Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/02/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 5163 / 2024 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 9.2.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
18 Febbraio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
considerata la riunione al presente del procedimento recante n. RG. 5165/24; ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 18/02/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 5163/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Opposizione a intimazione di pagamento;
accertamento negativo del credito;
T R A
(CF: rappresentato e difeso in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'Avv. Antonino Foti;
Ricorrente
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. A. M. Laganà, in virtù di procura in atti;
Resistente
NONCHÉ CONTRO
(già Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe
[...]
Artimagnella;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.10.2024 il ricorrente, indicato in epigrafe, ha formulato opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 06820229012322826000, notificata in data 25.05.2022, in relazione all'avviso di addebito n. 36820130013871640000, notificato il 10.01.2014.
La medesima azione è stata esercitata nell'ambito del procedimento recante n. R.G. 5165/2024, con ricorso depositato in data 30.10.2024, in relazione alla medesima intimazione di pagamento con riguardo al sotteso avviso di addebito n. 36820140011169464000, notificato l'8.10.2024.
Per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, giusta ordinanza del 18.02.2025, quest'ultimo procedimento è stato riunito a quello di più antica iscrizione recante il n. R.G.
5163/2024.
In particolare, oltre ad eccepire l'illegittimità dell'intimazione impugnata nella misura in cui era stata emessa e notificata da un ufficio dell' territorialmente incompetente, nel Controparte_2 merito, ha sollevato l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi, anche successivamente alla notifica degli avvisi opposti.
Pertanto, ha concluso chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata in virtù dei motivi suesposti.
CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale ha rilevato che gli avvisi oggetto di contestazione erano stati oggetto di stralcio ai sensi dell'art. 4 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e ss.
Ha pertanto chiesto la cessazione della materia del contendere.
Si è costituito in giudizio, altresì, l' la quale, in via Controparte_4
preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per violazione del principio del ne bis in idem, nonché per tardività della domanda ex art. 24 D.lgs. 46/1999.
Ha inoltre rilevato come fosse venuta meno la materia del contendere, essendo stati annullati ex legge di bilancio 2023 gli avvisi opposti. Nel merito ha rilevato l'attualità del credito contributivo evidenziando la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione.
Ha pertanto chiesto l'inammissibilità della domanda o, in via subordinata, il rigetto del ricorso.
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Il ricorso è inammissibile.
Orbene occorre rilevare la sopravvenuta carenza di interesse ad agire, essendo stati gli avvisi di addebito, sottesi all'intimazione di pagamento impugnata e opposti in altrettanti giudizi, oggetto di stralcio con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Con riguardo all'avviso di addebito n. 36820130013871640000 è stata infatti allegata in atti dall' la sentenza n. 230/2025, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria nelle Controparte_2
more del presente giudizio, ovvero in data 8/02/2025.
Parimenti è stata prodotta, con riguardo all'avviso n. 3682014001169464000, la sentenza n.
2100/2023, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 18.12.2023 ovvero in data antecedente all'iscrizione a ruolo dell'opposizione de qua, con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Essendo stato dunque già accertato l'annullamento dei crediti contributivi riportati nei citati avvisi di addebito in ragione dell'applicazione della l. 197/2022 (l. di bilancio per il 2023), il ricorso risulta inammissibile per carenza di interesse ad agire.
In punto di spese di lite – da liquidarsi ex art. 4, comma 1, Dm 55/2014, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità – va disposta la condanna del ricorrente al pagamento nella misura di 1/2 in ragione dell'indubbia conoscenza del contenuto della sentenza n. 2100/2023, emessa in data antecedente all'instaurazione dell'odierno giudizio.
Va disposta la compensazione per la restante metà.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Dichiara il ricorso inammissibile
Condanna il ricorrente, al pagamento in favore dei resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., delle spese di lite nella misura di 1/2 che si liquidano per ciascuna parte in € 650,00 per spese ed onorari oltre Iva e CPA, rimborso forfettario al 15% come per legge, con distrazione a favore del procuratore di . Controparte_2
Compensa le spese nella misura di 1/2. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 18/02/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo