Ordinanza collegiale 31 maggio 2022
Sentenza 17 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 11 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/08/2025, n. 6927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6927 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06927/2025REG.PROV.COLL.
N. 05461/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5461 del 2023, proposto dalla società PA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gian Maria Menzani, Gianpaolo Menzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di San Giuliano Milanese, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Adriano Pilia, Marco Luigi Di Tolle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la LO (Sezione Quarta) n. 2725 del 12 dicembre 2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giuliano Milanese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato l’appello proposto dalla società PA s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la LO (Sezione Quarta) n. 2725 del 12 dicembre 2022, che ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti proposti dalla società avverso i provvedimenti del Comune di San Giuliano Milanese indicati di seguito.
2. Con il ricorso introduttivo del giudizio, la società appellante ha domandato l’annullamento del provvedimento prot. 18223 del 13 maggio 2014 che ha sospeso il rilascio del certificato di agibilità dell’unità immobiliare posta in Via Tolstoj n. 66, piano secondo, mappale 868, particella 775;
2.1. Con il ricorso per motivi aggiunti, la società appellante ha domandato:
i. l’annullamento del provvedimento prot. 23324 del 19 giugno 2014 che ha sospeso dell’istanza per il rilascio del certificato di agibilità dell’unità immobiliare posta in Via Tolstoj n. 66, piano primo, mappale 868, particella “776”;
ii. l’accertamento del diritto della ricorrente al rimborso: a) dell’importo di € 101.795,10 – parte dell’importo di € 149.748,79 corrisposto in data 8marzo 2012; b) dell’importo di € 124,19/mq per i mq 2.955,82 costituenti la superficie del “Multisala Cinematografico” di cui alla d.i.a. n. 40425 del 27 settembre 2012 e così per € 367.083,29;
iii. conseguentemente, la condanna del Comune alla restituzione dell’importo di € 274.426,93.
Per quel che interessa la domanda di accertamento proposta con i motivi aggiunti, secondo la società “ sussisterebbe un credito di PA, la quale avrebbe effettuato indebiti pagamenti sia in ragione della mancata onerosità della d.i.a. n. 43153 del 2 dicembre 2011, legata all’avvenuto recupero dello spessore delle murature perimetrali della propria porzione del Centro commerciale, stante il raggiungimento di particolari livelli di risparmio energetico, sia per l’intervenuta nuova destinazione a “multisala cinematografica” del piano superiore del centro commerciale, che ai sensi dell’art. 20, comma 7, della legge n. 153 del 1994 risulterebbe esente dal versamento degli oneri concessori .”.
3. Ai fini della ricostruzione delle vicende che hanno dato corso all’odierna controversia, in assenza di contestazioni delle parti sulla ricostruzione in punto di fatto svolta dal T.a.r., si adopererà tale narrazione.
3.1. Nell’ambito di un Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione LO e dal Comune di San Giuliano Milanese in data 10 aprile 2009, è stato approvato il Programma Integrato di Intervento denominato “PII ex Albergo”.
3.2. In data 25 maggio 2009, è stata sottoscritta tra il Comune, Aedificat Synergy ed Esselunga la convenzione attuativa del P.I.I., avente una durata di quattro anni.
3.3. Il predetto P.I.I. ha previsto la realizzazione di un comparto urbanistico di circa 57.418 mq con distinte destinazioni funzionali (commerciale-ristorazione-servizi per 26.300 mq, ricettivo-alberghiero per 7.600 mq e residence-terziario per 10.100 mq).
Sulla base di tale Programma è stato realizzato il centro commerciale, composto da Esselunga e dalla Galleria commerciale.
3.4. Agli originari sottoscrittori privati si è aggiunta PA s.r.l., che nel 2012 ha acquistato da Aedificat Synergy s.r.l. (ora Synergy One s.r.l.) alcune delle aree facenti parte dell’Ambito assoggettato a convenzione urbanistica.
