CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2026, n. 20584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20584 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AP IR, nato a [...] il 18'/08/1973 avverso la ordinanza del 08/01/2026 della Corte di appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Grazia Benedetti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LA LO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 08/01/2026 la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione presentata nell'interesse del ricorrente, relativa alla sentenza emessa il 14/04/2021 dalla Corte di appello di Napoli, confermativa della sentenza emessa 1'11/10/2019 dal Tribunale di Torre Annunziata, di condanna alla pena di anni 15 di reclusione per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2. AP IR, tramite il difensore Avv. Antonio brio, propone ricorso deducendo due motivi, di seguito sintetizzati per quanto utile alla decisione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio ad altra Corte di appello perché provveda a celebrare nuovo giudizio di revisione. Penale Sent. Sez. 6 Num. 20584 Anno 2026 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: BENEDETTI MARIA GRAZIA Data Udienza: 07/05/2026 2.1 Inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 629, 630, 631 cod. proc. pen. per avere erroneamente il giudice fondato la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione sull'assenza del presupposto dell'inconciliabilità dei fatti. 2.2 Contraddittorietà, mancanza e manifesta illogicità della motivazione rispetto alle argomentazioni difensive dedotte con l'istanza di apertura della procedura e agli accertamenti fattuali contenuti nelle sentenze irrevocabili allegate, in relazione agli artt. 606, comma 1, lett. e), 629, 630, 631, 125, comma 3, cod. proc. pen., 111, comma 6, Cost., con particolare riguardo alla ritenuta autonomia dei giudicati, alla qualificazione dell'istanza quale tentativo di 'quarto grado di giudizio', nonché infine alla valutazione del manoscritto e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. 2.3 I motivi sono trattati congiuntamente: il ricorrente afferma che, nel caso di specie, si sia realizzata una oggettiva incompatibilità e non una mera divergenza nella valutazione giuridica del medesimo fatto;
in particolare la sentenza di condanna di cui si chiede la revisione afferma l'esistenza, nel periodo oggetto di imputazione, di un sodalizio camorristico denominato 'clan Gionta' del quale il AP sarebbe stato promotore e organizzatore, con gestione delle attività estorsive sul territorio, anche tramite soggetti indicati come sottoposti, tra cui il Ferra ro. Ma nella sentenza di assoluzione di VA RO, emessa nel 2022, si esclude la condotta partecipativa del RO al 'clan Gionta', ritenendo non sufficienti a provare la sua intraneità il manoscritto anonimo, le dichiarazioni dei collaboratori, le intercettazioni, nonché il fatto che egli era stato imputato e assolto dall'unico reato-fine contestato. Questo comporterebbe la insussistenza del presunto anello di congiunzione tra AP e gli autori materiali dell'estorsione (RO), per cui vi sarebbe un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici sui quali le sentenze si fondano, con particolare riferimento alla valutazione processuale del manoscritto rinvenuto nel corso di perquisizione nel luogo di latitanza del AP, che per i giudici di AP dimostrerebbe il suo ruolo apicale e la gestione delle estorsioni, mentre nella sentenza di assoluzione di RO è stato ritenuto anonimo, privo di riferimenti all'imputato e sprovvisto di valore probante. Ritiene il ricorrente che l'ordinanza impugnata si limiti ad affermare che i due giudicati sono in realtà indipendenti e che la soluzione di RO non incida sulla responsabilità di AP, in quanto l'estraneità ai fatti di un subordinato non esclude il coinvolgimento del promotore. La Corte di appello di Roma avrebbe sovrapposto e confuso il piano della ricostruzione del fatto storico con quello della rivalutazione probatoria di merito, 2 mentre gli elementi dedotti, vale a dire la sentenza assolutoria definitiva del RO e le relative motivazioni, sarebbero per la difesa idonei a comportare il proscioglimento del ricorrente, ovvero a far sorgere un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza. Inoltre, la Corte di appello, qualificando l'istanza come manifestamente infondata, ha