Sentenza 20 giugno 2001
Massime • 1
La sospensione del giudizio civile ex art. 295 cod. proc. civ. è necessaria solo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico - giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. Ne consegue che, nell'ipotesi di un procedimento diretto al riconoscimento della pensione di inabilità, sul presupposto di una accertata patologia psichica, instaurato dall'interessato personalmente e non tramite il legale rappresentante - non essendo intervenuto alcun provvedimento di interdizione o di inabilitazione -, non è applicabile il citato art. 295 cod. proc. civ. al fine di ottenere l'accertamento, in via pregiudiziale, della legale privazione dell'incapacità di agire dell'attore non essendovi alcuna pregiudizialità sul piano logico - giuridico tra il procedimento di cui agli artt. 712 e ss cod. proc. civ. e il procedimento in argomento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2001, n. 8402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8402 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 1 2 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
OV TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G. SANTE ASSENNATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2585/99 del Tribunale di BARI depositata il 09/12/99 R.G.N. 1536/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/01 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato ASSENNATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto dei primi sei motivi del ricorso ed accoglimento degli ultimi due. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 3 agosto 1989, DO EL conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno per sentirlo condannare al pagamento in suo favore della pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge 118/1971, inutilmente chiesti in sede amministrativa, oltre gli interessi legali su ratei scaduti ed il rimborso delle spese del giudizio.
Dopo la costituzione del contraddittorio e dopo che era stata espletata una consulenza medico legale, il Pretore di Bari del 22 febbraio 1996 accoglieva la domanda e per l'effetto condannava il Ministero dell'Interno al pagamento, in favore del ricorrente, della pensione di inabilità a decorrere dal 14 maggio 1986, oltre interessi e svalutazione.
A seguito di gravame del Ministero, il Tribunale di Bari con sentenza del 9 dicembre 1999, in parziale riforma della impugnata sentenza, condannava il Ministero a corrispondere al EL l'assegno di invalidità civile a decorrere dal 1 novembre 1992 e della pensione a decorrere dal 1 marzo 1994, oltre agli interessi come per legge sui ratei scaduti e non corrisposti, e confermava nel resto l'impugnata sentenza.
Osservava al riguardo il Tribunale che il dott. Brancaccio, nominato c.t.u. in grado di appello - e le cui conclusioni andavano condivise per essere del tutto corrette sul versante medico-legale - che la capacità lavorativa generica del EL era ridotta in misura superiore al 74% a decorrere dal 31 ottobre 1992 e nella misura del 100% a partire dal 26 febbraio 1994. Il EL era affetto da insufficienza mentale di grado marcato e di natura eredofamiliare, con grave deficit della memoria e della ideazione, e possedeva, inoltre, un insufficiente auto-controllo con assenza di coordinamento psicologico. In altri termini, il EL non possedeva un normale equilibrio tra razionalità psichica ed attività muscolo- scheletrica.
Il consulente inoltre aveva precisato che la patologia di cui era affetto il EL non gli impediva, però, all'epoca della presentazione della domanda amministrativa, di inserirsi nel mondo del lavoro, come si evinceva tra l'altro dal certificato dell'U.L.P.M.O. di Gioia del Colle, ove era attestato che sino al 31 ottobre 1992 il EL aveva svolto, sia pure in modo precario, una modesta attività lavorativa. Ne conseguiva che solo a partire dalla suddetta epoca era possibile riconoscere l'assegno ordinario di invalidità, tenuto conto delle patologie da cui era affetto l'assicurato. Relativamente a tale beneficio il EL aveva dimostrato, infatti, anche di essere in possesso degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge, risultando agli atti dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente alla impossidenza dei redditi nonché certificazione dell'U.L.P.M.0 di Gioia del Colle attestante la iscrizione del suddetto EL nelle liste del collocamento ordinario.
La capacità di lavoro del EL doveva, di contro, ritenersi del tutto impedita a decorrere dal 26 febbraio 1994 e ciò in quanto da tale data, in coincidenza con il ricovero presso l'Ospedale Miulli di Acquaviva, era stata formulata la diagnosi di "insufficienza mentale grave".
Avverso tale sentenza propone il Ministero dell'Interno propone ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi.
