sarebbe stata, invece, del tutto preclusa da un eventuale annullamento giudiziale della deliberazione di risoluzione, che avrebbe fatto permanere la proprietà degli immobili in capo alla sig.ra NC, erede del titolare dell’impresa costruttrice.
17. Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei due appelli RG n. 1742/2024 e n. 2163/2024, ai sensi dell’art. 96 c.p.a., in quanto proposti avverso la medesima sentenza del T.a.r..
18. In accoglimento delle censure formulate dai signori IN e NO con l’appello RG n. 2163/2024, va, poi, riformata la statuizione di inammissibilità dell’intervento ad opponendum svolto in primo grado dai suddetti appellanti. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza prevalente, “secondo un consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato (per tutte cfr. sez. IV, 10 febbraio 2017, n. 573), dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, per l’ammissibilità dell'intervento ad opponendum (sia in primo grado che, anche per la prima volta, in appello) è sufficiente che l’interventore possa vantare un interesse (anche) di mero fatto rispetto alla controversia, dipendente da quello azionato in via principale o ad esso accessorio, ovvero sotteso al mantenimento dei provvedimenti impugnati, che gli consenta di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso” (Cons. Stato, Sez. V, 14 agosto 2024 n. 7141)
19. Nel caso di specie tale interesse sussiste e appare identificabile nella possibilità – e in ciò consiste il vantaggio (di fatto) derivante, per i signori IN e NO dalla conservazione degli effetti del provvedimento impugnato – che l’Amministrazione, avendo recuperato la proprietà dei suoli e di tutte le opere sovrastanti, possa trasferire in loro favore gli alloggi E.E.P., tenendo conto dell’avvenuto versamento da parte loro dell’intero prezzo degli immobili e del lungo periodo da essi trascorso abitando gli appartamenti stessi e facendo uso della facoltà espressamente prevista dall’art. 14 della convenzione per cui “nel caso di risoluzione della convenzione e di decadenza dalla concessione del diritto di proprietà: AA) il terreno ritornerà nella piena disponibilità del Comune che potrà trasferirlo a terzi…”.
20. Per effetto delle argomentazioni che precedono, dunque, a seguito della riunione dei ricorsi in appello n. RG 1742/2024 e n. RG 2163/2024, quest’ultimo deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata nel senso della declaratoria di ammissibilità dell’intervento ad opponendum dei sig,ri IN e NO.
21. Quanto all’appello RG n. 1742/2024, proposto dalla sig.ra NC NA, questo è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito illustrate.
22. Non meritevole di accoglimento si rivela, in verità, la prima delle censure svolte dall’appellante circa la pretesa mancanza nella sentenza della Corte d’appello di Bari di qualsiasi accertamento in ordine al maggior prezzo pagato dai promissari acquirenti rispetto a quello massimo consentito e circa l’asserita inconfigurabilità, nella fattispecie in esame, di qualunque atto di definitiva alienazione degli alloggi E.E.P. a tale più alto prezzo, rimasto, al più, una mera “intenzione” del promittente venditore, non sanzionabile con la risoluzione della convenzione. Sia nelle sentenze del Tribunale di Foggia, Sezione distaccata di AN, sia nelle pronunce della Corte d’appello che hanno riformato le decisioni di primo grado emerge, infatti, la conferma dell’avvenuta “indebita corresponsione da parte dell’originario promissario acquirente in favore del promittente venditore di somme maggiori rispetto al prezzo dell’alloggio…che avrebbe potuto esigersi in base alla richiamata convenzione”.
23. Dinanzi all’accertamento di tale circostanza e, dunque, dell’avvenuta integrazione da parte del concessionario della violazione delle prescrizioni della convenzione sul prezzo massimo di cessione, nessun rilievo può assumere la declaratoria di nullità dei contratti preliminari per un diverso vizio (l’indeterminatezza dell’oggetto) che non elide la materialità della condotta posta in essere dal sig. AN, prevista tra le violazioni più gravi, suscettibili non solo di condurre all’irrogazione di sanzione pecuniaria, ma anche di determinare la decadenza dalla concessione e la risoluzione della convenzione.
24. Né può dirsi che l’indicazione di un prezzo più alto del prezzo massimo di cessione nel (solo) contratto preliminare (mai seguito dal definitivo) valesse ad esonerare il concessionario-venditore da qualsiasi responsabilità, potendo i contratti preliminari stipulati nella vicenda in questione – in forza dei quali gli alloggi sono stati integralmente pagati dai promissari acquirenti e in virtù dei quali questi ultimi hanno potuto iniziare ad utilizzare gli appartamenti, una volta ultimati - ben rientrare nella sequenza procedimentale che, in assenza di altre criticità, avrebbe ragionevolmente condotto alla stipula dei definitivi e, dunque, al “trasferimento” in senso proprio degli immobili.
