TRIB
Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/12/2025, n. 3443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3443 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1151/2019 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, nella persona della dott. Valeria
Ferraro, ha emesso la seguente sentenza, all'udienza del 11.12.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate dalle parti, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1151/2019
r.g.a.c.
TRA
, elett.te dom.to alla VIA GIACOMO IMBRODA, 69 Parte_1
NOLA presso lo studio dell'Avv. FLORIO ARMANDO ed Avv. PARISI AN-
TONIO, dai quali è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- ATTORE
E
, elett.te dom.to alla Via Andrea D'Isernia 8 Napoli Controparte_1
presso lo studio dell'Avv. TUCCILLO FRANCESCO, dal quale è rappr.to e di-
feso in virtù di procura in atti
- CONVENUTA
1
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: come da note depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4)
dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa espo-
sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applica-
bile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo gra-
do a tale data.
Con la proposizione dell'odierno giudizio, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento contrattuale della , consistente nella “ne- Controparte_1
gligente gestione dei protocolli informatici legati all'uso delle carte di credito”.
A tal proposito, premetteva l'attore – titolare di carta di credito emessa dalla
- di essere stato sottoposto a procedimento penale per la contestazione del CP_1
reato di clonazione di carta di credito ai danni di anch'egli Controparte_2
titolare di carta di credito rilasciata dalla società convenuta, vicenda conclusasi con l'assoluzione dello per insussistenza del fatto. In particolare, Pt_1
l'addebitamento sul conto del era avvenuto a causa dell'errore della CP_2
convenuta nella “erronea associazione dei chip alle carte”, onde l'ingiusta accusa,
a carico dello di clonazione di carta di credito, sicché questi era stato co- Pt_1
2
stretto a subire il procedimento penale di cui si è dato conto, sostenendone, inol-
tre, i relativi costi.
Pertanto, l'attore chiedeva la condanna della “della somma di Controparte_1
€ 15.233,21 corrisposta al suo difensore avv. Antonio Vecchione per l'attività
professionale espletata nel procedimento penale;
nonché della somma di €
8.000,00 corrisposta dall'avv. Antonio Vecchione ai nominati consulenti tecnici
nel giudizio penale;
nonché della somma di € 25.000,00 (venticinquemila) a tito-
lo di risarcimento del danno morale, esistenziale, all'immagine, e alla salute”.
La domanda è infondata.
Come noto, sulla base di un riparto dell'onere probatorio ormai assolutamente consolidato da più di un ventennio, il creditore che agisca per la risoluzione con-
trattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limi-
tandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, in-
combendo sul convenuto la prova di avere adempiuto esattamente o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile.
Nel caso di specie, non può ritenersi che la società convenuta sia invero riuscita a dimostrare di aver correttamente adempiuto alla obbligazione sulla stessa gravan-
te – in ordine al dedotto errore nella fase di emissione della carta di credito per cui è causa – non avendo neppure avanzato domande istruttorie volte a dimostra-
re la non imputabilità dell'errore che ha dato origine alla vicenda culminata con la sentenza penale in atti.
Cionondimeno, in ordine alla sussistenza del nesso causale tra i danni richiesti e la denunciata negligenza, deve rimarcarsi che “In tema di risarcibilità dei danni
3
conseguiti da inadempimento, nell'ipotesi di responsabilità contrattuale, o da fat-
to illecito, il nesso di causalità va inteso in modo da ricomprendere nel risarci-
mento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale
secondo il principio della regolarità causale, con la conseguenza che, ai fini del
sorgere dell'obbligazione di risarcimento, il rapporto fra inadempimento (o ille-
cito) ed evento può anche non essere diretto ed immediato se, ferme restando le
altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, sem-
pre che, nel momento in cui si produce l'evento causante, le conseguenze danno-
se di esso non appaiano del tutto inverosimili” (cfr, Cassazione civile sez. II,
06/02/2025, n.3051).