In data 2 maggio 2014, PA ha presentato la richiesta per il rilascio del certificato di agibilità relativo all’unità immobiliare, adibita a negozio e posta al secondo piano del centro commerciale (mappale 868, particella 775), dove già erano stati insediati altri negozi, oltre a Esselunga.
3.5. In risposta a tale istanza, attraverso il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio è stato sospeso il rilascio del certificato di agibilità: (i) per mancato positivo collaudo delle opere di urbanizzazione primaria con riferimento all’art. 16, comma 3, della convenzione del 2009 e (ii) per mancato pagamento del contributo sul costo di costruzione, come da ingiunzione di pagamento del 25 ottobre 2012.
4. Assumendo l’illegittimità del predetto provvedimento, la parte ricorrente ne ha chiesto l’annullamento per violazione di disposizioni di legge e per eccesso di potere sotto differenti profili.
4.1. Si è costituito in giudizio il Comune di San Giuliano Milanese, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
4.2. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 8 ottobre 2014 e depositato il 30 ottobre successivo, la società ricorrente ha impugnato altresì il provvedimento prot. 23324 del 19 giugno 2014, proponendo le ulteriori domande indicate nel §. 2.1..
4.3. Nel corso del processo, le parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni.
5. Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo del giudizio e la domanda di annullamento proposta con i motivi aggiunti, respinto le rimanenti domande proposte con il ricorso integrato da motivi aggiunti e ha compensato le spese.
5.1. In particolare, il Giudice di primo grado:
i. ha dichiarato la parziale improcedibilità del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti relativamente alla domanda di annullamento, perché il Comune resistente, nel frattempo, ha rilasciato le certificazioni di agibilità delle due unità immobiliari di proprietà della ricorrente;
ii. ha esaminato la domanda di condanna alla restituzione dell’importo di € 274.426,93, dichiarandola infondata. Segnatamente:
a) quanto alla richiesta di PA di vedersi riconosciuto il recupero dello spessore delle murature perimetrali della propria porzione del Centro commerciale, stante il raggiungimento di particolari livelli di risparmio energetico, il T.a.r. ha affermato che:
i. la società ne avrebbe già autonomamente tenuto conto “ operando il calcolo dei contributi dovuti…come risulta dalla documentazione allegata alla d.i.a. del 2 dicembre 2011 ”;
ii. “ ad abundantiam l’applicazione della norma regionale (art. 1/ter L.R. 26/1995) in combinato disposto con le NTA del Comune di San Giuliano Milanese, laddove si riferisce ai benefici condizionati al raggiungimento del risparmio energetico, ha trovato conferma nella decisione del Consiglio di Stato, Sezione IV, 23 dicembre 2019 n.8703 (in particolare cfr. al punto 8.3 del diritto)… ”.
b) In relazione alla questione dell’indebito pagamento degli oneri concessori anche in relazione alla “multisala cinematografica” del piano superiore del centro commerciale, che a giudizio della parte ricorrente, in applicazione dell’art. 20, comma 7, della legge n. 153 del 1994, sarebbe esente dal versamento dei predetti oneri, il T.a.r. ha affermato la pretesa attorea non è fondata perché, l’art. 20, comma 9, della legge n. 153 del 1994 prevede la previa sottoscrizione di un atto d’obbligo, per ottenere lo scomputo, e, nel caso di specie, tale atto d’obbligo è stato redatto posteriormente alla presentazione della d.i.a. n. 40425 del 27 settembre 2012 relativa alla realizzazione di “multisala cinematografica” e anche all’introduzione del giudizio.
c) Il T.a.r. ha affermato che, in ogni caso, la convenzione di lottizzazione non prevede affatto una esenzione di oneri in capo ai soggetti attuatori, con la conseguenza che la richiesta ripetizione determinerebbe una inammissibile modifica unilaterale delle obbligazioni convenzionali intercorse tra le parti e questo in quanto, in linea di principio, secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, “ gli interventi urbanizzativi, qualora riconducibili a una convenzione e non a un singolo intervento edilizio, risultano dovuti a prescindere dall’effettiva realizzazione e completamento dell’intervento edificatorio pianificato ”.
