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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 02/05/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. ssa Vincenza Bennici Giudice dr. ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1011 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata in [...], il [...], elettivamente domici- Parte_1
liata presso lo studio dell'avv. Santamaria Calogero, che la rappresenta e di- fende, giusta procura allegata al ricorso ricorrente
CONTRO
nato in [...], il [...], elettivamente domiciliato CP_1
presso lo studio degli avv.ti Franzò Cristiana e Arcieri Antonella, che lo rap- presentano e difendono, giusta procura allegata alla memoria di costituzione resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza art. 127 ter c.p.c. del 13 dicembre 2024;
DEL P.M.: cfr. conclusioni del 16 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 12 aprile 2022, , premettendo di Parte_1
avere, in data 24 ottobre 1998, contratto matrimonio con dalla CP_1
cui unione sono nati due figli, , maggiorenne ma non econo- Persona_1
micamente indipendente, e minorenne, ha chiesto che venisse Persona_2
pronunciata la separazione personale dal marito, con addebito a quest'ultimo.
A sostegno della domanda la ricorrente ha rappresentato che il venir meno dell'affectio maritalis sarebbe addebitabile al marito, il quale, più volte nel corso del matrimonio, anche sotto l'effetto di sostanze alcoliche, avrebbe adoperato violenza fisica e verbale nei suoi confronti alla presenza dei figli, i quali, talvol- ta, sarebbero stati aggrediti anche loro.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento esclusivo dei figli o, in subordine,
l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso il proprio domici- lio, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale e del magazzino pertinenziale, la previsione dell'obbligo in capo al di corrisponderle, a titolo di man- Pt_1
tenimento dei figli, un assegno mensile pari ad euro 500,00 (250,00 euro per ciascuno), oltre al 50 % delle spese straordinarie, e un assegno di manteni- mento in suo favore pari ad euro 200,00, nonché la condanna del medesimo alla restituzione dell'automobile AT DA.
Con memoria, depositata il 23 febbraio 2023, si è costituito il CP_1
- 2 - quale ha aderito alla domanda di separazione, ma ha contestato la domanda di addebito e quella di mantenimento formulata dalla ricorrente in proprio favo- re e in favore della figlia maggiorenne, la quale sarebbe autonoma, chiedendo l'affidamento condiviso del figlio Persona_2
Ha chiesto, infine, che venisse escluso dall'assegnazione dell'uso della casa coniugale l'uso del magazzino di pertinenza e del relativo mobilio, doman- dando la restituzione di beni mobili di sua proprietà rimasti presso la casa co- niugale e la divisione dei risparmi accumulati in costanza di matrimonio, pre- cisando di aver provveduto ad effettuare il passaggio di proprietà dell'automobile AT DA.
Esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione e sentita la figlia maggiorenne all'udienza del 24 gennaio 2023, il Presidente f.f. ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 708 c.p.c. e ha incaricato i Sevizi
Sociali territorialmente competenti, rimettendo le parti davanti al giudice istruttore per la trattazione del merito.
Con memoria integrativa, depositata il 23 febbraio 2023, ha Parte_1
insisto su quanto già dedotto.
Con comparsa, depositata il 17 giugno 2023, allegando un peg- CP_1
gioramento della propria situazione economica a causa del suo sopravvenuto licenziamento, ha chiesto una riduzione dell'importo dell'assegno di mante- nimento previsto a suo carico in favore del figlio per un impor- Persona_2
to pari ad euro 100,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie, insistendo per il resto sulle già articolate difese.
La causa, istruita con produzione documentale ed escussione testimoniale, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 13 dicembre 2024, è stata trattenuta in
[...]
[...]
P.IV cisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere e venendo al merito, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata da parte ricorrente, considerato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non riconciliarsi e il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circo- stanze poste a sostegno delle difese reciproche, oltre che la mancata opposi- zione del resistente.
La ricorrente ha formulato domanda di addebito.