trasformato la verifica di ammissibilità in un giudizio anticipato di merito, svuotando di contenuto la previsione dell'art. 630 lett. a) cod. proc. pen. che individua il presupposto normativo della revisione nella sopravvenuta esistenza di un giudicato contrastante, ed errando, in quanto la richiesta era stata ricondotta alla fattispecie dell'art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.: l'ordinanza non nega l'esistenza del giudicato sopravvenuto nella sua rilevanza nei confronti del RO ma si limita ad affermare che i percorsi probatori sarebbero indipendenti. Infine la Corte non ha spiegato perché il medesimo manoscritto, giudicato irrilevante ai fini della partecipazione associativa del RO, conservi invece efficacia probatoria della responsabilità del AP;
non ha integrato la motivazione sul ruolo dei collaboratori, rispetto ai quali la sentenza assolutoria del RO ha evidenziato limiti di attendibilità; in sostanza liquida la richiesta come tentativo di trasformare la revisione in un 'quarto grado di giudizio' affermando che le questioni sollevate attengono a profili fattuali e giuridici che avrebbero dovuti essere dedotti nei precedenti gradi di merito e che sono ormai coperti da giudicato, senza valutare la circostanza che la sentenza assolutoria definitiva del 18 Marzo 2022 a carico di RO, è successiva alla definizione dei precedenti gradi di giudizio del AP. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto è inammissibile. 2. Con riferimento al primo motivo, fondato sull'avere erroneamente il giudice fondato la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione sull'assenza del presupposto dell'inconciliabilità dei fatti, va premesso, che "in tema di revisione, l'inconciliabilità tra sentenze irrevocabili dev'essere intesa come oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui le decisioni si fondano e non in termini di mera divergenza tra le pronunce, sicché non è ravvisabile il contrasto fra giudicati, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nel caso in cui il diverso epilogo giudiziale nei confronti di imputati di reati collegati nell'ambito della medesima indagine consegua alla valutazione, fisiologicamente differente, del compendio istruttorio afferente a ciascun procedimento" (Sez. 4, n. 39525 del 15/1,0/2025, S., Rv. 288946 - 02). 3 Nella fattispecie in esame, il giudicato ritenuto incompatibile risulta relativo a RO VA, giudicato con rito abbreviato e la cui posizione risulta definita in sede di rinvio a seguito di annullamento della Suprema Corte, ed afferisce alla valutazione relativa al ruolo di un partecipe, anche se connesso con quello di AP, separatamente giudicato con rito diverso e assolto per non avere commesso il fatto. L'applicazione dei principi sopra ricordati all'ipotesi del delitto di associazione a delinquere, reato a concorso necessario, ha posto il problema dell'assoluzione di alcuni imputati e della conseguente ammissibilità della revisione della sentenza pronunciata nei confronti degli altri associati per i quali era intervenuta una decisione di condanna. E' pacifico che qualora, con la sentenza di assoluzione, si finisca per "destrutturare", il fatto associativo riducendo il numero degli associati al di sotto di quello minimo (di tre) previsto dalla fattispecie astratta, è praticabile l'istanza di revisione atteso che l'esclusione, con sentenza definitiva, della presenza del numero minimo di partecipanti all'associazione implica non un semplice contrasto valutativo in relazione alle posizioni dei coimputati del medesimo reato, ma il venir meno degli stessi elementi costitutivi del reato oggetto della sentenza di cui si chiede la revisione (cfr., così, ad esempio, Sez. 1, n. 43516 del 06/05/2014, [...], Rv. 260702-01). Qualora, invece, come nel caso in esame, la condanna riguarda un numero di associati (uguale o maggiore a tre), comunque sufficiente per integrare la fattispecie associativa e la assoluzione riguardi "ulteriori" associati, al fine di verificare se via sia contrasto tra giudicati occorre accertare se alla base delle decisioni in conflitto ci sia un diverso accertamento dei fatti oggetto di giudizio o, piuttosto, una diversa valutazione degli elementi allegati a sostegno dell'accusa; a tal proposito, si è naturalmente evidenziato che siffatta diversa valutazione può essere necessitata anche dalla applicazione delle diverse regole che governano il