Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Novara, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 19
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento fosse stata regolarmente notificata a mani proprie e che l'avviso di accertamento fosse stato notificato per compiuta giacenza, con perfezionamento della notifica decorsi 10 giorni dalla spedizione della comunicazione di avvenuto deposito.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti erariali

    La Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo che i termini non fossero maturati a causa della sospensione dei termini e degli atti interruttivi notificati (intimazioni di pagamento). Inoltre, ha affermato che l'intimazione di pagamento, se non impugnata, preclude l'eccezione di prescrizione maturata anteriormente.

  • Rigettato
    Imponibilità dei redditi prodotti all'estero

    La Corte ha condiviso la motivazione della CGT di 2° grado del Piemonte, ritenendo che il reddito prodotto dal contribuente residente in Italia sia assoggettabile a tassazione anche se prodotto da un'impresa individuale avente sede all'estero, in applicazione dell'art. 2 TUIR.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Novara, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 19
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Novara
    Numero : 19
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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