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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 9066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9066 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. SA TO, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 9.12.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 27525/2024 Ruolo Generale Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...], e residente in [...]Parte_1
(NA), Vico Miracoli n.9, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Guastafierro, elettivamente domiciliato come in atti in Boscoreale (NA), Piazza Pace n.20. RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in v. CP_1
De Gasperi 55 Napoli, con l'avv. Roberto Maisto, come da procura in atti.
RESISTENTE
oggetto: opposizione ATP
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 10.3.2025 l'epigrafato ricorrente ha esposto di avere presentato all in data 18.7.2022 la domanda finalizzata ad accertare la sua invalidità, per CP_1 ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità ai sensi della L.222/84; che l'Ente il 6.10.2022 rigettava la domanda per insussistenza di infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di 1/3 della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali;
di possedere i requisiti reddituali e sanitari richiesti dalla legge per ottenere la prestazione assistenziale richiesta;
di avere proposto il giudizio di cognizione mediante accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis; che il CTU non ha riconosciuto l'invalidità necessaria per poter beneficiare dell'assegno di invalidità ordinaria ai sensi della L. 222/84; di avere depositato in data 18.3.2025 la dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
Il ricorrente ha pertanto motivato il detto dissenso e ha concluso “Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare che l'istante è soggetto invalido con diritto all'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 a far data dalla domanda amministrativa o da quella che dovesse risultare a seguito di nuova ctu, di cui sin d'ora si chiede la nomina;
Conseguentemente condannare l' al pagamento di tutti i CP_1 ratei maturati e maturandi a titolo di assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla domanda amministrativa o da quella che dovesse risultare a seguito di ctu, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
Condannare l' al pagamento di spese, CP_1 diritti, onorari e spese generali con attribuzione al sottoscritto procuratore ex art. 93
c.p.c.; Sentenza esecutiva”.
Ha rilevato, in particolare, che vi sarebbe stata nella relazione peritale una omissione e/o sottovalutazione delle sue patologie, in quanto il CTU, riferisce solamente l'attività di “custode”, senza indicare i compiti e la modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
ha svolto in un primo periodo “l'attività di custode aziendale la quale consiste nell'ispezione al termine dell'orario di servizio, dei cancelli e di tutte le porte di accesso ai locali, monitoraggio dell'impianto di allarme antintrusione, regolazione dei veicoli nei parcheggi ecc” e invece attualmente l'attività di “operaio in azienda tessile di confezione abiti, addetto alla spedizione dei capi (alzare pesi di oltre 10 kg), prendere i capi e metterli in scatole o caricarli direttamente sul camion”; che sussiste pertanto un sinallagma tra le mansioni svolte e le patologie di cui soffre;
in particolare evidenzia di essere affetto da depressione endogena grave indotta dalla perdita dell'occhio destro a seguito di incidente con trauma oculare e intervento chirurgico, come da documentazione in atti.
L si è costituito, eccependo l'inammissibilità del ricorso, basato su motivazioni CP_1 non integranti il requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal ctu nell'ambito della fase sommaria;
ha sostenuto la carenza assertiva in ordine alla sussistenza dei requisiti costitutivi extra biologici;
ha eccepito la prescrizione del diritto e dei ratei. Ha concluso chiedendo che “Si dichiari inammissibile o in via gradata si rigetti l'avverso ricorso”.
In esito all'odierna udienza, come sostituita dalle note ex art. 127 ter cpc ritualmente depositate, la causa è stata decisa, come da presente sentenza della quale è stata disposta la comunicazione.
Preliminarmente va osservato che è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso. Sulla base del contenuto della disposizione di cui all'art. 445 bis c.p.c., il legislatore si limita a richiedere che la dichiarazione di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, depositata in cancelleria in esito alla fissazione del termine comunicata con decreto, venga integrata nel termine perentorio previsto, dalla specificazione dei motivi della contestazione, a sua volta contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio.
È previsto in particolare che tale specificazione sia contenuta nel ricorso in parola a pena di inammissibilità; deve pertanto ritenersi che un ricorso inammissibile, sotto tale aspetto, è quello che non contenga affatto alcuna specificazione dei motivi della contestazione ovvero rechi l'indicazione di motivi assolutamente tautologici, tali da doversi ritenere tamquam non essent.
