Sentenza 31 gennaio 2008
Massime • 1
L'omessa trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente a conoscere dell'illecito commesso dall'imputato non può formare oggetto di annullamento della sentenza assolutoria, perché la natura meramente amministrativa dell'ordine di trasmissione degli atti impedisce il passaggio in giudicato dell'omessa statuizione sul punto. (La Corte ha precisato che l'illecito amministrativo può essere segnalato alla competente autorità dallo stesso pubblico ministero o dal giudice dell'esecuzione o finanche dalla cancelleria che può provvedere anche senza impulso del giudice).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2008, n. 8982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8982 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 31/01/2008
Dott. CULOT Dario - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 282
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 036129/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di SASSARI;
nei confronti di:
1) OR RO, N. IL 17/10/1964;
avverso SENTENZA del 11/04/2007 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SASSARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
sentite le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'accoglimento s.r. limitatamente alla mancata trasmissione degli atti alla P.A.. La Corte:
OSSERVA
Avverso la sentenza con la quale il G.U.P. presso il Tribunale di Palermo ha assolto, in data 11.04.2007, PI RO, imputato del reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 38 (T.U.L.P.S.) in relazione all'art. 221 del cit. T.U. per aver omesso di denunciare all'Autorità di P.S. la detenzione di una carabina ed una balestra completa di frecce, nonché del reato di cui alla L. n. 895 del 1967, artt. 4 e 7 per porto illegale in luogo pubblico di una carabina di precisione, propone ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, denunciando, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), violazione di legge in relazione alla L. n. 110 del 1975, art. 2, comma 3, alla L. 21 dicembre 1999, n. 526, art. 11, commi 2, 3, 6 in relazione al D.M. 8 agosto 2001, n. 362, art. 9, comma 2, prima parte e art. 16, commi 1 e 3, ed ancora violazione di legge con riferimento all'art. 240 c.p., in relazione alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 20, commi 3 e 4.
A sostegno del gravame il Procuratore ricorrente ha precisato di convenire in toto in ordine alla sentenza assolutoria, e di indirizzare le sue doglianze sulle decisioni accessorie assunte dal giudice di prime cure, il quale, denuncia l'impugnante, non ha applicato al caso di specie le disposizioni portate dal Regolamento di esecuzione della L. n. 526 del 1999, art. 11, emanato con D.M. 9 agosto 2001, n. 362, descrittivo dell'illecito amministrativo del porto fuori della propria abitazione o delle sue appartenenze senza giustificato motivo delle armi ad aria compressa a modesta capacità offensiva, di guisa che avrebbe omesso il giudicante la trasmissione degli atti all'Autorità Amministrativa (il Prefetto) per quanto di competenza. Impugna altresì il ricorrente la disposta confisca della carabina e dei pallini a corredo della stessa, dappoiché in relazione all'arma risulta ipotizzabile un mero illecito amministrativo ed in relazione ai secondi non sussiste alcun tipo di illiceità, di guisa che la misura portata in sentenza e fondata sull'art. 240 c.p. si appaleserebbe illegittima in quanto priva di fondamento normativo e meritevole di annullamento senza rinvio. Il ricorso è fondato ancorché nei limiti che si passa ad indicare. Ed invero il dispositivo della sentenza impugnata fa esclusivo riferimento alla confisca della carabina e non già dei pallini a corredo, di guisa che sul punto non sussiste ragione di doglianza. Viceversa illegittimo si appalesa il sequestro dell'arma, giacché operato al di fuori dei termini posti dalla norma di riferimento. L'art. 240 c.p., infatti, contempla gli istituti della confisca facoltativa e di quella obbligatoria, rispettivamente ai commi 1 e 2, e per entrambe le ipotesi uno dei requisiti per il loro utile esperimento è dato dalla sussistenza di una condotta astrattamente riferibile ad una ipotesi di reato, in relazione alla quale può variamente atteggiarsi la res oggetto della misura patrimoniale. Nel caso in esame, viceversa, l'oggetto sequestrato, una carabina di scarsissima offensività, ad avviso del giudice di prime cure, non si collega ad alcuna ipotesi criminosa, avendone, anzi, il giudicante, escluso la sussistenza con la formula più ampia. Di qui la illegittimità della misura e del relativo capo della sentenza sul quale dovrà pertanto pronunciarsi l'annullamento senza rinvio. Quanto alla denunciata omessa trasmissione degli atti del processo all'Autorità Amministrativa competente a conoscere l'illecito commesso dall'imputato, osserva la Corte che trattasi di omissione priva di rilevanza giurisdizionale, vertendosi in ipotesi di attività di natura amministrativa affidata al giudice ed esercitatile nell'ambito o meno di atti giurisdizionali, inidonea ad assumere, in quanto tale, fissità di giudicato.
Ne consegue che nel caso di specie l'illecito può essere segnalato dallo stesso P.M. al Prefetto competente, che analoga iniziativa può assumere il giudice dell'esecuzione, che finanche la cancelleria può provvedervi, con ovvero senza impulso del giudice.
P.Q.M.
la Corte annullala la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla confisca, che elimina. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 gennaio 2008. Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2008