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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/02/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
con contestuale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
L'anno 2025 il giorno 17 del mese di febbraio avanti il dott. Giorgio Marino, chiamata la causa civile iscritta al n. 6703/24 RGAC;
promossa da
vv. , Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...] (c.f. ) elettivamente domiciliato in Catania Via CodiceFiscale_1
Gabriele D'Annunzio n. 41 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Neri, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo unitamente e disgiuntamene all'Avv. Chiara Puglisi;
ricorrente;
contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ); P.IVA_1
resistente contumace;
AVENTE AD OGGETTO: COMPENSI PROFESSIONALI.
E' presente il procuratore di parte ricorrente, il quale si riporta alle domande ed eccezioni svolte in atti e verbali di causa.
Il Giudice invita quindi la parte alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La parte presente discute quindi oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già
rassegnate in atti e verbali. Quindi,
il Giudice
in Nome del Popolo Italiano
pagina 1 di 4 pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In fatto.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 21.6.2024 l'Avv. Michele Maria Giorgianni
adiva questo Tribunale esponendo di avere espletato attività professionale in favore della CP_1
nell'ambito del giudizio n. 20770/17 RG di questo Tribunale.
[...]
Deduceva che nell'ambito del predetto giudizio aveva depositato la comparsa di costituzione e le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. n. 2 e 3, fino alla rinuncia del mandato avvenuta in data
24.10.2022.
Rilevava che il resistente – benchè richiesto – non aveva inteso provvedere al pagamento dei compensi professionali maturati per l'attività prestata quantificati in € 11780.60.
Nonostante rituale notifica nessuno si costituiva per il resistente.
In diritto.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Documentati in atti sono sia il conferimento dell'incarico professionale all'Avv. (cfr. Parte_1
procura alle liti) sia l'attività espletata in favore della società resistente nel giudizio sopra richiamato
(cfr. documentazione allegata).
Pacifico che il diritto al compenso dell'avvocato deriva dal contratto di mandato professionale, che non è soggetto a vincoli di forma (Cass. 31.3.2021 n. 8863) e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale. Per esigere il pagamento del compenso l'avvocato deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo.
E ciò in quanto in tema di attività professionale svolta dagli avvocati, mentre la procura ad
litem costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio pagina 2 di 4 bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte.
Sul diritto al compenso dell'avvocato occorre ricordare che l'art. 13 comma 6, della l.n.247/012
statuisce espressamente che i parametri si applicano: quando all'atto o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta;
in ogni caso di mancata determinazione consensuale. Dalla
riferita normativa consegue che il regolamento sui parametri trova applicazione in assenza dell'accordo delle parti sul compenso;
il decreto, quindi, non potrà che applicarsi quando manchi l'accordo sul compenso medesimo tra professionista e soggetto tenuto al pagamento. Da quanto illustrato ne consegue che per il diritto al compenso si prescinde dalla pattuizione cliente/avvocato, in quanto la legge statuisce che in mancanza di accordo cliente/avvocato il compenso si quantifica sulla base dei parametri ministeriali.
Nella specie che alla stregua della tariffa professionale applicabile ratione temporis (D.M. n. 55/14)
e dello scaglione (da € 52.000,00 ad € 260000.00 trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo dell'importo di € 52183.83) e parametri medi da applicare (tenuto conto della non particolare complessità degli affari in questione), nonché dell'attività difensiva effettivamente svolta, i compensi professionali ammontano ad € 9850.00 (fase studio, introduttiva e trattazione).
Ne segue che il resistente va condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 9850.00, oltre spese generali, iva e cpa ed, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Spese a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Avv. Parte_1 Pt_2
contro così provvede:
[...] Controparte_1
condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro pagina 3 di 4 9850.00 – oltre spese generali, iva e cpa come per legge - ed oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese della presente procedura che liquida in euro 264.00 per spese vive ed euro 2400.00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, Iva e C.P.A..
