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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/10/2025, n. 1909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1909 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6131/2024
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra P. IVA , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Giuseppe Maio opponente e
, P. IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Rossi CP_1 P.IVA_2 convenuta opposta
Oggi 27 ottobre 2025 innanzi al dott. TE XI, sono comparsi: per l'opponente l'avv. Giuseppe Maio, unitamente all'avv. Alessia Sansone del proprio studio, e per la convenuta opposta l'avv. Valentina Rossi. E' presente il dott. ai fini Persona_1 della pratica forense.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti e alle note conclusive, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il G.O.T.
TE XI N. R.G. 6131/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. TE XI ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
P. IVA , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Giuseppe Maio opponente e
, P. IVA rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Rossi CP_1 P.IVA_2 convenuta opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come in atti
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione sopra richiamato, la ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2138/2024 emesso in data 18.7.2024 dal Tribunale di Monza a favore della il pagamento della somma di euro 16.848,00, oltre CP_2 interessi, quale corrispettivo per opere specialistiche impiantistiche -impianti meccanici.
A sostegno dell'opposizione la eccepiva l'inadempimento Parte_1 della convenuta opposta in ordine alla mancata consegna della documentazione contrattuale che avrebbe reso impossibile l'esatta quantificazione dell'esecuzione delle opere contrattualizzate, nonché la mancata consegna della documentazione contrattuale afferente la regolarità contributiva, retributiva e previdenziale della . La CP_1 Parte_1 chiedeva in via preliminare che non fosse concessa la provvisoria esecuzione del
[...] decreto ingiuntivo;
nel merito che fosse accertato e dichiarato risolto il contratto intercorso tra le parti per grave inadempimento della convenuta opposta e conseguentemente che il decreto ingiuntivo fosse revocato;
in via subordinata, in ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie, che fosse ridotta la pretesa della convenuta opposta a quanto fosse accertato in corso di causa.
Si costituiva la con comparsa 29.11.2024 chiedendo in via preliminare che fosse CP_1 concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, nel merito che l'opposizione fosse rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa veniva discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e decisa con la presente sentenza, del cui dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto veniva data rituale lettura.
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla deve essere Parte_1 rigettata.
La pretesa creditoria della convenuta opposta si fonda sulla fattura n. 4 del 31.1.2024 di euro 17.625,00, unitamente alla nota di credito n. 13 del 29.2.2024 di euro 777,00, per la fornitura e posa di opere specialistiche impiantistiche di impianti meccanici presso il cantiere di un soggetto privato sito a Monza, Via Libertà 158, come da contratto ODA n. ODA 01/S/2023 COMM. 178 del 15.12.2023.
L'art.
5.2. del menzionato contratto prevede che gli importi siano pagati tramite emissione di SAL progressivi per avanzamento lavori e pagamento con RB 30 giorni +10 giorni cui doveva eseguire emissione di certificati di pagamento da parte di Parte_1
Nel caso di cui è causa l'intesa di fatturazione dell'importo di euro 16.848,00 è stata raggiunta tra le parti, come documentato dal certificato di pagamento emesso in data 8.2.2024, formato e firmato da per accettazione del SAL, da cui si rileva in calce Parte_1 allo stesso la dicitura “come controprova dell'avvenuta accettazione dello stato di avanzamento lavori” e la dicitura “con la presente si autorizza” la fatturazione (doc. 5 fascicolo convenuta opposta).
È stato, pertanto, dimostrato che la fattura emessa da è stata vistata da CP_1 [...]
che, approvato il SAL, ha autorizzato il pagamento della somma Parte_1 di euro 16.848,00, come comprovato dalla sottoscrizione del certificato di pagamento e prospetto di fatturazione emesso dalla stessa opponente in data 8.2.2024 (doc. 5 fascicolo convenuta opposta).
Né, peraltro, l'opponente prima della presente opposizione aveva mai sollevato contestazioni in ordine alla mancata autorizzazione all'emissione della fattura n. 4 del 31.1.2024, da leggersi in uno con la nota di credito n. 13 del 29.2.2024, nonostante l'inoltro di apposito sollecito datato 10.4.2024 (doc. 4 fascicolo convenuta opposta).
Da rigettare è, pertanto, l'eccezione formulata dall'opponente di formazione unilaterale della fattura azionata in via monitoria e di assenza di visto alla stessa.
Come da respingere è l'eccezione formulata dall'opponente di inadempimento contrattuale da parte di per non aver consegnato la documentazione retributiva, contributiva e CP_1 previdenziale.