È da evidenziare come, in tema di separazione personale dei coniugi, la pro- nuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi co- niugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01).
Nel caso di specie, si ritiene dimostrato che la convivenza sia divenuta intolle- rabile a causa della condotta del . Pt_1
In particolare, la teste , sentita nel corso del giudizio, Testimone_1
spettatrice delle condotte violente perpetrate all'interno delle mura domesti- che, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha riferito di aver visto più volte il padre aggredire la madre, soprattutto quando il primo era in stato di ebbrezza, nonché di essere stata a sua volta vittima di violenza (cfr. verbale di udienza del 28 giugno 2024: “Io ricordo che ero intervenuta durante un litigio tra i miei genitori e sono stata aggredita, riportando queste lesioni;
ricordo che durante il matri- monio la situazione era proprio questa, e in relazione a quest'episodio, ricordo che mia ma- dre ha chiamato le forze dell'ordine…lo so perché mio padre anche in casa ha sempre bevuto
- 4 - e l'ho visto ancora bere nei bar, in quanto da piccola capitava che vi andassi con lui e lo ve- devo. Ricordo che, dopo che gli era stata sospesa la patente per circolazione in auto sotto
l'effetto di sostanze alcoliche, e io ero in auto in quell'occasione, e dopo che, in relazione all'episodio di cui ho riferito, sono intervenute le forze dell'ordine, mio padre ha seguito un
Pt_ percorso al , ma poi ha ripreso a bere, e io lo vedevo a casa”).
Ebbene, tali propalazioni coerenti e dettagliate non risultano contraddette da elementi di segno contrario, anzi sono corroborate dalla documentazione in atti e relativa ai diversi procedimenti penali, nel quale il è stato imputa- Pt_1
to e condannato per il reato di maltrattamenti.
Infatti, dalla disamina della documentazione prodotta è emerso che nel corso del matrimonio il abbia posto in essere una condotta prevaricatrice, of- Pt_1
fensiva e anche violenta a carico della moglie, dando luogo a un clima di ter- rore e di soggezione dell'intero nucleo familiare, condotta accertata di recente anche in sede penale con sentenza Gip, resa da questo Tribunale il 21 marzo
2022, parzialmente riformata con riferimento alla pena dalla sentenza resa dalla Corte d'appello di Palermo del 13 luglio 2023, passata in giudicato.
A tal proposito, va detto come la prova dell'addebito della separazione può essere raggiunta, utilizzando anche le risultanze documentali quali la sentenza pronunciata nell'ambito di un procedimento penale, ove il coniuge sia stato condannato per i reati di cui agli artt. 572 e 582 c.p.., trattandosi di prove documentali da cui il Giudice civile può trarre elementi di convincimen- to.
Pertanto, sulla scorta delle emergenze probatorie si ritiene che la condotta violenta del abbia avuto una indubbia incidenza causale rispetto alla ri- Pt_1
chiesta di separazione avanzata dalla moglie.
- 5 - Sul punto, pare opportuno evidenziare che l'abitualità di comportamenti vio- lenti integra la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e di per sé giusti- fica la pronuncia di addebito.
La reiterazione di atteggiamenti aggressivi e violenti negli anni lesivi dell'inte- resse della famiglia si configura come prova dell'efficienza causale di tali fatti rispetto al fallimento coniugale;
infatti, le reiterate violenze fisiche e morali in- flitte da un coniuge nei confronti dell'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intolle- rabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, nonché da esonerare il giudice di merito, il quale abbia ac- certato i siffatti comportamenti, dal dovere di comparare tali comportamenti con la condotta del coniuge vittima delle violenze, in quanto i comportamenti medesimi, proprio in ragione della loro estrema gravità, escludono qualsiasi possibilità di comparazione, se non rispetto a comportamenti omogenei (
Cass. n. 7388/2017).
Per tali ragioni, la domanda di addebito proposta da va accol- Parte_1
ta.
