Sentenza 24 settembre 2015
Massime • 1
È inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, la richiesta di rescissione del giudicato presentata, nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 625-ter cod. proc. pen. è norma di stretta interpretazione, preclusiva dell'applicabilità dell'art. 571, comma terzo, dello stesso codice, che legittima il difensore dell'imputato a proporre impugnazione nell'interesse del suo assistito).
Commentario • 1
- 1. Istanza di rescissione del giudicato: deposito solo in Corte di appello (Cass. 23075/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 novembre 2021
La richiesta di rescissione del giudicato richiede modalità di presentazione del ricorso del tutto distinte da quelle ordinarie, tenuto conto che il ricorso va depositato presso la cancelleria della Corte di Appello, chiamata a giudicare: inammissiible is aspedizione postale che deposito preso il giudice del luogo nel quale si trova l'istante o il suo difensore. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE (ud. 03/03/2021) 10-06-2021, n. 23075 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SABEONE Gerardo - Presidente - Dott. MICCOLI Grazia - rel. Consigliere - Dott. SESSA Renata - Consigliere - Dott. TUDINO Alessandrina - Consigliere - Dott. BORRELLI Paola - Consigliere - ha …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/09/2015, n. 40914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40914 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2015 |
Testo completo
40 9 1 4/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Sent. N. 1718 CC -24 settembre 2015 Reg. Gen. N. 22601/2015 Composta da: Dott. Franco FIANDANESE - Presidente Dott. Margherita TADDEI - Consigliere - Consigliere Rel. Dott. Marco Maria ALMA Dott. Roberto Maria CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE - Consigliere Dott. Sandra RECCHIONE -Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sull'istanza ex art. 625-ter cod. proc. pen. proposto da: EL CH IO VI, nato a [...] il giorno 14/7/1989; visti gli atti e l'istanza; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio GIALANELLA, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, Avv. Marco ACCOSSANO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con sentenza in data 9/10/2014 il Tribunale di Milano ha dichiarato EL CH IO VI colpevole del reato di concorso in furto aggravato (così riqualificata l'originaria imputazione di ricettazione) e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia. Detta sentenza è stata dichiarata irrevocabile a far tempo dal 25/11/2014. Formula istanza di rescissione del giudicato ex art. 625-ter cod. proc. pen. l'imputato per mezzo del difensore di fiducia evidenziando che: a) il giudizio innanzi al Tribunale è stato celebrato previa declaratoria di assenza dell'imputato effettuata con ordinanza dibattimentale del 3/7/2014; b) il EL CH nel verbale di identificazione del 23/5/2010 aveva dichiarato di essere residente in [...]; c) ciò nonostante l'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. su disposizione del Pubblico Ministero in data 17/6/2011 veniva notificato presso lo studio del difensore ai sensi dell'art. 161, comma 1, cod. proc. pen. ed analoga notifica veniva eseguita con riguardo al decreto di citazione a giudizio;
d) l'imputato non avrebbe quindi avuto notizia né del procedimento pendente a suo carico né del successivo processo celebratosi innanzi al Tribunale di Milano e conclusosi con la sentenza sopra menzionata ed avrebbe appreso dell'esistenza dello stesso solo a seguito della notifica avvenuta in data 18/4/2015 presso la nuova residenza di Verona, viale Sicilia 79, del relativo provvedimento di esecuzione delle pene. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. L'art. 625-ter cod. proc. pen. in materia di "rescissione del giudicato" testualmente stabilisce al comma 2 che "La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento". Non sfugge che nel caso in esame è presente in calce all'originale della richiesta di rescissione (sottoscritta sia dal richiedente che dal difensore) una mera nomina difensiva ex art. 96 cod. proc. pen. dell'avv. Marco ACCOSSANO e che la richiesta fu poi depositata in cancelleria in data 13/5/2015 direttamente dal predetto difensore. Detto atto non è certo qualificabile come procura speciale contenendo solo l'indicazione del difensore nominato e l'elezione di domicilio presso lo studio dello stesso. Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema (sent. n. 32744 del 27/11/2014, dep. 27/07/2015, Rv. 264048) pur occupandosi del diverso caso del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. ma enunciando principi di diritto certamente valevoli anche per il caso che in questa sede ci occupa hanno chiarito che "è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. per la correzione dell'errore di fatto proposto, nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen." (Conf. sent. n. 32745/2015, non mass.). 2 Nella motivazione della citata sentenza le Sezioni Unite hanno chiarito che l'art. 625-bis cod. proc. pen. (ma, come detto, le argomentazioni sono da ritenersi valevoli anche per la richiesta ex art. 625-ter) è, per la peculiarità ("straordinarietà") norma di stretta interpretazione che preclude l'applicabilità del disposto dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen. (espressamente riferito al difensore "dell'imputato" e non al difensore del "condannato") legittimante il difensore dell'imputato a proporre impugnazioni nell'interesse di esso assistito. Del resto la descritta particolarità del tipo di richiesta che in questa sede ci occupa, in sintonia con quanto previsto per un altro tipico mezzo di impugnazione straordinario quale la richiesta di revisione (art. 633 cod. proc. pen.) latamente assimilabile per i possibili effetti rescindenti e rescissori all'istituto qui in esame richiede una specifica procura del condannato che, ai sensi dell'art. 122, comma 1, cod. proc. pen., autorizzi il difensore a proporre e presentare l'atto de qua. Poiché l'atto apposto in calce alla richiesta qui in esame non contiene alcuno specifico mandato al difensore per proporre e presentare la richiesta stessa, ne consegue l'inammissibilità dell'atto introduttivo della presente fase di giudizio il che preclude l'esame delle questioni prospettate nell'atto stesso. Alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di rescissione del giudicato consegue la condanna della parte privata istante non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento a favore della cassa delle ammende della ulteriore somma prevista dall'art. 616 cod. proc. pen., attesa la natura di impugnazione dell'istanza proposta a norma dell'art. 625 ter cod. proc. pen. (Cass. Sez. 1, sent. n. 23426 del 15/04/2015, dep. 01/06/2015, Rv. 263795).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 24 settembre 2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Marco Maria ALMA Dr. Franco FIANDANESEfonico fandary DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 12 OTT. 2015 IL DI CASSA Il Cancelliere CANCELLIERE Claudia Pianelli