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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 14/03/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Lualdi Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Elisa Tosi Giudice Dott. Nicolò Grimaudo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unico portante R.G. 44/2025 P.U.
PROMOSSO DA
( C.f. ), Parte_1 C.F._1
con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. Daniele Enrico Paci con studio in Cantu' (CO) alla via G. Mazzini n. 13 che la rappresenta e difende, come da procura alle liti allegata al ricorso.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di depositato dal medesimo debitore sovraindebitato in data Parte_1
5.23.2025 , ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i.
Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, avv.to Salvatore Luise, nominato dall'O.C.C. Protezione Sociale Italiana sede di Buscate.
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso Controparte_1
, e . Controparte_2 CP_3 Controparte_4
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Rilevato che:
Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo
Tribunale, in quanto il debitore sovraindebitato ha la residenza nel Comune di Parabiago (MI) e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove.
1 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
Sussiste la legittimazione del debitore ricorrente , ai sensi degli artt. 2 co.1 lett.c) e 269 c.c.i.i. in quanto lo stesso debitore non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione Giudiziale ovvero di altre procedure liquidatorie previste dal Codice Civile o da Leggi speciali per la crisi e l'insolvenza,
La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente (vd. Relazione dell'O.C.C. );
Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative”) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente. In particolare la parte debitrice presenta un'esposizione debitoria complessiva di circa
€. 168.000,oo che non appare certamente ripianabile con il patrimonio disponibile ed ancor meno con i redditi percepiti dal debitore, redditi che neppure consentono di far fronte a tutte le obbligazioni di prossima scadenza.
Con particolare riferimento all'ammontare dell'esposizione debitoria ed in particolare ai debiti qualificati “prededucibili” occorre sin d'ora rilevare l'errata classificazione, tra gli stessi debiti, del compenso previsto per l'avvocato nominato non potendosi qualificare tale credito quale credito di rango prededucibile ai sensi dell'art. 6 c.c.i.i.
La parte ricorrente ha posto a disposizione dei creditori tutto il proprio patrimonio costituito da
- Quota indivisa di ½ di immobile e box sito in Turbigo alla via Espinasse n. 77
- Autovetture Opel Tg. DM834GW e Peugeot Tg. BK538GE beni rispetto ai quali sarà onere del Liquidatore nominato valutarne l'eventuale mancata acquisizione in caso di antieconomicità della possibile collocazione sul mercato ovvero la loro già intervenuta rottamazione.
Le somme attualmente depositate sui conti correnti (conto ING Direct saldo attuale €. 160,oo) non dovranno essere acquisite dalla procedura in quanto da ritenersi utilizzabili dalla debitrice per il proprio mantenimento in pendenza della presente procedura.
Devono inoltre ritenersi costituire patrimonio destinato alla liquidazione anche i redditi futuri derivanti dall'attività lavorativa/trattamento pensionistico del debitore, che attualmente sono determinati in €. 2.000,oo/mese netti seppure nella sola misura eccedente l'importo mensile e complessivo ritenuto necessario per il sostentamento del nucleo familiare del soggetto sovraindebitato ( art. 268 c.4 lett. b c.c.i.i.) .
Pag. 2 a 5 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
L'art. 272 comma 3 bis del CCI, nella nuova formulazione, prevede espressamente l'acquisizione al patrimonio dei beni sopravvenuti inclusi i flussi di reddito anche in ragione del dettato letterale del l'art. 268 c.4 CCI che esclude dalla liquidazioni gli stipendi e le pensioni nei limiti indicati dal giudice.
Posta questa premessa, occorre rilevare come il programma di liquidazione non possa prevedere la messa a disposizione dei creditori di una somma mensile predeterminata e “residuale” rispetto ai redditi complessivamente percepiti dal nucleo ma, a contrario, debba esclusivamente limitarsi a determinare il fabbisogno del debitore e del suo nucleo familiare con la conseguenza che tutto quanto dovesse successivamente risultare percepito “in eccesso” rispetto a tale somma ( anche in ragione di eventuali e pur possibili incrementi di reddito ) sarà destinato inevitabilmente a far parte del patrimonio oggetto di distribuzione ai creditori.
