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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/12/2025, n. 2648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2648 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
15327 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa NI CA Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15327 2025 VG promossa
DA
, nata il [...] a [...], residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. STECCANELLA SABRINA
e
, nato il [...] a [...], residente a Controparte_1
ON VI (VI), via Cristofari, rappresentato e difeso dall'avv. STECCANELLA
SABRINA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: divorzio congiunto / scioglimento matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: 1) Dichiarasi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i sig.ri e , celebrato in Roncà in data 10.03.2008, trascritto nei Controparte_1 Parte_1 registri del medesimo Comune nell'anno 2008, parte I, serie A, atto numero 1;
2) La casa coniugale sita in Roncà (VR) via Motto Bisogno 16, rimarrà nella disponibilità della sig.ra
la quale continuerà ad abitarvi con il figlio Parte_1 Per_1 3) nell'ambito della risoluzione definitiva dei reciproci rapporti patrimoniali e quindi quale condizione funzionale ed indispensabile ai fini della definizione della crisi coniugale, il sig. CP_1 si obbliga a cedere alla sig.ra , con atto notarile, la quote di sua proprietà
[...] Parte_1 dell'immobile sito in Roncà (VR), via Motto Bisogno 16, catastalmente identificato NCEU di Roncà,
Foglio 16 mapp. N 499, sub. 2 e 3. Le spese e imposte per il suddetto trasferimento saranno a carico della sig.ra . Parte_1
4) La sig.ra al momento dell'atto notarile, sopra precisato, chiederà Parte_1
l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, anche
a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999 e quindi l'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastale, nonché da tasse ipotecarie e da qualsiasi altra tassa). Si precisa ulteriormente che il presente trasferimento è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
5) Il figlio di anni 16, viene affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la potestà Per_1 genitoriale in modo condiviso per ciò che riguarda le scelte fondamentali (istruzione, educazione, anche religiosa, salute), tenuto conto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni del minore. Per_1 continuerà a vivere presso la madre. I coniugi concordano che i periodi di permanenza del figlio presso le loro abitazioni siano compatibili con le esigenze proprie e del figlio stesso. Il padre, comunque, potrà vedere il figlio ogniqualvolta lo desideri, compatibilmente con gli impegni del figlio.
6) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio, la somma mensile di euro 400,00, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 28 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Verona (spese mediche ordinarie e straordinarie non coperte dal SNN, spese scolastiche (da intendersi come tasse per la scuola pubblica, mezzi di trasporto, mensa scolastica, libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno); attività extrascolastiche che dovranno necessariamente essere previamente accordate con il padre. Le suddette spese dovranno essere accompagnate da specifica documentazione e verranno corrisposte con bonifico bancario;
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, di conseguenza, rinunciano a ogni reciproca richiesta di mantenimento;
8) Dichiarano inoltre, eccetto quanto stabilito nel presente ricorso, di essersi già accordati relativamente a ogni rapporto patrimoniale tra loro in essere e pertanto i coniugi dichiarano di non avere economicamente null'altro a che pretendere l'uno dall'altro e di essere autonomi.
9) Le parti si danno reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e per l'iscrizione del minore sul medesimo. 10) I coniugi chiedono la sostituzione dell'udienza con note scritte e dichiarano di rinunciare fin da ora all'impugnazione dell' emananda sentenza.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/11/2025, e Parte_1 CP_1
– sul presupposto per cui avevano contratto matrimonio il 10/3/2008 e che dall'unione
[...] era nato il figlio 30/11/2009); che era intervenuta, in data 7/1/19, omologa di separazione – Per_1 hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire alla cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Del resto, sussistono, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 (essendo stata la separazione consensuale omologata il 7/1/19 e ritualmente annotata nel registro di matrimonio).
Quanto, poi, alle ulteriori regolamentazioni, nulla osta all'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, al suo collocamento prevalente presso il domicilio materno ed alla regolamentazione del diritto di visita così come indicato dalle parti, in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente del minore.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dello stesso.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , Parte_1 nata il [...] a [...] e , nato il [...] a Controparte_1
MO AG (VI), alle condizioni come indicate nella epigrafe della presente decisione
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio al n. 1, parte I, serie A, anno 2008;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.
396;
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 9/12/25.