giudizio a prova contratta rispetto a quello a prova piena (cfr., Sez. 2, n. 18209 del 26/02/2020, [...], Rv. 279446-01). Dalla motivazione del provvedimento impugnato risulta chiaramente delineata la presenza di fattispecie ontologicamente autonome per la correlativa diversità delle rispettive componenti strutturali, ove si consideri che l'identità del fatto sussiste solo nelle ipotesi in cui vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. Un., n. 34655 del 28/06/2005, PG /Donati es altri, Rv. 231799; Sez. 6, Sentenza n. 20029 del 27/02/2014, Corrado, Rv. 259449 - 01). Con riferimento all'annullamento operato da Sez. 6, n. 33242 del 06/05/2021, che ha condotto all'assoluzione di RO in sede di giudizio di rinvio, si legge 'Al 4 riguardo, tuttavia, non adeguatamente affrontati e risolti devono ritenersi gli aspetti di criticità dalla difesa evidenziati in relazione al fatto: a) che l'imputato è stato assolto dall'unico reato-fine di estorsione contestatogli nel capo H1); b) che non vi è una specifica individuazione dell'arco temporale in cui egli avrebbe operato all'interno della consorteria, né del ruolo e delle condotte che egli in concreto avrebbe rispettivamente assunto e posto in essere;
c) che sino al maggio del 2015 egli si trovava in stato di detenzione per altri fatti di reato in relazione ai quali è stato assolto, mentre nell'intero periodo successivo, e fino all'esecuzione del fermo avvenuto nei suoi confronti il 6 settembre 2017, non risulta chiaramente individuata alcuna condotta che in concreto ne avrebbe sostanziato il contributo partecipativo;
d) che non sono stati individuati specifici elementi di riscontro a sostegno del contenuto delle intercettazioni ambientali relative alle conversazioni svoltesi tra il Passeggia ed il Palmieri nei mesi di novembre e dicembre del 2016, stante la genericità e non univocità dei riferimenti ivi operati ad episodi estorsivi non temporalmente collocati e privi di conferme storico-fattuali per assenza di sviluppi sul piano investigativo.' E' di per sé agevole dedurre che nessuno dei punti citati fa riferimento o risulta probatoriamente connesso ex se a AP IR, nemmeno quale vertice della catena gerarchica ritenuta sussistente nel clan 'Gionta'. Nella valutazione della sentenza di condanna per AP hanno avuto un peso decisivo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che erano stati ritenuti pienamente attendibili e reciprocamente riscontrati nel giudizio culminato nella sentenza della Seconda Sezione penale di questa Corte del 9/12/2022, non essendo rilevante di per sé una diversa valutazione formulata sul punto in altro giudizio. Deve sul punto rilevarsi che "il giudizio di inattendibilità di un testimone, reso in un procedimento diverso da quello in cui è intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna, non costituisce una prova nuova tale da condurre all'ammissibilità di una richiesta di revisione, in quanto solo la dimostrazione della falsità delle prove testimoniali su cui è fondato il giudicato di condanna può essere utilizzata come supporto di una richiesta di revisione' ( Sez. 2, n. 2151 del 23/10/2020, [...], Rv. 280516 — 01); ovvero 'ai fini dell'accoglimento o meno della richiesta di revisione, quando il giudicato di condanna si fonda soprattutto su prove testimoniali, ove queste abbiano concorso a formare il libero convincimento del giudice, solo la dimostrazione (positiva) della loro falsità è suscettibile di essere utilizzata come supporto ad una richiesta di revisione della sentenza e non già il mero dubbio postumo della loro affidabilità" (Sez. 3, n. 1554 del 28/04/1999, [...], Rv. 214002 — 01). 5 E comunque tutto ciò non afferisce ad un contrasto tra giudicati, essendo di per sé configurabile il ruolo attivo e partecipativo del ricorrente a prescindere dall'assoluzione di altro partecipe. 