Ordinanza cautelare 6 novembre 2025
Sentenza breve 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza breve 16/04/2026, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00172/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00569/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm. ;
sul ricorso numero di registro generale 569 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giuseppe Caldarola, CA Caldarola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura – U.T.G. di Reggio Emilia, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso il 26/06/2025, con cui veniva disposta la revoca del nulla osta all'ingresso nel territorio dello Stato per lavoro subordinato non stagionale precedentemente rilasciato, nell’ambito della normativa di cui al Decreto Flussi, a favore dello straniero sig. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura – U.T.G. di Reggio Emilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa CA RT e udito per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;
Sentita la parte ricorrente ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso proposto come in rito, la sig.ra -OMISSIS-, quale legale rappresentante della società -OMISSIS- s.r.l., ha impugnato, con richiesta di sospensiva, il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 26 giugno 2025, con cui la Prefettura – U.T.G. di Reggio Emilia ha disposto la revoca del nulla osta all'ingresso nel territorio dello Stato per lavoro subordinato non stagionale precedentemente rilasciato, nell’ambito della normativa di cui al Decreto Flussi, a favore dello straniero sig. -OMISSIS-.
Si è costituita in giudizio in resistenza la Prefettura – U.T.G. di Reggio Emilia.
Con ordinanza n. 173 del 6 novembre 2025, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame, sulla scorta della ritenuta sussistenza del fumus boni iuris “ dal momento che, in virtù dei principi di collaborazione e buona fede che devono informare i rapporti tra privato e Amministrazione, per come espressamente declinati dall’art. 1, comma 2 bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, la Prefettura di Reggio Emilia avrebbe dovuto attivare l’istituto del soccorso istruttorio, indicando al richiedente gli elementi dell’«asseverazione» che dovevano essere integrati e corretti ”, ha sospeso medio tempore l’efficacia del gravato provvedimento e ha assegnato alla Prefettura di Reggio Emilia il termine di dieci giorni per richiedere alla ricorrente le necessarie integrazioni e correzioni dell’«asseverazione», alla ricorrente il termine di quindici giorni per procedere alle integrazioni e correzioni richieste e, infine, alla Prefettura di Reggio Emilia l’ulteriore termine di trenta giorni per rinnovare l’istruttoria e per concluderla con un nuovo provvedimento di conferma o di revoca di quello impugnato.
Con successiva ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2026, questo Tribunale, rilevato che “ con deposito del 21 novembre 2025, la Prefettura di Reggio Emilia ha prodotto agli atti del giudizio la comunicazione di avvio del procedimento con cui ha indicato alla parte ricorrente gli elementi dell’asseverazione ritenuti necessari, concedendo il termine di 15 giorni per l’integrazione documentale necessaria ” ma che “ allo stato, pur decorsi i termini assegnati, la Prefettura di Reggio Emilia non ha documentato l’adozione delle determinazioni conclusive ”, ha assegnato all’Amministrazione resistente l’ulteriore termine di 30 giorni per concludere il procedimento con un provvedimento di conferma o di revoca di quello impugnato, rinviando la trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026.
Alla camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026, su richiesta del difensore di parte ricorrente, in attesa della definizione del procedimento, è stato disposto il rinvio della trattazione dell'istanza cautelare alla camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026.
Con deposito del 26 febbraio 2026, la Prefettura di Reggio Emilia ha prodotto agli atti del giudizio il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 12 febbraio 2026, con cui è stata disposta la revoca in autotutela del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 26 giugno 2025 e il contestuale rilascio del nulla osta sul “Portale Servizi – ALI”.
Con memoria depositata agli atti del giudizio in data 14 aprile 2026, il difensore di parte ricorrente ha chiesto un rinvio, segnalando che “ in data 10/03/2026 la Prefettura - Sportello unico per l’Immigrazione di Reggio Emilia notificava avvio di procedimento di revoca e richiesta di documentazione ” e ritenendo, quindi, non venuta meno la materia del contendere.
Alla camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026, dato avviso al difensore di parte ricorrente di un possibile profilo di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
Visto l’art. 60 cod. proc. amm., accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e preso atto che nessuna delle parti intenda proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione, il Collegio ritiene che sia possibile l’immediata definizione del giudizio con “sentenza in forma semplificata”; né, del resto, vi osta la mancata comparizione della parte resistente, posto che, come rilevato dalla giurisprudenza, l’obbligo di sentire le parti circa la possibilità di decidere il merito della causa è configurabile solo laddove queste siano presenti, mentre la scelta di non comparire all’udienza camerale fissata per la discussione della domanda cautelare non costituisce ostacolo alla rapida definizione del giudizio (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. II, 17 febbraio 2021, n. 1453).
Il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., giacché la sopraggiunta revoca in autotutela del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 26 giugno 2025, con contestuale rilascio del nulla osta sul “Portale Servizi – ALI”, comporta che l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità alla ricorrente, facendo venir meno la condizione dell'azione dell'interesse a ricorrere.
Né a conclusioni diverse può giungersi per il solo fatto che l’Amministrazione ha notificato alla ricorrente una nuova comunicazione di avvio del procedimento di revoca del nulla osta, trattandosi di autonomo procedimento che, anche ove, in tesi, destinato a concludersi con un ulteriore provvedimento di revoca, non interferisce con la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione dell’odierno gravame; per tale ragione, quindi, il Collegio rigetta l’istanza di rinvio formulata dal difensore della ricorrente.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Le spese di lite seguono il criterio della c.d. soccombenza virtuale, confermata dalla revoca in autotutela del provvedimento impugnato, con obbligo dell’Amministrazione resistente di rifondere alla ricorrente il contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Condanna la Prefettura di Reggio Emilia al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone citate.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Italo CA, Presidente
CA RT, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA RT | Italo CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.