Sentenza 20 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/12/2002, n. 18176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18176 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
A I E 9 223 6 R 5 N 8 . A O 9 1 I N T / ག Z - U 4 IT18 1 7 6 / 0 2 ཚ A / B R 6 I ཀ T 2 ཀ EPUBBLICAUBBL R A X ཀ T D E T A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A I N T E R 1 S I E E A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T A A M SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.2456/98 Finocchiaro Dott. Alfio Monaci Consigliere Dott. Stefano Consigliere Cron. 42880 Dott. Vittorio Glauco Ebner Rep. Merone Consigliere Dott. Antonio Ud. 22-5-02 Ruggiero Cons. Rel. Dott. Francesco ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEN TENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 59223 - Amministrazione Finanziaria dello Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge;
ricorrente
contro
PI CA, residente a [...]; intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano n.39/2/96 de 28-1-97 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2277 1 udienza del 22/05/02 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo L'Ufficio Imposte Dirette di Merano emetteva nei confronti di PI CA una cartella esattoriale con l'iscrizione a ruolo di IRPEF, sopratasse ed interessi, per complessive £.76.475.032,in relazione conseguenza del mancato versamentoall'anno 1982, in delle rate di imposta, successive alla prima, dovute а seguito di dichiarazione integrativa, di cui alla L. n. 154/1989 e di sanatoria di irregolarità formali. Il contribuente proponeva opposizione, assumendo che le somme dovute erano state tempestivamente versate, ma non agli uffici competenti,e precisamente all'Ufficio IVA era stato versato l'importo dovuto per imposte dirette e all'Ufficio Imposte l'importo dovuto per sanatoria. Quindi, chiedeva, in via principale, lo sgravio di quanto iscritto ä ruolo, ed, in via subordinata, il rimborso da parte dell'Ufficio IVA di quanto erroneamente versato e la sospensione del pagamento fino all'avvenuto rimborso;
inoltre, chiedeva l'inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi, in quanto l'Erario non aveva 2 subito alcun danno. La Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano con sentenza n. 185/1/95 del 27-4-95 accoglieva il ricorso limitatamente all'inapplicabilità delle sopratasse, in applicazione dell'art.55 D.P.R. n. 600/73 e art.2 D. P. R. n.920/76. Avverso tale decisione proponeva appello l'Ufficio Imposte, sostenendo che le sopratasse e gli interessi erano stati applicati ai sensi dell'art.18 L. norme citate non potevano n.154/1989, mentre le applicarsi alla fattispecie in quanto si riferisce a "pene pecuniarie irrogate con avvisi di accertamento e violazione degli obblighi giustificata da obiettive condizioni di incertezza". La Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano con sentenza n. 39/11/96 del 8-1-97 rigettava l'appello dell'Ufficio e confermava l'impugnata sentenza, con compensazione delle spese di secondo grado. Motivava che : il versamento delle imposte dovute dimostrava che non si era inteso evitare il pagamento, ma solo scambio di uffici competenti;
non vi era stata omissione di versamento, per cui non era applicabile l'art. 18 L. n.154/1989; le sopratasse non erano applicabili , perché il caso concreto non rientrava nell'ipotesi disciplinata dal co.2° del citato art.18,ma "in una 3 fattispecie non prevista". Avverso tale sentenza 1'Amministrazione Finanziaria dello Stato proponeva ricorso per cassazione, notificato il 28-1-98. Venivano svolti due motivi di doglianza : la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 co.1° n. c.p.c., in quanto essendosi ritenuto non applicabile il 2° co. dell'art.18, applicabilità non oggetto di discussione né contestazione, era stata introdotta una questionedi nuova, violandosi il principio generale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato;
la violazione falsa apllicazione dell'art.18 co.2° D.L. n. 69/1989, convertito in L. n. 154/89, in relazione all'art. 360 co.1° n.3 c.p.c., sia perché non ricorreva una "fattispecie non prevista", sia perchè detta norma era applicabile in tutti casi di versamento non effettuato con le modalità ed i termini previsti dall'art.16 co.1° e 2°, con la conseguenza che si applicavano gli interessi di cui all'art. 9 D. P.R. n.602/73 e la sopratassa del 40% di cui all'art. 92 co.1° stesso D. P.R.. Perciò, chiedeva dello 1'annullamento della sentenza, con ogni conseguenziale pronuncia sulle spese. Il contribuente non si costituiva. Motivi della decisione 4 Non risultate fondata la ragione di doglianza, costituente il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito ed applicabile al processo dall'art.112 c.p.c. tributario. In realtà, la questione dell'applicazione di sopratasse ed interessi in forza dell'art.18 L. n.154/89 era stata sia oggetto della decisione della Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano,sia (soprattutto) degli specifici motivi di gravame dell'Ufficio delle Imposte di Merano. E di tale questione correttamente si occupava la Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano sia nella parte dedicata allo "svolgimento" del processo, sia nella parte riservata ai "motivi della decisione". Quindi, è insussistente il vizio di violazione denunziato, dal momento che 1'impugnata sentenza ha affrontato e deciso tutte le questioni prospettate con l'appello (Cass. Sez. Trib., n. 3727/01). Fondato, invece, deve ritenersi il secondo motivo di si deduce la violazione e falsadoglianza, con cui applicazione dell'art.18 co.2° D.L. n. 69/1989, convertito nella L. n.154/1989, in relazione 5 all'art. 360 co.1° n. 3 c.p.c.; e ciò con peculiare riferimento all'affermazione contenuta in sentenza, secondo cui "Il caso in oggetto non rientra nell'ipotesi contemplata dal 2° comma dell'art. 18 della L. 154/1989, ma in una fattispecie non prevista". della applicabilità di "unaLa stessa ipotizzazione fattispecie non prevista" non è legittimamente configurabile nella redazione dell'iter argomentativo di una decisione. Si aggiunga, soprattutto, che la materia de qua compiutamente regolamentata dalla disciplina dettata dalle varie disposizioni della L. n.154/1989 e delle altre norme da questa richiamate. In definitiva, il primo motivo di ricorso deve essere rigettato, mentre il secondo va accolto. Conseguentemente, in relazione al motivo accolto, l'impugnata decisione deve essere cassata, con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria di II grave Regionale di Bolzano. Il giudice tributario di rinvio provvederà anche in ordine alle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso;
accoglie il secondo motivo;
cassa la sentenza impugnata;
rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della 6 di gra Commissione Tributaria Regionale di Bolzano. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione il 22-5-2002. Il Relatore Il Presidente 1 Dott. Francesco Ruggiero ott. Alfio Finocchiaro CANCELLIERE C1 a Arnaldo Casano fholde DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 DIC. 2002 IL CANCELLIERE E Oggi LD IS N 6 IO 8 9 Z 1 / A IA 5 4 R . / T R 6 N IS 2 - A G T B E U R IB A L R D E S T D E A I T T S N 1 A N E I 3 E 1 S R S . E I E N A T A M