6. La sentenza è stata impugnata dalla società che ha proposto due motivi di appello.
6.1. Si è costituito il Comune, che ha resistito all’appello.
6.2. Con la memoria del 17 maggio 2024, il Comune ha illustrato le sue difese.
6.3. All’udienza del 20 giugno 2024, la causa è stata rinviata per permetterne la chiamata congiunta con un altro contenzioso ritenuto connesso al presente all’udienza del 21 novembre 2024.
6.4. In vista di quell’udienza, il 18 ottobre 2024, il Comune ha depositato una memoria difensiva e, il 31 ottobre 2024, la società appellante ha depositato le repliche.
6.5. All’udienza del 21 novembre 2024, il Collegio ha introitato la causa in decisione e, con l’ordinanza n. 10011 del 11 dicembre 2024, ha sottoposto, ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a., la questione relativa alla possibile improcedibilità dell’appello a causa della mancata produzione in atti di copia della sentenza impugnata, assegnando il termine di trenta giorni per dedurre in proposito.
6.6. L’8 gennaio 2025, la società appellante ha depositato una memoria difensiva prendendo posizione sulla questione.
7. All’udienza del 12 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. In IM IT , va dato atto che la questione di procedibilità può considerarsi superata in senso favorevole all’appellante, essendo sopravvenuta la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 5/2025 che ha affermato che: “ L’art. 94, comma 1, del codice del processo amministrativo non dispone l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’impugnazione, nel caso di mancato deposito della sentenza impugnata ”. Pertanto, può procedersi all’esame dei motivi di appello.
9. Con il primo motivo di appello, la società impugna la sentenza per carente motivazione.
Secondo l’appellante, tale vizio deriverebbe dal mancato scrutinio di documenti rilevanti ai fini del giudizio ed in ogni caso per l’erroneità e l’incompletezza della motivazione quanto all’applicazione della disciplina sugli oneri di urbanizzazione per interventi edilizi comportanti elevati livelli di risparmio energetico.
La società lamenta, in particolare, che la sentenza di primo grado sarebbe errata avendo assoggettato a pagamento “ anche le superfici dei muri perimetrali ”.
L’appellante evidenzia che “ l’assunta valenza “autoliquidativa operata della stessa parte”, in materia di giurisdizione esclusiva non ha valore assoluto, potendo entrambe le parti entro il termine di prescrizione chiedere l’accertamento circa la correttezza delle modalità dell’avvenuto calcolo e quindi non escludendosi di principio una erroneità operata dal Tecnico della parte gravata dal pagamento, come peraltro non è .” e, dunque, la sentenza del T.a.r. sarebbe viziata in ragione dell’infondatezza di questo assunto.
Si deduce, inoltre, che, mentre l’art. 1-ter della citata legge regionale n. 26/1995 prevede il totale recupero degli spessori dei muri esterni, il Tecnico per conseguire il rilascio del titolo aveva dovuto ottemperare alla normativa comunale di cui all’articolo 8.3.3. delle n.t.a., recante la formula ivi prevista, “ non certo matematicamente esaustiva per la trasformazione degli spessori di tali murature esterne in superficie utile (moltiplicazione per 3.3 e divisione per 4) che fa all’evidenza conseguire non il 100% del beneficio normativo in termini di superficie recuperata bensì l’82% del beneficio, mentre poi con il successivo art. 8.6. per il calcolo delle superfici soggette al pagamento vi reincludeva in misura piena lo spessore delle murature esterne, poiché gli oneri venivano calcolati come superficie lorda e quindi comprensiva di dette murature esterne ”.
