CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Novara, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Novara |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NOVARA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEZONE GIANFRANCO, Presidente e Relatore MICHELUZZI LORENZO, Giudice MONDELLO FABIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2/2024 depositato il 05/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Novara
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Novara
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320239002389217000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000 1 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320239002389217000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320239002389217000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320239002389217000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320239002389217000 IRPEF-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320239002389217000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320239002389217000 IVA-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320239002389217000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320239002389217000 IRAP 2000
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE Ricorrente_1
“Disporsi l'annullamento della cartella di pagamento n. 07320040016028024000 emessa da ADER di Novara, nonché dell'avviso di accertamento n. T7010100236/2021 emesso da ADE di Novara.”
CONCLUSIONI PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE di NOVARA
“Chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, di voler dichiarare l'inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.lgs. n. 546/1992”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Ricorrente_1Con ricorso tempestivamente notificato per via telematica, impugnava l'intimazione di pagamento notificatagli in data 19.10.2023, nonché la cartella di pagamento n.
07320040016028024000 e l'avviso di accertamento n. T7010100236/2021, lamentando l'omessa notifica dei predetti atti prodromici correlati all'intimazione di pagamento. Il ricorrente evidenziava che la citata cartella di pagamento ha ad oggetto tributi erariali (IRAP,
IRPEF, con connesse addizionali, e IVA) risalenti all'anno 2000, di talché, ove pure notificata il
4.12.2004, avuto riguardo al termine di 60 giorni per l'impugnazione, tali crediti si sono prescritti il 3.2.2015.
Quanto al credito tributario indicato nel citato avviso di accertamento riconducibile all'attività commerciale della d.i. Società_1 facente capo al ricorrente, che, in ipotesi, mai avrebbe trasmesso la
2 prescritta dichiarazioni fiscale, evidenziava che tale impresa risulta cancellata per cessazione di ogni attività dal 31.7.2007.
In ogni caso, si tratta, secondo la medesima contestazione, di prestazioni eseguite all'estero (RA
Società_2Taiwan, Algeria, Kuwait e Egitto) a favore di Group S.p.a. dall'impresa individuale del contribuente esercitata presso il luogo di residenza in Ucraina, per cui, secondo la legislazione italiana
(art. 162, commi 2 e 3, TUIR) e le Convenzioni tra Stati, sono imponibili solo nel caso in cui siano attribuibili ad una stabile organizzazione (come definita dalle singole Convenzioni fiscali) situata in
Italia. Nel caso di specie, non avendo l'impresa individuale di Ricorrente_1 i requisiti previsti, e avendo l'unica sede in Ucraina, i redditi prodotti non possono essere assoggettati ad imposta in Italia.
A riprova di ciò il contribuente dichiarava in tale Stato estero i suoi redditi. Del resto, la stessa CTP di Novara aveva già annullato l'analogo accertamento relativo all'anno 2014.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Novara che, sui motivi del ricorso, controdeduceva quanto segue.
La cartella di pagamento in questione veniva notificata il 4.12.2004 a mani dell'interessato, mentre l'avviso di accertamento veniva notificato per compiuta giacenza il 16.11.2021, a seguito dell'accesso presso la residenza del contribuente risultante dal certificato di residenza storico.
Peraltro, con l'accesso agli atti del 27.7.2022, il ricorrente otteneva copia sia dell'avviso di accertamento che della relata di notifica. In ordine alla eccepita prescrizione, richiamata la pacifica applicazione del termine decennale per i crediti erariali, per effetto della sospensione dei termini dal 27.12.2013 al 16.6.2014 stabilito dalla legge di stabilità 2014, la prescrizione sarebbe comunque intervenuta il 24.7.2015. Nel caso di specie, tale termine è stato pienamente rispettato, tenuto conto degli atti interruttivi consistenti nelle intimazioni di pagamento notificate in data 21.7.2015 e 14.1.2022.
Pertanto, alcuna censura poteva più essere svolta su tale provvedimento, rimanendo riservata all'impugnazione la sola discussione dei vizi propri dell'intimazione di pagamento notificata il
19.10.2023.
