Sentenza 22 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/07/2002, n. 10645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10645 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
REPU BLIC ITALIAN1 0 645702 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE 4 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente R.G.N. 13910/99 - - Consigliere- Dott. Ernesto LUPO 17383/99 Dott. Michele VARRONE Cron.28251 - Rel. Consigliere - Rep.
2.186 Dott. Michele LO PIANO Consigliere- Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Ud.16/04/02 ha pronunciato la seguente SE N TENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. Sole SS LE ASSICURAZIONI D'ITALIA SPA, in persona per diritu $55 dell'Amministratore Delegato, dig. Lino Benassi, il: 22 LUG. 2002 IL CANCELLIERE corrente in Roma, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PIETRA PAPA 4, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO TRICANICO, che la difende, giusta delega in CANCELLERIA atti;
- ricorrente 1
contro
RA RT, SE IU, OR RE, SE VA;
2002 - intimati e sul 2° ricorso n° 17383/99 proposto da: 912 -1- RA RT, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 114/B, presso lo studio dell'avvocato RT MARAFFA, che lo difende unitamente all'avvocato VITTORIO MICUCCI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
SS SPA, SE IU, OR RE, SE VA;
- intimati avverso la sentenza n. 980/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, II sezione Civile enmessa il 24/4/1998, depositata il 29/09/98; RG.520/1996, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/02 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato FRANCESCO TRICANICO;
udito l'Avvocato VITTORIO MICUCCI;
3 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, accoglimento del III motivo del ricorso incidentale, rigetto nel resto. き -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 29/5/1995 il Tribunale di Rimini, in parziale accoglimento delle domande introdotte da RT RA e dal suo datore di lavoro (S.p.A. SIRTI), dichiarava che l'incidente stradale del 23/5/1989 doveva essere attribuito in via presuntiva alla pari colpa concorrente del RA e di IU SE e condannava quest'ultima, NC SE (proprietario del veicolo) e la S.p.A. SS al pagamento della somma di L. 85.025.760, oltre rivalutazione e interessi dal maggio 1989, detratta la provvisionale di L. 25.000.000, con rivalutazione e interessi, oltre alle spese processuali. Proponeva appello il RA dolendosi, in primo luogo, dell'applicazione della presunzione laddove dai rilievi risultava che l'auto del SE era di un metro oltre la linea di mezzeria. Lamentava quindi l'ingiustificato diniego del risarcimento del danno morale. Infine censurava come insufficiente la liquidazione del danno biologico, del danno alle cose e delle spese sostenute, e ne chiedeva un congruo aumento. Si costituiva l'SS, chiedendo il rigetto del gravame;
IU SE e le eredi di NC SE, deceduto il 1/7/1995, rimanevano contumaci. Con sentenza 29 settembre 1998 la Corte di Appello di Bologna, in parziale accoglimento del gravame, condannava le appellate al pagamento, in favore del RA, della ulteriore somma di L. 71.457.760, con rivalutazione ed interessi, nonché alle spese del grado, affermando, per quanto ancora possa rilevare: che doveva confermarsi l'applicazione, al caso di specie, della presunzione di colpa ex art. 2054, 2° co., c.c.; f 1 che, peraltro, andava riconosciuto anche il danno biologico, da liquidarsi in misura maggiore di quanto effettuato in prime cure;
che la prova orale per le ingenti spese di fisioterapia non era ammissibile. Ha proposto ricorso per cassazione l'SS, affidandolo ad un motivo. Ha resistito il RA con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, sulla base di quattro motivi. IU SE, in proprio e n.q. di erede di NC SE, nonché RE OR e VA SE, quali eredi, non hanno svolto attività difensiva in questo grado. MOTIVI DELLA DECISIONE Vanno riuniti i due ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Vanno esaminati pregiudizialmente i primi due motivi del ricorso incidentale che riguardano la ricostruzione della vicenda infortunistica e con i quali il RA, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2054, 2° co., c.c. anche sotto il profilo dell'insufficienza della motivazione, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., contesta tale ricostruzione effettuata concordemente dai giudici del merito nel senso di addossarne la responsabilità in pari misura al motociclista ed alla SE. + La doppia censura non coglie nel segno. Essa si infrange, infatti, contro