Secondo l’appellante, conclusivamente, “ l’esclusione disposta dalla citata legge regionale dei predetti spessori dai calcoli degli indici volumetrici e di superficie finisce per comportare anche la corrispondente esenzione degli oneri per i predetti spessori lordi esterni ”.
Si censura inoltre la parte della motivazione in cui viene richiamato il precedente di questo Consiglio, perché, nella suddetta sentenza, “… la Corte medesima non aveva invece affrontato la sottoriportata parte di motivazione della appellata sentenza TAR n.1196/2016, laddove quest’ultima aveva concluso nel senso che un’applicazione solo parziale avrebbe menomato l’entità del beneficio.
Dal momento che tale parte della motivazione non risulta essere stata affrontata dal Consiglio di Stato nella richiamata sentenza, la stessa resta comunque la sola in grado di evitare disomogeneità nell’applicazione della L.R. tra Comune e Comune di una stessa Regione a parità di caratteristiche di risparmio energetico dei progetti ma con diversi criteri per il calcolo dell’indice di utilizzazione fondiaria (-SU ovvero SLP-) vigenti nei vari Comuni nella rispettiva programmazione territoriale per il calcolo del carico insediativo (e quindi per evitare conseguenziali disparità di trattamento, che non consentirebbero di superare il vaglio di uno scrutinio di costituzionalità della anzidetta normativa).
Infatti solo nei Comuni nei quali è in vigore l’indice della s.l.p. (sul quale è stata impostata la normativa regionale) tale esclusione comporta anche una corrispondente ed automatica esclusione delle murature esterne dal calcolo degli oneri dovuti, a differenza in quanto praticato nel caso di specie dove è in vigore l’indice della superficie utile interna ”.
Si domanda pertanto la “ ripetizione dell’importo di Euro 149.748,79 pagato al Comune per l’assentimento della DIA n.43153 del 2 dicembre 2011 ”.
9.1. Il primo motivo, nella sua globalità, è infondato.
9.2. Partendo dalle censure conclusivamente esposte dalla società appellante, il Collegio rileva che, contrariamente a quanto da essa affermato, il precedente di questo Consiglio di Stato è pienamente pertinente ed enuncia principi dirimenti ai fini della decisione di ogni aspetto della censura in esame.
Nella sentenza in questione (n. 8703/2019 §§. 8.1 e 8.2.), che il Collegio richiama anche ai sensi degli artt. 74, comma 1 e 88, comma 2, lett. d) c.p.a. e con valore di precedente giurisprudenziale conforme, il Consiglio di Stato ha affermato che: “ 8.1. L’Amministrazione comunale ha contestato, anzitutto, l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che l'incremento volumetrico riconosciuto alla Società non sia sottoposto al versamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
AL riguardo, va osservato che l’articolo 2, comma 1-ter, della legge regionale della LO 20 aprile 1995, n. 26, aggiunto dall’articolo 12, comma 1, lett. a), della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33, stabilisce che : “I muri perimetrali portanti e di tamponamento, nonché i solai che costituiscono involucro esterno di nuove costruzioni e di ristrutturazioni soggette al rispetto dei limiti di fabbisogno di energia primaria o di trasmittanza termica, previsti dalle disposizioni regionali in materia di risparmio energetico, non sono considerati nei computi per la determinazione della superficie lorda di pavimento (s.l.p.), dei volumi e dei rapporti di copertura in presenza di riduzioni certificate superiori al 10 per cento rispetto ai valori limite previsti dalle disposizioni regionali sopra richiamate.”.
Tale disposizione prevede un beneficio premiale in favore dell’edilizia ad elevata efficienza energetica (in grado di attuare riduzioni certificate superiori al 10 per cento rispetto ai valori limite previsti), consistente nello scomputo dei “muri perimetrali portanti e di tamponamento”, nonché dei “solai che costituiscono involucro esterno” ai fini dei “computi per la determinazione della superficie lorda di pavimento (s.l.p.), dei volumi” (oltre che dei rapporti di copertura).
