Sentenza 17 giugno 2015
Massime • 1
In tema di termini di durata della custodia cautelare, l'astensione dei difensori dalle udienze, costituendo esercizio di un diritto e non un legittimo impedimento, determina la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare ex art. 304, comma primo, lett. b) cod. proc. pen., con la conseguenza che, ai sensi del comma settimo del predetto articolo, nel computo del limite temporale massimo, pari al doppio dei termini di fase, non deve tenersi conto del periodo di tempo compreso tra l'udienza rinviata per l'adesione all'astensione e quella successiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/06/2015, n. 41165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41165 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2015 |
Testo completo
4 1 1 6 5 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 17/06/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. ANTONIO ESPOSITO N. 1278 Dott. GEPPINO RAGO - Consigliere - N. 14950/2015- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GIOVANNA VERGA - Consigliere - Dott. ANDREA PELLEGRINO - Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA OR N. IL 13/10/1985 avverso l'ordinanza n. 385/2015 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 16/02/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Sante Sina i che ha conclus jesi erigunts Udit i difensor Avv.; Vianello Acconeři Valerio che resiste nei motivi di ricors : CONSIDERATO IN FATTO Ricorre per Cassazione, a mezzo del difensore, CA OR avverso l'ordinanza in data 16.2.2015 del Tribunale del riesame di Napoli che ha confermato l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli in data 16 gennaio 2015 che ha rigettato la declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti del prevenuto con ordinanza del Gip del locale Tribunale in data 18 gennaio 2012, con riguardo al reato di cui all'articolo 12quinquies legge numero 356/1992 e 7 legge numero 203/91. Il Tribunale del riesame ha ritenuto che il termine massimo di fase dibattimentale non era perento perché andava calcolato, per il disposto di cui all'articolo 304 comma 7 codice di procedura penale che richiama l'articolo 304 comma 1lett. b) codice di procedura penale, aggiungendo allo stesso i periodi di sospensione trovanti causa nell'adesione dei difensori all'astensione delle udienze proclamata dall'associazione di categoria considerato che l'astensione rientra nelle ipotesi di cui all'articolo 304 comma 1 lett. b). Deduce il ricorrente violazione ed erronea applicazione degli articoli 303 comma 1lett. b) n. 2) e 304 comma 1 lett. a) e b) co 6 e 7 codice procedura penale. Rileva che l'ordinanza impugnata ha confermato il provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli non affrontando con la doverosa completezza gli argomenti che la difesa aveva addotto a sostegno dell'atto di impugnazione. In particolare non ha tenuto in considerazione due sentenze di questa corte, la prima delle sezioni unite numero 29556 del 29 maggio 2014 e la seconda della 6° Sezione penale numero 36208 del 26 giugno 2014 dalle quali aveva tratto la convinzione che né la sospensione disposta il 24 settembre 2014 dal Tribunale di Napoli ex comma due articolo 304 codice procedura penale, né quelle conseguenti all'astensione dei difensori dalle udienze, potessero modificare la data di decorrenza del doppio dei termini di fase, ineludibilmente fissata al 14 gennaio 2015 limite che non poteva peraltro essere intaccato neanche utilizzando i mesi di cui all'articolo 603 comma 1 lett. b) n. 3bis codice di procedura penale. Il ricorrente in data 3.6. 2015 presentava motivi nuovi allegando sentenza del Tribunale del Riesame Napoli del 13.15.2015 a conferma della tesi sostenuta. RITENUTO IN DIRITTO Il ricorso è infondato La questione sottoposta al vaglio di questa Corte è quella "se ai fini del calcolo del termine massimo di fase di durata della custodia cautelare deve tenersi conto dei periodi di sospensione dovuta a rinvii del dibattimento per adesione del difensori all'astensione 1 dalle udienze proclamate dall'associazione di categoria, periodi che nel caso di specie : sono stati computati dai giudici di merito". Ciò detto deve rilevarsi che anche le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza AN (n. 40187 del 2014), le cui motivazioni sono state depositate in data successiva alla sentenza della Sez. 6 di questa Corte richiamata dal ricorrente, nel rilevare che la mancata partecipazione del difensore a seguito di dichiarazione di astensione dalle udienze non è dovuta ad un impedimento, ma all'esercizio di un diritto costituzionale, che il giudice deve riconoscere e garantire, purché avvenga nel rispetto delle condizioni e dei presupposti previsti dalle specifiche norme che lo regolano, hanno evidenziato come : l'interesse fondamentale dello Stato di evitare la prescrizione dei reati (che aveva determinato in passato la gran parte dei bilanciamenti ad opera del giudice, è ampiamente soddisfatta a prescindere dalla disposizione dell'art. 4, lett. b), del codice di autoregolamentazione, secondo cui l'astensione non è consentita nei procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero entro 360, 180 o 90 giorni se pendenti rispettivamente nella fase delle indagini preliminari, o in grado di merito o nel giudizio di legittimità anche dal pacifico - orientamento secondo cui il corso della prescrizione rimane sospeso per l'intero periodo compreso tra l'udienza rinviata per l'astensione e quella successiva. Così come hanno sottolineato come, in caso di rinvio per astensione in processo con imputati sottoposti a custodia cautelare, è pacifica l'operatività della sospensione dei relativi termini, ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. richiamando il costante orientamento giurisprudenziale delle singole sezioni (Sez. 5, n. 3920 del 22/09/1997, Gaglione, Rv. 208826; Sez. 1, n. 1036 del 14/02/2000, Mazzocca, Rv. 215376; nonché, da ultimo, Sez. 1, n. 12697 del 15/01/2008, Schiavone, Rv. 239357, secondo cui la sospensione va commisurata all'effettiva durata del rinvio disposto dal giudice;
Sez. 5, n. 19646 del 19/04/2011, Ambrosino, Rv. 250178, secondo cui non è necessaria un'esplicita ordinanza dispositiva della sospensione dei termini custodiali). In sintesi anche dalle SSUU di questa Corte è stato ribadito che il concetto di "impedimento a comparire" risulta chiaramente incompatibile con una condotta (quella di non intervenire all'udienza in forza dell'adesione alla proclamata astensione dalle udienze) non imposta da eventi o cause esterne ma frutto della libera volontà di scelta del professionista interessato che rende così privo di assistenza l'imputato e ulteriormente affermato che il caso deve essere inquadrato nella nozione, in senso lato, della mancata partecipazione del difensore, che renda "privo di assistenza uno o 2 più imputati", con conseguente applicabilità, ai fini della sospensione dei termini di custodia cautelare, della lettera b) del comma 1 dell'art. 304 c.p.p., che prevede sostanzialmente l'ipotesi di mancata prestazione dell'assistenza difensiva, determinante la sospensione o il rinvio del dibattimento. I giudici di merito si sono attenuti a detti principi e hanno ritenuto che computando anche i periodi di sospensione trovanti causa nella adesione dei difensori all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria non risultava ancora decorso il termine massimo di fase. Il ricorso deve pertanto essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si for all. c. provveda a norma dell'art. Roma 17.6.2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio ESPOSITO Giovanna VERGA дела DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 13 011. 2015 IL CANCELLIED M E R Claudia PI i P U S Hall O * N 3