Orbene, riportando le predette coordinate applicative al caso di specie, e per quanto concerne la richiesta di condanna della al pagamento delle somme CP_1
versate dallo per l'attività professionale svolta dal proprio difensore Pt_1
nell'ambito del processo penale anzidetto e per i compensi dovuti ai consulenti di parte, deve concludersi per la evidente insussistenza del nesso causale nei sensi dianzi intesi.
A tal proposito, appare preliminarmente doveroso rimarcare – come sottolineato anche dal giudice penale nella sentenza in atti – l'assoluta anomalia ed eccezio-
nalità di una vicenda in cui le somme relative ad una carta emessa dalla Agos so-
no state addebitate su altra carta rilasciata dalla medesima società, a pochi giorni di distanza.
Fatta questa doverosa premessa, appare davvero arduo ritenere che, al momento dell'errata emissione delle carte di credito, e pur in costanza del predetto errore,
risultassero prevedibili – o, comunque, non del tutto inverosimili – le conseguen-
4
ze dannose dedotte sub specie di compenso per il difensore dello nel pro- Pt_1
cesso penale a carico dello stesso. Si tratta, all'evidenza, di conseguenze dannose del tutto imprevedibili al momento della verificazione dell'evento scatenante,
come tali non addossabili al debitore.
A tanto si aggiunga, in ordine alle somme corrisposte a titolo di compenso in fa-
vore degli esperti incaricati della redazione delle perizie depositate nell'ambito del procedimento penale, che non vi è alcuna prova della sussistenza di un danno di tal fatta (sub specie di pagamento dei predetti compensi).
Infine, va parimenti rigettata la domanda avente ad oggetto il “danno morale, esi-
stenziale, all'immagine e alla salute” patito dallo in conseguenza della vi- Pt_1
cenda in esame, a tacer d'altro, in ragione della assoluta genericità della stessa.
Per tutto quanto esposto, la domanda deve essere rigettata.
Cionondimeno, per quanto concerne le spese di giudizio, l'evidenziata ecceziona-
lità della vicenda, unitamente alla sussistenza di una condotta negligente imputa-
bile alla convenuta, inducono il Tribunale a disporne l'integrale compensazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così:
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Nola, 20 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
5
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
6
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, nella persona della dott. Valeria
Ferraro, ha emesso la seguente sentenza, all'udienza del 11.12.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate dalle parti, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1151/2019
r.g.a.c.
TRA
, elett.te dom.to alla VIA GIACOMO IMBRODA, 69 Parte_1
NOLA presso lo studio dell'Avv. FLORIO ARMANDO ed Avv. PARISI AN-
TONIO, dai quali è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- ATTORE
E
, elett.te dom.to alla Via Andrea D'Isernia 8 Napoli Controparte_1
presso lo studio dell'Avv. TUCCILLO FRANCESCO, dal quale è rappr.to e di-
feso in virtù di procura in atti
- CONVENUTA
1
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: come da note depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4)
dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa espo-
sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applica-
bile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo gra-
do a tale data.
Con la proposizione dell'odierno giudizio, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento contrattuale della , consistente nella “ne- Controparte_1
gligente gestione dei protocolli informatici legati all'uso delle carte di credito”.
A tal proposito, premetteva l'attore – titolare di carta di credito emessa dalla
- di essere stato sottoposto a procedimento penale per la contestazione del CP_1
reato di clonazione di carta di credito ai danni di anch'egli Controparte_2
titolare di carta di credito rilasciata dalla società convenuta, vicenda conclusasi con l'assoluzione dello per insussistenza del fatto. In particolare, Pt_1
l'addebitamento sul conto del era avvenuto a causa dell'errore della CP_2
convenuta nella “erronea associazione dei chip alle carte”, onde l'ingiusta accusa,
a carico dello di clonazione di carta di credito, sicché questi era stato co- Pt_1
2
stretto a subire il procedimento penale di cui si è dato conto, sostenendone, inol-
tre, i relativi costi.
Pertanto, l'attore chiedeva la condanna della “della somma di Controparte_1
€ 15.233,21 corrisposta al suo difensore avv. Antonio Vecchione per l'attività
professionale espletata nel procedimento penale;
nonché della somma di €
8.000,00 corrisposta dall'avv. Antonio Vecchione ai nominati consulenti tecnici
nel giudizio penale;
nonché della somma di € 25.000,00 (venticinquemila) a tito-
lo di risarcimento del danno morale, esistenziale, all'immagine, e alla salute”.
La domanda è infondata.
Come noto, sulla base di un riparto dell'onere probatorio ormai assolutamente consolidato da più di un ventennio, il creditore che agisca per la risoluzione con-
trattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limi-
tandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, in-
combendo sul convenuto la prova di avere adempiuto esattamente o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile.
Nel caso di specie, non può ritenersi che la società convenuta sia invero riuscita a dimostrare di aver correttamente adempiuto alla obbligazione sulla stessa gravan-
te – in ordine al dedotto errore nella fase di emissione della carta di credito per cui è causa – non avendo neppure avanzato domande istruttorie volte a dimostra-
re la non imputabilità dell'errore che ha dato origine alla vicenda culminata con la sentenza penale in atti.
Cionondimeno, in ordine alla sussistenza del nesso causale tra i danni richiesti e la denunciata negligenza, deve rimarcarsi che “In tema di risarcibilità dei danni
3
conseguiti da inadempimento, nell'ipotesi di responsabilità contrattuale, o da fat-
to illecito, il nesso di causalità va inteso in modo da ricomprendere nel risarci-
mento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale
secondo il principio della regolarità causale, con la conseguenza che, ai fini del
sorgere dell'obbligazione di risarcimento, il rapporto fra inadempimento (o ille-
cito) ed evento può anche non essere diretto ed immediato se, ferme restando le
altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, sem-
pre che, nel momento in cui si produce l'evento causante, le conseguenze danno-
se di esso non appaiano del tutto inverosimili” (cfr, Cassazione civile sez. II,
06/02/2025, n.3051).
Orbene, riportando le predette coordinate applicative al caso di specie, e per quanto concerne la richiesta di condanna della al pagamento delle somme CP_1
versate dallo per l'attività professionale svolta dal proprio difensore Pt_1
nell'ambito del processo penale anzidetto e per i compensi dovuti ai consulenti di parte, deve concludersi per la evidente insussistenza del nesso causale nei sensi dianzi intesi.
A tal proposito, appare preliminarmente doveroso rimarcare – come sottolineato anche dal giudice penale nella sentenza in atti – l'assoluta anomalia ed eccezio-
nalità di una vicenda in cui le somme relative ad una carta emessa dalla Agos so-
no state addebitate su altra carta rilasciata dalla medesima società, a pochi giorni di distanza.
Fatta questa doverosa premessa, appare davvero arduo ritenere che, al momento dell'errata emissione delle carte di credito, e pur in costanza del predetto errore,
risultassero prevedibili – o, comunque, non del tutto inverosimili – le conseguen-
4
ze dannose dedotte sub specie di compenso per il difensore dello nel pro- Pt_1
cesso penale a carico dello stesso. Si tratta, all'evidenza, di conseguenze dannose del tutto imprevedibili al momento della verificazione dell'evento scatenante,
come tali non addossabili al debitore.
A tanto si aggiunga, in ordine alle somme corrisposte a titolo di compenso in fa-
vore degli esperti incaricati della redazione delle perizie depositate nell'ambito del procedimento penale, che non vi è alcuna prova della sussistenza di un danno di tal fatta (sub specie di pagamento dei predetti compensi).
Infine, va parimenti rigettata la domanda avente ad oggetto il “danno morale, esi-
stenziale, all'immagine e alla salute” patito dallo in conseguenza della vi- Pt_1
cenda in esame, a tacer d'altro, in ragione della assoluta genericità della stessa.
Per tutto quanto esposto, la domanda deve essere rigettata.
Cionondimeno, per quanto concerne le spese di giudizio, l'evidenziata ecceziona-
lità della vicenda, unitamente alla sussistenza di una condotta negligente imputa-
bile alla convenuta, inducono il Tribunale a disporne l'integrale compensazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così:
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Nola, 20 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
5
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
6