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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 5718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5718 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5655 R.G. per l'anno 2025 TRA
, rappresentata e difesa giusta procura in calce al Parte_1 ricorso dall'Avv. Pasquale Fuschino, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla via San Tommaso D'Aquino n.36;
- opponente CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP Persona_1
37875/7313)
- opposto OGGETTO: ASSEGNO DI INVALIDITA' CIVILE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 7.03.2025 la sig.ra , dopo Parte_1 tempestivo dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare il diritto della ricorrente all'assegno d'invalidità civile. Contestati gli esiti della CTU ha concluso per accertamento del proprio diritto all'assegno d'invalidità civile, a decorrere data di presentazione della domanda amministrativa o da quella diversa data ritenuta di giustizia in base alle risultanze di causa, con contestuale condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi, oltre interessi, spese vinte da distrarsi. Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso ricorso CP_1 nonché l'insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa ed inoltre prescrizione del diritto e dei ratei concludendo per il rigetto. Disposta la discussione mediante trattazione scritta, esaminati gli atti, viste le note scritte, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza. Il ricorso non merita accoglimento. Parte ricorrente lamenta:
-l'omessa valutazione della Sindrome depressiva endoreattiva media (2205, 25%);,
“per come emerge dalla certificazione in atti”.
- la inadeguata valutazione della patologia cardiologica donde l'assegnazione del codice “6441-6442” in misura del 30% con riconoscimento di “ I- II classe NYHA”.
1 - il mancato utilizzo, per la patologia respiratoria, per analogia, del codice 6407, riconoscendo un grado d'invalidità del 30% con onere del CTU di richiedere un ulteriore esame spirometrico stante la valutazione impropria da ripetere;
- scorretta valutazione del diabete mellito, per la quale la ricorrente assume una doppia terapia. Deduce l'istante ,che applicando il calcolo scalare, emerge un grado d'invalidità complessiva dell' 82%. Le contestazioni sono del tutto prive di pregio poiché svalutano l'esame obiettivo eseguito dal CTU, pur non confutandolo in alcun modo, prospettando che l'ausiliare avrebbe dovuto, sulla base di evidenze documentali, riconoscere le prestazioni. Bisogna evidenziare che dalla lettura della perizia, non fatta oggetto di alcuna osservazione dalla parte durante il sub- procedimento di cui all'art. 195 c.p.c. – contegno processuale da cui possono trarsi argomenti di convincimento – risulta che il CTU ha bene operato. L'ausiliare nominato dal Giudice, Dott. , ha accertato che la Persona_2 ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti, precisamente:
1. Diabete mellito ID (codice 9309 50%) 2. Cardiopatia ipertensiva (codice 6441 21%) 3. Broncopatia cronica (analogia con il codice 6013 20%) 4. Sindrome depressiva endoreattiva di lieve entità (codice 2204 10%). Il CTU, infatti, ha precisato che: “La ricorrente è affetta da un complesso costituito da patologie di cui alcune come la depressione non può essere considerata al fine del calcolo del potere invalidante globale, in quanto ha un potere invalidante inferiore all'11%. È questo il valore minimo che deve avere il potere invalidante di una patologia per essere considerata nel calcolo del grado di invalidità di un complesso patologico. Si tratta di una depressione endoreattiva di lieve entità, non trattata con alcuna terapia specifica. La patologia più invalidante da cui è affetta la ricorrente, invece, è il diabete mellito. Si tratta di una forma complicata con un labile compenso glicometabolico. La ricorrente assume una doppia terapia: insulina 5 volte al giorno e Vokanamet, un farmaco ipoglicemizzante orale. Per ciò che concerne l'ipertensione arteriosa si tratta di una condizione in discreto compenso emodinamico. Diciamo che al momento non vi è un danno d'organo, ma la ricorrente presenta rischio cardiovascolare, legato al diabete mellito, al fumo, all'ipertensione arteriosa e l'ipercolesterolemia. Si tratat però solo di un rischio senza nessun attuale patologia ischemica. Per il trattamento di questa condizione la ricorrente assume . Assume, altresì, Cardioaspirina. Per quanto CP_2 concerne la broncopatia cronica, si tratta di un rilievo clinico all'esame obiettivo da me effettuato. Non vengono riferiti sintomi soggettivi come la dispnea, per cui ritengo sia una forma di broncopatia con lieve deficit ventilatorio, e non grave come certificato in atti. D'altronde si tratta di una condizione perfettamente compatibile con il fatto che la ricorrente è una forte fumatrice. Si precisa che i codici tabellari ed i relativi poteri invalidanti delle singole patologie sono indicati tra parentesi nell'elenco su riportato”. Pertanto ha concluso riconoscendo alla ricorrente una percentuale d'invalidità del 68%, sin dalla domanda amministrativa del 22.06.2023.
