Sentenza 12 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/04/2002, n. 5267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5267 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio REPUBBLICA ITALIANA IL SOLE 24 OREdal Sig. per diritti € 1.55 NOME DE POP ITA NO 0.20 52 112 APR. 2002 SUPREMA DICASSA OLE IL CANCELLIERE LA COR CAPACITA' PROCESSUALE DEL FALLITO DOPO LA SEZIONE PRIMA CIVILE CHIUSURA DEL FALLIMENTO IN RELAZIONE ALLE OPPOSIZIONI ALLO STATO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PASSIVO. R.G.N. 1402/00 Dott. Giovanni OLLA Presidente Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere - Cron. 16092 Dott. Alessandro CRISCUOLO Rep. мал Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Ud. 18/12/2001 Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere 0,77 1.1500 ha pronunciato la seguente CANCELLERIA SENTENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA VIA PEZZA UMBERTO, elettivamente G.A. PASQUALOE 21, presso l'avvocato MARIO CAPRIOTTI, rappresentato difesoe dall'avvocato CIRIACO BRUNI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
IP AN, SI MM nella qualità di eredi di SI PE, TT NC;
- intimati avverso la sentenza n. 452/98 della Corte d'Appello di 2001 ANCONA, depositata il 30/11/98; 2576 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2001 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BE APICE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e l'assorbimento degli altri motivi del ricorso. Svolgimento del processo Dichiarato il fallimento di ZZ BE con sen- tenza 7.5.1981 del Tribunale di Ascoli Piceno, GA PP chiese di essere ammesso al passivo per il credito di L. 8.250.095, in forza di cinque cambiali, esibite in copia fotostatica. Il giudice delegato ammise il credito con riserva di esibizione dei titoli e il GA propose opposizio- ne allo stato passivo allegando le cinque cambiali. il tribunale con Nella contumacia della curatela, 2.X.1986 accolse la opposizione e ammise al sentenza passivo la somma richiesta. Avverso la decisione propose impugnazione il falli- deducendo che il credito effettivo del GA era to, di L.3.000.000, avendo percepito la differenza dal de- bitore principale. La Corte di Appello di Ancona re- spinse il gravame con sentenza 30.11.1998, rilevando che il fallito non poteva stare in giudizio e che co- munque l'appello era stato proposto quando già il fal- 2 limento era stato chiuso, evento questo che aveva fatto 11cessare ogni effetto del e nel fallimento", nel senso che né il fallito né i creditori potevano più ottenere la modificazione dello stato passivo. Ha proposto ricorso per cassazione illustrato da memoria, con tre motivi, ZZ BE, non si sono CO- stituiti gli eredi dell'intimato, intanto deceduto. Motivi della decisione Con i tre motivi il ricorrente denunzia la viola- zione dell'art. 43 L.F., in riferimento quanto al primo alla ritenuta sua carenza di capacità proces- suale, posto che l'appello era stato proposto quando il fallimento si era chiuso;
e, quanto al secondo, alla circostanza che nel procedimento fallimentare era stato disposto il deposito dell'importo corrispondente al credito vantato, in considerazione della pendenza della opposizione allo stato passivo. Con il terzo, invece, la violazione dell'art. 43 è denunziata in relazione al fatto che i giudici L.F. di merito fossero pervenuti alla decisione impugnata, dopo avere prima ammessO la prova per testi dedotta dall'appellante e poi trascurato di valutare le relati- ve risultanze. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata ha indicato due ragioni a 50- 3 stegno della decisione di rigetto dell'appello: la pri- ma, perché il gravame era stato proposto dal fallito, che non era stato parte del giudizio di primo grado, di opposizione allo stato passivo fallimentare, in cuiTI del resto questi non ha alcuna capacità e legittimazio- ne processuale, essendo parte necessaria ed insostitui- bile il curatore"; la seconda per il fatto "che il fal- limento veniva dichiarato chiuso con decreto depositato in Cancelleria il 21 maggio 1987 non reclamato da alcu- no e quindi passato in giudicato. Dalla chiusura del fallimento deriva la cessazione dei suoi effetti proiettati verso il futuro nel senso che, essendo termi- verificarsi ulteriori nata la procedura, non possono effetti del e nel fallimento". Di tali ragioni il ricorrente ha impugnato solo la prima e tanto determina la inammissibilità del ricorso, posto che quando la sentenza impugnata con il ricorso h per cassazione si fonda su più ragioni indipendenti, ciascuna delle quali sia idonea a sorreggere la deci- sione, la mancata proposizione di specifici motivi di impugnazione nei confronti di tutte le suddette argo- mentazioni rende irrilevante la fondatezza delle censu- re formulate, in quanto la fondatezza non può condurre all'annullamento della sentenza stessa, costituente lo scopo tipico del mezzo di impugnazione in oggetto (Cass. 8517/2000; 374/1998). Nulla va disposto in ordine alle spese processual i, in mancanza di difese dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Roma 18.12.2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Donat Plenteda Giovanni Olla السا CORTE SUGRENA DI CASSAZIONE Pr ivile 汇 LERE Deport il IL CANCELLIERE 109T 129.11 Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 03-05, 12 456T 20.66 1278ruglo il Iscritto a TOT. 149,771 Art. n. 5