Ordinanza collegiale 10 novembre 2025
Rigetto
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/03/2026, n. 2298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2298 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02298/2026REG.PROV.COLL.
N. 09451/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9451 del 2022, proposto da RO EM, rappresentato e difeso dall'Avvocato Vincenzo Bombardieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caulonia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Emanuele Procopio e Rosa AD Clemeno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Rosa AD Clemeno in Placanica, via San Tommaso N 24;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Sezione distaccata di Reggio Calabria n. 00282/2022, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Caulonia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 marzo 2026 il Cons. RA AR e uditi per le parti gli Avvocati presenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. EM RO ha impugnato, con due distinti ricorsi (r.g. n. 260 e 294 del 2021), le ordinanze n. 28 e 29 del 2021 con cui il Comune di Caulonia gli ha ingiunto, in qualità di comproprietario, la demolizione di alcuni manufatti abusivi - più precisamente delle opere abusive realizzate al foglio di mappa 107, part. 320, consistenti in un fabbricato con struttura portante in muratura, ad un piano fuori terra, di circa 65 mq, ed in un portico di ingresso all’unità abitativa sub 1 (costituente a sua volta parte di un villino e unita di fatto al sub 3 della particella 556, ex 22), entrambi collocati parzialmente sul canale di scolo di proprietà demaniale, posto al confine tra la particella 320 e 556 (ordinanza n. 28); di quelle realizzate al foglio n. 107, particella n. 556, consistenti in una struttura chiusa per il ricovero di mezzi agricoli ed in una piscina di mq 45 e volumetria mc 74.45, sulla particella n. 556 del foglio n. 107 (ordinanza n. 29).
2. Il T.a.r. adito, previa riunione, ha rigettato entrambi i ricorsi.
In ordine al ricorso r.g. n. 260/2021, si è ritenuto che la nota inviata dal Comune, in data 22 febbraio 2021, al ricorrente, con cui si è preannunciato l’annullamento degli effetti della sua domanda di sanatoria, presentata in data 22 novembre 2020, in considerazione dell’opposizione di una comproprietaria, non abbia precluso la precedente formazione del silenzio diniego ai sensi dell’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 né comporti una riapertura del procedimento, per cui resta irrilevante l’assenza di un provvedimento espresso sulla domanda di sanatoria, già rigettata in virtù del decorso del termine, senza l’adozione di un provvedimento di accoglimento. Ad avviso del giudice di primo grado, il Comune avrebbe frainteso gli effetti della domanda di sanatoria ed “erroneamente qualificato il silenzio significativo scaturito dalla richiesta di sanatoria che non poteva provocare gli effetti di un silenzio-assenso di cui rimuovere gli effetti ampliativi attraverso il tempestivo esercizio di poteri inibitori e/o di annullamento”. Si sono, inoltre, esclusi vizi istruttori, precisandosi che il provvedimento abilitativo invocato dal ricorrente (rilasciato alla sua dante causa in data 16 novembre 2012) si riferisce ad altra particella (foglio di mappa n. 107, part. 22) e non a quella su cui insiste l’abuso contestato (portico di ingresso). Il rigetto dei primi due motivi ha comportato l’assorbimento di tutti gli altri, essendo l’assenza del valido titolo edilizio motivazione principale e sufficiente dell’ordine di demolizione e non essendo stata contestata dall’Amministrazione la sussistenza del vincolo paesaggistico “nemmeno richiamato nella parte dispositiva dei provvedimenti impugnati” (per cui “il vincolo paesaggistico “derivato” dalla prescrizione H5 contenuta nella relazione illustrativa al PRG del Comune di Caulonia, se eventualmente ritenuto legittimo, potrebbe dunque rilevare soltanto al momento del rilascio di un permesso di costruire in sanatoria, ma non ai fini della legittimità dell’ordine demolitorio che, nel caso concreto, doveva tener conto soltanto dell’esistenza o meno di un titolo edilizio valido”).
In ordine al ricorso n. 294/2021, accertata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse relativamente al primo motivo, in considerazione della domanda di sanatoria successiva all’ordinanza impugnata, si è escluso il carattere pertinenziale della piscina, il cui volume supera il 20% del fabbricato a cui accede, e la conseguente sufficienza della s.c.i.a. in sanatoria.