3. Così venendo al secondo motivo, l'ordinanza impugnata, nella parte in cui ha esaminato la sussistenza della inconciliabilità tra i fatti posti a fondamento della sentenza di condanna di AP e quella di assoluzione del RO, non ha travalicato dal perimetro del giudizio di inammissibilità per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., e non si è, pertanto, spinta ad una valutazione riservata alla fase di merito in cui, sulla base della diversa realtà fattuale irrevocabilmente accertata in altra sentenza passata in giudicato, deve essere verificato che il compendio probatorio sul quale si è basata la sentenza di condanna impugnata sia irrimediabilmente compromesso. In tema di giudizio di revisione, infatti, nel caso in cui la richiesta si fondi sulla inconciliabilità tra giudicati di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il giudizio sull'ammissibilità della richiesta non può prescindere da una, sia pur sommaria, valutazione e comparazione tra le due sentenze che si assumono in contrasto, non potendo il giudice limitarsi a verificare esclusivamente l'irrevocabilità della decisione che si assume contrastante e la mera pertinenza di quest'ultima ai fatti oggetto della sentenza di cui si chiede la revoca. (Sez.1, n. 8284 del 12/12/2025, Mangione, Rv. 289532 - 01: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto rispettoso dei limiti della fase rescindente il giudizio di manifesta infondatezza basato sulla sostanziale sovrapponibilità della ricostruzione fattuale delle due sentenze riguardo al ruolo dell'istante di complice in omicidio). 4. La Corte di appello ha valutato i due giudicati come indipendenti e le situazioni probatorie processuali dei due soggetti non direttamente e necessariamente sovrapponibili;
RO è stato assolto perché non ha commesso il fatto, il che esclude semplicemente la partecipazione del soggetto all'associazione, non anche l'esistenza dell'associazione stessa, peraltro accertata in altro procedimento;
la Corte di appello ha anche rilevato, tutt'altro che illogicamente, la natura non dirimente della diversa valutazione del manoscritto, che nei confronti del ricorrente assumeva rilievo già per il fatto che era stato rinvenuto nel luogo in cui AP era stato tratto in arresto senza dunque alcuna ricaduta dei rilievi formulati in relazione alla posizione di RO, fermo restando che la Corte territoriale ha anche osservato come del tutto impropriamente si sia cercato di introdurre, ancorandola ad un preteso contrasto di giudicati, una nuova globale valutazione del merito, sulla base di elementi già deducibili e in concreto valutati nel giudizio a carico del ricorrente. 6 5. Il ricorso, per i suesposti motivi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo una ipotesi di inammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza n. 186/2000 della Corte Cost., a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/05/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Grazia Benedetti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LA LO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 08/01/2026 la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione presentata nell'interesse del ricorrente, relativa alla sentenza emessa il 14/04/2021 dalla Corte di appello di Napoli, confermativa della sentenza emessa 1'11/10/2019 dal Tribunale di Torre Annunziata, di condanna alla pena di anni 15 di reclusione per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2. AP IR, tramite il difensore Avv. Antonio brio, propone ricorso deducendo due motivi, di seguito sintetizzati per quanto utile alla decisione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio ad altra Corte di appello perché provveda a celebrare nuovo giudizio di revisione. Penale Sent. Sez. 6 Num. 20584 Anno 2026 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: BENEDETTI MARIA GRAZIA Data Udienza: 07/05/2026 2.1 Inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 629, 630, 631 cod. proc. pen. per avere erroneamente il giudice fondato la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione sull'assenza del presupposto dell'inconciliabilità dei fatti. 2.2 Contraddittorietà, mancanza e manifesta illogicità della motivazione rispetto alle argomentazioni difensive dedotte con l'istanza di apertura della procedura e agli accertamenti fattuali contenuti nelle sentenze irrevocabili allegate, in relazione agli artt. 606, comma 1, lett. e), 629, 630, 631, 125, comma 3, cod. proc. pen., 111, comma 6, Cost., con particolare riguardo alla ritenuta autonomia dei giudicati, alla qualificazione dell'istanza quale tentativo di 'quarto grado di giudizio', nonché infine alla valutazione del manoscritto e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. 2.3 I motivi sono trattati congiuntamente: il ricorrente afferma che, nel caso di specie, si sia realizzata una oggettiva incompatibilità e non una mera divergenza nella valutazione giuridica del medesimo fatto;