In primo luogo si evidenzia che tali documenti sono stati chiesti dall'opponente per la prima volta con la presente opposizione, con la conseguenza che non possono certamente ravvisarsi i presupposti dell'asserito grave inadempimento alla base della richiesta di risoluzione del contratto, avanzata da Parte_1 Inoltre, considerato che i lavori dovevano essere svolti in un cantiere privato, non sussisteva alcun obbligo in capo a di predisporre ed inviare la documentazione pretesa per la CP_1 prima volta con la pretesa opposizione. Della circostanza che alcuna documentazione fosse necessaria e che alcuna documentazione sia stata richiesta da Parte_1 per il cantiere sito a Monza in Va Libertà 158 è data prova anche dallo scambio di mail del 1.2.2024 (doc 14-15 fascicolo convenuta opposta).
Tuttavia, il DURC (documento unico di regolarità contributiva che assorbe ogni documentazione retributiva, previdenziale e contributiva) era già in possesso di
[...]
alla quale era stato rinnovato l'invio per allegazione alla mail del Parte_1 15.2.2024 (doc. 11 fascicolo convenuta opposta). Infatti del fatto che Parte_1 avesse già la disponibilità di ogni documento utile ne è riprova il Report che si
[...] legge dal portale dedicato sui cui potevano essere acquisiti tutti i documenti amministrativi necessari per l'attività di cantiere (doc. 12 fascicolo convenuta opposta), ma ancor prima ne costituisce prova la corrispondenza mail intercorsa (doc. 14, 15, 16 fascicolo convenuta opposta) e che si è conclusa il 19.12.2023 all'esito dell'iter autorizzativo per il cantiere pubblico di SE (doc. 22 fascicolo convenuta opposta). Pertanto i documenti amministrativi, quali DURC, assicurazioni varie, visure CCIAA, carte d'identità, erano stati già tutti inviati ed erano nella disponibilità di che li aveva Parte_1 ottenuti ed acquisiti in forza di un appalto pubblico (doc. 16, 17 e 20 fascicolo convenuta opposta), siglato un mese prima rispetto a quello di cui è causa.
Ne deriva, quindi, stante la fondatezza della pretesa creditoria vantata da , che CP_1 l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Da rigettare è la richiesta di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. difettandone i presupposti.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Parte_1
[...]
2) Conferma il decreto ingiuntivo n. 2138/2024 emesso in data 18.7.2024 dal Tribunale di Monza;
3) Condanna la al pagamento in favore della Parte_1 CP_1 della somma di euro 3.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, CPA ed IVA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale. Monza, 27 ottobre 2025
Il G.O.T.
TE XI
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra P. IVA , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Giuseppe Maio opponente e
, P. IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Rossi CP_1 P.IVA_2 convenuta opposta
Oggi 27 ottobre 2025 innanzi al dott. TE XI, sono comparsi: per l'opponente l'avv. Giuseppe Maio, unitamente all'avv. Alessia Sansone del proprio studio, e per la convenuta opposta l'avv. Valentina Rossi. E' presente il dott. ai fini Persona_1 della pratica forense.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti e alle note conclusive, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il G.O.T.
TE XI N. R.G. 6131/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. TE XI ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
P. IVA , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Giuseppe Maio opponente e
, P. IVA rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Rossi CP_1 P.IVA_2 convenuta opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come in atti
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione sopra richiamato, la ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2138/2024 emesso in data 18.7.2024 dal Tribunale di Monza a favore della il pagamento della somma di euro 16.848,00, oltre CP_2 interessi, quale corrispettivo per opere specialistiche impiantistiche -impianti meccanici.
A sostegno dell'opposizione la eccepiva l'inadempimento Parte_1 della convenuta opposta in ordine alla mancata consegna della documentazione contrattuale che avrebbe reso impossibile l'esatta quantificazione dell'esecuzione delle opere contrattualizzate, nonché la mancata consegna della documentazione contrattuale afferente la regolarità contributiva, retributiva e previdenziale della . La CP_1 Parte_1 chiedeva in via preliminare che non fosse concessa la provvisoria esecuzione del
[...] decreto ingiuntivo;
nel merito che fosse accertato e dichiarato risolto il contratto intercorso tra le parti per grave inadempimento della convenuta opposta e conseguentemente che il decreto ingiuntivo fosse revocato;
in via subordinata, in ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie, che fosse ridotta la pretesa della convenuta opposta a quanto fosse accertato in corso di causa.
Si costituiva la con comparsa 29.11.2024 chiedendo in via preliminare che fosse CP_1 concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, nel merito che l'opposizione fosse rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa veniva discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e decisa con la presente sentenza, del cui dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto veniva data rituale lettura.
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla deve essere Parte_1 rigettata.