Nell'odierno ricorso parte ricorrente ha precisato - onde motivare la contestazione - che le patologie di cui soffre in parte non sono state valutate dal c.t.u. e in parte, pur valutate, non lo sarebbero state adeguatamente e ne ha specificato i motivi, per quanto si è visto sopra.
È altresì infondata l'eccezione di tardivo deposito del ricorso, risalendo quest'ultimo al 10.3.2025. e il deposito della dichiarazione di dissenso al 18.2.2024.
Quanto al merito, la domanda è infondata, non ricorrendo gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta (assegno ex L. 222/84).
Va rammentato che, quanto ai requisiti sanitari necessari per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità– per quanto previsto dalla L.
222/84 – sono state previste due differenziate prestazioni previdenziali, l'assegno temporaneo di invalidità e la pensione di inabilità, dovendosi considerare invalido, ai fini del conseguimento del diritto all'assegno, l'assicurato la cui capacità di “lavoro” (e non più di guadagno), pur sempre in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta a meno di un terzo (art. 1 L. 222 cit.), laddove è inabile, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, l'assicurato che versi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (art. 2 L. cit.).
Compete pertanto il diritto all'assegno di invalidità - quale che sia la data di presentazione della domanda amministrativa- all'assicurato che abbia subìto dopo il 30 giugno 1984 una riduzione della sua capacità di lavoro a meno di un terzo.
È da riconoscersi infine il diritto alla pensione di inabilità a colui che abbia avanzato la relativa domanda all dopo il 30 giugno 1984 e che versi in situazione di totale CP_1
e definitiva inidoneità lavorativa.
Pertanto, con la L.222/84, il beneficio dell'assegno può essere riconosciuto a coloro la cui capacità lavorativa sia ridotta a meno di un terzo mentre la pensione di inabilità spetta a coloro che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa confacente alle proprie attitudini.
Nella fattispecie che occupa, in ordine ai requisiti sanitari, il C.T.U., dott. Persona_1
, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, ha accertato che egli
[...]
è affetto dalle patologie così come già descritte nella relazione di consulenza tecnica e in particolare da quelle indicate in sede di “considerazioni cliniche e medico legali” della detta relazione, da intendersi in questa sede integralmente riportate, e, più in dettaglio, “
1. Assenza di visus a destra 2. Lieve sindrome depressiva endoreattiva”.
Il C.T.U. ha ritenuto che tali stati patologici, valutati alla luce delle tabelle per la determinazione del grado di invalidità civile in vigore alla data di presentazione della domanda amministrativa (D.M. Ministero della sanità del 25.7.80 ed a decorrere dal
12.3.92 D.M. Ministero Sanità del 5.2.92) nel rispetto dei criteri di determinazione delle percentuali di invalidità indicati negli artt. 3,4 e 5 del D.lgs. n. 508/88 o in precedenza dal D.M. 25.7.80 – relativi al calcolo in percentuale delle minorazioni concorrenti o coesistenti nonché alla valutazione della incidenza delle patologie diagnosticate sulle attitudini lavorative del soggetto e sulla eventuale attività lavorativa svolta, non cagionino nel ricorrente una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo ai sensi della legge 222/1984 e che “la sua condizione non gli impedisce di svolgere la sua attività di custode in un'azienda tessile”; Ha precisato nell'esame obiettivo quanto segue: “Condizioni generali buone.
Pannicolo adiposo sottocutaneo normorappresentato. Masse muscolari normotoniche
e normotrofiche. Peso Kg 81. Altezza m 1,70. Visus spento a destra. Apparato linfoghiandolare Stazioni linfoghiandolari superficiali indenni. Apparato Per cardiovascolare non visibile e non palpabile. Assenza di fremiti e sfregamenti.
Toni validi su tutti i focolai di auscultazione Polso radiale 85 battiti al minuto euritmico. Pressione arteriosa 130/80 mmHg. Apparato respiratorio All'ispezione del torace normale espansibilità delle basi polmonari. Alla percussione suono chiaro polmonare su tutto l'ambito polmonare. Murmure vescicolare fisologico su tutto l'ambito polmonare. Apparato digerente Addome piano. Cicatrice ombelicale normointroflessa. Alla palpazione addome trattabile. All'ispezione assenza di reticoli venosi superficiali e di liquido nel cavo peritoneale. Fegato e milza nei limiti. Segno di Murphy negativo. Apparato urogenitale Segno di negativo bilateralmente. Per_3
Apparato osteoarticolare rachide in asse e non dolente alla digitopressione delle apofisi spinose dei metameri vertebrali. Assenza di deficit funzionali a carico delle principali articolazioni. Deambulazione autonoma. Passaggi posturali autonomi e nella norma. Manovra di Lasegue negativa bilateralmente. Sistema nervoso nella norma la marcia. Prove cerebellari nella norma. Assenza di oscillazioni alle prove di Romberg. ROT normoelicitabili. Esame psichico soggetto ben orientato nello spazio e nel tempo. Assenti deficit dell'attenzione e della memoria. Assenti dispercezioni e turbe dell'ideazione. Tono dell'umore lievemente depresso”. Ha evidenziato che “il ricorrente presenta una problematica verificatasi all'età di 7 anni per un trauma oculare all'occhio destro. Venne trattato chirurgicamente ma per complicanze chirurgiche, a suo dire dovute ad errori del chirurgo, alla fine ha subito distacco completo della retina con perdita completa del visus all'occhio destro.
Preciso che il ricorrente è stato assunto nel 2016 dall'azienda dove lavora attualmente con questo problema oculistico. Pertanto egli nonostante questo deficit visivo è riuscito
a svolgere l'attività di custode. Per quanto concerne la sindrome depressiva, questa viene da me valutata in qualità di specialista in psichiatria. Sebbene in atti vi sia documentazione che diagnostica una sindrome depressiva endogena di grado grave, ciò rappresenta un errore diagnostico. La sindrome endogena è un disturbo dell'umore caratterizzato da sintomi come: profonda tristezza, calo della spinta vitale, perdita di interesse verso le normali attività, pensieri negativi e pessimistici, disturbi nelle funzioni cognitive e sintomi vegetativi come alterazione del sonno e dell'appetito. Si tratta di una psicopatologia molto grave, che necessita di terapie specifiche e spesso di ricoveri in ambiente psichiatrico. Non è legata a fattori esogeni scatenanti, perciò
è endogena, cioè legata ad alterazioni biochimiche indipendenti da fattori esterni. Nel caso del ricorrente, ad eccezione dei rifeiti disturbi del ritmo sonno-veglia, non viene riferita terapia specifica, ma solo l'assunzione di tranquirit, farmaco ansiolitico e non vengono riferiti ricoveri in ambiente psichiatrico. A mio avviso, quindi, si tratta di una sindrome depressiva, ascrivibile ai disturbi psicopatologici dell'aerea nevrotica, quindi endoreattiva, di lieve entità”. Inoltre ha concluso, successivamente alle osservazioni di parte ricorrente, le quali sono coincidenti in buona sostanza con quelle di cui al presente ricorso, rimarcando la valutazione clinica “in qualità di specialista in psichiatria con esperienza nel campo di circa 40 anni”.
Ha precisato di avere effettuato “sia un esame clinico che anamnestico, ed ho esaminato la documentazione specifica prodotta in atti. All'esame clinico il ricorrente presentava solo una lieve depressione dell'umore e non presentava alcun deficit cognitivo, della memoria e dell'attenzione. All'esame anamnestico il ricorrente riferiva solo assunzione sporadica di NQ (diazepam), farmaco semplicemente ansiolitico. Per ciò che concerne la documentazione specifica prodotta, e da me esaminata, la cartella clinica dell' cui si riferisce l'avvocato riguarda solo sei Pt_2 accessi (12/01/2021, 07/05/2021, 13/09/2021, 07/01/2022, 14/04/2022 e 06/07/2022).
