Sentenza 29 settembre 2005
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il termine di decadenza dall'azione di cui all'art. 315, comma primo, cod. proc. pen. si riferisce al passaggio in giudicato della sentenza penale, senza possibilità di estensione alla contigua azione civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/09/2005, n. 40121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40121 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 29/09/2005
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1622
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 012547/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IO AL N. IL 23/08/1952;
contro
2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 08/01/2004 CORTE APPELLO di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VISCONTI SERGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Giovanni D'Angelo che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 8.1.2004 la Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p. di IO DO depositata in data 12.8.2003, rilevando che la stessa era stata proposta, in violazione dell'art. 315, 1 comma, c.p.p., oltre due anni dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale di assoluzione del Tribunale di Roma, divenuta definitiva il 30.9.2000, dal reato di cui agli artt. 81 e 317 c.p., e per il quale l'istante era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere dal 14 al 21.2.1995 ed agli arresti domiciliari fino al 7.3.1995.
La Corte di Appello ha rilevato altresì l'ininfluenza delle impugnazioni della parte civile ex art. 576 c.p.p. prima con atto di appello, e poi con ricorso per Cassazione, essendo le stesse inerenti alla responsabilità civile, e non avendo alcuna rilevanza ai fini della responsabilità penale.
IO DO, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendo l'annullamento della suindicata ordinanza per violazione degli artt. 314 e 315, 1 comma, c.p.p., rilevando che dalle decisioni sulle impugnazioni della parte civile sarebbero potuti emergere elementi concernenti la causazione dello stato di detenzione per dolo o colpa grave del richiedente, che avrebbero escluso il diritto alla riparazione ex art. 314, 1 comma, c.p.p.. Pertanto, secondo il ricorrente, la sentenza irrevocabile, ai fini della valutazione ex art. 314 c.p.p., deve ritenersi non soltanto quella emessa sui capi penali, ma anche quella sui capi civili, che incidono sulla verifica delle condizioni legittimanti il diritto alla riparazione per la detenzione ingiustamente patita. Il ricorso va rigettato perché infondato. La Corte di Cassazione ha già più volte ritenuto che "in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'impugnazione della sentenza di proscioglimento ad opera della sola parte civile non incide sulla decorrenza del termine biennale previsto per la proposizione della domanda, atteso che tale gravame non è comunque suscettibile - anche in caso di accoglimento - di modificare il contenuto del provvedimento decisorio ai fini delle statuizioni penali" (Cass.
8.10.2003 n. 43712; conforme Cass. 21.2.1994 n. 256; e su fettispecie leggermente diversa, ma ancor più
significativa (impugnazione sulla sola misura della confisca) Cass. 29.9.2004 n. 47057). Nella specie - premesso che non vi è impugnazione (ed è circostanza pacifica) sull'effettiva decorrenza di un termine superiore ad anni due dal passaggio in giudicato della sentenza penale di assoluzione - non è condivisibile il motivo specifico di ricorso attinente alla possibile influenza della decisione civile sulle condizioni legittimanti l'azione di riparazione a norma del 1 comma dell'art. 314 c.p.p.. Ad avviso del Collegio, come è agevole constatare dalla lettura della sentenza a sezioni unite n. 1 del 19.1.2000, il giudicato non si forma sui punti intesi come parti della sentenza che ineriscono alla regiudicanda costituita dagli elementi costitutivi o dalle pronunce accessorie relative all'accertamento dell'esistenza del reato. Ma in alcun passo della sentenza delle sezioni unite può ricavarsi un'estensione di questo principio alle statuizioni estranee alla pronunzia sull'azione penale, ed in particolare all'azione civile che conserva la propria autonomia ontologica. Per valutare che l'azione civile ha completa autonomia rispetto al procedimento penale, basta considerare il dettato dell'art. 75, 2 comma, c.p.p., che, in base ad una scelta potestativa del danneggiato, consente di procedere civilmente o nel corso del procedimento penale ovvero con autonoma azione civile, ma non necessariamente con l'azione civile inserita nel processo penale. Accogliendo la tesi del ricorrente, si perverrebbe all'assurda decisione che là dove il danneggiato ha proceduto contro l'imputato con autonoma azione civile, essa sarebbe del tutto ininfluente ai fini del diritto alla riparazione per l'ingiusta decisione, ed il termine di decadenza di cui all'art. 315, 1 comma, c.p.p. decorrerebbe pacificamente dal passaggio in giudicato della sentenza penale, mentre se si è optato per un'azione civile del tutto identica, ma celebrata contestualmente al procedimento penale, il termine decorrerebbe dal passaggio in giudicato dell'azione civile. Con ciò verrebbe scardinato uno dei principi fondamentali del codice di rito, e cioè l'autonomì a tra il procedimento penale, e quello civile, anche se celebrato con l'azione civile nel processo penale. Verrebbe inoltre del tutto vanificato il tentativo del legislatore con la novella del 1988 di rendere più spedito il procedimento penale, prevedendo minori promiscuità con l'azione civile esercitata autonomamente.
Ancora e soprattutto, si attribuirebbe all'impugnazione civile la possibilità di mettere in discussione un altro dei principi cardine del procedimento penale, e cioè che l'impugnazione della parte civile, ai sensi dell'art. 576 c.p.p., può solo influire sulle statuizioni civili, ma non sulla declaratoria di responsabilità dell'imputato, qualora il pubblico ministero abbia deciso di non impugnare la sentenza di proscioglimento o di assoluzione. Essendo, pertanto, pacifico, anche dal tenore letterale, oltre che logico, che il legislatore, nel fissare il termine di decadenza di cui all'art. 315, 1 comma, c.p.p., abbia inteso riferirsi al passaggio in giudicato della sentenza penale, senza estensione alla contigua azione civile, in quanto quest'ultima, in presenza di un proscioglimento o di un'assoluzione definitivi, non potrà mai causare una declaratoria di responsabilità dell'imputato prosciolto o assolto, non vi è dubbio che le impugnazioni della parte civile non contribuiscono a far slittare il termine per proporre l'azione di riparazione per ingiusta detenzione, fissato, a pena di inammissibilità, in anni due dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
E si comprende, ancora, la ratio di questa esclusione perché mentre appare razionale escludere la formazione del giudicato qualora un qualche aspetto comunque riferibile al reato, anche se non all'accertamento della responsabilità, permanga in vita (per es. un'attenuante o il riconoscimento della continuazione o della sospensione condizionale che influiscono sulla misura della pena o sulla sua esecuzione) è privo di logica escludere la formazione del giudicato qualora l'accertamento del reato non è più in discussione e si disserta esclusivamente di statuizioni civili. Sotto diverso profilo va considerato che al testo del primo comma dell'art. 315 c.p.p. sembra estranea la distinzione tra punti e capi della sentenza perché si fa riferimento in questa norma alla "irrevocabilità" della sentenza, che si sovrappone al concetto di giudicato pesche, nel caso di formazione del giudicato penale, consente di ritenere che il termine decorra dalla data di irrevocabilità dell'ultima decisione sui vari reati contestati (e sempre che si tratti dei reati per i quali è stata applicata la misura cautelare detentiva e non di imputazioni inidonee a legittimarla: cfr. Cass., sez. 4^, 28 maggio 2003 n. 31185, Stornelli;
13 novembre 2001 n. 3125, Fraquelli). Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, a norma dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2005