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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 462/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
ROMANO EMANUELA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1794/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale NZ
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - IO - NZ
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000607957000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000607957000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000607957000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDHTDHM000234/2012 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDHTDHM000234/2012 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDHTDHM000234/2012 IRPEF-ALTRO 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1312/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 03020249000607957/000 e la relativa cartella indicata del valore di euro 1.287,66 per omessa notifica atti presupposti ed intervenuta prescrizione del credito.
Con ordinanza del 17.11.2025 il giudice ha chiesto alla parte di provare in giudizio la tempestività del ricorso, non essendo stata fornita la prova della data di notifica dell'atto impugnato, nonché considerato che la parte resistente non si era costituita in giudizio, la prova della notifica effettuata a mezzo pec in formato ".eml o.msg”.
In data odierna ha così deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile non avendo la parte ottemperato nel termine perentorio indicato dal giudice all'integrazione richiesta.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Nulla sulle spese.
NZ, 1.12.2025
Il Giudice
EM AN
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
ROMANO EMANUELA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1794/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale NZ
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - IO - NZ
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000607957000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000607957000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000607957000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDHTDHM000234/2012 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDHTDHM000234/2012 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDHTDHM000234/2012 IRPEF-ALTRO 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1312/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 03020249000607957/000 e la relativa cartella indicata del valore di euro 1.287,66 per omessa notifica atti presupposti ed intervenuta prescrizione del credito.
Con ordinanza del 17.11.2025 il giudice ha chiesto alla parte di provare in giudizio la tempestività del ricorso, non essendo stata fornita la prova della data di notifica dell'atto impugnato, nonché considerato che la parte resistente non si era costituita in giudizio, la prova della notifica effettuata a mezzo pec in formato ".eml o.msg”.
In data odierna ha così deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile non avendo la parte ottemperato nel termine perentorio indicato dal giudice all'integrazione richiesta.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Nulla sulle spese.
NZ, 1.12.2025
Il Giudice
EM AN