DO EL resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con i primi tre motivi del ricorso il Ministero deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 75 c.p.c. dell'art. 83 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.(primo motivo), nullità della sentenza o del procedimento in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.(2 motivo),nonché motivazione omessa o contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Sostiene il ricorrente che a causa del deficit psichico riscontrato nell'assicurato - costituito da sindrome involutiva cerebrale di carattere intellettivo - la parte non era in grado di svolgere (in tutto o in parte) attività lavorativa alcuna. Da qui la nullità e/o inesistenza del rapporto processuale avendo la parte stessa, proprio per la sua incapacità assoluta, agito personalmente in giudizio e non tramite legale rappresentante. Da qui ancora la nullità e/o inesistenza della procura ad agire in giudizio in quanto rilasciata da incapace assoluto ed, infine, la nullità e/o inesistenza della decisione del Tribunale di Bari.
Con il quarto, quinto e sesto motivo il Ministero denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 34 c.p.c. nonché dell'art. 295 c.p.c. in relazione all'art. 360, 1 comma, n. 3 c.p.c.(quarto motivo), nullità del procedimento in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. (quinto motivo), nonché motivazione omessa su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. Deduce in particolare il ricorrente come il riconoscimento della pensione di inabilità sul presupposto della accertata patologia psichica si risolva in una inammissibile accertamento di status circa la capacità di intendere e di volere, che non avrebbe potuto formare oggetto di accertamento incidentale ai fini del richiesto beneficio della pensione di invalidità, ma che viceversa avrebbe dovuto formare in via pregiudiziale oggetto di apposito accertamento in sede di autonomo procedimento camerale ai sensi degli artt. 712 e ss. c.p.c. Precisava ancora il ricorrente che non sembrava che nella fattispecie in oggetto ricorresse la diversa ipotesi della incapacità naturale, la quale rileva solo in quanto stato di fatto ed in via temporanea, ma invece una situazione che concretizzava gli estremi per l'accertamento di una situazione - giuridicamente rilevante in via permanente - da effettuarsi solo attraverso un provvedimento interdittale.
2. Va premesso che non può procedersi all'esame del quinto e sesto motivo del ricorso principale perché la copia del ricorso per cassazione notificata al EL non contiene detti motivi sicché gli stessi, come detto, non possono trovare ingresso in questa sede. I restanti motivi, e cioè i primi quattro motivi del ricorso, da esaminarsi congiuntamente per riguardante questioni tra loro interdipendenti e relative, anche se sotto diversi profili, alle conseguenze processuali scaturenti dalle condizioni psichiche dell'assicurato, vanno rigettati perché infondati. L'art. 75 c.p.c., secondo cui "le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità", nell'indicare le persone processualmente incapaci si riferisce alle persone che siano private della capacità d'agire, in modo assoluto, per effetto di una sentenza di interdizione o, in modo parziale, per effetto di una sentenza di inabilitazione, e che siano rappresentate o assistite da un tutore o curatore. Detta norma non fa invece riferimento alle persone colpite da incapacità naturale, che non risultano ancora interdette o inabilitate nelle forme di legge. La ratio di una simile disposizione si fonda, da un lato, sull'esigenza che ogni limitazione della capacità d'agire, con le relative ricadute sul piano processuale, possa operare solo all'esito finale di uno specifico procedimento caratterizzato da peculiari regole processuali, e, dall'altro, sull'altrettanto incontestabile esigenza di impedire il pericolo che ogni processo possa subire interruzioni o sospensioni sulla base di situazioni di non sollecito ed agevole accertamento (quali quelle che sono all'origine dell'incapacità naturale), con il conseguenziale pregiudizio del diritto della controparte a proporre la domanda giudiziale senza che essa sia paralizzata da lunghe interruzioni o sospensioni. Ragioni queste che sono sottese alla pronunzia del giudice delle leggi che ha affermato l'infondatezza della questione di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., degli artt. 75 e 300 c.p.c., sotto il profilo di una insufficiente tutela dell'incapace, nella parte in cui gli articoli stessi non prevedono che quando il convenuto versi in stato di incapacità naturale abituale il processo venga sospeso e sia investito, ad opera del giudice, il p.m. perché promuova la procedura di interdizione e nomina di un tutore provvisorio (cfr. in tali sensi Corte Cost. 19 novembre 1992 n. 468). Ciò porta ad escludere anche l'applicabilità nel caso di specie dell'art. 295 c.p.c. non essendovi alcuna pregiudizialità sul piano logico-giuridico tra procedimento ex art. 712 ss. c.p.c. e procedimento diretto al riconoscimento della pensione di inabilità ed all'indennità di accompagnamento, ed atteso il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui alla sospensione necessaria del giudizio civile può pervenirsi solo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge ovvero, quando per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato (cfr. ex plurimis: Cass. 11 aprile 1994 n. 3354; Cass. 22 febbraio 1994 n. 179).