2 Infatti le valutazioni del CTU sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato la ricorrente. Sono poi singolari le censure, che destano perplessità, con cui si propone un doppio codice “6441-6442” così come una doppia classe NYHA “ I- II classe NYHA”.Evidentemente le critiche sono affette da una notevole incertezza . Siffatte contestazioni sono astratte e non inficiano sul piano scientifico le conclusioni cui è pervenuto il CTU dalle quali non vi è motivo di discostarsi. Al più potrebbe sostenersi che parte ricorrente insista in un mero dissenso diagnostico ma non certamente in una contestazione sulle risultanze mediche contenute nella relazione peritale sulle quali non hanno incidenza alcuna le certificazioni successivamente prodotte. Sul punto Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517 insegna: “Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 - 01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.)”. Le affermazioni del ricorrente in merito all'operato del CTU si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale rivendicata, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali. Dalla lettura della perizia risulta che le patologie di cui risulta affetta la ricorrente sono state esaminate e adeguatamente valutate, tuttavia tali patologie non integrano un quadro di tale gravità da determinare il riconoscimento dei benefici economici richiesti (assegno mensile d'invalidità). Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente. Pertanto, la domanda, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente, rigettata. La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.
3 Per lo stesso motivo, le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Si comunichi. Napoli, lì 10.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
4
, rappresentata e difesa giusta procura in calce al Parte_1 ricorso dall'Avv. Pasquale Fuschino, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla via San Tommaso D'Aquino n.36;
- opponente CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP Persona_1
37875/7313)
- opposto OGGETTO: ASSEGNO DI INVALIDITA' CIVILE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 7.03.2025 la sig.ra , dopo Parte_1 tempestivo dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare il diritto della ricorrente all'assegno d'invalidità civile. Contestati gli esiti della CTU ha concluso per accertamento del proprio diritto all'assegno d'invalidità civile, a decorrere data di presentazione della domanda amministrativa o da quella diversa data ritenuta di giustizia in base alle risultanze di causa, con contestuale condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi, oltre interessi, spese vinte da distrarsi. Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso ricorso CP_1 nonché l'insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa ed inoltre prescrizione del diritto e dei ratei concludendo per il rigetto. Disposta la discussione mediante trattazione scritta, esaminati gli atti, viste le note scritte, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza. Il ricorso non merita accoglimento. Parte ricorrente lamenta:
-l'omessa valutazione della Sindrome depressiva endoreattiva media (2205, 25%);,
“per come emerge dalla certificazione in atti”.
- la inadeguata valutazione della patologia cardiologica donde l'assegnazione del codice “6441-6442” in misura del 30% con riconoscimento di “ I- II classe NYHA”.
1 - il mancato utilizzo, per la patologia respiratoria, per analogia, del codice 6407, riconoscendo un grado d'invalidità del 30% con onere del CTU di richiedere un ulteriore esame spirometrico stante la valutazione impropria da ripetere;
- scorretta valutazione del diabete mellito, per la quale la ricorrente assume una doppia terapia. Deduce l'istante ,che applicando il calcolo scalare, emerge un grado d'invalidità complessiva dell' 82%. Le contestazioni sono del tutto prive di pregio poiché svalutano l'esame obiettivo eseguito dal CTU, pur non confutandolo in alcun modo, prospettando che l'ausiliare avrebbe dovuto, sulla base di evidenze documentali, riconoscere le prestazioni. Bisogna evidenziare che dalla lettura della perizia, non fatta oggetto di alcuna osservazione dalla parte durante il sub- procedimento di cui all'art. 195 c.p.c. – contegno processuale da cui possono trarsi argomenti di convincimento – risulta che il CTU ha bene operato. L'ausiliare nominato dal Giudice, Dott. , ha accertato che la Persona_2 ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti, precisamente:
1. Diabete mellito ID (codice 9309 50%) 2. Cardiopatia ipertensiva (codice 6441 21%) 3. Broncopatia cronica (analogia con il codice 6013 20%) 4. Sindrome depressiva endoreattiva di lieve entità (codice 2204 10%). Il CTU, infatti, ha precisato che: “La ricorrente è affetta da un complesso costituito da patologie di cui alcune come la depressione non può essere considerata al fine del calcolo del potere invalidante globale, in quanto ha un potere invalidante inferiore all'11%. È questo il valore minimo che deve avere il potere invalidante di una patologia per essere considerata nel calcolo del grado di invalidità di un complesso patologico. Si tratta di una depressione endoreattiva di lieve entità, non trattata con alcuna terapia specifica. La patologia più invalidante da cui è affetta la ricorrente, invece, è il diabete mellito. Si tratta di una forma complicata con un labile compenso glicometabolico. La ricorrente assume una doppia terapia: insulina 5 volte al giorno e Vokanamet, un farmaco ipoglicemizzante orale. Per ciò che concerne l'ipertensione arteriosa si tratta di una condizione in discreto compenso emodinamico. Diciamo che al momento non vi è un danno d'organo, ma la ricorrente presenta rischio cardiovascolare, legato al diabete mellito, al fumo, all'ipertensione arteriosa e l'ipercolesterolemia. Si tratat però solo di un rischio senza nessun attuale patologia ischemica. Per il trattamento di questa condizione la ricorrente assume . Assume, altresì, Cardioaspirina. Per quanto CP_2 concerne la broncopatia cronica, si tratta di un rilievo clinico all'esame obiettivo da me effettuato. Non vengono riferiti sintomi soggettivi come la dispnea, per cui ritengo sia una forma di broncopatia con lieve deficit ventilatorio, e non grave come certificato in atti. D'altronde si tratta di una condizione perfettamente compatibile con il fatto che la ricorrente è una forte fumatrice. Si precisa che i codici tabellari ed i relativi poteri invalidanti delle singole patologie sono indicati tra parentesi nell'elenco su riportato”. Pertanto ha concluso riconoscendo alla ricorrente una percentuale d'invalidità del 68%, sin dalla domanda amministrativa del 22.06.2023.
2 Infatti le valutazioni del CTU sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato la ricorrente. Sono poi singolari le censure, che destano perplessità, con cui si propone un doppio codice “6441-6442” così come una doppia classe NYHA “ I- II classe NYHA”.Evidentemente le critiche sono affette da una notevole incertezza . Siffatte contestazioni sono astratte e non inficiano sul piano scientifico le conclusioni cui è pervenuto il CTU dalle quali non vi è motivo di discostarsi. Al più potrebbe sostenersi che parte ricorrente insista in un mero dissenso diagnostico ma non certamente in una contestazione sulle risultanze mediche contenute nella relazione peritale sulle quali non hanno incidenza alcuna le certificazioni successivamente prodotte. Sul punto Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517 insegna: “Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 - 01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.)”. Le affermazioni del ricorrente in merito all'operato del CTU si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale rivendicata, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali. Dalla lettura della perizia risulta che le patologie di cui risulta affetta la ricorrente sono state esaminate e adeguatamente valutate, tuttavia tali patologie non integrano un quadro di tale gravità da determinare il riconoscimento dei benefici economici richiesti (assegno mensile d'invalidità). Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente. Pertanto, la domanda, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente, rigettata. La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.
3 Per lo stesso motivo, le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Si comunichi. Napoli, lì 10.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
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