Sentenza 9 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2001, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig. INPSINPS/ IL CANCELL / 0002 35/ POLO ITALIANO 0 1 per diritti L. 1 7 FEB. il Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. N. 10500/9 Cron. N. 307 composta dai seguenti Magistrati:
1.Dott. Angelo Grieco -Presidente- Rep. N. 2. " Guglielmo Sciarelli -Consigliere- Ud. 28.11.2000 3. " Giovanni Prestipino -Consigliere- 4.66 Pietro Cuoco -Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 5.* Alessandro De Renzis - Rel. Consigliere- UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 SENTENZA il-9. GEN. 2001 sul ricorso proposto IL CANCELLIERE DA RI RO ROSA, elettivamente domiciliata in Roma, Largo della Gancia 1, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Palermo, rappresentata e difeso dall'Avv. Nino Borgese del foro di Palmi per procura in calce al ricorso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ricorrente UFFICIO COPIE Rilasciate copia legale
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE- per diritti L. IL CANCE 2001 1.02 INPS-, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente do- miciliato in Roma, Via della Frezza 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giorgio th 4972 2 Starnoni e Mario Passaro per procura in calce al ricorso Intimato per la cassazione della sentenza n. 259/97 del Tribunale del La- voro di Palmi del 19.6.1997/20.6.1997 nella causa iscritta al R.G. n. 1027 dell'anno 1991. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28.11.2000 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Nino Borgese per la ricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 21.5.1984, SA AR conveniva dinanzi al Pretore di Palmi l'INPS chiedendone la condanna alla corresponsione della pensione di invalidità, richiesta con doman- da in via amministrativa del 1979. La ricorrente esponeva di essere affetto da diverse malattie inva- lidanti e che ingiustamente l'INPS aveva rigettato la richiesta del relativo trattamento previdenziale. Il Pretore adito, ammessa ed espletata consulenza tecnica di uffi- cio, con sentenza del 12.10.1990 respingeva la domanda della AR. Proposto gravame da parte della stessa assicurata, il Tribunale di Palmi con sentenza del 19.6.1997/20.6.1997, all'esito della rin- novata consulenza tecnica di ufficio, respingeva l'appello e per l'effetto confermava la decisione di primo grado Ни 3 In particolare il Tribunale osservava che dagli accertamenti del consulente tecnico di ufficio di secondo grado non risultavano le condizioni previste dalla legge per il riconoscimento dell'invocata prestazione previdenziale, essendo emersi disturbo distimico di lieve entità e lieve osteoporosi ed artrosi del rachi- de lombo- sacrale non incidenti sulla capacità lavorativa dell'assicurata. Contro la sentenza anzidetta propone ricorso per cassazione la AR con due motivi. L'intimato INPS ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Va esaminata per prima la doglianza, contenuta nel secondo mo- tivo ed avente carattere preliminare, con la quale la ricorrente, ha denunciato la nullità dell'impugnata sentenza, per essere stata redatta su modulo prestampato, in ciclostile, non conveniente- mente adattato al caso di specie. La censura non ha pregio e va disattesa. Al riguardo si osserva che la sentenza di appello, pur risultando da modulo predisposto, contiene l'esatta indicazione del collegio giudicante, delle parti, dei relativi difensori, nonché degli altri dati corrispondenti alla realtà processuale e ha un dispositivo non contrastante con la motivazione e con chiara specificazione della sua portata imperativa. Ciò premesso e puntualizzato, la decisione in questione non può considerarsi affetta dal vizio denunciato, possedendo tutti i re- Ни 4 quisiti per la produzione dell'effetto della certezza giuridica pro- prio della sentenza (in questo senso Cass. sentenza n. 1965 del 26 febbraio 1994). Con il primo motivo la ricorrente, nel denunciare omessa ed in- sufficiente motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.)., sostiene che erroneamente era stato escluso lo stato invalidante alla stregua della normativa (legge n. 222 del 1984), entrata in vigore successivamente alla data (1979) di presentazione della domanda amministrativa e non di quella (art. 10 R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636), vigente a tale data. La AR lamenta in sostanza che la fattispecie era stata trat- tata dal Tribunale con applicazione dei parametri richiesti dalla legge n. 222 del 1984 e prescritti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, mentre lo stesso Tribunale era chiamato a stabilire se sussistesse o meno uno stato invali- dante tale da ridurre a meno di un terzo la sua capacità di guada- gno in occupazioni confacenti alle sue attitudini. Il motivo non è fondato e non merita quindi di essere condiviso. Nel caso di specie non assume alcuna rilevanza la distinzione tra capacità di guadagno e capacità lavorativa, con riferimento ri- spettivamente alla disciplina di cui al R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 e alla normativa di cui alla legge n. 222 del 1984, atteso che il Tribunale, con valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, ha, sulla base della consulenza tecnica di ufficio di secondo grado sufficientemente motivata anche sul profilo psi- Ни 5 chiatrico, accertato disturbi di lieve entità, tali da non incidere né sulla capacità lavorativa né su quella di guadagno. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Nessuna statuizione va emessa per le spese del giudizio di legit- timità ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese Così deciso in Roma addì 28 novembre 2000 Il Presidente SpiceIl Consigliere relatore estensore alessandro be reus) деле IL COLLABORATORE DI RI Depositata in Cancelleria g 6EN. 2001 I D oggi, , A S 0 O IL COLLABORATORE S 1 L 3 A L . D RI 3 T T O , 5 B R S A I . E 'A S T E D R N L P O L A S C E 3 T I D 7 S N - I O G 8 S P - O 1 N M E 1 A I S D A I E E D A , G E O G O T R E T T N T L S E I I S R G I E A E L D R L O E D