l'accertamento con cui la Corte bolognese, dall'esame combinato delle prove testimoniali (rese, fra l'altro, da due carabinieri), della localizzazione dei danni e delle tracce di scarrocciamento, è pervenuta (analogamente al primo giudice) alla conclusione dell'impossibilità di modificare la ripartizione di pari responsabilità dei due conducenti, non essendo stato possibile, per una diversa determinazione, accertare “quale dei due (veicoli) avesse superato la mezzeria". Peraltro il giudice del gravame ha correttamente osservato che, nella specie, erano stati in concreto accertati profili di colpa effettiva a carico della SE "per non aver osservato l'obbligo di tenere la destra e per aver intrapreso il superamento di altri veicoli”, così uniformandosi al principio, costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, della possibile concorrenza, in ipotesi di evento dannoso della circolazione stradale, della colpa in concreto accertata a carico di un coautore con quella presunta a carico dell'altro, che non abbia fornito la prova liberatoria. Considerazione, quest'ultima, che consente di affrontare subito l'unico motivo del ricorso principale, con cui l'SS, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2054 e 2059 c.c. anche sotto il profilo motivazionale (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), ti duole di essere stata condannata al risarcimento anche del danno morale, pur in presenza della presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c. Infatti tale presunzione impedisce la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali del soggetto la cui responsabilità sia stata affermata solo in via presuntiva, non già di quello la cui colpa sia stata accertata in concreto (come, nel caso di specie, la SE). Che è poi quanto emerge anche dalla sentenza 21 gennaio 1985 n. 222, citata proprio dall'SS. In virtù di tutte le considerazioni esposte, vanno rigettati sia il ricorso principale che i primi due motivi di quello incidentale. Restano da esaminare il terzo e quarto motivo del ricorso incidentale, con il primo dei quali il RA, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043 e 2056 c.c. nonché il vizio della : : 1 motivazione su altro punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., lamenta che il danno biologico e, correlativamente, quello morale, siano stati liquidati in misura inadeguata e senza motivazione. Neppure questa censura coglie nel segno. Infatti, con motivazione stringata ma sufficiente, il giudice del gravame ha dichiarato di avere liquidato il danno biologico "sulla base degli oggettivi criteri ormai affermati nella giurisprudenza di questo distretto tenendo conto della percentuale di invalidità e dell'età del soggetto (anni 34 e 10 mesi al termine della malattia)" e su queste asserzioni la RA non formula contestazioni specifiche. Anche l'esposto motivo viene, quindi, rigettato. Con l'ultimo mezzo il ricorrente incidentale, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 244 e 245 c.p.c. nonché l'omessa motivazione :0 su altro punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 del codice di rito, lamenta che la Corte territoriale non abbia ammesso la prova testimoniale, richiesta in primo grado e reiterata in appello, volta a dimostrare le spese sostenute in conseguenza delle lesioni patite. Al riguardo, la suddetta Corte ha motivato il diniego di ammissione con il rilievo della mancanza di una documentazione di spesa, specie per le cure fisioterapiche (15 milioni), che fra l'altro avrebbero potuto essere prestate dal servizio sanitario pubblico. Ma, soprattutto, la censura non è ammissibile perché, violando il principio dell'autosufficienza del ricorso, il RA non ha indicato il capitolato di prova, impedendo a questa Corte di valutarne l'eventuale decisività. Concludendo, ambedue i ricorsi vanno rigettati. La reciproca soccombenza costituisce giusto motivo per compensare le i } spese di questo grado.
P. Q. M.
la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensando le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2002, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE arian Fiducin Schelsam IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria EL Depositata in Cancellaria Oggi, 22.07 0 IL CANCELLIERE C1. DA Maria EL 109T 129,11 2,65 456T TOT. 149,77 24.0 8061 6 .7 3 7 1 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 12.10.0 Serie alt like 76 RegistrationRegistrato in datol. Versate € 173.76 The 176 an.al n. (euro la Diligent Area Servizi (Fossar Maria Guzzie DI FILIPPO) TRAPON THE SEVERO AM GI MACCICHINO