in particolare la sentenza di condanna di cui si chiede la revisione afferma l'esistenza, nel periodo oggetto di imputazione, di un sodalizio camorristico denominato 'clan Gionta' del quale il AP sarebbe stato promotore e organizzatore, con gestione delle attività estorsive sul territorio, anche tramite soggetti indicati come sottoposti, tra cui il Ferra ro. Ma nella sentenza di assoluzione di VA RO, emessa nel 2022, si esclude la condotta partecipativa del RO al 'clan Gionta', ritenendo non sufficienti a provare la sua intraneità il manoscritto anonimo, le dichiarazioni dei collaboratori, le intercettazioni, nonché il fatto che egli era stato imputato e assolto dall'unico reato-fine contestato. Questo comporterebbe la insussistenza del presunto anello di congiunzione tra AP e gli autori materiali dell'estorsione (RO), per cui vi sarebbe un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici sui quali le sentenze si fondano, con particolare riferimento alla valutazione processuale del manoscritto rinvenuto nel corso di perquisizione nel luogo di latitanza del AP, che per i giudici di AP dimostrerebbe il suo ruolo apicale e la gestione delle estorsioni, mentre nella sentenza di assoluzione di RO è stato ritenuto anonimo, privo di riferimenti all'imputato e sprovvisto di valore probante. Ritiene il ricorrente che l'ordinanza impugnata si limiti ad affermare che i due giudicati sono in realtà indipendenti e che la soluzione di RO non incida sulla responsabilità di AP, in quanto l'estraneità ai fatti di un subordinato non esclude il coinvolgimento del promotore. La Corte di appello di Roma avrebbe sovrapposto e confuso il piano della ricostruzione del fatto storico con quello della rivalutazione probatoria di merito, 2 mentre gli elementi dedotti, vale a dire la sentenza assolutoria definitiva del RO e le relative motivazioni, sarebbero per la difesa idonei a comportare il proscioglimento del ricorrente, ovvero a far sorgere un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza. Inoltre, la Corte di appello, qualificando l'istanza come manifestamente infondata, ha trasformato la verifica di ammissibilità in un giudizio anticipato di merito, svuotando di contenuto la previsione dell'art. 630 lett. a) cod. proc. pen. che individua il presupposto normativo della revisione nella sopravvenuta esistenza di un giudicato contrastante, ed errando, in quanto la richiesta era stata ricondotta alla fattispecie dell'art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.: l'ordinanza non nega l'esistenza del giudicato sopravvenuto nella sua rilevanza nei confronti del RO ma si limita ad affermare che i percorsi probatori sarebbero indipendenti. Infine la Corte non ha spiegato perché il medesimo manoscritto, giudicato irrilevante ai fini della partecipazione associativa del RO, conservi invece efficacia probatoria della responsabilità del AP;
non ha integrato la motivazione sul ruolo dei collaboratori, rispetto ai quali la sentenza assolutoria del RO ha evidenziato limiti di attendibilità; in sostanza liquida la richiesta come tentativo di trasformare la revisione in un 'quarto grado di giudizio' affermando che le questioni sollevate attengono a profili fattuali e giuridici che avrebbero dovuti essere dedotti nei precedenti gradi di merito e che sono ormai coperti da giudicato, senza valutare la circostanza che la sentenza assolutoria definitiva del 18 Marzo 2022 a carico di RO, è successiva alla definizione dei precedenti gradi di giudizio del AP. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto è inammissibile. 2. Con riferimento al primo motivo, fondato sull'avere erroneamente il giudice fondato la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione sull'assenza del presupposto dell'inconciliabilità dei fatti, va premesso, che "in tema di revisione, l'inconciliabilità tra sentenze irrevocabili dev'essere intesa come oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui le decisioni si fondano e non in termini di mera divergenza tra le pronunce, sicché non è ravvisabile il contrasto fra giudicati, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nel caso in cui il diverso epilogo giudiziale nei confronti di imputati di reati collegati nell'ambito della medesima indagine consegua alla valutazione, fisiologicamente differente, del compendio istruttorio afferente a ciascun procedimento" (Sez. 4, n. 39525 del 15/1,0/2025, S., Rv. 288946 - 02). 