La Giudice relatrice
NI CA
La Presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa NI CA Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15327 2025 VG promossa
DA
, nata il [...] a [...], residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. STECCANELLA SABRINA
e
, nato il [...] a [...], residente a Controparte_1
ON VI (VI), via Cristofari, rappresentato e difeso dall'avv. STECCANELLA
SABRINA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: divorzio congiunto / scioglimento matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: 1) Dichiarasi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i sig.ri e , celebrato in Roncà in data 10.03.2008, trascritto nei Controparte_1 Parte_1 registri del medesimo Comune nell'anno 2008, parte I, serie A, atto numero 1;
2) La casa coniugale sita in Roncà (VR) via Motto Bisogno 16, rimarrà nella disponibilità della sig.ra
la quale continuerà ad abitarvi con il figlio Parte_1 Per_1 3) nell'ambito della risoluzione definitiva dei reciproci rapporti patrimoniali e quindi quale condizione funzionale ed indispensabile ai fini della definizione della crisi coniugale, il sig. CP_1 si obbliga a cedere alla sig.ra , con atto notarile, la quote di sua proprietà
[...] Parte_1 dell'immobile sito in Roncà (VR), via Motto Bisogno 16, catastalmente identificato NCEU di Roncà,
Foglio 16 mapp. N 499, sub. 2 e 3. Le spese e imposte per il suddetto trasferimento saranno a carico della sig.ra . Parte_1
4) La sig.ra al momento dell'atto notarile, sopra precisato, chiederà Parte_1
l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, anche
a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999 e quindi l'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastale, nonché da tasse ipotecarie e da qualsiasi altra tassa). Si precisa ulteriormente che il presente trasferimento è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
5) Il figlio di anni 16, viene affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la potestà Per_1 genitoriale in modo condiviso per ciò che riguarda le scelte fondamentali (istruzione, educazione, anche religiosa, salute), tenuto conto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni del minore. Per_1 continuerà a vivere presso la madre. I coniugi concordano che i periodi di permanenza del figlio presso le loro abitazioni siano compatibili con le esigenze proprie e del figlio stesso. Il padre, comunque, potrà vedere il figlio ogniqualvolta lo desideri, compatibilmente con gli impegni del figlio.
6) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio, la somma mensile di euro 400,00, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 28 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Verona (spese mediche ordinarie e straordinarie non coperte dal SNN, spese scolastiche (da intendersi come tasse per la scuola pubblica, mezzi di trasporto, mensa scolastica, libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno); attività extrascolastiche che dovranno necessariamente essere previamente accordate con il padre. Le suddette spese dovranno essere accompagnate da specifica documentazione e verranno corrisposte con bonifico bancario;
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, di conseguenza, rinunciano a ogni reciproca richiesta di mantenimento;
8) Dichiarano inoltre, eccetto quanto stabilito nel presente ricorso, di essersi già accordati relativamente a ogni rapporto patrimoniale tra loro in essere e pertanto i coniugi dichiarano di non avere economicamente null'altro a che pretendere l'uno dall'altro e di essere autonomi.
9) Le parti si danno reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e per l'iscrizione del minore sul medesimo. 10) I coniugi chiedono la sostituzione dell'udienza con note scritte e dichiarano di rinunciare fin da ora all'impugnazione dell' emananda sentenza.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/11/2025, e Parte_1 CP_1
– sul presupposto per cui avevano contratto matrimonio il 10/3/2008 e che dall'unione
[...] era nato il figlio 30/11/2009); che era intervenuta, in data 7/1/19, omologa di separazione – Per_1 hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire alla cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Del resto, sussistono, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 (essendo stata la separazione consensuale omologata il 7/1/19 e ritualmente annotata nel registro di matrimonio).
Quanto, poi, alle ulteriori regolamentazioni, nulla osta all'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, al suo collocamento prevalente presso il domicilio materno ed alla regolamentazione del diritto di visita così come indicato dalle parti, in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente del minore.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dello stesso.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , Parte_1 nata il [...] a [...] e , nato il [...] a Controparte_1
MO AG (VI), alle condizioni come indicate nella epigrafe della presente decisione
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio al n. 1, parte I, serie A, anno 2008;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.
396;
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 9/12/25.
La Giudice relatrice
NI CA
La Presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto