Cass. pen., sez. II, sentenza 24/09/2015, n. 40914
CASS
Sentenza 24 settembre 2015

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È inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, la richiesta di rescissione del giudicato presentata, nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 625-ter cod. proc. pen. è norma di stretta interpretazione, preclusiva dell'applicabilità dell'art. 571, comma terzo, dello stesso codice, che legittima il difensore dell'imputato a proporre impugnazione nell'interesse del suo assistito).

Commentario1

  • 1Istanza di rescissione del giudicato: deposito solo in Corte di appello (Cass. 23075/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 novembre 2021

    La richiesta di rescissione del giudicato richiede modalità di presentazione del ricorso del tutto distinte da quelle ordinarie, tenuto conto che il ricorso va depositato presso la cancelleria della Corte di Appello, chiamata a giudicare: inammissiible is aspedizione postale che deposito preso il giudice del luogo nel quale si trova l'istante o il suo difensore. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE (ud. 03/03/2021) 10-06-2021, n. 23075 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SABEONE Gerardo - Presidente - Dott. MICCOLI Grazia - rel. Consigliere - Dott. SESSA Renata - Consigliere - Dott. TUDINO Alessandrina - Consigliere - Dott. BORRELLI Paola - Consigliere - ha …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 24/09/2015, n. 40914
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40914
Data del deposito : 24 settembre 2015

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