3 In ogni caso, con riferimento alla fondatezza dell'accertamento l'Ufficio rilevava che, essendo il ricorrente iscritto all'anagrafe della popolazione residente in Italia, non c'è dubbio che lo stesso sia soggetto passivo di imposta ex art. 2 TUIR, tanto più perché, nel caso di specie, si tratta prestazioni eseguite in favore di un committente italiano, rimanendo irrilevante il luogo estero di erogazione dei servizi
Del resto, nell'evocato caso analogo afferente all'anno di imposta 2014, la CGT di 2° grado del
Piemonte aveva ribaltato la decisione del CGT di Novara, accogliendo l'appello dell'A.F. e condannando il ricorrente alle spese dei due gradi di giudizio. Sicché, l'Agenzia della Entrate di Novara chiedeva dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, con rifusione delle spese di lite.
A seguito di espressa richiesta, la trattazione della causa è avvenuta in pubblica udienza, nella quale le parti, richiamando i propri atti defensionali, hanno insistito per le conclusioni ivi assunte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per cui va rigettato.
Preliminarmente, come debitamente documentato dall'Ufficio resistente in ordine agli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata, va evidenziato che la cartella di pagamento n.
07320040016028024000, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR n. 600/73, veniva regolarmente notificata al ricorrente a mani proprie il 4.12.2004, come da relata di consegna del plico dell'agente notificatore e sottoscrizione del destinatario (cfr., allegato 5 delle controdeduzioni).
Quanto all'avviso di accertamento n. T7010100236/2021, la notifica veniva eseguita a mezzo servizio postale ai sensi della legge n. 890/82, per cui, stante la temporanea assenza del destinatario e la mancanza di persone abilitate a ricevere il plico da consegnare, l'agente postale provvedeva al deposito dello stesso in data 5.11.2021 e alla spedizione, in data 8.11.2021, della racc. a.r. contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito (c.d. CAD), con conseguente mancato ritiro nel termine di dieci giorni dal deposito in data 16.11.2021 (cfr., allegato n. 6).
Al riguardo, rileva la prova non già della consegna della CAD, ma del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario, e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da altre persone abilitate, ovvero dall'annotazione dell'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso stesso. 4 Nel caso di specie, come si evince dalla documentazione prodotta dall'Ufficio, l'agente postale, non avendo rinvenuto all'indirizzo nessuna persona idonea a ricevere la comunicazione, attestava ciò nell'avviso di ricevimento (CAD immessa nella cassetta postale), con conseguente perfezionamento della notifica decorsi 10 giorni dalla spedizione in data 16.11.2021 della raccomandata contenente la CAD (cfr., Cass. 14.9.2025 n. 25158).
In ordine al luogo di esecuzione della notifica deve osservarsi che la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicare all'Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato di eventuali variazioni (cfr., ex multis, Cass. 17.8.2021 n. 22979).
La mancata comunicazione, originaria o successiva, del domicilio fiscale da parte di un soggetto legittima il Fisco ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, ricorrendo eventualmente a forme semplificate, tra cui quella a mezzo servizio postale (cfr., Cass civ., sez. V,.
27.5.2024 n. 14805; Cass. 28.11.2014 n. 25272; Cass. sez. Trib, 30.5.2012 n. 8637).
Nel caso di specie, il ricorrente si limitava a comunicare l'indirizzo della nuova sede legale alla Camera di Commercio, nulla segnalando all'Autorità finanziaria ai fini dell'aggiornamento del domicilio fiscale, per cui legittimamente l'ente impositore eseguiva la notifica presso l'ultimo domicilio fiscale risultante dall'Anagrafe tributaria. Non c'è dubbio che dal 3 gennaio 2019 il ricorrente risulta residente in [...], ove veniva eseguita la notifica in oggetto (cfr., elenco domicili fiscali di cui all'allegato n. 8).
Ne discende che l'eccezione di nullità della notificazione è infondata.
La definitività degli atti presupposti comporta che l'impugnazione è, all'evidenza, tardiva (art. 21 D.L.vo n. 546/92) con riferimento ai titoli oggetto dell'intimazione, non essendo possibile svolgere alcuno scrutinio di legittimità della pretesa tributaria e dell'azione riscossiva con riferimento alla cartella di pagamento e all'avviso di accertamento, e vieppiù in relazione alle pregresse intimazioni di pagamento notificate a suo tempo al contribuente.
