Sentenza 31 gennaio 2008
Massime • 1
In sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'omessa pronuncia da parte del giudice sulla violazione amministrativa connessa al reato non pone nel nulla l'accordo tra le parti stesse né la conseguente sentenza di patteggiamento, esulando da detto accordo l'aspetto della violazione amministrativa e della relativa sanzione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione in ordine agli illeciti amministrativi contestati, con rinvio al giudice di merito per l'ulteriore corso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 31/01/2008, n. 13617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13617 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 31/01/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 00263
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 036090/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONA;
nei confronti di:
FF UN, N. il 03/06/1965;
avverso la SENTENZA del 22/05/2007 TRIS, SEZ. DIST. di Civitanova Marche;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARMO MARGHERITA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Baglione Tindari, che ha chiesto il rigetto e trasmissione degli autorità amministrativa competente;
udito il difensore avv. DIONESALVI Salvatore (Roma). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. il 22 maggio 2007 il Tribunale di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, applicava la pena di quattro mesi e dieci giorni di reclusione a NZ FA imputato: del reato previsto e punito dall'art. 81 c.p. e art. 1117 c.n., comma 2 e art. 1231 c.n., per aver assunto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il comando della nave denominata "Il Gladiatore" non possedendo i titoli per condurre tale unità da pesca, in quanto iscritto nel ruolino di equipaggio soltanto quale aiuto motorista e per non aver osservato le seguenti disposizioni in materia di sicurezza della navigazione: 1) a bordo della predetta unità di pesca erano presenti ventotto persone a fronte delle quattordici trasportabili in base alle annotazioni di sicurezza sulla stabilità;
2) l'unità era posizionata a 30 mt. Ca dalla piattaforma per la coltivazione degli idrocarburi denominata "Bonaccia" in azione di pesca sportiva, in violazione dell'ordinanza n. 2/2000 3 della Capitaneria di Porto di Ancona;
3) l'unità si trovava oltre i limiti di venti miglia di abilitazione alla navigazione per l'attività di pescaturismo.
All'imputato erano contestate anche le seguenti disposizioni amministrative: a) la violazione di cui alla L. n. 963 del 1965, art.26, comma 1 e art. 15, lettere a) e b) poiché, con la suddetta unità da pesca, aveva effettuato in zona vietata e senza l'autorizzazione del Compartimento di Ancona l'attività di pescaturismo con l'ausilio di attrezzi sportivi;
b) la violazione di cui agli artt. 1221 e 317 c.n. poiché non aveva rispettato la forza minima di equipaggio prevista nel ruolino di equipaggio dell'unità "Il Gladiatore"; c) la violazione di cui agli artt. 1193 e 299 c.n., poiché non aveva tenuto a bordo dell'imbarcazione suddetta i documenti e le autorizzazioni prescritte dal codice della navigazione e da altre disposizioni specifiche di legge (per fatti accertati in Civitanova Marche il 24 settembre 2005).
Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Ancona chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo il ricorrente lamenta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera b) un relazione all'art. 444 c.p.p. e con riguardo alla L. n. 689 del 1981, art. 24.
Deduce il Procuratore Generale che in caso di connessione obiettiva tra reati e violazioni amministrative non costituenti reato, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 24 il giudice competente a conoscere dei reati è anche competente a decidere sulle violazioni non costituenti reato e ad applicare le sanzioni per esse stabilite dalla legge, salvo che il procedimento penale si chiuda per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità. Nel caso in esame, invece, la pena concordata ed inflitta dal giudice era riferibile ai soli reati, mentre il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi in ordine agli illeciti amministrativi. Il motivo è fondato.
Ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 24, comma 1, se l'esistenza del reato dipende dall'accertamento di una violazione amministrativa, il giudice penale è pure competente a decidere sulla predetta violazione, salvo che il reato sia estinto o difetti una condizione di procedibilità.
In proposito la Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 21 giugno 2000, n. 20, Cerboni, ha precisato che anche nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, la cui sentenza deve ritenersi equiparata a tal fine ad una pronuncia di condanna, il giudice penale, permanendo la sua competenza funzionale, è tenuto a procedere, allo stato degli atti, in ordine alle violazioni connesse non costituenti reato e ad irrogare la dovuta sanzione amministrativa.
La L. n. 689 del 1989, art. 24 prevede infatti il venir meno della competenza del giudice penale soltanto nel caso di estinzione del reato o di difetto di una condizione di procedibilità; e ciò per la fondamentale ragione che, in tali casi, si prescinde totalmente dall'accertamento del reato, mentre nel caso di patteggiamento l'accertamento, pur incompleto, in quanto va eseguito allo stato degli atti, è comunque previsto e necessario.
Peraltro, l'omessa pronuncia sulla violazione amministrativa non pone nel nulla la parte della sentenza di patteggiamento che ha recepito l'accordo tra le parti sull'applicazione della pena per il reato contestato.
Il rito speciale riguarda infatti esclusivamente l'applicazione della pena per il reato o per i reati su cui è intervenuto l'accordo tra le parti.
Pertanto, anche se il giudice penale deve applicare, anche in sede di patteggiamento, la sanzione per la connessa violazione amministrativa, non è previsto dalla normativa che anche questa sanzione possa formare oggetto dell'accordo.
Ne consegue che quando il giudice penale, come nel caso in esame, omette di pronunciarsi sulla violazione amministrativa connessa al reato oggetto di valutazione, l'accordo rimane valido perché la violazione amministrativa non può riguardarlo.
Il giudice penale dovrà però sempre pronunciarsi, sia pure separatamente, in ordine alla violazione amministrativa perché la vis attractiva e la sua competenza funzionale non viene meno, atteso che la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 24, u.c. prevede, con formulazione tassativa, che cessa la competenza del giudice penale in ordine alle violazioni amministrative connesse al fatto reato soltanto se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.
In conclusione e in sintesi: la sentenza di patteggiamento in ordine al reato è stata validamente pronunziata ma l'omissione della pronuncia in ordine alla violazione amministrativa dovrà essere sanata in sede di rinvio dal giudice di merito.
Va quindi annullata la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa statuizione in ordine agli illeciti amministrativi contestati, con rinvio al Tribunale di Macerata per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione in ordine agli illeciti amministrativi contestati, con rinvio al Tribunale di Macerata per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2008