25. Parimenti infondati sono il secondo e il terzo motivo, con cui l’appellante ha dedotto che l’unica sanzione eventualmente applicabile al caso di specie fosse quella pecuniaria, concretamente adottata dall’Amministrazione comunale con l’ “Atto di costituzione in mora del 21 giugno 2021” (allegato n. 5 prodotto dal Comune di Vieste nel corso del giudizio di primo grado) e che la risoluzione non potesse essere comunque comminata nei suoi confronti, non essendo ella parte della convenzione e non avendo posto in essere direttamente le condotte contrarie alla disciplina convenzionale.
26. Al riguardo deve, infatti, osservarsi che il significato letterale e la ratio stessa dell’art. 14 della convenzione del 1994, come correttamente ritenuto dal T.a.r., convergono verso un’interpretazione del tutto opposta della disciplina convenzionale, rispetto a quella sostenuta dall’appellante, poiché la suddetta disposizione, nell’enunciare che “ le sanzioni a carico dei concessionari per l’inosservanza degli obblighi stabiliti dalla presente convenzione ed i casi di maggiore gravità in cui tale inosservanza comporti la decadenza della concessione e la conseguente estinzione del diritto di proprietà sono i seguenti…B) penale di importo pari a 4 volte la differenza tra i due prezzi in caso di vendita dell’alloggio a prezzo superiore a quello massimo determinato secondo i criteri indicati nella convenzione” e che “la risoluzione della convenzione e la decadenza dalla concessione della proprietà si verificheranno…e) in caso di inosservanza delle norme previste in convenzione per il trasferimento delle singole unità immobiliari realizzate sulle aree concesse in proprietà” non stabilisce nessun principio di esclusività, né fa salva l’applicazione di una sola delle due sanzioni. A ciò deve aggiungersi la considerazione per la quale il superamento del prezzo massimo di cessione posto in essere nella fattispecie in questione, per la quasi totalità degli alloggi costruiti (tranne quello acquistato dalla figlia del sig. AN) e per ingenti somme di denaro, rappresenta effettivamente una delle violazioni più gravi delle disposizioni sul trasferimento degli immobili che il concessionario potesse porre in essere, in quanto suscettibile di compromettere il raggiungimento della finalità stessa dell’intervento di E.E.P., consistente nell’assicurare la possibilità di acquistare un’abitazione a un prezzo contenuto a persone che difficilmente potrebbero ottenerla alle condizioni di mercato cosicché il fatto che tale condotta, appunto per la sua profonda lesività rispetto agli interessi protetti, venga sanzionato non solo con la sanzione pecuniaria specificamente prevista per l’ipotesi-base, ma anche con la decadenza/risoluzione non appare né sproporzionato né irragionevole, bensì in linea con una coerente applicazione della disciplina complessiva della convenzione.
27. Lo stesso può dirsi sotto il profilo soggettivo dell’applicazione della decadenza/risoluzione nei confronti della odierna appellante che, in qualità di erede del concessionario-costruttore sig. AN TE non può essere considerata nella vicenda in questione un semplice “terzo” di buona fede, essendo subentrata piuttosto nella medesima posizione oggettiva e soggettiva del de cuius, beneficiando della proprietà degli immobili per effetto della convenzione e potendo essere anche destinataria delle sanzioni previste per la violazione del divieto di superamento del prezzo massimo di cessione degli alloggi, precetto che segue, tra l’altro, il bene immobile a titolo di onere reale anche nei successivi trasferimenti (cfr. Cass. civ., S.U. n. 18135/2015; n. 21348/2022).
28. Correttamente il T.a.r. ha respinto, inoltre, le censure che, riproposte dall’appellante anche nel presente grado attraverso i due ultimi motivi di appello, concernono la scadenza della convenzione nel 2014 e la prescrizione del diritto del Comune di far valere la risoluzione, nonché il difetto di contraddittorio, di istruttoria e di motivazione che avrebbero inficiato la delibera impugnata in primo grado.