Peraltro, alcuna specifica censura è stata formulata in ordine all'intimazione di pagamento notificata il
19.10.2023, quale atto autonomamente impugnabile per far valere in giudizio vizi propri. Quanto invece ai fatti successivi alla cartella di pagamento o all'atto di accertamento, deve rilevarsi in ordine alla invocata prescrizione che, come documentato dall'Ufficio, venivano notificati al ricorrente due separate intimazioni di pagamento, rispettivamente, in data 21.7.2015, con le modalità ex artt. 26,
5 comma 4, DPR n. 602/73 e 60 DPR n. 600/73, e in data 14.1.2022, a mani della moglie convivente (cfr., allegati n. 10 e 11).
Orbene, costituisce jus receptum condiviso da questa Corte, che l'intimazione di pagamento costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art. 19 D.lgs. n. 546/92, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora, di talché, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (cfr., Cass. 30.10.2025 n.
28706; Cass. 21.7.2025 n. 20476; Cass. 13.2.2025 n. 3733). Ne discende che, in ogni caso, il contribuente non può far valere la prescrizione già maturata che avrebbe dovuto eccepire con i precedenti atti interruttivi.
Essendo intervenuto a breve distanza l'ulteriore intimazione di pagamento oggetto di ricorso, ne consegue che non è fondata l'eccezione di prescrizione.
Per mera completezza, in ordine al merito della pretesa azionata con l'avviso di accertamento, va condivisa la motivazione espressa dalla CGT di 2° grado del Piemonte che, in applicazione dell'art. 2 TUIR, stabiliva l'assoggettabilità a tassazione del reddito prodotto dal ricorrente dalla sua impresa individuale ancorché avente sede in Ucraina, in quanto persona residente in Italia.
Dunque, il ricorso va respinto. In base al criterio della soccombenza, le spese di giudizio vanno poste a carico del ricorrente e si liquidano come in dispositivo sulla base del valore della causa, della complessità delle questioni trattate e dell'effettiva attività espletata.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Spese a carico di parte ricorrente che si liquidano in euro 4.000,00.
Così deciso in Novara, il 10 febbraio 2026
Il Presidente rel.
GI EZ
6
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NOVARA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEZONE GIANFRANCO, Presidente e Relatore MICHELUZZI LORENZO, Giudice MONDELLO FABIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2/2024 depositato il 05/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Novara
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Novara
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320239002389217000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000 1 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320239002389217000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320239002389217000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320239002389217000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320239002389217000 IRPEF-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320239002389217000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320239002389217000 IVA-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320239002389217000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320239002389217000 IRAP 2000
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE Ricorrente_1
“Disporsi l'annullamento della cartella di pagamento n. 07320040016028024000 emessa da ADER di Novara, nonché dell'avviso di accertamento n. T7010100236/2021 emesso da ADE di Novara.”
CONCLUSIONI PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE di NOVARA
“Chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, di voler dichiarare l'inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.lgs. n. 546/1992”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Ricorrente_1Con ricorso tempestivamente notificato per via telematica, impugnava l'intimazione di pagamento notificatagli in data 19.10.2023, nonché la cartella di pagamento n.
07320040016028024000 e l'avviso di accertamento n. T7010100236/2021, lamentando l'omessa notifica dei predetti atti prodromici correlati all'intimazione di pagamento. Il ricorrente evidenziava che la citata cartella di pagamento ha ad oggetto tributi erariali (IRAP,
IRPEF, con connesse addizionali, e IVA) risalenti all'anno 2000, di talché, ove pure notificata il
4.12.2004, avuto riguardo al termine di 60 giorni per l'impugnazione, tali crediti si sono prescritti il 3.2.2015.
Quanto al credito tributario indicato nel citato avviso di accertamento riconducibile all'attività commerciale della d.i. Società_1 facente capo al ricorrente, che, in ipotesi, mai avrebbe trasmesso la
2 prescritta dichiarazioni fiscale, evidenziava che tale impresa risulta cancellata per cessazione di ogni attività dal 31.7.2007.
