Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 05/01/2026, n. 69
CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7 comma 1 L. 212/200 – omessa allegazione

    La Corte ritiene che la notifica dell'avviso di accertamento al cedente non sia necessaria al cessionario in caso di cessione d'azienda in frode dei crediti tributari, come previsto dall'art. 14, comma 4, del D.lgs. n. 472/1997. La frode è stata accertata in un precedente giudizio.

  • Rigettato
    Omessa notificazione degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento

    La Corte ritiene che la notifica dell'avviso di accertamento al cedente non sia necessaria al cessionario in caso di cessione d'azienda in frode dei crediti tributari, come previsto dall'art. 14, comma 4, del D.lgs. n. 472/1997. La frode è stata accertata in un precedente giudizio.

  • Rigettato
    Nullità dell'avviso di accertamento e/o cartella di pagamento per omessa notifica

    La Corte ritiene che la notifica dell'avviso di accertamento al cedente non sia necessaria al cessionario in caso di cessione d'azienda in frode dei crediti tributari, come previsto dall'art. 14, comma 4, del D.lgs. n. 472/1997. La frode è stata accertata in un precedente giudizio.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'articolo 14, quarto comma, del decreto legislativo n. 472/1997

    La Corte accoglie l'appello, ritenendo sussistere la responsabilità solidale tra cedente e cessionario ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.lgs. n. 472/1997, in quanto la cessione d'azienda è avvenuta in frode dei crediti tributari. La Corte cita la sentenza n. 12713/2025 della Suprema Corte, la quale afferma che in caso di frode, la responsabilità del cessionario è principale e non richiede la notifica dell'avviso di accertamento al cedente.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 17 bis comma 2 D. Lgs. n. 546/1992

    La Corte disattende l'eccezione, ritenendo che fosse decorso il termine per la valutazione del reclamo e che non vi fosse necessità di un rinvio per la trattazione della controversia nel merito.

  • Rigettato
    Inammissibilità dell'appello per violazione ed erronea applicazione dell'art.14 del D.lgs. 546/92 e dell'art. 106 c.p.c.

    La Corte disattende l'eccezione di inammissibilità, rilevando che il giudizio ha ad oggetto anche un atto formato dalla società Resistente_1 S.r.l., per il quale è stata richiesta la dichiarazione di nullità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 05/01/2026, n. 69
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 69
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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