Art. 23. (Competenze del comitato amministratore
del fondo pensioni lavoratori dipendenti). 1. Il comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti ha i seguenti compiti:
a) predisporre, in conformita' ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare le modalita' di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;
c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonche' sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;
e) decidere, in unica istanza, i ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione, compresi quelli che riguardano anche contributi dovuti alla gestione di cui al successivo articolo 24; si applicano le norme sui termini di cui all'articolo 47, commi 3 e 4;
f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo. 2. L' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 , e abrogato.
del fondo pensioni lavoratori dipendenti). 1. Il comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti ha i seguenti compiti:
a) predisporre, in conformita' ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare le modalita' di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;
c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonche' sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;
e) decidere, in unica istanza, i ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione, compresi quelli che riguardano anche contributi dovuti alla gestione di cui al successivo articolo 24; si applicano le norme sui termini di cui all'articolo 47, commi 3 e 4;
f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo. 2. L' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 , e abrogato.