Per quanto riguarda le altre statuizioni, va confermato quanto previsto in sede di ordinanza presidenziale del 30 gennaio 2023, così come modificate con or- dinanza del 20 settembre 2024.
Pertanto, con riferimento all'affidamento del figlio minore va Persona_2
confermato l'affidamento esclusivo del medesimo alla madre.
Sul punto, va ricordato che la deroga alla regola dell'affidamento condiviso può operare quando risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condi-
- 6 - zione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
Ebbene, nel caso di specie, la circostanza che il si sia reso autore di Pt_1
condotte di violenza domestica rende certamente più rispondente all'interesse del minore l'affidamento esclusivo alla madre, la quale si è sempre occupata di lui, preoccupandosi della sua educazione e della sua crescita.
Per quanto riguarda il regime di visita, tenuto conto di quanto relazionato dai
Servizi Sociali del Comune di Agrigento in ordine alla ferma volontà manife- stata dal minore, quasi diciassettenne, di interrompere la programmazione di incontri con il padre (cfr. Relazione del 31 marzo 2023), va previsto che gli incontri possano avvenire in uno spazio neutro, previa espressa richiesta da indirizzare ai responsabili del servizio sociale territorialmente competente, se- condo un calendario di incontri predisposto dai medesimi e in loro presenza e solo in caso di espressa volontà del minore adolescente di riprendere i contatti con il padre.
Va evidenziato che è stato ritenuto non necessario disporre l'audizione del minore ( classe 2008), il quale, solo nel corso degli incontri pro- Persona_2
tetti con il padre, ha manifestato chiaramente la volontà di interromperne la programmazione, tenuto conto che in quelle occasioni le discussioni avute con il padre e relazionate dai responsabili dei Servizi Sociali hanno fatto rie- mergere in lui quei sentimenti di sofferenza, già vissuti nel corso della convi- venza con il genitore.
Pertanto, l'ascolto del minore, che avrebbe comportato inevitabilmente la rie- vocazione del clima vessatorio cui è stato sottoposto per anni, avrebbe finito per destabilizzarlo, pregiudicando il suo superiore interesse.
- 7 - Venendo, adesso, alle statuizioni economiche, essendo stata accertata, nel cor- so del giudizio, l'autonomia della figlia maggiorenne , la quale Persona_1
ha contratto matrimonio, costituendo un autonomo nucleo familiare, non va previsto alcun obbligo di mantenimento in suo favore;
va, invece, confermato l'obbligo posto a carico del di contribuire al mantenimento del figlio Pt_1
versando a entro il giorno dieci di ogni mese, Persona_2 Parte_1
un assegno mensile di euro 220,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli in- dici Istat, oltre al 50 %, alle spese straordinarie.
Nella determinazione di tale importo si è tenuto conto della capacità lavorati- va comunque posseduta dal , il quale ha sempre lavorato alle dipenden- Pt_1
ze di imprese di costruzioni.
L'uso della casa coniugale e delle relative pertinenze va assegnato a Pt_1
e al figlio, con lei convivente, non essendo stata dimostrata una auto-
[...]
nomia del magazzino pertinenziale rispetto alla casa coniugale.
Sul punto, in assenza di dimostrazione dell'inesistenza del vincolo accessorio tra box e casa coniugale o comunque del mancato utilizzo dello stesso a bene- ficio della famiglia, va disattesa la domanda del di escludere Pt_1
l'estensione automatica alla pertinenza dell'assegnazione dell'uso della casa coniugale.
Va, invece, disattesa la domanda avanzata dalla ricorrente volta a ottenere il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore, atteso che la stessa, la quale in sede di udienza presidenziale aveva dichiarato di percepire il reddito di cittadinanza, nonché di avere lavorato come colf e addetta alle puli- zie per più di quattordici anni, è in possesso di capacità lavorativa e non ha dimostrato uno squilibrio reddituale tra i coniugi.