Orbene l'esperienza clinica, e tutti i testi clinici di psichiatria, insegnano che la depressione endogena, diagnosi formulata in cartella clinica, è uno dei disturbi più invalidanti al mondo con un costo sociale elevatissimo. E' un grave disturbo che necessita di cure appropriate. Nella storia del ricorrente non si evidenzia l'utilizzo di farmaci antidepressivi, sebbene risultino prescritti in cartella, ma solo sporadicamente
l'utilizzo di un farmaco ansiolitico. Per quanto concerne il deficit visivo il ricorrente è stato assunto, e ritenuto idoneo alla mansione, con tale patologia già presente. Per quanto riguarda l'incidenza delle patologie su descritte sulla capacità lavorativa specifica del ricorrente, non essendo evidenziati all'esame clinico deficit cognitivi, della memoria e dell'attenzione, le funzioni di custode possono essere, e sono svolte, in maniera regolare”
Il C.t.u. ha pertanto concluso affermando che la mancanza del requisito richiesto può essere considerato all'attualità e a far data dalla domanda del 18.7.2022. In ordine all'attività svolta dal ricorrente, il ctu ha ben specificato nell'anamnesi lavorativa la mansione del ricorrente di “custode presso un'azienda Tessile (Edesim) dal 2016. Lavora otto ore cinque giorni a settimana con turni mattina e pomeriggio”. Né peraltro la circostanza secondo la quale il ricorrente svolgerebbe anche mansioni di operaio (nel ricorso in esito al dissenso il ricorrente ha precisato di lavorare quale operaio in una azienda tessile di confezione abiti, addetto alla spedizione dei capi (alzare pesi di oltre 10 kg), prendere i capi e metterli in scatole o caricarli direttamente sul camion) risultano riscontrate dal contenuto del ricorso per a.t.p. ( nel quale, anzi, non viene indicata espressamente l'attività lavorativa svolta) e dalla stessa relazione del c.t.u., in cui la notizia riguardante la mansione di custode è stata evidentemente ottenuta dallo stesso ricorrente.
Inoltre, nella cartella clinica in atti il ricorrente viene indicato svolgere l'attività di
“custode”, come tale compatibile con l'inquadramento quale operaio;
D'altra parte, disquisendosi soprattutto della patologia di tipo psichico, non è comprensibile la diversa incidenza, come sostenuta, della patologia stessa rispetto alla capacità lavorativa specifica.
Sono stati assunti, in ogni caso, chiarimenti scritti sul punto dal c.t.u., depositati il 28.11. u.s., nei quali il c.t.u. stesso ha precisato: In merito a quanto su specificato, ed in base al mio esame clinico ed anamnestico, ritengo che non vi siano patologie tali da essere da ostacolo per le attività di carico e scarico merci, così come questa stessa attività non risulta usurante. Come è evidente, infatti, il ricorrente non presenta patologie a carico dell'apparato locomotore ed osteoarticolare, le uniche che avrebbero potuto influire sulle mansioni di operaio addetto allo scarico e carico merci. Anche le restanti patologie, ovvero la sindrome depressiva da me valutata in qualità di specialista in psichiatria come una forma lieve, non sono influenti sulla capacità lavorativa specifica del ricorrente. Nelle mie conclusioni all'accertamento in fase di atpo avevo già risposto in merito alla patologia psichiatrica quanto segue. All'esame anamnestico il ricorrente riferiva solo assunzione sporadica di NQ (Diazepam), farmaco semplicemente ansiolitico. Per ciò che concerne la documentazione specifica prodotta, e da me esaminata, la cartella clinica dell cui si riferisce l'avvocato riguarda solo sei accessi Pt_2
(12/01/2021, 07/05/2021, 13/09/2021, 07/01/2022, 14/04/2022 e 06/07/2022). Orbene l'esperienza clinica, e tutti i testi clinici di psichiatria, insegnano che la depressione endogena, diagnosi formulata in cartella clinica, è uno dei disturbi più invalidanti al mondo con un costo sociale elevatissimo. E' un grave disturbo che necessita di cure appropriate. Nella storia del ricorrente non si evidenzia l'utilizzo di farmaci antidepressivi, sebbene risultino prescritti in cartella, ma solo sporadicamente l'utilizzo di un farmaco ansiolitico. Per quanto riguarda l'incidenza delle patologie su descritte sulla capacità lavorativa specifica del ricorrente, non essendo evidenziati all'esame clinico deficit cognitivi, della memoria e dell'attenzione, le funzioni di custode possono essere, e sono svolte, in maniera regolare. Non essendovi poi deficit articolari, di forza o a carico dell'apparato motorio, anche l'attività di operaio addetto allo scarico e carico merci può essere svolto e non riduce a meno di un terzo la capacità lavorativa del ricorrente in attività confacenti le sue attitudini. Pertanto egli è da ritenersi NON invalido ai sensi della legge 222/84.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, specialista in psichiatria, ribadite anche ipotizzando la diversa mansione di operaio addetto al carico e scarico merci, sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, con la conseguenza che meritano di essere condivise da questo giudicante.