Sotto tale profilo il primo dato rilevante si evince dal contenuto della relazione particolareggiata dell'O.C.C. depositata in atti, relazione che ha determinato in €. 1.600,oo il fabbisogno mensile e complessivo del nucleo familiare costituito peraltro dalla sola Parte_1
Pur dando atto di come le considerazioni svolte dall'O.C.C. non vincolino la decisione del giudice al quale, in ultima analisi, è rimessa la determinazione dei beni non compresi nella liquidazione ai sensi dell'art. 268 c.4 lett.b) c.c.i.i.., l'importo come sopra determinato deve ritenersi congruo e compatibile alle esigenze di sostentamento del soggetto sovraindebitato, importo congruo anche rispetto a quanto previsto dal d.P.C.M. 159/2013 (assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE).
Da cio' ne consegue che, alla luce del fabbisogno del nucleo familiare cosi' come evidenziato dal Gestore della Crisi ( doc. 13 allegato ) il debitore è autorizzato a trattenere dal reddito percepito la somma di €. 1.300,oo per dodici mensilità.
Devono essere viceversa escluse dal fabbisogno familiare le rate previste a soddisfazione del compenso all'OCC che dovrà essere oggetto di preventiva liquidazione da parte di questo GD
e che MAI COSTITUISCE fabbisogno del debitore sovraindebitato, cosi come non dovrà essere considerata alla stregua di fabbisogno del debitore neppure la somma necessaria per il pagamento di Revalea S.p.a.
Al fine di consentire agli organi della procedura la corretta gestione delle somme e la puntuale verifica dei redditi percepiti dal soggetto sovraindebitato, il datore di lavoro provvederà a versare l'intera retribuzione percepita dalla direttamente sul conto corrente intestato alla Parte_1 procedura.
Il Liquidatore provvederà quindi tempestivamente e senza ritardo a rendere disponibile alla la somma nella misura indicata senza necessità di alcuna ulteriore autorizzazione da Parte_1 parte del giudice delegato, acquisendo definitivamente le eventuali somme eccedenti tali importo.
Da ultimo, si osserva sin d'ora che il pignoramento del V° dello stipendio e conseguente assegnazione al creditore procedente Revalea S.p.a. è inopponibile dalla data di apertura del concorso, in quanto avente ad oggetto crediti periodici futuri: la quota di reddito su cui insiste il quinto oggetto di pignoramento viene ad esistenza di mese in mese con il sorgere del diritto al pagamento della retribuzione e, pertanto, per i ratei di credito non ancora venuti ad esistenza non può dirsi verificato l'effetto traslativo in favore del creditore a beneficio del quale la garanzia è
Pag. 3 a 5 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
prestata/ l'assegnazione è stata disposta. I ratei successivi all'apertura del concorso fanno parte del 'patrimonio' del debitore che, al pari del restante patrimonio, viene a formare l'attivo a disposizione dei creditori concorsuali.
La procedura, ai sensi dell'art. 272 c.c.i.i. rimarrà aperta per tre anni decorrenti dalla data odierna ma comunque sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione anche ove eventualmente protrattesi oltre il triennio. E' onere del Liquidatore formulare al Tribunale apposita istanza di chiusura - anche anteriormente rispetto al decorso del triennio - qualora non possa essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.
Ritenuto da ultimo che alla luce di quanto esposto è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Precisato che nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, co. 2, lett.
b), c.c.i.i. e dal richiamato d.m. 202/2014 e che appare opportuna la nomina di professionista diverso alla luce delle evidenti carenze e/o irregolarità della Relazione Particolareggiata depositata dal Gestore nominato tra cui;
* errata qualificazione giuridica delle spese dei professionisti che hanno assistito il debitore.
* errato trattamento delle somme oggetto di pignoramento presso terzi.