3. Avverso tale sentenza l’originario ricorrente ha proposto appello, in cui, oltre a riproporre i motivi assorbiti in primo grado, ha dedotto:
• con riferimento alla parte della sentenza che ha rigettato il ricorso n.r.g. 260/2021, 1) erroneità nella parte in cui non si è fatto discendere alcun effetto dall’atto di avvio del procedimento per l’annullamento degli effetti dell’istanza di permesso di costruire avanzata dal ricorrente in data 22 novembre 2020; 2) erroneità nella parte in si ha escluso la esistenza del permesso di costruire per il portico di ingresso, individuandosi il contenuto del titolo edilizio del 2012 solo in base al dato formale dell’indicazione della particella indicata, senza esaminare la documentazione, gli elaborati grafici e fotografici in atti;
• con riferimento alla parte della sentenza che ha rigettato il ricorso n.r.g. 294/2021, con quattro distinti motivi: l’erronea qualificazione della piscina come nuova costruzione e invece che come pertinenza, avvenuta in base all’applicazione acritica di un orientamento giurisprudenziale e senza un esame concreto dell’opera, con violazione degli artt. 31 e 37 d.P.R. n. 380 del 2001, 19, commi 3 e 6 bis, legge n. 241 del 1990, e conseguentemente l’erronea individuazione del regime edilizio, con ritenuta insufficienza della s.c.i.a. in sanatoria presentata, su cui, al contrario, si è formato il titolo abilitativo.
L’appellante ha riproposto i motivi assorbiti in primo grado.
Si è costituito in giudizio il Comune di Caulonia, concludendo per il rigetto del ricorso.
Nell’ultima memoria difensiva l’appellante ha allegato che il Comune di Caulonia, con delibera n. 102 del 16 maggio 2025, ha incaricato il Responsabile del settore urbanistica di richiedere alla Regione Calabria un parere sulla particella catastale oggetto della controversia (Foglio 107, particella 320), in merito alla presenza di un canale di scolo e di eventuali vincoli archeologici, paesaggistici e ambientali, e che la Regione, con nota prot. 202490 del 7 luglio 2025, ha escluso la presenza di tali vincoli, dichiarando che l’area non è soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142 del d.lgs. 42/2004. In data 22 ottobre 2025, il Comune ha allegato nota del responsabile dell’area urbanistica, in cui si è precisato che il rigetto della istanza di sanatoria presentata dal ricorrente è stato determinato non per la presenza di un vincolo, già escluso, ma per l’opposizione della comproprietaria e per il difetto di legittimazione. L’udienza del 22 ottobre 2025 è stata, pertanto, rinviata al fine di consentire alle parti deduzioni sui nuovi documenti prodotti, ammessi dal Collegio in quanto di formazione successiva al giudizio di primo grado.
All’udienza pubblica di smaltimento dell’11 marzo 2026, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
4. Preliminarmente occorre rilevare che la documentazione attestante l’inesistenza di un vincolo sulle aree in esame è irrilevante nel presente giudizio, in quanto, come già osservato dal giudice di primo grado, i provvedimenti impugnati, con cui si è accertata l’abusività delle opere e se ne è ordinata la demolizione, si fondano sull’assenza del titolo edilizio e non sull’esistenza di un vincolo, la cui assenza rileva ai fini dell’eventuale sanatoria o accertamento di conformità (vedi punto 16 della sentenza, statuizione che non risulta, peraltro, oggetto di impugnazione).
5. L’appello è infondato.
5.1. In ordine al primo motivo, con cui si è aggredita la parte della sentenza che ha escluso la qualificazione della nota del Comune del 22 febbraio 2021 come atto di apertura/riapertura di un procedimento, deve in primo luogo osservarsi che non sono stati individuati nell’appello elementi ermeneutici idonei a superare l’accertamento contenuto in sentenza, che è, peraltro, l’unico compatibile con l’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001, ai sensi del quale “sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata”. Del resto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il silenzio della P.A. sulla richiesta di concessione in sanatoria e sulla istanza di accertamento di conformità ha un valore legale tipico di rigetto; ovvero, rappresenta una ipotesi di silenzio significativo al quale vengono collegati gli effetti di un provvedimento esplicito di diniego (Cons. Stato, Sez. VI, 15 marzo 2023, n. 2704).
