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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/12/2025, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 860 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 860 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 20 ottobre 2025 e promossa
DA
con l'Avv. GIULIANO STRACCI, domicilio digitale, Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. ROTONDO SILVIO VIA GRAMSCI, Controparte_1 C.F._1
103 71100 GG .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Fermo n. 222/2023 del 21/03/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha opposto il decreto ingiuntivo mossogli dalla deducendo, per quanto ancora Controparte_1 Parte
qui di interesse, non aver mai ricevuto la merce, della cui vendita il provvedimento monitorio era diretto a procurare il saldo del prezzo.
Il primo giudice ha accolto l'opposizione ritenendo non raggiunta la prova della consegna della merce.
Ha appellato la sentenza , si è costituito resistendo il Parte CP_1
PRIMO MOTIVO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2214, 2709,
COD. CIV., in relazione all'efficacia probatoria piena della fattura e delle dichiarazioni in essa contenute.
pagina 1 di 3 SECONDO MOTIVO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1510 comma 2
COD. CIV., in relazione all'avvenuta consegna della merce richiesta.
I motivi possono delibarsi congiuntamente siccome strettamente connessi.
La fattura commerciale, di per se sola, non può costituire prova di un credito nel giudizio a cognizione piena: si tratta di un principio consolidato (ex multis Cass. civ., Sez. III, 16 gennaio 2023, n. 1170).
Sul punto quindi la sentenza del tribunale va confermata.
E' invece condivisibile la doglianza che imputa al primo giudice di non aver fatto corretto governo della norma dell'art. 1510 comma 2 c.c..
Il Tribunale, infatti ha inteso che i documenti di trasporto sottoscritti dal vettore non costituiscano prova della consegna della merce al destinatario mentre nel caso, come quello di specie, di CP_1
vendita di cosa che deve essere trasportata da un luogo all'altro l'obbligazione del venditore è adempiuta con la consegna al vettore.
Se è vero che, a norma dell'art. 1476 c.c. il venditore è obbligato a consegnare la cosa al compratore, e che nelle obbligazioni contrattuali, l'obbligato deve dimostrare l'adempimento a norma dell'art. 1218
c.c., nel caso della vendita a distanza la legge dispone che la dimostrazione di aver adempiuto l'obbligo di consegnare, è raggiunta dimostrando di aver consegnato la merce al vettore.
Del resto lo stesso primo giudice ha mostrato, correttamente, di ritenere sufficiente il documento di trasporto al fine della prova della consegna della merce al vettore, non ammettendo il capitolo 1 dedotto dall'opposta, mirante a far confermare ai testi tale consegna, perché documentale.
Sul quantum debeatur, occorre rilevare come il abbia provveduto al pagamento di parte del CP_1
credito (il decreto ingiuntivo è stato emesso per un residuo) ciò che oltre a confermare la ricezione della merce, conferma anche che il prezzo esposto era convenuto, posto che diversamente era naturale e logico attendersi una qualche contenstazione da parte del (non foss'altro per indicare che, coi CP_1
pagamenti effettuati riteneva saldato interamente il prezzo).
Questo ondivago comportamento del (che paga senza fiatare parte delle fatture e poi eccepisce CP_1
non aver neppure ricevuto la merce) fa ritenere l'opposizione del tutto infondata e puramente dilatoria.
In definitiva, la sentenza impugnata dev'essere riformata pronunciando condanna di Controparte_1
al pagamento di euro 17.624,00 oltre interessi legali di mora dal dovuto al saldo ed oltre spese del giudizio, stante la soccombenza, liquidate in dispositivo, considerando adeguata una riduzione del 50% dei parametri medi, avuto presente le difese svolte.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da Pt_1
nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
pagina 2 di 3 accoglie l'appello e condanna al pagamento, in favore dell'appellante, di euro Controparte_1
17.624,00 oltre interessi legali di mora dal dovuto al saldo ed oltre spese del giudizio, che liquida quanto al primo grado in euro 2.538,50 e all'appello (tre fasi) in euro 1.983,00 oltre per entrambi i gradi, spese vive 15% sg cassa ed iva di legge.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 4 novembre 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 860 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 20 ottobre 2025 e promossa
DA
con l'Avv. GIULIANO STRACCI, domicilio digitale, Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. ROTONDO SILVIO VIA GRAMSCI, Controparte_1 C.F._1
103 71100 GG .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Fermo n. 222/2023 del 21/03/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha opposto il decreto ingiuntivo mossogli dalla deducendo, per quanto ancora Controparte_1 Parte
qui di interesse, non aver mai ricevuto la merce, della cui vendita il provvedimento monitorio era diretto a procurare il saldo del prezzo.