- 8 - Vanno, infine, dichiarate inammissibili sia la richiesta avanzata dalla ricorrente volta ad ottenere la restituzione dell'automobile AT DA ( oggetto di ri- nuncia solo in sede di comparsa conclusionale), sia le domande del resistente volte alla restituzione di beni mobili di sua proprietà, nonché la divisione pro- quota dei risparmi accumulati in costanza di matrimonio, trattandosi di do- mande soggette al rito ordinario e non legate a un vincolo di connessione
“forte”, ai sensi dell'art. 40 c.p.c. (cfr. Cassazione, sez. I, 15 maggio 2001, n.
6660).
Essendo soccombente rispetto alla domanda di addebito, va CP_1
condannato a rifondere le spese di lite alla controparte, liquidate come in di- spositivo secondo i criteri di cui al d.m. 55/2014 e ss. mm., da distrarsi in fa- vore dell'Erario, stante l'ammissione della ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il Pub- blico , ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definiti- CP_2
vamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...]- Parte_1
nesti (Romania), il 15 novembre 1976, e nato a [...]- CP_1
mania), il 23 febbraio 1977, i quali hanno contratto matrimonio a Darmanesti
(Romania), il 24 ottobre 1998, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Darmanesti, serie CB, n. 090414, con addebito a carico di
[...]
Parte_3
affida il figlio esclusivamente a , con col- Persona_3 Parte_1
locamento stabile presso il domicilio materno e con facoltà per il padre di in-
- 9 - contrarlo secondo le modalità di cui alla parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del fi- CP_1
glio corrispondendo a entro il giorno Persona_3 Parte_1
dieci di ogni mese un assegno di importo parti ad € 220,00, rivalutabili secon- do gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
assegna l'uso della casa coniugale a e al figlio, con lei convi- Parte_1
vente; condanna a rifondere le spese di lite sostenute da , CP_1 Parte_1
liquidate in complessivi € 4000,00, oltre le spese prenotate a debito, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge e rimborso spese forfettarie, da distrarsi in fa- vore dell'Erario.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 30 aprile 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
- 10 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. ssa Vincenza Bennici Giudice dr. ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1011 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata in [...], il [...], elettivamente domici- Parte_1
liata presso lo studio dell'avv. Santamaria Calogero, che la rappresenta e di- fende, giusta procura allegata al ricorso ricorrente
CONTRO
nato in [...], il [...], elettivamente domiciliato CP_1
presso lo studio degli avv.ti Franzò Cristiana e Arcieri Antonella, che lo rap- presentano e difendono, giusta procura allegata alla memoria di costituzione resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza art. 127 ter c.p.c. del 13 dicembre 2024;
DEL P.M.: cfr. conclusioni del 16 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 12 aprile 2022, , premettendo di Parte_1
avere, in data 24 ottobre 1998, contratto matrimonio con dalla CP_1
cui unione sono nati due figli, , maggiorenne ma non econo- Persona_1
micamente indipendente, e minorenne, ha chiesto che venisse Persona_2
pronunciata la separazione personale dal marito, con addebito a quest'ultimo.
A sostegno della domanda la ricorrente ha rappresentato che il venir meno dell'affectio maritalis sarebbe addebitabile al marito, il quale, più volte nel corso del matrimonio, anche sotto l'effetto di sostanze alcoliche, avrebbe adoperato violenza fisica e verbale nei suoi confronti alla presenza dei figli, i quali, talvol- ta, sarebbero stati aggrediti anche loro.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento esclusivo dei figli o, in subordine,
l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso il proprio domici- lio, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale e del magazzino pertinenziale, la previsione dell'obbligo in capo al di corrisponderle, a titolo di man- Pt_1
tenimento dei figli, un assegno mensile pari ad euro 500,00 (250,00 euro per ciascuno), oltre al 50 % delle spese straordinarie, e un assegno di manteni- mento in suo favore pari ad euro 200,00, nonché la condanna del medesimo alla restituzione dell'automobile AT DA.