Non si ravvisano pertanto valide ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU in atti, né i presupposti per disporre un rinnovo della perizia che appare pienamente conforme a legge;
in particolare, non sussistono gli estremi di cui all'articolo 196 c.p.c. per il rinnovo della consulenza, tenuto conto del coerente contenuto della stessa e dei chiarimenti resi in esito alle osservazioni di parte ricorrente;
né del resto sussiste alcun automatismo nel conferimento di nuovo incarico di consulenza tecnica d'ufficio in presenza di dissenso.
Non sussistono, pertanto, i necessari elementi medico-legali previsti dalla legge per riconoscere il requisito sanitario posto a fondamento del diritto all'assegno di invalidità ai sensi della L. 222/84.
La domanda originaria deve pertanto essere rigettata per quanto detto.
Quanto alle spese di giudizio, alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., applicabile nella fattispecie, parte ricorrente, stante la soccombenza e tenuto conto dell'autocertificazione inerente la sussistenza a suo carico dei requisiti reddituali previsti ex lege da lui sottoscritta, può essere ritenuta esente dal relativo pagamento;
le spese del c.t.u. sono state poste a carico dell , come da separato provvedimento. CP_1
P.Q.M.
a) Rigetta la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente di cui in epigrafe è persona per la quale non sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'assegno di invalidità ai sensi della L.222/84;
b) dichiara il ricorrente non tenuto al pagamento delle spese di lite, ponendo quelle del c.t.u. nominato a carico dell , come da separato decreto. CP_1
Si comunichi.
Napoli, 9.12.25
Il G.L.
Dr. SA TO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. SA TO, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 9.12.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 27525/2024 Ruolo Generale Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...], e residente in [...]Parte_1
(NA), Vico Miracoli n.9, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Guastafierro, elettivamente domiciliato come in atti in Boscoreale (NA), Piazza Pace n.20. RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in v. CP_1
De Gasperi 55 Napoli, con l'avv. Roberto Maisto, come da procura in atti.
RESISTENTE
oggetto: opposizione ATP
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 10.3.2025 l'epigrafato ricorrente ha esposto di avere presentato all in data 18.7.2022 la domanda finalizzata ad accertare la sua invalidità, per CP_1 ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità ai sensi della L.222/84; che l'Ente il 6.10.2022 rigettava la domanda per insussistenza di infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di 1/3 della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali;
di possedere i requisiti reddituali e sanitari richiesti dalla legge per ottenere la prestazione assistenziale richiesta;
di avere proposto il giudizio di cognizione mediante accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis; che il CTU non ha riconosciuto l'invalidità necessaria per poter beneficiare dell'assegno di invalidità ordinaria ai sensi della L. 222/84; di avere depositato in data 18.3.2025 la dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
Il ricorrente ha pertanto motivato il detto dissenso e ha concluso “Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare che l'istante è soggetto invalido con diritto all'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 a far data dalla domanda amministrativa o da quella che dovesse risultare a seguito di nuova ctu, di cui sin d'ora si chiede la nomina;
Conseguentemente condannare l' al pagamento di tutti i CP_1 ratei maturati e maturandi a titolo di assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla domanda amministrativa o da quella che dovesse risultare a seguito di ctu, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
Condannare l' al pagamento di spese, CP_1 diritti, onorari e spese generali con attribuzione al sottoscritto procuratore ex art. 93
c.p.c.; Sentenza esecutiva”.