* errata individuazione delle spese di mantenimento del soggetto sovraindebitato.
P.Q.M.
Visto l'art. 270 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di
[...]
]. Parte_1 C.F._1
NOMINA Giudice Delegato il Dott. Marco Lualdi.
NOMINA Liquidatore il Dott. con studio in Rescaldina alla via I. Bossi Persona_1
n. 46.
ORDINA a il deposito entro sette giorni dell'Elenco dei creditori, Parte_1 ove non già depositato.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato il termine sino al 15 GIUGNO 2025, a pena di inammissibilità, per trasmettere al
Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Liquidatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
AUTORIZZA il debitore ad utilizzare – e a trattenere il reddito mensile di €.1.300,oo .
Pag. 4 a 5 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.
DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale, a cura del Liquidatore.
ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso i RR.II. di Milano 2 e presso il P.R.A. nel caso in cui dovesse rivelarsi di utilità l'acquisizione delle autovetture, a cura del Liquidatore il quale dovrà chiedere al giudice delegato l'autorizzazione alla nomina, ove necessario, di un esperto stimatore per la valutazione del bene.
DISPONE CHE il Liquidatore depositi, entro il termine del 15 giugno 2025 un programma in ordine ai tempi ed alle modalità di liquidazione.
DISPONE CHE il Liquidatore depositi, con cadenza semestrale a decorrere dalla data odierna, relazioni periodiche sullo stato della procedura.
DISPONE CHE il Liquidatore depositi, terminata l'esecuzione, il proprio rendiconto anche ai fini della liquidazione e del pagamento del proprio compenso nonché del compenso dell'O.C.C. .
Richiama al Liquidatore la facoltà di segnalare, ove ne sussistano i presupposti, la possibilità di concedere al debitore il beneficio dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 c.c.i.i. depositando una relazione finalizzata all'esdebitazione della avente ad Parte_1 oggetto i presupposti per la concessione del beneficio dell'esdebitazione.
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 12/03/2025.
Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Lualdi
Pag. 5 a 5
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Lualdi Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Elisa Tosi Giudice Dott. Nicolò Grimaudo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unico portante R.G. 44/2025 P.U.
PROMOSSO DA
( C.f. ), Parte_1 C.F._1
con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. Daniele Enrico Paci con studio in Cantu' (CO) alla via G. Mazzini n. 13 che la rappresenta e difende, come da procura alle liti allegata al ricorso.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di depositato dal medesimo debitore sovraindebitato in data Parte_1
5.23.2025 , ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i.
Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, avv.to Salvatore Luise, nominato dall'O.C.C. Protezione Sociale Italiana sede di Buscate.
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso Controparte_1
, e . Controparte_2 CP_3 Controparte_4
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Rilevato che:
Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo
Tribunale, in quanto il debitore sovraindebitato ha la residenza nel Comune di Parabiago (MI) e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove.
1 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
Sussiste la legittimazione del debitore ricorrente , ai sensi degli artt. 2 co.1 lett.c) e 269 c.c.i.i. in quanto lo stesso debitore non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione Giudiziale ovvero di altre procedure liquidatorie previste dal Codice Civile o da Leggi speciali per la crisi e l'insolvenza,
La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente (vd. Relazione dell'O.C.C. );
Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative”) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente. In particolare la parte debitrice presenta un'esposizione debitoria complessiva di circa
€. 168.000,oo che non appare certamente ripianabile con il patrimonio disponibile ed ancor meno con i redditi percepiti dal debitore, redditi che neppure consentono di far fronte a tutte le obbligazioni di prossima scadenza.
Con particolare riferimento all'ammontare dell'esposizione debitoria ed in particolare ai debiti qualificati “prededucibili” occorre sin d'ora rilevare l'errata classificazione, tra gli stessi debiti, del compenso previsto per l'avvocato nominato non potendosi qualificare tale credito quale credito di rango prededucibile ai sensi dell'art. 6 c.c.i.i.