Il primo giudice ha accolto l'opposizione ritenendo non raggiunta la prova della consegna della merce.
Ha appellato la sentenza , si è costituito resistendo il Parte CP_1
PRIMO MOTIVO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2214, 2709,
COD. CIV., in relazione all'efficacia probatoria piena della fattura e delle dichiarazioni in essa contenute.
pagina 1 di 3 SECONDO MOTIVO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1510 comma 2
COD. CIV., in relazione all'avvenuta consegna della merce richiesta.
I motivi possono delibarsi congiuntamente siccome strettamente connessi.
La fattura commerciale, di per se sola, non può costituire prova di un credito nel giudizio a cognizione piena: si tratta di un principio consolidato (ex multis Cass. civ., Sez. III, 16 gennaio 2023, n. 1170).
Sul punto quindi la sentenza del tribunale va confermata.
E' invece condivisibile la doglianza che imputa al primo giudice di non aver fatto corretto governo della norma dell'art. 1510 comma 2 c.c..
Il Tribunale, infatti ha inteso che i documenti di trasporto sottoscritti dal vettore non costituiscano prova della consegna della merce al destinatario mentre nel caso, come quello di specie, di CP_1
vendita di cosa che deve essere trasportata da un luogo all'altro l'obbligazione del venditore è adempiuta con la consegna al vettore.
Se è vero che, a norma dell'art. 1476 c.c. il venditore è obbligato a consegnare la cosa al compratore, e che nelle obbligazioni contrattuali, l'obbligato deve dimostrare l'adempimento a norma dell'art. 1218
c.c., nel caso della vendita a distanza la legge dispone che la dimostrazione di aver adempiuto l'obbligo di consegnare, è raggiunta dimostrando di aver consegnato la merce al vettore.
Del resto lo stesso primo giudice ha mostrato, correttamente, di ritenere sufficiente il documento di trasporto al fine della prova della consegna della merce al vettore, non ammettendo il capitolo 1 dedotto dall'opposta, mirante a far confermare ai testi tale consegna, perché documentale.
Sul quantum debeatur, occorre rilevare come il abbia provveduto al pagamento di parte del CP_1
credito (il decreto ingiuntivo è stato emesso per un residuo) ciò che oltre a confermare la ricezione della merce, conferma anche che il prezzo esposto era convenuto, posto che diversamente era naturale e logico attendersi una qualche contenstazione da parte del (non foss'altro per indicare che, coi CP_1
pagamenti effettuati riteneva saldato interamente il prezzo).
Questo ondivago comportamento del (che paga senza fiatare parte delle fatture e poi eccepisce CP_1
non aver neppure ricevuto la merce) fa ritenere l'opposizione del tutto infondata e puramente dilatoria.
In definitiva, la sentenza impugnata dev'essere riformata pronunciando condanna di Controparte_1
al pagamento di euro 17.624,00 oltre interessi legali di mora dal dovuto al saldo ed oltre spese del giudizio, stante la soccombenza, liquidate in dispositivo, considerando adeguata una riduzione del 50% dei parametri medi, avuto presente le difese svolte.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da Pt_1
nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
pagina 2 di 3 accoglie l'appello e condanna al pagamento, in favore dell'appellante, di euro Controparte_1
17.624,00 oltre interessi legali di mora dal dovuto al saldo ed oltre spese del giudizio, che liquida quanto al primo grado in euro 2.538,50 e all'appello (tre fasi) in euro 1.983,00 oltre per entrambi i gradi, spese vive 15% sg cassa ed iva di legge.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 4 novembre 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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