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
pagina 4 di 4
Quinta Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
con contestuale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
L'anno 2025 il giorno 17 del mese di febbraio avanti il dott. Giorgio Marino, chiamata la causa civile iscritta al n. 6703/24 RGAC;
promossa da
vv. , Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...] (c.f. ) elettivamente domiciliato in Catania Via CodiceFiscale_1
Gabriele D'Annunzio n. 41 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Neri, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo unitamente e disgiuntamene all'Avv. Chiara Puglisi;
ricorrente;
contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ); P.IVA_1
resistente contumace;
AVENTE AD OGGETTO: COMPENSI PROFESSIONALI.
E' presente il procuratore di parte ricorrente, il quale si riporta alle domande ed eccezioni svolte in atti e verbali di causa.
Il Giudice invita quindi la parte alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La parte presente discute quindi oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già
rassegnate in atti e verbali. Quindi,
il Giudice
in Nome del Popolo Italiano
pagina 1 di 4 pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In fatto.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 21.6.2024 l'Avv. Michele Maria Giorgianni
adiva questo Tribunale esponendo di avere espletato attività professionale in favore della CP_1
nell'ambito del giudizio n. 20770/17 RG di questo Tribunale.
[...]
Deduceva che nell'ambito del predetto giudizio aveva depositato la comparsa di costituzione e le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. n. 2 e 3, fino alla rinuncia del mandato avvenuta in data
24.10.2022.
Rilevava che il resistente – benchè richiesto – non aveva inteso provvedere al pagamento dei compensi professionali maturati per l'attività prestata quantificati in € 11780.60.
Nonostante rituale notifica nessuno si costituiva per il resistente.
In diritto.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Documentati in atti sono sia il conferimento dell'incarico professionale all'Avv. (cfr. Parte_1
procura alle liti) sia l'attività espletata in favore della società resistente nel giudizio sopra richiamato
(cfr. documentazione allegata).
Pacifico che il diritto al compenso dell'avvocato deriva dal contratto di mandato professionale, che non è soggetto a vincoli di forma (Cass. 31.3.2021 n. 8863) e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale. Per esigere il pagamento del compenso l'avvocato deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo.
E ciò in quanto in tema di attività professionale svolta dagli avvocati, mentre la procura ad
litem costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio pagina 2 di 4 bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte.
Sul diritto al compenso dell'avvocato occorre ricordare che l'art. 13 comma 6, della l.n.247/012
statuisce espressamente che i parametri si applicano: quando all'atto o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta;
in ogni caso di mancata determinazione consensuale. Dalla
riferita normativa consegue che il regolamento sui parametri trova applicazione in assenza dell'accordo delle parti sul compenso;
il decreto, quindi, non potrà che applicarsi quando manchi l'accordo sul compenso medesimo tra professionista e soggetto tenuto al pagamento. Da quanto illustrato ne consegue che per il diritto al compenso si prescinde dalla pattuizione cliente/avvocato, in quanto la legge statuisce che in mancanza di accordo cliente/avvocato il compenso si quantifica sulla base dei parametri ministeriali.
Nella specie che alla stregua della tariffa professionale applicabile ratione temporis (D.M. n. 55/14)
e dello scaglione (da € 52.000,00 ad € 260000.00 trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo dell'importo di € 52183.83) e parametri medi da applicare (tenuto conto della non particolare complessità degli affari in questione), nonché dell'attività difensiva effettivamente svolta, i compensi professionali ammontano ad € 9850.00 (fase studio, introduttiva e trattazione).
Ne segue che il resistente va condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 9850.00, oltre spese generali, iva e cpa ed, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Spese a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Avv. Parte_1 Pt_2
contro così provvede:
[...] Controparte_1
condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro pagina 3 di 4 9850.00 – oltre spese generali, iva e cpa come per legge - ed oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese della presente procedura che liquida in euro 264.00 per spese vive ed euro 2400.00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, Iva e C.P.A..
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
pagina 4 di 4