3 Nella fattispecie in esame, il giudicato ritenuto incompatibile risulta relativo a RO VA, giudicato con rito abbreviato e la cui posizione risulta definita in sede di rinvio a seguito di annullamento della Suprema Corte, ed afferisce alla valutazione relativa al ruolo di un partecipe, anche se connesso con quello di AP, separatamente giudicato con rito diverso e assolto per non avere commesso il fatto. L'applicazione dei principi sopra ricordati all'ipotesi del delitto di associazione a delinquere, reato a concorso necessario, ha posto il problema dell'assoluzione di alcuni imputati e della conseguente ammissibilità della revisione della sentenza pronunciata nei confronti degli altri associati per i quali era intervenuta una decisione di condanna. E' pacifico che qualora, con la sentenza di assoluzione, si finisca per "destrutturare", il fatto associativo riducendo il numero degli associati al di sotto di quello minimo (di tre) previsto dalla fattispecie astratta, è praticabile l'istanza di revisione atteso che l'esclusione, con sentenza definitiva, della presenza del numero minimo di partecipanti all'associazione implica non un semplice contrasto valutativo in relazione alle posizioni dei coimputati del medesimo reato, ma il venir meno degli stessi elementi costitutivi del reato oggetto della sentenza di cui si chiede la revisione (cfr., così, ad esempio, Sez. 1, n. 43516 del 06/05/2014, [...], Rv. 260702-01). Qualora, invece, come nel caso in esame, la condanna riguarda un numero di associati (uguale o maggiore a tre), comunque sufficiente per integrare la fattispecie associativa e la assoluzione riguardi "ulteriori" associati, al fine di verificare se via sia contrasto tra giudicati occorre accertare se alla base delle decisioni in conflitto ci sia un diverso accertamento dei fatti oggetto di giudizio o, piuttosto, una diversa valutazione degli elementi allegati a sostegno dell'accusa; a tal proposito, si è naturalmente evidenziato che siffatta diversa valutazione può essere necessitata anche dalla applicazione delle diverse regole che governano il giudizio a prova contratta rispetto a quello a prova piena (cfr., Sez. 2, n. 18209 del 26/02/2020, [...], Rv. 279446-01). Dalla motivazione del provvedimento impugnato risulta chiaramente delineata la presenza di fattispecie ontologicamente autonome per la correlativa diversità delle rispettive componenti strutturali, ove si consideri che l'identità del fatto sussiste solo nelle ipotesi in cui vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. Un., n. 34655 del 28/06/2005, PG /Donati es altri, Rv. 231799; Sez. 6, Sentenza n. 20029 del 27/02/2014, Corrado, Rv. 259449 - 01). Con riferimento all'annullamento operato da Sez. 6, n. 33242 del 06/05/2021, che ha condotto all'assoluzione di RO in sede di giudizio di rinvio, si legge 'Al 4 riguardo, tuttavia, non adeguatamente affrontati e risolti devono ritenersi gli aspetti di criticità dalla difesa evidenziati in relazione al fatto: a) che l'imputato è stato assolto dall'unico reato-fine di estorsione contestatogli nel capo H1); b) che non vi è una specifica individuazione dell'arco temporale in cui egli avrebbe operato all'interno della consorteria, né del ruolo e delle condotte che egli in concreto avrebbe rispettivamente assunto e posto in essere;
c) che sino al maggio del 2015 egli si trovava in stato di detenzione per altri fatti di reato in relazione ai quali è stato assolto, mentre nell'intero periodo successivo, e fino all'esecuzione del fermo avvenuto nei suoi confronti il 6 settembre 2017, non risulta chiaramente individuata alcuna condotta che in concreto ne avrebbe sostanziato il contributo partecipativo;
d) che non sono stati individuati specifici elementi di riscontro a sostegno del contenuto delle intercettazioni ambientali relative alle conversazioni svoltesi tra il Passeggia ed il Palmieri nei mesi di novembre e dicembre del 2016, stante la genericità e non univocità dei riferimenti ivi operati ad episodi estorsivi non temporalmente collocati e privi di conferme storico-fattuali per assenza di sviluppi sul piano investigativo.' E' di per sé agevole dedurre che nessuno dei punti citati fa riferimento o risulta probatoriamente connesso ex se a AP IR, nemmeno quale vertice della catena gerarchica ritenuta sussistente nel clan 'Gionta'. Nella valutazione della sentenza di condanna per AP hanno avuto un peso decisivo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che