CASS
Sentenza 16 giugno 2023
Sentenza 16 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/06/2023, n. 26002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26002 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RR US nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LU ME;
lette le conclusioni del PG LUIGI ORSI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore, avv., Gaetano Giunta il difensore insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. Penale Sent. Sez. 3 Num. 26002 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: ME LU Data Udienza: 21/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 30 giugno 2022 la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna inflitta, all'esito del giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna il 18 gennaio 2022 a PE RO alla pena di un anno e 4 mesi di reclusione ed € 3.442 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, per il reato ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, perché, senza l'autorizzazione ex art. 17 d.P.R. n. 309 del 1990, coltivava 51 piante di sostanze stupefacente di tipo canapa indica all'interno di una serra realizzata in tenda, supportata da sistema di illuminazione, areazione, calorifico e ventilazione (in Barrafranca il 9 febbraio 2018). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione in relazione all'art. 73, comma 4 d.P.R. n. 309 del 1990. La motivazione della sentenza, in risposta alle questioni sulla sussistenza del delitto contestato all'imputato, sarebbe apparente ed apodittica;
la detenzione per uso personale delle piantine di cannabis sarebbe stata esclusa in base ai quantitativi coltivati: non sarebbero stati indicati specificamente gli elementi di prova da cui desumere che la sostanza stupefacente coltivata fosse destinata alla cessione a terzi. I riferimenti agli esiti dell'attività di perquisizione sarebbero generici e rappresenterebbero dei meri espedienti linguistici, inidonei a comprendere come la condotta ascritta all'imputato integrerebbe il delitto de quo. La Corte territoriale avrebbe motivato solo sul dato ponderale delle piantine coltivate mentre avrebbe dovuto valutare la loro idoneità a produrre sostanza stupefacente con effetto drogante, come imposto dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità. 2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi violazione di legge e della motivazione sulla mancata qualificazione del fatto nel delitto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare gli elementi di fatto indicati nell'appello; si sarebbe limitata ad affermazioni di principio incentrate unicamente sul dato quantitativo del numero di piantine coltivate. 2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi violazione di legge e della motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del minimo di pena. La Corte di appello non avrebbe valutato gli elementi di fatto indicati nell'appello - l'essere l'imputato un assuntore abituale di sostanza 2 stupefacente e la condotta collaborativa sin dal momento della perquisizione domiciliare - e si sarebbe limitata ad asserzioni di principio relative ai precedenti penali e alla gravità della condotta. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale avrebbe violato gli art. 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen., avendo irrogato un trattamento sanzionatorio severo, senza valutare i criteri ex art. 133 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. Sono del tutto erronei i riferimenti nel ricorso alla necessità di provare la destinazione a terzi delle piantine rinvenute, posto che la condotta contestata è quella della coltivazione e non di detenzione. 1.2. Nel caso de quo non può ritenersi sussistente la coltivazione domestica. Secondo Sez. U. n. 12348 del 19/12/2019, Rv. 278624, Caruso «Non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto». Le Sezioni Unite hanno chiarito che l'esclusione della punibilità dell'attività di coltivazione domestica opera sul piano della tipicità, di tal che il discrimen fra la coltivazione penalmente rilevante e la coltivazione non penalmente rilevante - in quanto «atipica» - deve essere individuato alla luce del parametro della «prevedibilità della potenziale produttività», potendosi ricondurre a quest'ultimo ambito soltanto «una produttività prevedibile come modestissima». Tale parametro, come puntualizzato dalle Sezioni Unite, in linea con quanto già affermato dalla precedente giurisprudenza di legittimità, deve essere «ancorato a presupposti oggettivi, che devono essere tutti compresenti, quali: la minima dimensione della coltivazione, il suo svolgimento in forma domestica e non in forma industriale, la rudimentalità delle tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, la mancanza dì indici di un inserimento dell'attività nell'ambito del mercato degli stupefacenti, l'oggettiva destinazione di quanto prodotto all'uso personale esclusivo del coltivatore», rimarcando come «la circostanza che la coltivazione sia intrapresa con l'intenzione soggettiva di soddisfare esigenze di consumo personale deve essere ritenuta da sola insufficiente ad escluderne la rispondenza al tipo penalmente sanzionato» (Sez. U, Caruso, in motivazione). 3 Pertanto, le Sezioni Unite hanno affermato il principio per cui «Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente». 1.3. La sentenza impugnata ha correttamente applicato i principi elaborati dalla sentenza Caruso. 1.3.1. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale ha effettuato un'ampia disamina delle modalità di coltivazione delle piante possedute dall'imputato, evidenziando con precisione tutte le caratteristiche della serra messa in atto dal ricorrente: la serra era provvista di un sistema di illuminazione, di areazione, calorifico e di ventilazione, alimentato da energia elettrica. 1.3.2. Dopo aver descritto la serra e gli strumenti impiegati per la coltivazione, la sentenza ha analizzato il dato ponderale, indicando, oltre al rinvenimento di 50 semi di cannabis e di materiale atto al confezionamento e al peso della sostanza, la presenza di 51 piante di sostanza stupefacente di tipo canapa da cui potevano trarsi 1.227 dosi singole. 1.4. Tenuto conto dei fatti provati, è corretta la qualificazione della condotta nel delitto ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, atteso che le modalità della coltivazione, espressione non di tecniche rudimentali ma di organizzazione, e la quantità della sostanza stupefacente rinvenuta, fanno escludere radicalmente l'esistenza dell'ipotesi della coltivazione domestica. 1.5. Il motivo è inammissibile, come affermato da Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 01 alla cui motivazione si rimanda per ragioni di sintesi, nella parte in cui si deduce la violazione di norme della Costituzione e della Convenzione EDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Secondo la giurisprudenza, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (in motivazione, la Corte ha evidenziato che l'applicazione del principio è 4 ancor più necessaria laddove, come nel caso di specie, la sentenza di appello, al cospetto di motivi che si limitano a riproporre questioni già articolatamente esaminate e risolte dal primo giudice, rinvii per relationem alla sentenza di questi, poiché in tal caso l'onere deduttivo del ricorrente non può ritenersi assolto dolendosi di una tale fisiologica evenienza processuale, che diventa patologica solo allorquando la conforme valutazione dissimuli la totale mancanza di motivazione su questioni specifiche all'epoca eccepite in sede di appello e che vanno chiaramente allegate;
Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853). 2.2. Il ricorso, salvo dedurre l'assenza di motivazione in relazione alla riqualificazione del fatto nell'ipotesi ex art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, non contiene alcun riferimento specifico agli elementi dedotti in sede di appello, ritenuti dal ricorrente idonei a ricondurre il fatto nella fattispecie attenuata. 2.3. Dalla lettura del motivo di appello risulta un generico riferimento all'assenza di professionalità nella condotta dell'imputato, collegata ad uno stato di tossicodipendenza mai provato. La Corte territoriale, dopo aver compiutamente riassunto i fatti ascritti all'imputato, ha valorizzato, oltre al dato ponderale, la cura e la competenza di cui l'imputato faceva uso nella coltivazione delle piantine;
dunque, la motivazione della sentenza è presente ed ha risposto adeguatamente al motivo di appello. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato perché il ricorrente lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche che, invece, sono state applicate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna con giudizio di equivalenza con la contestata recidiva. Quanto al trattamento sanzionatorio, il ricorso è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca, avendo la Corte di appello, anche se con motivazione sintetica, motivato la conferma della pena inflitta in primo grado ai sensi dell'art. 133, commi 1 e 2, cod. pen., valorizzando la gravità del danno e i precedenti penali a carico dell'imputato quali elementi inidonei a ridurre il trattamento sanzionatorio. 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/03/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere LU ME;
lette le conclusioni del PG LUIGI ORSI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore, avv., Gaetano Giunta il difensore insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. Penale Sent. Sez. 3 Num. 26002 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: ME LU Data Udienza: 21/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 30 giugno 2022 la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna inflitta, all'esito del giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna il 18 gennaio 2022 a PE RO alla pena di un anno e 4 mesi di reclusione ed € 3.442 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, per il reato ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, perché, senza l'autorizzazione ex art. 17 d.P.R. n. 309 del 1990, coltivava 51 piante di sostanze stupefacente di tipo canapa indica all'interno di una serra realizzata in tenda, supportata da sistema di illuminazione, areazione, calorifico e ventilazione (in Barrafranca il 9 febbraio 2018). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione in relazione all'art. 73, comma 4 d.P.R. n. 309 del 1990. La motivazione della sentenza, in risposta alle questioni sulla sussistenza del delitto contestato all'imputato, sarebbe apparente ed apodittica;
la detenzione per uso personale delle piantine di cannabis sarebbe stata esclusa in base ai quantitativi coltivati: non sarebbero stati indicati specificamente gli elementi di prova da cui desumere che la sostanza stupefacente coltivata fosse destinata alla cessione a terzi. I riferimenti agli esiti dell'attività di perquisizione sarebbero generici e rappresenterebbero dei meri espedienti linguistici, inidonei a comprendere come la condotta ascritta all'imputato integrerebbe il delitto de quo. La Corte territoriale avrebbe motivato solo sul dato ponderale delle piantine coltivate mentre avrebbe dovuto valutare la loro idoneità a produrre sostanza stupefacente con effetto drogante, come imposto dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità. 2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi violazione di legge e della motivazione sulla mancata qualificazione del fatto nel delitto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare gli elementi di fatto indicati nell'appello; si sarebbe limitata ad affermazioni di principio incentrate unicamente sul dato quantitativo del numero di piantine coltivate. 2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi violazione di legge e della motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del minimo di pena. La Corte di appello non avrebbe valutato gli elementi di fatto indicati nell'appello - l'essere l'imputato un assuntore abituale di sostanza 2 stupefacente e la condotta collaborativa sin dal momento della perquisizione domiciliare - e si sarebbe limitata ad asserzioni di principio relative ai precedenti penali e alla gravità della condotta. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale avrebbe violato gli art. 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen., avendo irrogato un trattamento sanzionatorio severo, senza valutare i criteri ex art. 133 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. Sono del tutto erronei i riferimenti nel ricorso alla necessità di provare la destinazione a terzi delle piantine rinvenute, posto che la condotta contestata è quella della coltivazione e non di detenzione. 1.2. Nel caso de quo non può ritenersi sussistente la coltivazione domestica. Secondo Sez. U. n. 12348 del 19/12/2019, Rv. 278624, Caruso «Non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto». Le Sezioni Unite hanno chiarito che l'esclusione della punibilità dell'attività di coltivazione domestica opera sul piano della tipicità, di tal che il discrimen fra la coltivazione penalmente rilevante e la coltivazione non penalmente rilevante - in quanto «atipica» - deve essere individuato alla luce del parametro della «prevedibilità della potenziale produttività», potendosi ricondurre a quest'ultimo ambito soltanto «una produttività prevedibile come modestissima». Tale parametro, come puntualizzato dalle Sezioni Unite, in linea con quanto già affermato dalla precedente giurisprudenza di legittimità, deve essere «ancorato a presupposti oggettivi, che devono essere tutti compresenti, quali: la minima dimensione della coltivazione, il suo svolgimento in forma domestica e non in forma industriale, la rudimentalità delle tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, la mancanza dì indici di un inserimento dell'attività nell'ambito del mercato degli stupefacenti, l'oggettiva destinazione di quanto prodotto all'uso personale esclusivo del coltivatore», rimarcando come «la circostanza che la coltivazione sia intrapresa con l'intenzione soggettiva di soddisfare esigenze di consumo personale deve essere ritenuta da sola insufficiente ad escluderne la rispondenza al tipo penalmente sanzionato» (Sez. U, Caruso, in motivazione). 3 Pertanto, le Sezioni Unite hanno affermato il principio per cui «Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente». 1.3. La sentenza impugnata ha correttamente applicato i principi elaborati dalla sentenza Caruso. 1.3.1. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale ha effettuato un'ampia disamina delle modalità di coltivazione delle piante possedute dall'imputato, evidenziando con precisione tutte le caratteristiche della serra messa in atto dal ricorrente: la serra era provvista di un sistema di illuminazione, di areazione, calorifico e di ventilazione, alimentato da energia elettrica. 1.3.2. Dopo aver descritto la serra e gli strumenti impiegati per la coltivazione, la sentenza ha analizzato il dato ponderale, indicando, oltre al rinvenimento di 50 semi di cannabis e di materiale atto al confezionamento e al peso della sostanza, la presenza di 51 piante di sostanza stupefacente di tipo canapa da cui potevano trarsi 1.227 dosi singole. 1.4. Tenuto conto dei fatti provati, è corretta la qualificazione della condotta nel delitto ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, atteso che le modalità della coltivazione, espressione non di tecniche rudimentali ma di organizzazione, e la quantità della sostanza stupefacente rinvenuta, fanno escludere radicalmente l'esistenza dell'ipotesi della coltivazione domestica. 1.5. Il motivo è inammissibile, come affermato da Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 01 alla cui motivazione si rimanda per ragioni di sintesi, nella parte in cui si deduce la violazione di norme della Costituzione e della Convenzione EDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Secondo la giurisprudenza, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (in motivazione, la Corte ha evidenziato che l'applicazione del principio è 4 ancor più necessaria laddove, come nel caso di specie, la sentenza di appello, al cospetto di motivi che si limitano a riproporre questioni già articolatamente esaminate e risolte dal primo giudice, rinvii per relationem alla sentenza di questi, poiché in tal caso l'onere deduttivo del ricorrente non può ritenersi assolto dolendosi di una tale fisiologica evenienza processuale, che diventa patologica solo allorquando la conforme valutazione dissimuli la totale mancanza di motivazione su questioni specifiche all'epoca eccepite in sede di appello e che vanno chiaramente allegate;
Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853). 2.2. Il ricorso, salvo dedurre l'assenza di motivazione in relazione alla riqualificazione del fatto nell'ipotesi ex art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, non contiene alcun riferimento specifico agli elementi dedotti in sede di appello, ritenuti dal ricorrente idonei a ricondurre il fatto nella fattispecie attenuata. 2.3. Dalla lettura del motivo di appello risulta un generico riferimento all'assenza di professionalità nella condotta dell'imputato, collegata ad uno stato di tossicodipendenza mai provato. La Corte territoriale, dopo aver compiutamente riassunto i fatti ascritti all'imputato, ha valorizzato, oltre al dato ponderale, la cura e la competenza di cui l'imputato faceva uso nella coltivazione delle piantine;
dunque, la motivazione della sentenza è presente ed ha risposto adeguatamente al motivo di appello. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato perché il ricorrente lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche che, invece, sono state applicate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna con giudizio di equivalenza con la contestata recidiva. Quanto al trattamento sanzionatorio, il ricorso è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca, avendo la Corte di appello, anche se con motivazione sintetica, motivato la conferma della pena inflitta in primo grado ai sensi dell'art. 133, commi 1 e 2, cod. pen., valorizzando la gravità del danno e i precedenti penali a carico dell'imputato quali elementi inidonei a ridurre il trattamento sanzionatorio. 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/03/2023.