Articolo 23 della Legge 9 marzo 1989, n. 88
Articolo 22Articolo 24
Versione
28 marzo 1989
Art. 23. (Competenze del comitato amministratore
del fondo pensioni lavoratori dipendenti). 1. Il comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti ha i seguenti compiti:
a) predisporre, in conformita' ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare le modalita' di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;
c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonche' sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;
e) decidere, in unica istanza, i ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione, compresi quelli che riguardano anche contributi dovuti alla gestione di cui al successivo articolo 24; si applicano le norme sui termini di cui all'articolo 47, commi 3 e 4;
f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo. 2. L' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 , e abrogato.
Entrata in vigore il 28 marzo 1989
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