Con memoria, depositata il 23 febbraio 2023, si è costituito il CP_1
- 2 - quale ha aderito alla domanda di separazione, ma ha contestato la domanda di addebito e quella di mantenimento formulata dalla ricorrente in proprio favo- re e in favore della figlia maggiorenne, la quale sarebbe autonoma, chiedendo l'affidamento condiviso del figlio Persona_2
Ha chiesto, infine, che venisse escluso dall'assegnazione dell'uso della casa coniugale l'uso del magazzino di pertinenza e del relativo mobilio, doman- dando la restituzione di beni mobili di sua proprietà rimasti presso la casa co- niugale e la divisione dei risparmi accumulati in costanza di matrimonio, pre- cisando di aver provveduto ad effettuare il passaggio di proprietà dell'automobile AT DA.
Esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione e sentita la figlia maggiorenne all'udienza del 24 gennaio 2023, il Presidente f.f. ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 708 c.p.c. e ha incaricato i Sevizi
Sociali territorialmente competenti, rimettendo le parti davanti al giudice istruttore per la trattazione del merito.
Con memoria integrativa, depositata il 23 febbraio 2023, ha Parte_1
insisto su quanto già dedotto.
Con comparsa, depositata il 17 giugno 2023, allegando un peg- CP_1
gioramento della propria situazione economica a causa del suo sopravvenuto licenziamento, ha chiesto una riduzione dell'importo dell'assegno di mante- nimento previsto a suo carico in favore del figlio per un impor- Persona_2
to pari ad euro 100,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie, insistendo per il resto sulle già articolate difese.
La causa, istruita con produzione documentale ed escussione testimoniale, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 13 dicembre 2024, è stata trattenuta in
[...]
[...]
P.IV cisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere e venendo al merito, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata da parte ricorrente, considerato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non riconciliarsi e il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circo- stanze poste a sostegno delle difese reciproche, oltre che la mancata opposi- zione del resistente.
La ricorrente ha formulato domanda di addebito.
È da evidenziare come, in tema di separazione personale dei coniugi, la pro- nuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi co- niugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01).
Nel caso di specie, si ritiene dimostrato che la convivenza sia divenuta intolle- rabile a causa della condotta del . Pt_1
In particolare, la teste , sentita nel corso del giudizio, Testimone_1
spettatrice delle condotte violente perpetrate all'interno delle mura domesti- che, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha riferito di aver visto più volte il padre aggredire la madre, soprattutto quando il primo era in stato di ebbrezza, nonché di essere stata a sua volta vittima di violenza (cfr. verbale di udienza del 28 giugno 2024: “Io ricordo che ero intervenuta durante un litigio tra i miei genitori e sono stata aggredita, riportando queste lesioni;
ricordo che durante il matri- monio la situazione era proprio questa, e in relazione a quest'episodio, ricordo che mia ma- dre ha chiamato le forze dell'ordine…lo so perché mio padre anche in casa ha sempre bevuto
- 4 - e l'ho visto ancora bere nei bar, in quanto da piccola capitava che vi andassi con lui e lo ve- devo. Ricordo che, dopo che gli era stata sospesa la patente per circolazione in auto sotto
l'effetto di sostanze alcoliche, e io ero in auto in quell'occasione, e dopo che, in relazione all'episodio di cui ho riferito, sono intervenute le forze dell'ordine, mio padre ha seguito un
Pt_ percorso al , ma poi ha ripreso a bere, e io lo vedevo a casa”).
Ebbene, tali propalazioni coerenti e dettagliate non risultano contraddette da elementi di segno contrario, anzi sono corroborate dalla documentazione in atti e relativa ai diversi procedimenti penali, nel quale il è stato imputa- Pt_1
to e condannato per il reato di maltrattamenti.