erano stati ritenuti pienamente attendibili e reciprocamente riscontrati nel giudizio culminato nella sentenza della Seconda Sezione penale di questa Corte del 9/12/2022, non essendo rilevante di per sé una diversa valutazione formulata sul punto in altro giudizio. Deve sul punto rilevarsi che "il giudizio di inattendibilità di un testimone, reso in un procedimento diverso da quello in cui è intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna, non costituisce una prova nuova tale da condurre all'ammissibilità di una richiesta di revisione, in quanto solo la dimostrazione della falsità delle prove testimoniali su cui è fondato il giudicato di condanna può essere utilizzata come supporto di una richiesta di revisione' ( Sez. 2, n. 2151 del 23/10/2020, [...], Rv. 280516 — 01); ovvero 'ai fini dell'accoglimento o meno della richiesta di revisione, quando il giudicato di condanna si fonda soprattutto su prove testimoniali, ove queste abbiano concorso a formare il libero convincimento del giudice, solo la dimostrazione (positiva) della loro falsità è suscettibile di essere utilizzata come supporto ad una richiesta di revisione della sentenza e non già il mero dubbio postumo della loro affidabilità" (Sez. 3, n. 1554 del 28/04/1999, [...], Rv. 214002 — 01). 5 E comunque tutto ciò non afferisce ad un contrasto tra giudicati, essendo di per sé configurabile il ruolo attivo e partecipativo del ricorrente a prescindere dall'assoluzione di altro partecipe. 3. Così venendo al secondo motivo, l'ordinanza impugnata, nella parte in cui ha esaminato la sussistenza della inconciliabilità tra i fatti posti a fondamento della sentenza di condanna di AP e quella di assoluzione del RO, non ha travalicato dal perimetro del giudizio di inammissibilità per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., e non si è, pertanto, spinta ad una valutazione riservata alla fase di merito in cui, sulla base della diversa realtà fattuale irrevocabilmente accertata in altra sentenza passata in giudicato, deve essere verificato che il compendio probatorio sul quale si è basata la sentenza di condanna impugnata sia irrimediabilmente compromesso. In tema di giudizio di revisione, infatti, nel caso in cui la richiesta si fondi sulla inconciliabilità tra giudicati di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il giudizio sull'ammissibilità della richiesta non può prescindere da una, sia pur sommaria, valutazione e comparazione tra le due sentenze che si assumono in contrasto, non potendo il giudice limitarsi a verificare esclusivamente l'irrevocabilità della decisione che si assume contrastante e la mera pertinenza di quest'ultima ai fatti oggetto della sentenza di cui si chiede la revoca. (Sez.1, n. 8284 del 12/12/2025, Mangione, Rv. 289532 - 01: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto rispettoso dei limiti della fase rescindente il giudizio di manifesta infondatezza basato sulla sostanziale sovrapponibilità della ricostruzione fattuale delle due sentenze riguardo al ruolo dell'istante di complice in omicidio). 4. La Corte di appello ha valutato i due giudicati come indipendenti e le situazioni probatorie processuali dei due soggetti non direttamente e necessariamente sovrapponibili;
RO è stato assolto perché non ha commesso il fatto, il che esclude semplicemente la partecipazione del soggetto all'associazione, non anche l'esistenza dell'associazione stessa, peraltro accertata in altro procedimento;
la Corte di appello ha anche rilevato, tutt'altro che illogicamente, la natura non dirimente della diversa valutazione del manoscritto, che nei confronti del ricorrente assumeva rilievo già per il fatto che era stato rinvenuto nel luogo in cui AP era stato tratto in arresto senza dunque alcuna ricaduta dei rilievi formulati in relazione alla posizione di RO, fermo restando che la Corte territoriale ha anche osservato come del tutto impropriamente si sia cercato di introdurre, ancorandola ad un preteso contrasto di giudicati, una nuova globale valutazione del merito, sulla base di elementi già deducibili e in concreto valutati nel giudizio a carico del ricorrente. 6 5. Il ricorso, per i suesposti motivi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo una ipotesi di inammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza n. 186/2000 della Corte Cost., a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/05/2026