In ogni caso, si tratta, secondo la medesima contestazione, di prestazioni eseguite all'estero (RA
Società_2Taiwan, Algeria, Kuwait e Egitto) a favore di Group S.p.a. dall'impresa individuale del contribuente esercitata presso il luogo di residenza in Ucraina, per cui, secondo la legislazione italiana
(art. 162, commi 2 e 3, TUIR) e le Convenzioni tra Stati, sono imponibili solo nel caso in cui siano attribuibili ad una stabile organizzazione (come definita dalle singole Convenzioni fiscali) situata in
Italia. Nel caso di specie, non avendo l'impresa individuale di Ricorrente_1 i requisiti previsti, e avendo l'unica sede in Ucraina, i redditi prodotti non possono essere assoggettati ad imposta in Italia.
A riprova di ciò il contribuente dichiarava in tale Stato estero i suoi redditi. Del resto, la stessa CTP di Novara aveva già annullato l'analogo accertamento relativo all'anno 2014.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Novara che, sui motivi del ricorso, controdeduceva quanto segue.
La cartella di pagamento in questione veniva notificata il 4.12.2004 a mani dell'interessato, mentre l'avviso di accertamento veniva notificato per compiuta giacenza il 16.11.2021, a seguito dell'accesso presso la residenza del contribuente risultante dal certificato di residenza storico.
Peraltro, con l'accesso agli atti del 27.7.2022, il ricorrente otteneva copia sia dell'avviso di accertamento che della relata di notifica. In ordine alla eccepita prescrizione, richiamata la pacifica applicazione del termine decennale per i crediti erariali, per effetto della sospensione dei termini dal 27.12.2013 al 16.6.2014 stabilito dalla legge di stabilità 2014, la prescrizione sarebbe comunque intervenuta il 24.7.2015. Nel caso di specie, tale termine è stato pienamente rispettato, tenuto conto degli atti interruttivi consistenti nelle intimazioni di pagamento notificate in data 21.7.2015 e 14.1.2022.
Pertanto, alcuna censura poteva più essere svolta su tale provvedimento, rimanendo riservata all'impugnazione la sola discussione dei vizi propri dell'intimazione di pagamento notificata il
19.10.2023.
3 In ogni caso, con riferimento alla fondatezza dell'accertamento l'Ufficio rilevava che, essendo il ricorrente iscritto all'anagrafe della popolazione residente in Italia, non c'è dubbio che lo stesso sia soggetto passivo di imposta ex art. 2 TUIR, tanto più perché, nel caso di specie, si tratta prestazioni eseguite in favore di un committente italiano, rimanendo irrilevante il luogo estero di erogazione dei servizi
Del resto, nell'evocato caso analogo afferente all'anno di imposta 2014, la CGT di 2° grado del
Piemonte aveva ribaltato la decisione del CGT di Novara, accogliendo l'appello dell'A.F. e condannando il ricorrente alle spese dei due gradi di giudizio. Sicché, l'Agenzia della Entrate di Novara chiedeva dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, con rifusione delle spese di lite.
A seguito di espressa richiesta, la trattazione della causa è avvenuta in pubblica udienza, nella quale le parti, richiamando i propri atti defensionali, hanno insistito per le conclusioni ivi assunte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per cui va rigettato.
Preliminarmente, come debitamente documentato dall'Ufficio resistente in ordine agli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata, va evidenziato che la cartella di pagamento n.
07320040016028024000, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR n. 600/73, veniva regolarmente notificata al ricorrente a mani proprie il 4.12.2004, come da relata di consegna del plico dell'agente notificatore e sottoscrizione del destinatario (cfr., allegato 5 delle controdeduzioni).
Quanto all'avviso di accertamento n. T7010100236/2021, la notifica veniva eseguita a mezzo servizio postale ai sensi della legge n. 890/82, per cui, stante la temporanea assenza del destinatario e la mancanza di persone abilitate a ricevere il plico da consegnare, l'agente postale provvedeva al deposito dello stesso in data 5.11.2021 e alla spedizione, in data 8.11.2021, della racc. a.r. contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito (c.d. CAD), con conseguente mancato ritiro nel termine di dieci giorni dal deposito in data 16.11.2021 (cfr., allegato n. 6).
