Sentenza 9 dicembre 2009
Massime • 1
Integra un difetto assoluto di motivazione della sentenza l'omessa pronuncia del giudice d'appello sulla concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, quando nell'atto di impugnazione sia stata esplicitamente richiesta una verifica in ordine all'applicabilità dei predetti benefici. (Fattispecie in cui la Corte d'Appello aveva ridotto la pena inflitta in primo grado, omettendo di pronunziarsi sulla subordinata richiesta di concessione dei benefici, nonostante l'entità della sanzione fosse stata contenuta in misura tale da renderli applicabili).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/2009, n. 47913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47913 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2009 |
Testo completo
479 13 /09M REPUBBLICA ITALIANA 13 In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta Penale
udienza pubblica composta dai signori magistrati: del 09.12.2009 n. 15 ruolo
Dott. Giovanni de Roberto presidente Sentenza N. 2765Dott. Saverio Mannino consigliere Dott. Antonio Agrò consigliere Dott. Giorgio Colla consigliere Dott. Giacomo Paoloni consigliere REG. GEN. n.
40549/2007 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ZO MA, nata a [...] il [...], avverso la sentenza emessa in data 08/10/2007 dalla Corte di Appello di Torino;
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita in pubblica udienza la relazione svolta dal consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Eugenio Selvaggi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla sospensione condizionale della pena.
Motivi della decisione
La sentenza di appello indicata in epigrafe ha confermato in punto di responsabilità la decisione pronunciata il 6.4.2007 dal Tribunale di Torino, che all'esito di giudizio abbreviato ha dichiarato MA AZ colpevole del delitto di illecita detenzione per fini di commercio di grammi 19,848 netti di eroina (idonea alla formazione di 79 singole dosi droganti). La Corte territoriale, tuttavia, accogliendo un motivo di gravame dell'imputata, le ha riconosciuto la circostanza attenuante del fatto lieve ex art. 73 co. 5 LS e -in concorso delle già concesse attenuanti generiche- ha ridotto la pena inflitta ad un anno e due mesi di reclusione ed euro 2.800,00 di multa.
Pacifica configurandosi la sua penale responsabilità, MA AZ impugna per cassazione la sentenza di appello, deducendo difetto assoluto di motivazione in ordine alla omessa pronuncia sul beneficio della sospensione condizionale della pena invocato (in subordine) con l'atto di appello, profilo sul quale i giudici di secondo grado hanno tralasciato di soffermarsi, pur avendo ridotto la pena in misura tale da rendere applicabile l'istituto di cui all'art. 163 cp ed, eventualmente, l'ulteriore beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.
Il ricorso è fondato.
Con l'atto di appello avverso la decisione di primo grado l'imputata ha espressamente, con motivo subordinato, chiesto -in uno alla concessione dell'attenuante di cui all'art. 73 co. 5 LS e al coevo contenimento della pena (attenuante in fatto
P. Q. M.
La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.
Roma, addì 9 dicembre 2009
Il consigliere estensore Il Presidente Giacomo Paolohi Giovanni de Roberto
で и Hal DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 15 DIC 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
e
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