La parte ricorrente ha posto a disposizione dei creditori tutto il proprio patrimonio costituito da
- Quota indivisa di ½ di immobile e box sito in Turbigo alla via Espinasse n. 77
- Autovetture Opel Tg. DM834GW e Peugeot Tg. BK538GE beni rispetto ai quali sarà onere del Liquidatore nominato valutarne l'eventuale mancata acquisizione in caso di antieconomicità della possibile collocazione sul mercato ovvero la loro già intervenuta rottamazione.
Le somme attualmente depositate sui conti correnti (conto ING Direct saldo attuale €. 160,oo) non dovranno essere acquisite dalla procedura in quanto da ritenersi utilizzabili dalla debitrice per il proprio mantenimento in pendenza della presente procedura.
Devono inoltre ritenersi costituire patrimonio destinato alla liquidazione anche i redditi futuri derivanti dall'attività lavorativa/trattamento pensionistico del debitore, che attualmente sono determinati in €. 2.000,oo/mese netti seppure nella sola misura eccedente l'importo mensile e complessivo ritenuto necessario per il sostentamento del nucleo familiare del soggetto sovraindebitato ( art. 268 c.4 lett. b c.c.i.i.) .
Pag. 2 a 5 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
L'art. 272 comma 3 bis del CCI, nella nuova formulazione, prevede espressamente l'acquisizione al patrimonio dei beni sopravvenuti inclusi i flussi di reddito anche in ragione del dettato letterale del l'art. 268 c.4 CCI che esclude dalla liquidazioni gli stipendi e le pensioni nei limiti indicati dal giudice.
Posta questa premessa, occorre rilevare come il programma di liquidazione non possa prevedere la messa a disposizione dei creditori di una somma mensile predeterminata e “residuale” rispetto ai redditi complessivamente percepiti dal nucleo ma, a contrario, debba esclusivamente limitarsi a determinare il fabbisogno del debitore e del suo nucleo familiare con la conseguenza che tutto quanto dovesse successivamente risultare percepito “in eccesso” rispetto a tale somma ( anche in ragione di eventuali e pur possibili incrementi di reddito ) sarà destinato inevitabilmente a far parte del patrimonio oggetto di distribuzione ai creditori.
Sotto tale profilo il primo dato rilevante si evince dal contenuto della relazione particolareggiata dell'O.C.C. depositata in atti, relazione che ha determinato in €. 1.600,oo il fabbisogno mensile e complessivo del nucleo familiare costituito peraltro dalla sola Parte_1
Pur dando atto di come le considerazioni svolte dall'O.C.C. non vincolino la decisione del giudice al quale, in ultima analisi, è rimessa la determinazione dei beni non compresi nella liquidazione ai sensi dell'art. 268 c.4 lett.b) c.c.i.i.., l'importo come sopra determinato deve ritenersi congruo e compatibile alle esigenze di sostentamento del soggetto sovraindebitato, importo congruo anche rispetto a quanto previsto dal d.P.C.M. 159/2013 (assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE).
Da cio' ne consegue che, alla luce del fabbisogno del nucleo familiare cosi' come evidenziato dal Gestore della Crisi ( doc. 13 allegato ) il debitore è autorizzato a trattenere dal reddito percepito la somma di €. 1.300,oo per dodici mensilità.
Devono essere viceversa escluse dal fabbisogno familiare le rate previste a soddisfazione del compenso all'OCC che dovrà essere oggetto di preventiva liquidazione da parte di questo GD
e che MAI COSTITUISCE fabbisogno del debitore sovraindebitato, cosi come non dovrà essere considerata alla stregua di fabbisogno del debitore neppure la somma necessaria per il pagamento di Revalea S.p.a.
Al fine di consentire agli organi della procedura la corretta gestione delle somme e la puntuale verifica dei redditi percepiti dal soggetto sovraindebitato, il datore di lavoro provvederà a versare l'intera retribuzione percepita dalla direttamente sul conto corrente intestato alla Parte_1 procedura.
