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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 03/11/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2441/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Antonia Gradi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2441/2022 promossa da:
titolare dell'impresa individuale Parte_1 Parte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI POMPEO LAURA
[...] P.IVA_1 ATTORE OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VACCARI STEFANO CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA OPPOSTA
In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo n. 775/2022
CONCLUSIONI delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
, titolare dell'impresa individuale , proponeva opposizione avverso il Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 775/2022 con il quale il Tribunale di Cremona, su ricorso della società gli aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 13.432,70 oltre accessori e CP_1 spese.
Esponeva che il decreto ingiuntivo era stato richiesto sulla base di tre fatture, la n. 2000412 del
20.01.2020, la n. 2000533 del 25.01.2020 e la n. 2000697 del 01.02.2020.
Precisava che la prima fattura era stata pagata con due assegni entrambi dell'importo di euro 2.644,90 residuando, per mero errore materiale nella compilazione degli assegni, euro 69,40 che l'opponente era pronto a versare.
Con riguardo alle altre due fatture azionate, contestava che fosse intervenuto alcun contratto di fornitura e che fosse stata consegnata la merce indicata in fattura e nei documenti di trasporto e disconosceva le sottoscrizioni apposte in calce alle bolle di accompagnamento e ai CMR specificando pagina 1 di 4 che l'opponente possedeva la qualifica di piccolo imprenditore ed era il solo soggetto che gestiva e prestava attività per l'impresa.
Aggiungeva che, a fronte dei solleciti di pagamento, aveva più volte richiesto alla società opposta l'invio delle fatture e dei ddt e che, non appena gli erano state inviati i documenti, aveva contestato di aver ordinato e di aver ricevuto la merce e disconosciuto le firme apposte sui documenti.
Domandava pertanto la revoca del decreto ingiuntivo e in ogni caso il rigetto delle domande dell'opposta.
Si costituiva in giudizio la società contestando la fondatezza dell'opposizione. CP_1
Precisava che era stato azionato erroneamente l'importo di € 13.432,70 in quanto, esaminata attentamente la documentazione contabile, il debito dell'opponente ammontava al minor importo di €
10.787,80, come risultava dal mastrino che produceva.
Ciò premesso, in merito alla fattura n. 2000412, osservava che l'opponente assumeva di avere saldato la fattura in esame tramite due assegni ma che, mentre l'assegno n. 9332886731 del 15.10.2021 era andato a saldare parzialmente la fattura 2000412 del 20.01.2020 (scaduta il 19.02.2020), l'assegno n.
9332886732 del 22.10.2021 era andato a saldare parzialmente la fattura n. 2000533 del 25.01.2020 scaduta il 24.02.2020.
La fattura n. 2000412 del 20.01.2020 era stata quindi azionata per l'importo residuo che non era mai stato pagato dalla debitrice.
Osservava, inoltre, che la fornitura di all'impresa individuale non si era limitata CP_1 Parte_2 alle fatture azionate con il ricorso monitorio in quanto l'opponente aveva provveduto ad acquistare merce per complessivi € 75.045,02 versando il minor importo di € 61.612,32.
In merito al disconoscimento delle firme, osservava che l'opponente era sì una ditta individuale ma era plausibile che la merce fosse stata ritirata da un collaboratore o da persona diversa dal titolare.
Domandava pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di € 10.787,80 o quella somma, maggiore o minore, dovuta, con vittoria di spese e competenze professionali.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co VI c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, la causa perveniva alla scrivente per la precisazione delle conclusioni e veniva quindi trattenuta in decisione.
***
L'opposizione è fondata e va accolta nei termini di seguito precisati.
La società ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento delle somme portate CP_1 dalle fatture n. 2000412 del 20.01.2020, n. 2000533 del 25.01.2020 e n. 2000697 del 01.02.2020.
pagina 2 di 4 Con riferimento alle fatture n. 2000533 del 25.01.2020 e n. 2000697 del 01.02.2020 l'opponente ha contestato di aver effettuato l'ordine della merce e dunque la sussistenza di un contratto, ha contestato comunque di aver ricevuto la merce indicata nelle fatture e nei documenti di trasporto e ha disconosciuto sin dalla prima difesa le sottoscrizioni apposte alle bolle di accompagnamento e ai CMR.
A fronte di tale disconoscimento l'opposta non ha domandato la verificazione, con la conseguenza che essa non può valersi dei documenti disconosciuti e, non avendo offerto la prova né dell'ordine della merce né della consegna, il credito di cui alle fatture sopra indicate non risulta provato.
Venendo alla fattura n. 2000412 del 20.01.2020 è pacifico, in quanto ammesso dall'opposta, che l'assegno n. 9332886731 del 15.10.2021 era andato a saldare parzialmente la fattura n. 2000412 del
20.01.2020.
Quanto all'assegno n. 9332886732 del 22.10.2021, mentre l'opponente deduce che era stato emesso per saldare la medesima fattura, non ancora interamente pagata, l'opposta ha dedotto che tale assegno era andato a saldare parzialmente la fattura n. 2000533 del 25.01.2020.
Sennonché, come detto, la fattura n. 2000533 è relativa ad una fornitura e ad un credito rimasti privi di prova sicché, tenuto conto che l'opposta non ne deduce l'imputazione ad altri rapporti di fornitura, anche tale pagamento dev'essere imputato alla fattura n. 2000412.
Poiché, però, per stessa ammissione dell'opponente, residua un debito di euro 69,40 (importo fattura euro 5.359,20 – assegno euro 2.644,90 – assegno euro 2.644,90 = euro 69,40), giusta le conclusioni dell'opposta, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente va condannato al pagamento della somma di euro 69,40, a saldo della fattura n. 2000412, oltre interessi come per legge dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella fattura al saldo.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e valutato che l'opponente, nell'atto di citazione in opposizione, si era dichiarato disponibile ad eseguire tale pagamento, le spese, liquidate come in dispositivo, vengono compensate per ¼ e poste per i retanti ¾ a carico dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo n. 775/2022; condanna l'opponente al pagamento in favore di della somma di Parte_1 CP_1 euro 69,40, a saldo della fattura n. 2000412, oltre interessi come per legge dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella fattura al saldo;
compensa per ¼ le spese di lite, liquidate complessivamente in euro 2.400,00 per compensi, euro
118,50 per contributo unificato, euro 27,00 per marca da bollo, oltre al 15% a titolo di rimborso spese pagina 3 di 4 forfettario, iva se dovuta e cpa e condanna l'opposta a corrispondere a CP_1 Parte_1
, a titolo di rifusione dei ¾ delle spese di lite, la somma di euro 1.800,00 per compensi, euro
[...]
88,87 per contributo unificato, euro 20,25 per marche da bollo, oltre al 15% a titolo di rimborso spese forfettario, iva se dovuta e cpa.
Cremona, 03.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonia Gradi
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