In sostanza, la premialità consiste nello scomputo dello spessore dei muri e dei c.d. solai freddi dalla superficie lorda di pavimento e comporta un incremento della superficie realizzabile, a parità di indici di edificabilità .
Tuttavia, secondo l’Amministrazione comunale, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente affermato che la primalità si estenderebbe “ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione, che non saranno dovuti in relazione alle superfici scomputate.”.
8.2. Il Collegio ritiene che, effettivamente, le conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado si sono basate su un’erronea interpretazione della legge n. 26/1995, come modificata dall'art. 12 della L.R. n. 33/2007, e dei principi dettati in materia di onerosità dei titoli edilizi.
Al riguardo, il principio di recessività delle clausole pattizie contenute (in una convenzione urbanistica con le quali si sia esclusa la possibilità di beneficiare di incrementi delle superfici edificabili in applicazione di diverse normative) di fronte a norme sopravvenute che, per preminenti ragioni di pubblico interesse, attribuiscano al costruttore un limitato beneficio in termini di superficie utile condizionato dal raggiungimento del risparmio energetico (cfr. Cons. Stato n. 3372 del 2010, richiamata nella sentenza appellata) non risulta strettamente pertinente al caso di specie in quanto – come correttamente rilevato dall’appellante - l’Amministrazione non ha contestato l’incremento della superficie utile previsto dal titolo edilizio, ma ha sostanzialmente ritenuto che la maggiore superficie realizzabile dovesse comunque essere assoggettata al pagamento degli oneri di urbanizzazione.
A tale incremento di superficie si applica il principio generale di onerosità del titolo edilizio ampliativo, introdotto dall'art. 1 della legge n. 10 del 1977, mediante la prestazione di una contribuzione che assume natura di prestazione tributaria, mirante a far partecipare il privato dei maggiori oneri che gravano sulla collettività in seguito alla realizzazione di nuovi interventi edilizi o all'aumento della capacità abitativa di un edificio preesistente e agli oneri relativi alla realizzazione e manutenzione delle opere di urbanizzazione.
La natura tributaria di tale imposizione induce a ritenere che vi sia in materia una riserva di legge statale ex art. 23 Cost. (cfr. Cons. Stato, Comm. Spec., parere n. 1 dell'8 aprile 1981) […]
Nel caso di specie, il legislatore statale non risulta aver travalicato tale riserva di legge statale, non avendo inteso derogare ai principi impositivi richiamati, limitandosi a concedere una maggiore capacità insediativa senza che tale premialità si risolvesse in un esonero dal versamento degli oneri urbanizzativi .”.
9.3. In ragione dei richiamati principi, risulta evidente che viene a cadere il presupposto da cui muove la contestazione che la PA formula avverso la pronuncia del T.a.r.. Contrariamente a quanto opinato da quest’ultima, “ il totale recupero degli spessori dei muri esterni ” previsto dall’art. 1-ter della citata legge regionale n. 26/1995 non ha alcuna incidenza “ per il calcolo del carico urbanizzativo ”, sicché, come affermato nel richiamato precedente, “ A tale incremento di superficie si applica il principio generale di onerosità del titolo edilizio ampliativo ”.
10. Con il secondo motivo di appello, la società impugna (oltre al capo che ha respinto la richiesta istruttoria, formulata dalla ricorrente, per sua stessa ammissione, per tuziorismo) il capo della sentenza che ha respinto la domanda di restituzione degli oneri relativi alla destinazione a cinema multisala di una parte della struttura, evidenziando che:
a) non risulterebbe “ dirimente in una giurisdizione esclusiva di accertamento l’eccezione della tardività della produzione dell’atto di vincolo sollevata dalla difesa del Comune intimato, alla quale aveva fatto tempestivo seguito in sede processuale il deposito di detto atto notarile di vincolo nel quale risultava specificato che la durata ventennale del vincolo decorreva comunque dalla data di attivazione ”;
b) il centro commerciale era regolato da una convenzione urbanistica che all’art. 3.3. prevedeva una destinazione funzionale di tipo misto “commerciale-ristorazione-servizi”, per cui era intrinseca la possibilità di realizzare anche un mutamento di destinazione da “commerciale” a “servizi”, senza che ciò neppure comportasse la ritenuta modificazione unilaterale della convenzione.