Il Liquidatore provvederà quindi tempestivamente e senza ritardo a rendere disponibile alla la somma nella misura indicata senza necessità di alcuna ulteriore autorizzazione da Parte_1 parte del giudice delegato, acquisendo definitivamente le eventuali somme eccedenti tali importo.
Da ultimo, si osserva sin d'ora che il pignoramento del V° dello stipendio e conseguente assegnazione al creditore procedente Revalea S.p.a. è inopponibile dalla data di apertura del concorso, in quanto avente ad oggetto crediti periodici futuri: la quota di reddito su cui insiste il quinto oggetto di pignoramento viene ad esistenza di mese in mese con il sorgere del diritto al pagamento della retribuzione e, pertanto, per i ratei di credito non ancora venuti ad esistenza non può dirsi verificato l'effetto traslativo in favore del creditore a beneficio del quale la garanzia è
Pag. 3 a 5 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
prestata/ l'assegnazione è stata disposta. I ratei successivi all'apertura del concorso fanno parte del 'patrimonio' del debitore che, al pari del restante patrimonio, viene a formare l'attivo a disposizione dei creditori concorsuali.
La procedura, ai sensi dell'art. 272 c.c.i.i. rimarrà aperta per tre anni decorrenti dalla data odierna ma comunque sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione anche ove eventualmente protrattesi oltre il triennio. E' onere del Liquidatore formulare al Tribunale apposita istanza di chiusura - anche anteriormente rispetto al decorso del triennio - qualora non possa essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.
Ritenuto da ultimo che alla luce di quanto esposto è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Precisato che nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, co. 2, lett.
b), c.c.i.i. e dal richiamato d.m. 202/2014 e che appare opportuna la nomina di professionista diverso alla luce delle evidenti carenze e/o irregolarità della Relazione Particolareggiata depositata dal Gestore nominato tra cui;
* errata qualificazione giuridica delle spese dei professionisti che hanno assistito il debitore.
* errato trattamento delle somme oggetto di pignoramento presso terzi.
* errata individuazione delle spese di mantenimento del soggetto sovraindebitato.
P.Q.M.
Visto l'art. 270 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di
[...]
]. Parte_1 C.F._1
NOMINA Giudice Delegato il Dott. Marco Lualdi.
NOMINA Liquidatore il Dott. con studio in Rescaldina alla via I. Bossi Persona_1
n. 46.
ORDINA a il deposito entro sette giorni dell'Elenco dei creditori, Parte_1 ove non già depositato.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato il termine sino al 15 GIUGNO 2025, a pena di inammissibilità, per trasmettere al
Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Liquidatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
AUTORIZZA il debitore ad utilizzare – e a trattenere il reddito mensile di €.1.300,oo .
Pag. 4 a 5 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.
DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale, a cura del Liquidatore.
ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso i RR.II. di Milano 2 e presso il P.R.A. nel caso in cui dovesse rivelarsi di utilità l'acquisizione delle autovetture, a cura del Liquidatore il quale dovrà chiedere al giudice delegato l'autorizzazione alla nomina, ove necessario, di un esperto stimatore per la valutazione del bene.
DISPONE CHE il Liquidatore depositi, entro il termine del 15 giugno 2025 un programma in ordine ai tempi ed alle modalità di liquidazione.
DISPONE CHE il Liquidatore depositi, con cadenza semestrale a decorrere dalla data odierna, relazioni periodiche sullo stato della procedura.
DISPONE CHE il Liquidatore depositi, terminata l'esecuzione, il proprio rendiconto anche ai fini della liquidazione e del pagamento del proprio compenso nonché del compenso dell'O.C.C. .
Richiama al Liquidatore la facoltà di segnalare, ove ne sussistano i presupposti, la possibilità di concedere al debitore il beneficio dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 c.c.i.i. depositando una relazione finalizzata all'esdebitazione della avente ad Parte_1 oggetto i presupposti per la concessione del beneficio dell'esdebitazione.
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 12/03/2025.
Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Lualdi
Pag. 5 a 5