Sentenza 9 gennaio 1999
Massime • 1
L'art. 9 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito con modificazioni nella legge n. 534 del 20 dicembre 1995, nel dettare la disciplina transitoria rispetto alle modifiche apportate all'art. 8 cod. proc. civ. relativamente ai criteri che definiscono la competenza per valore dei giudici, stabilisce, al terzo comma, che i giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 siano definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore. Tuttavia i giudizi pendenti, a quella data, innanzi al Pretore sono comunque decisi da quest'ultimo qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'art. 8 cod. proc. civ., ancorché il Pretore fosse incompetente a deciderli secondo la legge anteriore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/1999, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Rel. Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
IR IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DOMENICO IACHINO 119, presso lo studio dell'avvocato LEONE Damiano, difeso dall'avvocato ETTORE LOPES, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
D'NE OL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 49/97 del Pretore di MELFI, depositata il 2/8/97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24/6/98 dal Consigliere Dott. Mario SPADONE;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI con le quali si chiede che la Corte Suprema di Cassazione rigetti il ricorso e dichiari la competenza del Tribunale di EL, con le pronunce di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per denunzia di nuova opera in data 20-1-1993 al Pretore di EL, IR NT comproprietario pro indiviso per la metà e compossessore della particella catastale n. 724 del fol. 18 in agro di Rionero in Vulture, località Aria di Coppa, nonché, comproprietario e compossessore per un quarto, sempre pro indiviso, di altra particella n. 44 del fol. 18, spettante per gli altri tre quarti al D'LA e a IB Emidio, lamentava che il D'LA aveva abusivamente iniziato la costruzione di vari fabbricati sui terreni in comproprietà; chiedeva quindi la sospensione dei lavori. Il D'LA resisteva al ricorso precisando che in data 23 - 24 marzo 1987 erano intervenuti con lo IR e il IB contratti preliminari di permuta per l'attribuzione a ciascuno di essi di quote di terreni in proprietà esclusiva;
che dinanzi al tribunale di EL pendeva giudizio per l'adempimento degli obblighi da ciascuno assunti.
Veniva espletata una consulenza tecnica e con ordinanza 1 agosto 1994 il pretore disponeva la sospensione dei lavori;
nella fase di merito, dopo avere sentito a chiarimenti il consulente tecnico d'ufficio, con sentenza 2-8-1997 qualificava petitoria l'azione dello IR, dichiarava la propria incompetenza per valore e rimetteva le parti dinanzi al tribunale di EL ritenendo che il valore del terreno in contestazione della superficie di mq. 427 poteva essere determinato in lire 5.384.615 che eccedevano i limiti della competenza pretorile vigenti nel momento in cui era stato proposto il ricorso.
Avverso la sentenza ha proposto istanza per regolamento di competenza con atto del 17-9-1997 e con tre motivi di censura IR NT;
il D'LA non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo lo IR lamenta che il pretore, non risultando il reddito dominicale o la rendita catastale dell'immobile controverso per il calcolo ex art. 15 c.p.c., avrebbe dovuto presumere la causa di sua competenza e non determinare il valore in base alla somma di 25 milioni corrisposta al D'LA da soggetti estranei al processo per la sistemazione di rapporti che interessavano l'intera zona.
Il motivo è infondato.
Essendo in discussione la comproprietà del terreno sul quale il D'LA ha realizzato le costruzioni, assume rilievo il reddito dominicale (la rendita catastale riguarda i fabbricati): la presunzione di competenza per valore del giudice adito riguarda le cause relative a somme di denaro e a beni mobili (art. 14 - 1 comma c.c.); correttamente è stato quindi applicato il criterio dell'art.15 c.p.c. per le cause relative a beni immobili e il valore è stato determinato in base ad una scrittura privata del 24-3-1987, ad una consulenza di parte (pag. 8) allegate agli atti e relative alla definizione dei rapporti tra lo IR, il D'LA, il IB e la SIDAR per la zona in cui era ricompreso il terreno di mq. 427. Con il secondo motivo lo IR lamenta che essendo il giudizio pendente alla data del 30-4-1995, il pretore avrebbe dovuto, in base alla disciplina introdotta dall'art. 90 comma 3 legge n. 353/1996 e successive modifiche decidere la causa;
ne' operava la deroga di cui all'art. 688 - 2 comma c.p.c. non potendo ritenersi causa di merito quella iniziata dal D'LA dinanzi al tribunale nei confronti anche di terzi per l'adempimento di un contratto preliminare transattivo.
Il motivo è fondato.
Per l'art. 8 - 1 comma c.p.c. il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a cinquanta milioni in quanto non siano di competenza del giudice di pace.
L'art. 8 c.p.c. è il risultato di modifiche introdotte dapprima dall'art. 3 della legge 26-11-1990 n. 353 che elevava la competenza per valore del pretore a dieci milioni;
in seguito, dall'art. 18 della legge 21-11-1991 n. 374 che la portava a 20 milioni e quindi dall'art. 2 del D.L. 18 ottobre 1995 n. 432 convertito in legge n.534 del 20 dicembre 1995. L'art. 9 di quest'ultima legge (disciplina transitoria) stabilisce al 3 comma che i giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore;
tuttavia i giudizi pendenti dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrano nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'art. 8 c.p.c., ancorché il pretore fosse incompetente a deciderli secondo la legge anteriore. Nella specie, sussiste la competenza per valore del pretore di EL da determinarsi con riguardo al momento della decisione (2- 8-1997) e non della proposizione del ricorso (20-1-1993) perché estesa al limite di cinquanta milioni.
P.Q.M.
la Corte accoglie l'istanza di regolamento;
dichiara la competenza del Pretore di EL;
compensa le spese.
Roma 24-6-98.
Depositata in Cancelleria il 9/1/1999.