La pretesa creditoria della convenuta opposta si fonda sulla fattura n. 4 del 31.1.2024 di euro 17.625,00, unitamente alla nota di credito n. 13 del 29.2.2024 di euro 777,00, per la fornitura e posa di opere specialistiche impiantistiche di impianti meccanici presso il cantiere di un soggetto privato sito a Monza, Via Libertà 158, come da contratto ODA n. ODA 01/S/2023 COMM. 178 del 15.12.2023.
L'art.
5.2. del menzionato contratto prevede che gli importi siano pagati tramite emissione di SAL progressivi per avanzamento lavori e pagamento con RB 30 giorni +10 giorni cui doveva eseguire emissione di certificati di pagamento da parte di Parte_1
Nel caso di cui è causa l'intesa di fatturazione dell'importo di euro 16.848,00 è stata raggiunta tra le parti, come documentato dal certificato di pagamento emesso in data 8.2.2024, formato e firmato da per accettazione del SAL, da cui si rileva in calce Parte_1 allo stesso la dicitura “come controprova dell'avvenuta accettazione dello stato di avanzamento lavori” e la dicitura “con la presente si autorizza” la fatturazione (doc. 5 fascicolo convenuta opposta).
È stato, pertanto, dimostrato che la fattura emessa da è stata vistata da CP_1 [...]
che, approvato il SAL, ha autorizzato il pagamento della somma Parte_1 di euro 16.848,00, come comprovato dalla sottoscrizione del certificato di pagamento e prospetto di fatturazione emesso dalla stessa opponente in data 8.2.2024 (doc. 5 fascicolo convenuta opposta).
Né, peraltro, l'opponente prima della presente opposizione aveva mai sollevato contestazioni in ordine alla mancata autorizzazione all'emissione della fattura n. 4 del 31.1.2024, da leggersi in uno con la nota di credito n. 13 del 29.2.2024, nonostante l'inoltro di apposito sollecito datato 10.4.2024 (doc. 4 fascicolo convenuta opposta).
Da rigettare è, pertanto, l'eccezione formulata dall'opponente di formazione unilaterale della fattura azionata in via monitoria e di assenza di visto alla stessa.
Come da respingere è l'eccezione formulata dall'opponente di inadempimento contrattuale da parte di per non aver consegnato la documentazione retributiva, contributiva e CP_1 previdenziale.
In primo luogo si evidenzia che tali documenti sono stati chiesti dall'opponente per la prima volta con la presente opposizione, con la conseguenza che non possono certamente ravvisarsi i presupposti dell'asserito grave inadempimento alla base della richiesta di risoluzione del contratto, avanzata da Parte_1 Inoltre, considerato che i lavori dovevano essere svolti in un cantiere privato, non sussisteva alcun obbligo in capo a di predisporre ed inviare la documentazione pretesa per la CP_1 prima volta con la pretesa opposizione. Della circostanza che alcuna documentazione fosse necessaria e che alcuna documentazione sia stata richiesta da Parte_1 per il cantiere sito a Monza in Va Libertà 158 è data prova anche dallo scambio di mail del 1.2.2024 (doc 14-15 fascicolo convenuta opposta).
Tuttavia, il DURC (documento unico di regolarità contributiva che assorbe ogni documentazione retributiva, previdenziale e contributiva) era già in possesso di
[...]
alla quale era stato rinnovato l'invio per allegazione alla mail del Parte_1 15.2.2024 (doc. 11 fascicolo convenuta opposta). Infatti del fatto che Parte_1 avesse già la disponibilità di ogni documento utile ne è riprova il Report che si
[...] legge dal portale dedicato sui cui potevano essere acquisiti tutti i documenti amministrativi necessari per l'attività di cantiere (doc. 12 fascicolo convenuta opposta), ma ancor prima ne costituisce prova la corrispondenza mail intercorsa (doc. 14, 15, 16 fascicolo convenuta opposta) e che si è conclusa il 19.12.2023 all'esito dell'iter autorizzativo per il cantiere pubblico di SE (doc. 22 fascicolo convenuta opposta). Pertanto i documenti amministrativi, quali DURC, assicurazioni varie, visure CCIAA, carte d'identità, erano stati già tutti inviati ed erano nella disponibilità di che li aveva Parte_1 ottenuti ed acquisiti in forza di un appalto pubblico (doc. 16, 17 e 20 fascicolo convenuta opposta), siglato un mese prima rispetto a quello di cui è causa.
Ne deriva, quindi, stante la fondatezza della pretesa creditoria vantata da , che CP_1 l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Da rigettare è la richiesta di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. difettandone i presupposti.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Parte_1
[...]
2) Conferma il decreto ingiuntivo n. 2138/2024 emesso in data 18.7.2024 dal Tribunale di Monza;
3) Condanna la al pagamento in favore della Parte_1 CP_1 della somma di euro 3.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, CPA ed IVA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale. Monza, 27 ottobre 2025
Il G.O.T.
TE XI