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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Treviso, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 2, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CICERO GIOVANNI FR, Presidente
DE LO ON, RE
D'AMORE MARIANO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 115/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale IS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - IS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11320240006456512000 CEDOLARE SECCA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11320240006456512000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 353/2025 depositato il 26/11/2025
Richieste delle parti:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre, a mezzo del suo difensore, impugnando la cartella di pagamento n. 11320240006456512000 dell'importo di € 37.934,31.
Deduce il ricorrente che si tratta di cartella riguardante la riscossione delle somme dovute a seguito della decadenza dalla rateazione relativa ad un avviso di irregolarità che quantificava l'importo dovuto in
€ 36.301,16.
Ogni rata era dell'importo di € 1.815,05
Precisa di aver pagato la prima rata, di aver omesso il pagamento della seconda e terza rata, e di aver pagato le rate dalla quarta alla tredicesima.
Aggiunge che a fronte del mancato pagamento di due rate dell'importo complessivo di € 3.630,00 è stato iscritto a ruolo l'importo residuo di € 43.255,00 a fronte dell'originario importo di € 36.300,00.
Ritiene perciò che si tratti di sanzione sproporzionata e chiede che venga disposta l'applicazione della sanzione di tardivo versamento in misura ridotta ex art. 7 del D.L.vo n. 472/97 (o ad un quarto del minimo o alla metà del minimo) solamente sull'importo delle rate omesse (€ 3.630,00) e non sull'intero debito.
In sede di controdeduzioni, l'Agenzia precisa che vi è stato uno sgravio parziale del ruolo e che il debito ammonta a € 24.847,43.
Afferma che la sanzione è stata correttamente determinata in misura piena secondo il disposto dell'art. 3 bis c.4 del D. L.vo n. 462/97.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritiene la Corte che nel caso di specie sussista una manifesta sproporzione tra la violazione commessa e la sanzione e che, perciò, si possa applicare l'art. 7, c.4 del D.L.vo n. 472/97 e disporre la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso dispone la riduzione della sanzione fino alla meta' del minimo ai sensi dell'art 7 co. 4 D. Lgs. 472/97. Spese compensate.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 2, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CICERO GIOVANNI FR, Presidente
DE LO ON, RE
D'AMORE MARIANO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 115/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale IS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - IS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11320240006456512000 CEDOLARE SECCA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11320240006456512000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 353/2025 depositato il 26/11/2025
Richieste delle parti:
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre, a mezzo del suo difensore, impugnando la cartella di pagamento n. 11320240006456512000 dell'importo di € 37.934,31.
Deduce il ricorrente che si tratta di cartella riguardante la riscossione delle somme dovute a seguito della decadenza dalla rateazione relativa ad un avviso di irregolarità che quantificava l'importo dovuto in
€ 36.301,16.
Ogni rata era dell'importo di € 1.815,05
Precisa di aver pagato la prima rata, di aver omesso il pagamento della seconda e terza rata, e di aver pagato le rate dalla quarta alla tredicesima.
Aggiunge che a fronte del mancato pagamento di due rate dell'importo complessivo di € 3.630,00 è stato iscritto a ruolo l'importo residuo di € 43.255,00 a fronte dell'originario importo di € 36.300,00.
Ritiene perciò che si tratti di sanzione sproporzionata e chiede che venga disposta l'applicazione della sanzione di tardivo versamento in misura ridotta ex art. 7 del D.L.vo n. 472/97 (o ad un quarto del minimo o alla metà del minimo) solamente sull'importo delle rate omesse (€ 3.630,00) e non sull'intero debito.
In sede di controdeduzioni, l'Agenzia precisa che vi è stato uno sgravio parziale del ruolo e che il debito ammonta a € 24.847,43.
Afferma che la sanzione è stata correttamente determinata in misura piena secondo il disposto dell'art. 3 bis c.4 del D. L.vo n. 462/97.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritiene la Corte che nel caso di specie sussista una manifesta sproporzione tra la violazione commessa e la sanzione e che, perciò, si possa applicare l'art. 7, c.4 del D.L.vo n. 472/97 e disporre la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso dispone la riduzione della sanzione fino alla meta' del minimo ai sensi dell'art 7 co. 4 D. Lgs. 472/97. Spese compensate.