10.1. Il secondo motivo di appello è infondato.
10.2. Ai sensi dell’art. 20, comma 7, d.l. 14 gennaio 1994 n. 26 (conv., con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994 n. 153), “ Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la volumetria necessaria per la realizzazione di sale cinematografiche non concorre alla determinazione della volumetria complessiva in base alla quale sono calcolati gli oneri di concessione ”.
La medesima disposizione, al comma 9, dispone che “ La destinazione a sala cinematografica o comunque a sala di spettacolo dei locali di cui ai commi 7 e 8 deve risultare da atto d'obbligo trascritto e non può essere mutata, nel caso di cui al comma 7, per un periodo di venti anni e, nel caso di cui al comma 8, per un periodo di dieci anni ”.
10.3. Sulla censura diretta a contestare il mancato riconoscimento del beneficio, il T.a.r. si è espresso, rilevando che: “ la pretesa attorea non è fondata poiché, l’art. 20, comma 9, della legge n. 153 del 1994 prevede la previa sottoscrizione di un atto d’obbligo per ottenere lo scomputo di cui al precedente comma 7 (“La destinazione a sala cinematografica o comunque a sala di spettacolo dei locali di cui ai commi 7 e 8 deve risultare da atto d’obbligo trascritto e non può essere mutata, nel caso di cui al comma 7, per un periodo di venti anni e, nel caso di cui al comma 8, per un periodo di dieci anni”). Nella specie è pacifico che l’atto d’obbligo non solo è stato redatto posteriormente alla presentazione della d.i.a. n. 40425 del 27 settembre 2012 relativa alla realizzazione di “multisala cinematografica” (all. 16 al ricorso), ma lo stesso risulta essere di data posteriore anche a quella di introduzione del presente giudizio (l’atto notarile reca la data del 16 maggio 2015: all. 22 al ricorso); tenuto conto che, ai sensi dell’art. 42, comma 3, della legge regionale n. 12 del 2005, “la quota relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune entro trenta giorni successivi alla presentazione della denuncia di inizio attività, fatta salva la facoltà di rateizzazione”, non può che ritenersi irrilevante tale successiva sopravvenienza. Anche la quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all’atto del rilascio, ovvero per effetto della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (art.48, comma 7, della legge regionale n. 12 del 2005), rende, di regola, irrilevanti le attività successivamente poste in essere sia dalla parte privata che pubblica, evitandosi in tal modo incertezze in ordine agli obblighi urbanizzativi gravanti sull’Amministrazione e quelli contributivi posti a carico del privato (cfr. T.A.R. LO, Milano, II, 15 maggio 2020, n. 828) ”.
10.4. Il Collegio evidenzia che il capo della sentenza merita conferma.
La circostanza che il presupposto cui è ancorato il diritto all’esenzione dal pagamento degli “ oneri di concessione ” (a cui fa riferimento il d.l. 14 gennaio 1994 n. 26, conv. in legge n. 153/1994) sia sopravvenuto nel corso del giudizio innanzi al T.a.r. e che tale giudizio si svolgeva nell’ambito della giurisdizione esclusiva su diritti soggettivi del Giudice amministrativo, non rileva positivamente ai fini dell’accoglimento delle domande di accertamento e di condanna proposte dalla PA.
10.4.1. Con la locuzione “ oneri di concessione ” il d.l. n. 26/1994 (“ Interventi urgenti in favore del cinema ”) fa riferimento al contributo di costruzione. Tale dato risulta pacifico nel presente processo.