29. Quanto alla prima questione il Collegio, conformemente al più recente orientamento della Sezione, ritiene “che, una volta scaduti i termini di validità della convenzione urbanistica o il diverso termine stabilito dalle parti, l'esercizio di ogni azione legale per l'adempimento delle obbligazioni ivi contenute risulta prescritto se non esercitato entro il successivo termine di dieci anni. In questa diversa prospettiva, le obbligazioni del privato relative alla convenzione di lottizzazione divengono esigibili con la scadenza della convenzione relativa al piano di lottizzazione…entro e non oltre il successivo termine decennale di prescrizione (Consiglio di Stato sez. IV 14 maggio 2019 n. 3216, Id. sez. IV, 16 luglio 2021, n. 5358; Id. sez. II, 1dicembre 2021, n. 8006)” (Cons. Stato, Sez. IV, 17 ottobre 2024 n. 8327). Tale orientamento “appare maggiormente coerente con il principio di legalità, che, secondo la tesi più accreditata anche in dottrina, costituisce il fondamento ed il limite dell’intera attività amministrativa, anche di quella che si avvale di strumenti consensuali di esercizio del potere, venendo anche in tale ultimo caso in rilievo la necessità di soggiacere alle regole generali dell’attività amministrativa, diverse da quelle che disciplinano l’attività privatistica. L’assunto su cui tale autorevole ricostruzione si fonda fa perno, come noto, sul carattere unitario dello statuto giuridico «applicabile all'attività amministrativa come tale, quale che sia il regime giuridico degli atti nei quali essa rifluisce (provvedimenti, accordi, convenzioni, contratti) », sicché «l'attività posta in essere dall'amministrazione per la cura di interessi pubblici ... è comunque attività amministrativa in senso proprio, soggetta a tutti ed esclusivamente i principi che reggono l'attività amministrativa».( in tale ordine di idee, cfr., da ultimo, Corte costituzionale 6 giugno 2024, n.132, punto 7.4). Del resto, tale elaborazione, come pure non si è mancato in dottrina di osservare, sembra trovare puntuale riscontro nel disposto di cui all’art. 1, della legge 241/90 (e, per quanto riguarda le convenzioni urbanistiche, anche in quello di cui all’art.11della medesima legge), secondo cui l'intera attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge, il che equivale ad affermare che l'amministrazione non può stabilire essa stessa i fini da perseguire”
30. Al riguardo la medesima Sezione ha anche avuto occasione di precisare che “ La scadenza della convenzione di lottizzazione riguarda l'efficacia del regime urbanistico introdotto dalla convenzione e non anche gli effetti obbligatori che la stessa convenzione va a produrre tra le parti. Tuttavia, ciò non significa che l'Amministrazione resti vincolata sine die alle scelte urbanistiche trasfuse nella convenzione, ma soltanto che le parti possono anche oltre il termine di scadenza suindicato esigere l'adempimento degli obblighi (p.es. di corresponsione di somme a titolo di oneri, di realizzazione di opere di urbanizzazione etc.) che la controparte si è assunta con la convenzione stessa (Cons. Stato, sez. II, 4 maggio 2020, n. 2843; cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, 30 novembre 2015, n. 5413; id., 20 dicembre 2013, n. 6160)” Cons. Stato, Sez. IV n. 8327/2024 cit.).
31. Infondate si rivelano, come anticipato, anche le doglianze sviluppate con l’ultimo motivo di appello, circa il difetto di contraddittorio e la carenza di istruttoria che avrebbero caratterizzato il procedimento che ha condotto all’adozione della delibera n. 6/2022 nonché circa il difetto di motivazione di tale determinazione assunta dal Comune di Vieste.
32. Da un lato l’odierna appellante, pur avendo richiesto, a seguito dell’avviso di avvio del procedimento, l’ostensione di alcuni documenti, non risulta aver poi in alcun modo coltivato tale istanza, non utilizzando nessuno degli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento per ottenere gli atti richiesti, peraltro in gran parte depositati dal Comune stesso in giudizio; dall’altro, l’Amministrazione comunale appare aver condotto nella presente fattispecie una completa ed attenta istruttoria, basata prevalentemente sugli elementi risultanti dalle pronunce giudiziali passate in giudicato (e non sulla mera segnalazione di irregolarità da parte dei promissari acquirenti) e aver adottato una decisione, in realtà, vincolata dinanzi ai suddetti presupposti, come giudizialmente accertati.
33. In conclusione, per le argomentazioni che precedono, il ricorso n. 1742/2024 deve essere quindi respinto.
34. Per la complessità delle questioni affrontate, le spese del presente grado possono essere compensate tra tutte le parti, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, riunisce i ricorsi in appello RG n. 1742/2024 e n. 2163/2024;
accoglie l’appello RG n. 2163/2024 e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara ammissibile l’intervento ad opponendum di IN CE e NO HE;
respinge l’appello RG n. 1742/2024.
Compensa integralmente tra le parti le spese del grado di giudizio
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NZ ER, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
LI IC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI IC | NZ ER |
IL SEGRETARIO