3. Con il settimo ed l'ottavo motivo di ricorso il Ministero deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 118/1971 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. (settimo motivo) nonché ancora una volta motivazione omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.(ottavo motivo). Deduce al riguardo il Ministero che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, la sola prova qualificata ai fini di ritenere il requisito della incollocazione (necessario per il riconoscimento della richiesta prestazione) era dato dalla iscrizione nelle liste di collocamento speciale anche perché risultava che il EL era invalido infracinquantacinquenne.
Orbene, l'ottavo motivo che è il solo che può essere preso in esame da questa Corte( per non essere il settimo motivo contenuto nella copia del ricorso notificato al EL, per mancare detta copia di un foglio intermedio), e che nella sua esposizione contiene però anche la censura - sotto il profilo della violazione di legge - alla sentenza impugnata con riferimento ad una non corretta valutazione del requisito della incollocazione al lavoro, va accolto perché fondato.
L'incollocazione al lavoro prevista dall'art. 13 l. 30 marzo 1971 n. 118 rappresenta - al pari della capacità lavorativa e del requisito economico e reddituale (art. 13 e 12 della legge citata) - un elemento costitutivo del diritto alla prestazione (la cui prova è a carico del soggetto richiedente l'assegno) e non già una mera condizione di erogazione del beneficio che possa essere accertata in sede extra-giudiziale.
In tale senso si è più volte espressa questa Corte cfr. ex plurimis: Cass. 16 marzo 1988 n. 2467; Cass. 10 gennaio 1992 n. 203;
Cass. 5 maggio 1994 n. 2159; Cass. 6 ottobre 1996 n. 8787; Cass. 1 agosto 1998 n. 7560; Cass. 10 aprile 1999 n. 3556), la quale, a seguito dell'intervento delle Sezioni unite (Cass. 10 gennaio 1992 n. 203), ha affermato che, ai fini del diritto all'assegno di invalidità previsto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971, l'invalido è da ritenersi incollocato al lavoro non per effetto del mero stato di disoccupazione o non occupazione, nel quale versi ma, solo quando - essendo iscritto(o avendo presentato domanda d'iscrizione) nelle speciali liste di collocamento obbligatorio - non abbia conseguito una occupazione in mansioni compatibili. Orbene, per una corretta impostazione dei termini del problema da affrontare nel presente giudizio. è opportuno riportare alcuni passaggi logici contenuti nella citata decisione delle Sezioni Unite, chiamata a risolvere - è opportuno ricordarlo - il contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità, dato che in alcune sentenze si era ritenuto che la incollocabilità andava dimostrata attraverso una qualificata prova costituita dalla certificazione degli organi pubblici competenti, mentre in altre si era affermato che siffatta prova potesse essere fornita con qualsiasi mezzo istruttorio. Nell'affrontare il problema le Sezioni Unite, dopo avere operato un raccordo tra le leggi 2 aprile 1968 n. 482 e 30 marzo 1971 n. 118, hanno in particolare ritenuto che:
a) incollocato - secondo la dizione dell'art. 13 della legge 118 - non è il "disoccupato" o "non occupato", bensì colui che, essendo stati attivati i meccanismi previsti dalla legge 482 del 1968, non abbia rinvenuto un'occupazione compatibile con le sue condizioni psico-fisiche;
b) tale situazione integra uno dei requisiti previsti dalla disciplina del settore, donde la conseguenza che la mancata iscrizione non dà luogo ad una mancanza di prova. ma di un elemento costitutivo della fattispecie;
c) posto che l'iscrizione nelle liste speciali presuppone un accertamento della riduzione della capacità lavorativa da parte delle competenti commissioni e che, quindi, la tutela potrebbe venir meno per il periodo intercorrente dalla domanda di accertamento di quella situazione medico legale a quella della effettiva iscrizione nelle predette liste, è sufficiente che l'interessato presenti la domanda di iscrizione.
La rigorosità di tale principio - la cui ratio va individuata nell'esigenza del riconoscimento dell'assegno come prestazione sociale attribuibile solo allorquando l'interessato dimostri di avere fatto ricorso agli organismi pubblici diretti ad agevolarne la collocazione nel mondo lavorativo - non poteva che essere attenuata in più recenti pronunzie di questa Corte con riguardo agli invalidi ultracinquantacinquenni (ma infrasessantacinquenni) non aventi diritto, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 482 del 1968, all'iscrizione nelle liste predette(cfr. tra le varie conformi: Cass. 1 ottobre 1997 n. 9604; Cass. 4 maggio 1998 n. 4467; Cass. 1 agosto
1998 n. 7552; Cass. 22 ottobre 1998 n. 10513, Cass. 15 marzo 1999 n. 2310), essendosi osservato che il principio affermato dalle Sezioni Unite, presupponendo la giuridica possibilità di iscrizione negli elenchi dell'art. 19 della legge n. 482 del 1968, non è utilizzabile con riguardo ai soggetti per i quali tale iscrizione è preclusa, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della stessa legge, per il superamento del cinquantacinquesimo anno di età(ipotesi alla quale detto comma assimila quella del soggetto che, a causa della sua invalidità, possa "riuscire di danno alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti" (sul punto cfr. Cass. 1 agosto 1998 n. 7552). Ciò premesso, è evidente che nell'ipotesi di invalido che abbia superato i cinquantacinque anni di età ma non i sessantacinque - limite preclusivo per l'attribuzione del beneficio previsto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971) - a detto invalido non può essere disconosciuto l'assegno mensile di invalidità per il solo fatto che lo stesso non possa iscriversi alle liste di collocamento obbligatorio alla stregua dell'art. 19 della legge n. 482 del 1982. In questa ipotesi, relativa - si ripete ancora una volta - alla richiesta di assegno da parte dell'invalido ultracinquantacinquenne, all'espressione "incollocato al lavoro" di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 1971 non può attribuirsi lo stesso significato ad essa assegnato - come si è visto - dalla citata decisione delle Sezioni unite con la sentenza n. 203 del 1992, ma un significato diverso, quale cioè stato di effettiva disoccupazione ricollegato ad una riduzione di capacità di lavoro che di detto stato è causa e che non consente il reperimento di una occupazione adatta alla ridotta capacità lavorativa dell'invalido.
Nel caso di impossibilità di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio non può, dunque, pretendersi, come una specie di onere alternativo o sussidiario, l'iscrizione o la domanda d'iscrizione nelle liste di collocamento ordinario, che trova fondamento nell'aspirazione del lavoratore invalido ad essere avviato, sulla base di un canale privilegiato, ed ad essere destinato ad una attività lavorativa compatibile con le sue ridotte condizioni fisiche(cfr. tra le più recenti: Cass. 19 gennaio 1993 n. 473).
4. Per concludere, in osservanza di quanto stabilito da Cass., Sez. un., n. 203 del 1992, va ribadito in questa sede il principio secondo il quale per gli invalidi infracinquantacinquenni è da ritenersi "incollocato" al lavoro non l'invalido che sia disoccupato o non occupato, bensì colui che, essendo iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio, non abbia trovato un'occupazione compatibile con le sue condizioni psico-fisiche, a nulla rilevando il fatto che non abbia ancora ottenuto il riconoscimento della percentuale di riduzione della sua capacità di lavoro da parte delle competenti commissioni sanitarie, essendo necessario, in questo caso, l'esistenza della domanda di iscrizione nelle predette liste, elemento al quale non si può supplire con la prova dello stato di disoccupazione. Va ribadito infatti come l'invalido in questo caso per trovare un lavoro compatibile con le sue residue capacità debba utilizzare i canali istituzionali diretti ad agevolarne la ricerca ed a rendere possibile anche la revoca dell'assegno dietro segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione(cfr. art. 13, comma 2, l. n. 118 del 1971). Al fine di accreditare una interpretazione piu flessibile della disposizione dell'art. 13 l. n. 118/1971 - idonea ad escludere che l'iscrizione (o la relativa domanda) alle liste speciali ex art. 19 della legge n. 482/1968 configuri un passaggio obbligato per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità - si è affermato in una ottica diversa da quella seguita dalla decisione delle Sezione Unite n. 203 del 1992 (operante uno stretto collegamento tra la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie e quella sui mutilati ed invalidi civili) che la normativa della legge 2 aprile 1968 n. 482 e quella della legge 30 marzo 1971 n. 118 operano su piani complementari, intervenendo "l'art. 13 della legge del 1971 nei casi in cui si sono rivelate vane le provvidenze della legge del 1968, cosi come complementari sono il primo ed il terzo comma dell'art. 38 Cost, dei quali le due leggi citate costituiscono,
rispettivamente, attuazione" (cfr. in tali sensi :Cass. 25 ottobre 1997 n. 10520). Una siffatta opzione ermeneutica viene, però, impedita dalla lettera dell'art. 13 della l. n. 118/1971 che con la significativa espressione di "incollocati al lavoro" mostra di fare esplicito riferimento alle procedure del "collocamento obbligatorio" ed agli speciali elenchi in cui gli invalidi devono essere iscritti al fine di trovare occupazione. E la necessità di un raccordo tra le due normative deriva da evidenti esigenze di razionalità del sistema non potendosi negare che l'assegno di invalidità, quale prestazione da riconoscersi solo in presenza di ben individuati presupposti(limiti di reddito;
riduzione della capacità lavorativa, fissata ora al 74% a partire dal 12 marzo 1992), non può essere riconosciuta all'invalido che, con il non iscriversi nelle liste (e non facendone domanda),non solo non agevola gli accertamenti della presenza di detti presupposti, ma soprattutto altera quel rapporto tra domanda ed offerta di lavoro che sta alla base del collocamento e che assume particolare rilevanza sul piano socio-economico proprio in relazione alle fasce dei lavoratori più deboli ed emarginati. Collegamento la cui necessità è stata ancora più accentuata dalla recente legge 12 marzo 1999 n. 68, (contenente la nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie), che da un lato abolisce il limite di età per usufruire del collocamento obbligatorio e dall'altra tende all'attuazione di un "collocamento mirato", la cui buona riuscita presuppone l'iscrizione alle liste di collocamento ed il rifiuto di un ottica di "incontro" non istituzionalizzato tra domanda ed offerta di lavoro.
Di recente questa Corte ha affermato:
a) che il requisito dello stato di "incollocazione al lavoro" previsto dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 va inteso come stato di fatto di "disoccupazione" o "non occupazione anche con riguardo agli invalidi civili di età inferiore ai cinquantacinque anni che, pur avendo presentato domanda di assegno di invalidità, non abbiano ancora ottenuto dalla competente commissione sanitaria o dall'autorità giudiziaria l'accertamento di un grado di invalidità sufficiente alla presentazione di domanda di iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968 n. 482";