10.4.2. Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il contributo di costruzione è un corrispettivo di diritto pubblico, dovuto per il fondamentale principio dell’onerosità del titolo edilizio introdotto dall'art. 1 della L. n. 10 del 1977 (testualmente, Cons. Stato, Ad. plen., 30 agosto 2018 n. 12, §. 9.4.).
L’obbligazione di corrispondere il contributo nasce nel momento in cui viene rilasciato il titolo ed è a tale momento che occorre aver riguardo per la determinazione dell’entità del contributo (testualmente, Cons. Stato, Ad. plen., 30 agosto 2018 n. 12, §. 7.2.).
La rideterminazione della sua quantificazione è possibile, anzi doverosa, ogni qual volta la pubblica amministrazione si accorga che “ l'iniziale determinazione degli oneri di urbanizzazione ” è scaturita da un’inesatta applicazione delle tabelle vigenti al momento in cui il titolo fu rilasciato o anche da un semplice errore di calcolo (Cons. Stato, Ad. plen., 30 agosto 2018 n. 12, §. 11.1. e 13.).
10.4.3. Dunque, in base ai principi generali affermati dalla giurisprudenza di questo Consiglio la sopravvenienza indicata dalla società appellante risulta priva di rilievo nella quantificazione della somma dovuta.
10.5. Questa impostazione di carattere generale non è contraddetta, ma, anzi, confermata dalla disciplina speciale prevista in materia di sale cinematografiche.
10.5.1. L’art. 20 comma 7 del d.l. n. 26/1994 dispone che: “ Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la volumetria necessaria per la realizzazione di sale cinematografiche non concorre alla determinazione della volumetria complessiva in base alla quale sono calcolati gli oneri di concessione .”.
Il comma 9 del medesimo articolo prevede che: “ La destinazione a sala cinematografica o comunque a sala di spettacolo dei locali di cui ai commi 7 e 8 deve risultare da atto d'obbligo trascritto e non può essere mutata, nel caso di cui al comma 7, per un periodo di venti anni e, nel caso di cui al comma 8, per un periodo di dieci anni ”.
10.5.2. Il tenore letterale di queste due disposizioni, costituente il “ primario criterio di interpretazione della legge ” (Cons. Stato, Ad. plen., 23 gennaio 2025 n. 1), induce a ritenere corretta la soluzione interpretativa fatta propria dal T.a.r., che risulta corrispondente alla regola generale sulla liquidazione del contributo di costruzione, ossia quella secondo cui la quantificazione (e, quindi, logicamente, il rilievo di eventuali cause di esenzione dal pagamento) del contributo debba avvenire al momento del rilascio del titolo edilizio.
V’è dunque, nella disciplina speciale esaminata, quest’ulteriore concorrente indicazione, messa in risalto dalla pronuncia del T.a.r..
10.6. Non può essere accolta neppure la seconda censura articolata dalla PA con il motivo di appello in esame.
10.6.1. La circostanza che « il Centro Commerciale (doc.1 del ricorso introduttivo) era regolato da una convenzione urbanistica che all’art. 3.3. prevedeva una destinazione funzionale di tipo misto “Commerciale-Ristorazione-Servizi”, per cui era intrinseca la possibilità di realizzare anche un mutamento di destinazione da “commerciale” a “servizi” » risulta infatti irrilevante a fronte della circostanza che l’art. 20, comma 9, d.l. n. 26/1994 impone quale presupposto per fruire dell’esenzione la sussistenza, “ ai fini del rilascio delle concessioni edilizie ”, di un “ atto d'obbligo trascritto ”.
11. In conclusione, per le motivazioni suesposte, l’appello va respinto.
12. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza nei confronti della società PA s.r.l., sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società PA s.r.l. alla rifusione, in favore del Comune di San Giuliano Milanese, delle spese del giudizio che liquida in euro 6.000,00 (seimila/00), oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Michele Conforti, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Conforti | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO