Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 06/12/2025, n. 22076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22076 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22076/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07596/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7596 del 2025, proposto da
IE AG, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Zaza, Tiziana Congi, Damiano Dell'Ali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 10252/2024 del 16.10.2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, notificata in data 18.11.2024 e passata in giudicato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. Marco SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiede darsi esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 10252/2024, notificata ai fini esecutivi il 18.11.2024 e passata in giudicato.
2. Afferma la parte ricorrente che il Ministero non ha ottemperato alla statuizione di condanna contenuta nella predetta sentenza.
3. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
4. Alla camera di consiglio del 3.12.2025 il Collegio ha dato avviso della sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso per mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, co. 1, d.l. 31.12.1996, n. 669, in ragione dell’intervenuta notifica della sentenza, ai fini esecutivi, su indirizzo pec non valido a tali fini. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
5. Ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile, non essendo validamente decorso il termine dilatorio previsto all’art. 14, comma 1 del D.L. 669/1996, a mente del quale “ le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ”.
6. Come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 30.06.2021, n. 5000), detta disposizione trova applicazione anche nel giudizio di ottemperanza in considerazione della sua natura di strumento di esecuzione forzata allorquando “ l'oggetto sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate da un giudicato ” (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 22.05.2014, n. 2654) e nelle ipotesi in cui “ l'esecuzione può avvenire nelle forme ordinarie disciplinate dal codice di procedura civile o nelle forme specifiche regolate dal codice del processo amministrativo ” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13.6.2013, n. 3293). La previsione di un termine dilatorio di 120 giorni ai fini del pagamento spontaneo da parte dell’amministrazione debitrice è dunque applicabile al ricorso in ottemperanza con cui si richieda l’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro ivi liquidate, trattandosi di un titolo esecutivo di formazione giudiziale rispetto a cui detto giudizio costituisce rimedio alternativo all’esecuzione forzata.
7. La citata disposizione di legge, invero, intende consentire all'Amministrazione di attivare e concludere il procedimento di pagamento nell'arco temporale ad essa assegnato, prima che sia introdotta la procedura giudiziale di esecuzione, che può comportare anche un ulteriore aggravio di spese processuali. La notifica del titolo esecutivo direttamente alla sede legale dell’ente debitore, dunque, mira a ottenere che presso la pubblica amministrazione prenda avvio il procedimento contabile atto a realizzare l'adempimento spontaneo (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. IV, 12.05.2008, n. 2158).
8. Nel caso di notifica a mezzo posta elettronica certificata, ai fini del decorso del predetto termine dilatorio è onere della parte creditrice individuare correttamente l’indirizzo digitale da utilizzare, sulla scorta delle previsioni che disciplinano la materia.
9. La norma di riferimento è data dall’art. 16- ter del D.Lgs. n. 179/2012, che al suo comma 1 stabilisce: “ a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché' il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia ”. La disposizione indica, rispettivamente, i domicili digitali contenuti nei registri INI-PEC, l’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese – INAD, l’Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR, il Registro delle PP.AA, nonché il Registro delle Imprese e il ReGIndE.
10. L’incombente della notifica presso la sede reale dell’ente non può essere surrogato dalla notificazione del titolo giudiziale effettuata presso la sede dell’Avvocatura dello Stato, poiché questa “ è normativamente prevista solo a fini processuali, mentre non è certo idonea ad adempiere agli effetti sostanziali di cui al ricordato art. 14 comma 1, del decreto-legge 31.12.1996 n.669 (che presuppone, invece, la notifica alla sede legale dell’Amministrazione onerata) ” (cfr. T.A.R. Napoli, Campania, Sez. VII, 13.7.2024, n. 3739).
11. Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
12. Le spese di lite, tenuto conto della costituzione solo formale del Ministero, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dichiara il ricorso inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL IZ, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Marco SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco SA | EL IZ |
IL SEGRETARIO