Infatti, dalla disamina della documentazione prodotta è emerso che nel corso del matrimonio il abbia posto in essere una condotta prevaricatrice, of- Pt_1
fensiva e anche violenta a carico della moglie, dando luogo a un clima di ter- rore e di soggezione dell'intero nucleo familiare, condotta accertata di recente anche in sede penale con sentenza Gip, resa da questo Tribunale il 21 marzo
2022, parzialmente riformata con riferimento alla pena dalla sentenza resa dalla Corte d'appello di Palermo del 13 luglio 2023, passata in giudicato.
A tal proposito, va detto come la prova dell'addebito della separazione può essere raggiunta, utilizzando anche le risultanze documentali quali la sentenza pronunciata nell'ambito di un procedimento penale, ove il coniuge sia stato condannato per i reati di cui agli artt. 572 e 582 c.p.., trattandosi di prove documentali da cui il Giudice civile può trarre elementi di convincimen- to.
Pertanto, sulla scorta delle emergenze probatorie si ritiene che la condotta violenta del abbia avuto una indubbia incidenza causale rispetto alla ri- Pt_1
chiesta di separazione avanzata dalla moglie.
- 5 - Sul punto, pare opportuno evidenziare che l'abitualità di comportamenti vio- lenti integra la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e di per sé giusti- fica la pronuncia di addebito.
La reiterazione di atteggiamenti aggressivi e violenti negli anni lesivi dell'inte- resse della famiglia si configura come prova dell'efficienza causale di tali fatti rispetto al fallimento coniugale;
infatti, le reiterate violenze fisiche e morali in- flitte da un coniuge nei confronti dell'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intolle- rabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, nonché da esonerare il giudice di merito, il quale abbia ac- certato i siffatti comportamenti, dal dovere di comparare tali comportamenti con la condotta del coniuge vittima delle violenze, in quanto i comportamenti medesimi, proprio in ragione della loro estrema gravità, escludono qualsiasi possibilità di comparazione, se non rispetto a comportamenti omogenei (
Cass. n. 7388/2017).
Per tali ragioni, la domanda di addebito proposta da va accol- Parte_1
ta.
Per quanto riguarda le altre statuizioni, va confermato quanto previsto in sede di ordinanza presidenziale del 30 gennaio 2023, così come modificate con or- dinanza del 20 settembre 2024.
Pertanto, con riferimento all'affidamento del figlio minore va Persona_2
confermato l'affidamento esclusivo del medesimo alla madre.
Sul punto, va ricordato che la deroga alla regola dell'affidamento condiviso può operare quando risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condi-
- 6 - zione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
Ebbene, nel caso di specie, la circostanza che il si sia reso autore di Pt_1
condotte di violenza domestica rende certamente più rispondente all'interesse del minore l'affidamento esclusivo alla madre, la quale si è sempre occupata di lui, preoccupandosi della sua educazione e della sua crescita.
Per quanto riguarda il regime di visita, tenuto conto di quanto relazionato dai
Servizi Sociali del Comune di Agrigento in ordine alla ferma volontà manife- stata dal minore, quasi diciassettenne, di interrompere la programmazione di incontri con il padre (cfr. Relazione del 31 marzo 2023), va previsto che gli incontri possano avvenire in uno spazio neutro, previa espressa richiesta da indirizzare ai responsabili del servizio sociale territorialmente competente, se- condo un calendario di incontri predisposto dai medesimi e in loro presenza e solo in caso di espressa volontà del minore adolescente di riprendere i contatti con il padre.
Va evidenziato che è stato ritenuto non necessario disporre l'audizione del minore ( classe 2008), il quale, solo nel corso degli incontri pro- Persona_2
tetti con il padre, ha manifestato chiaramente la volontà di interromperne la programmazione, tenuto conto che in quelle occasioni le discussioni avute con il padre e relazionate dai responsabili dei Servizi Sociali hanno fatto rie- mergere in lui quei sentimenti di sofferenza, già vissuti nel corso della convi- venza con il genitore.
Pertanto, l'ascolto del minore, che avrebbe comportato inevitabilmente la rie- vocazione del clima vessatorio cui è stato sottoposto per anni, avrebbe finito per destabilizzarlo, pregiudicando il suo superiore interesse.