Al riguardo, rileva la prova non già della consegna della CAD, ma del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario, e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da altre persone abilitate, ovvero dall'annotazione dell'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso stesso. 4 Nel caso di specie, come si evince dalla documentazione prodotta dall'Ufficio, l'agente postale, non avendo rinvenuto all'indirizzo nessuna persona idonea a ricevere la comunicazione, attestava ciò nell'avviso di ricevimento (CAD immessa nella cassetta postale), con conseguente perfezionamento della notifica decorsi 10 giorni dalla spedizione in data 16.11.2021 della raccomandata contenente la CAD (cfr., Cass. 14.9.2025 n. 25158).
In ordine al luogo di esecuzione della notifica deve osservarsi che la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicare all'Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato di eventuali variazioni (cfr., ex multis, Cass. 17.8.2021 n. 22979).
La mancata comunicazione, originaria o successiva, del domicilio fiscale da parte di un soggetto legittima il Fisco ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, ricorrendo eventualmente a forme semplificate, tra cui quella a mezzo servizio postale (cfr., Cass civ., sez. V,.
27.5.2024 n. 14805; Cass. 28.11.2014 n. 25272; Cass. sez. Trib, 30.5.2012 n. 8637).
Nel caso di specie, il ricorrente si limitava a comunicare l'indirizzo della nuova sede legale alla Camera di Commercio, nulla segnalando all'Autorità finanziaria ai fini dell'aggiornamento del domicilio fiscale, per cui legittimamente l'ente impositore eseguiva la notifica presso l'ultimo domicilio fiscale risultante dall'Anagrafe tributaria. Non c'è dubbio che dal 3 gennaio 2019 il ricorrente risulta residente in [...], ove veniva eseguita la notifica in oggetto (cfr., elenco domicili fiscali di cui all'allegato n. 8).
Ne discende che l'eccezione di nullità della notificazione è infondata.
La definitività degli atti presupposti comporta che l'impugnazione è, all'evidenza, tardiva (art. 21 D.L.vo n. 546/92) con riferimento ai titoli oggetto dell'intimazione, non essendo possibile svolgere alcuno scrutinio di legittimità della pretesa tributaria e dell'azione riscossiva con riferimento alla cartella di pagamento e all'avviso di accertamento, e vieppiù in relazione alle pregresse intimazioni di pagamento notificate a suo tempo al contribuente.
Peraltro, alcuna specifica censura è stata formulata in ordine all'intimazione di pagamento notificata il
19.10.2023, quale atto autonomamente impugnabile per far valere in giudizio vizi propri. Quanto invece ai fatti successivi alla cartella di pagamento o all'atto di accertamento, deve rilevarsi in ordine alla invocata prescrizione che, come documentato dall'Ufficio, venivano notificati al ricorrente due separate intimazioni di pagamento, rispettivamente, in data 21.7.2015, con le modalità ex artt. 26,
5 comma 4, DPR n. 602/73 e 60 DPR n. 600/73, e in data 14.1.2022, a mani della moglie convivente (cfr., allegati n. 10 e 11).
Orbene, costituisce jus receptum condiviso da questa Corte, che l'intimazione di pagamento costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art. 19 D.lgs. n. 546/92, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora, di talché, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (cfr., Cass. 30.10.2025 n.
28706; Cass. 21.7.2025 n. 20476; Cass. 13.2.2025 n. 3733). Ne discende che, in ogni caso, il contribuente non può far valere la prescrizione già maturata che avrebbe dovuto eccepire con i precedenti atti interruttivi.
Essendo intervenuto a breve distanza l'ulteriore intimazione di pagamento oggetto di ricorso, ne consegue che non è fondata l'eccezione di prescrizione.
Per mera completezza, in ordine al merito della pretesa azionata con l'avviso di accertamento, va condivisa la motivazione espressa dalla CGT di 2° grado del Piemonte che, in applicazione dell'art. 2 TUIR, stabiliva l'assoggettabilità a tassazione del reddito prodotto dal ricorrente dalla sua impresa individuale ancorché avente sede in Ucraina, in quanto persona residente in Italia.
Dunque, il ricorso va respinto. In base al criterio della soccombenza, le spese di giudizio vanno poste a carico del ricorrente e si liquidano come in dispositivo sulla base del valore della causa, della complessità delle questioni trattate e dell'effettiva attività espletata.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Spese a carico di parte ricorrente che si liquidano in euro 4.000,00.
Così deciso in Novara, il 10 febbraio 2026
Il Presidente rel.
GI EZ
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