A ciò va aggiunto che, da un lato, l’eventuale mancata conclusione del procedimento successivo di secondo grado non si ripercuote e non inficia quello anteriore già conclusosi e, dall’altro lato, il procedimento avviato risulta diretto non già all’accoglimento dell’istanza, ma al suo rigetto o, comunque, alla conferma del silenzio significativo, a cui la legge attribuisce il valore di rigetto, per cui, sebbene l’Amministrazione non consumi il suo potere decorso il termine di cui all’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 e possa intervenire con un provvedimento esplicito, anche dopo la formazione del silenzio significativo. Nel caso di specie, la nota inviata non ha ingenerato alcuna aspettativa di accoglimento dell’istanza presentata, in quanto il Comune si è limitato ad evidenziare una ulteriore argomentazione a fondamento del provvedimento di rigetto, consistente nella mancata adesione all’istanza in sanatoria della comproprietaria.
Ad ogni modo, l’affidamento ingenerato avrebbe potuto solo giustificare la rimessione in termini ai fini dell’impugnazione del silenzio-rigetto, ai sensi dell’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001. Tuttavia, secondo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, la volontà di richiedere la sanatoria di un immobile realizzato senza titolo edilizio deve essere manifestata da tutti i comproprietari (Cons. Stato, Sez. VI, 12 novembre 2024, n. 9054), per cui effettivamente non vi sono i presupposti per superare il provvedimento di silenzio rigetto formatosi, anche in caso di rimessione in termini del ricorrente appellante ai fini dell’impugnazione – ricorrente che non si è affatto confrontato con la problematica della carenza della legittimazione del comproprietario singolo.
Il motivo deve, pertanto, essere rigettato.
5.2. Il secondo motivo, con cui si è aggredita la sentenza nella parte in cui ha escluso la riferibilità al portico di ingresso del permesso di costruire del 2012, è destituito di fondamento. A prescindere dal rilievo che il portico è solo una delle opere abusive contestate con l’ordinanza n. 28, il permesso di costruire del 16 novembre 2012 (all. 7 del fascicolo di primo grado) riguarda la realizzazione di un fabbricato ad un piano fuori terra con struttura in cemento armato destinato a civile abitazione, collocato nella particella n. 22 (ora 556) del foglio n. 107. Di conseguenza, il portone descritto nella relazione tecnica allegata deve intendersi come portone di tale fabbricato ubicato sulla particella n. 22 (556), diversa da quella oggetto del provvedimento n. 28, consistente nella particella n. 320 del medesimo foglio 107.
Il criterio letterale, applicato nella sentenza impugnata, ai fini dell’individuazione dell’oggetto del permesso di costruire e di quello del provvedimento amministrativo impugnato, è corretto. Del resto, pure la documentazione richiamata dall’appellante, menzionata nella motivazione del permesso di costruire quale materiale istruttorio, menziona la particella n. 22 (ora 556) e non 320 – in particolare v. p. 4 e 5 dell’allegato 8 fascicolo primo grado.
5.3. I quattro motivi riferiti al ricorso n. 294/2021 (quarto, quinto, sesto e settimo motivo) hanno tutti ad oggetto la qualificazione della piscina e l’individuazione della disciplina applicabile e devono, quindi, essere trattati unitariamente. Le censure risultano generiche, in quanto non si confrontano con l’accertamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata, che ha escluso la natura pertinenziale della piscina per le sue concrete dimensioni e per il rapporto tra la piscina ed il fabbricato principale. Difatti, come risulta dall’ordinanza di demolizione, la piscina, che è di mq 45 ed ha volumetria mc 74.45, accede ad un fabbricato di mq 98,70 e di cubatura mc 296, di cui, pertanto, supera il 20%. Pertanto, contrariamente a quanto asserito dall’appellante, non può considerarsi di modeste dimensioni né se valutata autonomamente né se rapportata al fabbricato principale.
Ad ogni modo, come accertato con statuizione ormai passata in giudicato, in quanto non impugnata dal Comune, l’ordine di demolizione n. 29 è in parte superato dalla domanda di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, presentata dal ricorrente appellante in data 6 maggio 2021, con riferimento all’altro manufatto.
5.4 In considerazione del rigetto dei motivi di appello, non devono essere esaminati i motivi assorbiti e riproposti (oggetto dei punti 3 e 8 dell’appello), non essendo stato denunciato un illegittimo assorbimento.
6. In conclusione, l’appello deve essere rigettato. Le spese di questo grado di giudizio possono essere integralmente compensate, stante la complessità e peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO NI, Presidente FF
Sergio Zeuli, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
RA AR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA AR | IO NI |
IL SEGRETARIO