- 7 - Venendo, adesso, alle statuizioni economiche, essendo stata accertata, nel cor- so del giudizio, l'autonomia della figlia maggiorenne , la quale Persona_1
ha contratto matrimonio, costituendo un autonomo nucleo familiare, non va previsto alcun obbligo di mantenimento in suo favore;
va, invece, confermato l'obbligo posto a carico del di contribuire al mantenimento del figlio Pt_1
versando a entro il giorno dieci di ogni mese, Persona_2 Parte_1
un assegno mensile di euro 220,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli in- dici Istat, oltre al 50 %, alle spese straordinarie.
Nella determinazione di tale importo si è tenuto conto della capacità lavorati- va comunque posseduta dal , il quale ha sempre lavorato alle dipenden- Pt_1
ze di imprese di costruzioni.
L'uso della casa coniugale e delle relative pertinenze va assegnato a Pt_1
e al figlio, con lei convivente, non essendo stata dimostrata una auto-
[...]
nomia del magazzino pertinenziale rispetto alla casa coniugale.
Sul punto, in assenza di dimostrazione dell'inesistenza del vincolo accessorio tra box e casa coniugale o comunque del mancato utilizzo dello stesso a bene- ficio della famiglia, va disattesa la domanda del di escludere Pt_1
l'estensione automatica alla pertinenza dell'assegnazione dell'uso della casa coniugale.
Va, invece, disattesa la domanda avanzata dalla ricorrente volta a ottenere il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore, atteso che la stessa, la quale in sede di udienza presidenziale aveva dichiarato di percepire il reddito di cittadinanza, nonché di avere lavorato come colf e addetta alle puli- zie per più di quattordici anni, è in possesso di capacità lavorativa e non ha dimostrato uno squilibrio reddituale tra i coniugi.
- 8 - Vanno, infine, dichiarate inammissibili sia la richiesta avanzata dalla ricorrente volta ad ottenere la restituzione dell'automobile AT DA ( oggetto di ri- nuncia solo in sede di comparsa conclusionale), sia le domande del resistente volte alla restituzione di beni mobili di sua proprietà, nonché la divisione pro- quota dei risparmi accumulati in costanza di matrimonio, trattandosi di do- mande soggette al rito ordinario e non legate a un vincolo di connessione
“forte”, ai sensi dell'art. 40 c.p.c. (cfr. Cassazione, sez. I, 15 maggio 2001, n.
6660).
Essendo soccombente rispetto alla domanda di addebito, va CP_1
condannato a rifondere le spese di lite alla controparte, liquidate come in di- spositivo secondo i criteri di cui al d.m. 55/2014 e ss. mm., da distrarsi in fa- vore dell'Erario, stante l'ammissione della ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il Pub- blico , ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definiti- CP_2
vamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...]- Parte_1
nesti (Romania), il 15 novembre 1976, e nato a [...]- CP_1
mania), il 23 febbraio 1977, i quali hanno contratto matrimonio a Darmanesti
(Romania), il 24 ottobre 1998, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Darmanesti, serie CB, n. 090414, con addebito a carico di
[...]
Parte_3
affida il figlio esclusivamente a , con col- Persona_3 Parte_1
locamento stabile presso il domicilio materno e con facoltà per il padre di in-
- 9 - contrarlo secondo le modalità di cui alla parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del fi- CP_1
glio corrispondendo a entro il giorno Persona_3 Parte_1
dieci di ogni mese un assegno di importo parti ad € 220,00, rivalutabili secon- do gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
assegna l'uso della casa coniugale a e al figlio, con lei convi- Parte_1
vente; condanna a rifondere le spese di lite sostenute da , CP_1 Parte_1
liquidate in complessivi € 4000,00, oltre le spese prenotate a debito, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge e rimborso spese forfettarie, da distrarsi in fa- vore dell'Erario.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 30 aprile 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
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