b) che solo dopo la comunicazione all'interessato del verbale di visita della commissione sanitaria, o dopo la pubblicazione della sentenza, che riconoscono un grado di invalidità sufficiente all'iscrizione nelle predette liste speciali di collocamento, sorge per l'invalido, per continuare a fruire dell'assegno di invalidità di cui all'art. 13 della citata legge n. 118 del 1971, l'obbligo di iscriversi nelle liste di collocamento obbligatorio (cfr. in tali esatti termini: Cass. 23 dicembre 1998 n. 12844). Siffatte statuizioni si basano sull'espresso assunto che non solo non è possibile l'iscrizione ma non si può presentare neppure la domanda relativa (in quanto la presentazione di una domanda presuppone la configurabilità normativa del diritto richiesto nei confronti della pubblica amministrazione) in quanto l'art. 19 della legge 2 aprile 1968 n. 482, con lo statuire che la domanda di iscrizione nelle liste di collocamento sia "munita della necessaria documentazione concernente la sussistenza dei requisiti" imporrebbe, appunto, per l'iscrizione nelle liste di collocamento il preventivo accertamento dello stato di invalidità da parte delle commissioni sanitarie di cui all'art. 8 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e succ. modifiche (cfr. ancora Cass. 23 dicembre 1998 n. 12844 cit.). La considerazione, già di per sè decisiva, che le suddette commissioni sono state istituite successivamente all'entrata in vigore della legge n. 482 del 1968 ed il fatto che la domanda idonea a ottenere l'iscrizione agli elenchi di cui all'art. 19 della legge stessa va presentata agli Uffici di collocamento(e può essere corredata dalla documentazione apprestata dalla parte richiedente a dimostrazione dell'esistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nelle liste speciali) inducono a condividere le statuizioni della citata sentenza n. 203 del 1992, che ritiene indispensabile l'iscrizione (o la relativa domanda) nelle liste speciali di collocamento obbligatorio al fine dell'ottenimento dell'assegno mensile di invalidità. D'altra parte, il fatto che l'art. 11 della legge n. 118 del 1971, nel regolare la presentazione della domanda,
preveda che debbano essere indirizzate alle commissioni sanitarie provinciali - istituite come detto con la legge stessa - solo quelle finalizzate ad ottenere le provvidenze di cui agli artt. 12,13,23 e 24 e non menzioni anche quella per l'accertamento delle minorazioni psicofisiche nella misura utile all'iscrizione nelle liste speciali, conferma ancora una volta che, nell'intento del legislatore, è possibile inoltrare la domanda all'ufficio del lavoro senza che sia necessario il preventivo accertamento da parte delle competenti commissioni.
A diverse conclusioni deve, di contro, pervenirsi per l'invalido ultracinquantacinquenne (non ancora sessantacinquenne ai fini di cui al citato art. 13 della legge n. 118 del 1971 ma di già, appunto, ultracinquantacinquenne ai fini dell'art. 1 della legge 482/1968), non iscrivibile nelle liste speciali di collocamento obbligatorio per superamento del limite di età. In tale caso va, infatti, ribadito che lo stato di incollocamento deve intendersi come stato di non occupazione e di mancata attività lavorativa e deve dall'invalido stesso, attore in giudizio, essere provato con gli ordinari mezzi di prova. comprese le presunzioni(ex art. 2729 c.c.)(cfr. al riguardo:
Cass. 1 ottobre 1997 n. 9604 cit.). Per l'ultracinquantacinquenne non può neanche pretendersi, come requisito sussidiario, l'iscrizione (o la domanda di iscrizione) nelle liste di collocamento ordinario, atteso che il lavoratore invalido ha diritto di essere avviato al lavoro con un meccanismo che tenga conto della sua menomata capacità lavorativa, non soltanto per beneficiare della "obbligatorietà" delle assunzioni, nei limiti dell'aliquota fissata dalla legge, da parte delle aziende private e delle amministrazioni pubbliche(aliquota ora variata per effetto dell'art. 3 della legge n. 68 del 1999), ma anche per la garanzia - che il sistema di cui alla legge n. 482 del 1968( ed ora della legge n. 68 del 1999) può offrirgli - di conseguire una occupazione in mansioni compatibili con il suo stato fisico(art. 20, comma 3, della citata legge n. 482/1968;
ed ora art. 2 della legge n. 68 del 1999, per effetto del collocamento dell'invalido mirato "nel posto adatto" in ragione delle sue capacità lavorative)(per tali considerazioni alla luce della legge n. 482 del 1968: Cass. 23 dicembre 1998 n. 12844 cit.). Consegue da quanto sinora detto che va accolto unicamente l'ottavo motivo del ricorso, mentre vanno rigettati tutti gli altri.
5. Per concludere, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto non avendo il Tribunale fatto corretta applicazione dei principi sull'"incollocazione" al lavoro innanzi enunciati. Alla stregua dell'art. 384 c.p.c., risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia va rimessa ad un diverso giudice d'appello che si designa nella Corte d'appello di Bari, la quale procederà ad un nuovo esame della controversia applicando i principi sopra indicati.
Al giudice di rinvio va rimessa altresì la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie l'ottavo motivo del ricorso e rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Bari anche per le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2001