Ha rilevato, in particolare, che vi sarebbe stata nella relazione peritale una omissione e/o sottovalutazione delle sue patologie, in quanto il CTU, riferisce solamente l'attività di “custode”, senza indicare i compiti e la modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
ha svolto in un primo periodo “l'attività di custode aziendale la quale consiste nell'ispezione al termine dell'orario di servizio, dei cancelli e di tutte le porte di accesso ai locali, monitoraggio dell'impianto di allarme antintrusione, regolazione dei veicoli nei parcheggi ecc” e invece attualmente l'attività di “operaio in azienda tessile di confezione abiti, addetto alla spedizione dei capi (alzare pesi di oltre 10 kg), prendere i capi e metterli in scatole o caricarli direttamente sul camion”; che sussiste pertanto un sinallagma tra le mansioni svolte e le patologie di cui soffre;
in particolare evidenzia di essere affetto da depressione endogena grave indotta dalla perdita dell'occhio destro a seguito di incidente con trauma oculare e intervento chirurgico, come da documentazione in atti.
L si è costituito, eccependo l'inammissibilità del ricorso, basato su motivazioni CP_1 non integranti il requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal ctu nell'ambito della fase sommaria;
ha sostenuto la carenza assertiva in ordine alla sussistenza dei requisiti costitutivi extra biologici;
ha eccepito la prescrizione del diritto e dei ratei. Ha concluso chiedendo che “Si dichiari inammissibile o in via gradata si rigetti l'avverso ricorso”.
In esito all'odierna udienza, come sostituita dalle note ex art. 127 ter cpc ritualmente depositate, la causa è stata decisa, come da presente sentenza della quale è stata disposta la comunicazione.
Preliminarmente va osservato che è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso. Sulla base del contenuto della disposizione di cui all'art. 445 bis c.p.c., il legislatore si limita a richiedere che la dichiarazione di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, depositata in cancelleria in esito alla fissazione del termine comunicata con decreto, venga integrata nel termine perentorio previsto, dalla specificazione dei motivi della contestazione, a sua volta contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio.
È previsto in particolare che tale specificazione sia contenuta nel ricorso in parola a pena di inammissibilità; deve pertanto ritenersi che un ricorso inammissibile, sotto tale aspetto, è quello che non contenga affatto alcuna specificazione dei motivi della contestazione ovvero rechi l'indicazione di motivi assolutamente tautologici, tali da doversi ritenere tamquam non essent.
Nell'odierno ricorso parte ricorrente ha precisato - onde motivare la contestazione - che le patologie di cui soffre in parte non sono state valutate dal c.t.u. e in parte, pur valutate, non lo sarebbero state adeguatamente e ne ha specificato i motivi, per quanto si è visto sopra.
È altresì infondata l'eccezione di tardivo deposito del ricorso, risalendo quest'ultimo al 10.3.2025. e il deposito della dichiarazione di dissenso al 18.2.2024.
Quanto al merito, la domanda è infondata, non ricorrendo gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta (assegno ex L. 222/84).
Va rammentato che, quanto ai requisiti sanitari necessari per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità– per quanto previsto dalla L.
222/84 – sono state previste due differenziate prestazioni previdenziali, l'assegno temporaneo di invalidità e la pensione di inabilità, dovendosi considerare invalido, ai fini del conseguimento del diritto all'assegno, l'assicurato la cui capacità di “lavoro” (e non più di guadagno), pur sempre in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta a meno di un terzo (art. 1 L. 222 cit.), laddove è inabile, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, l'assicurato che versi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (art. 2 L. cit.).
Compete pertanto il diritto all'assegno di invalidità - quale che sia la data di presentazione della domanda amministrativa- all'assicurato che abbia subìto dopo il 30 giugno 1984 una riduzione della sua capacità di lavoro a meno di un terzo.
È da riconoscersi infine il diritto alla pensione di inabilità a colui che abbia avanzato la relativa domanda all dopo il 30 giugno 1984 e che versi in situazione di totale CP_1
e definitiva inidoneità lavorativa.
Pertanto, con la L.222/84, il beneficio dell'assegno può essere riconosciuto a coloro la cui capacità lavorativa sia ridotta a meno di un terzo mentre la pensione di inabilità spetta a coloro che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa confacente alle proprie attitudini.
Nella fattispecie che occupa, in ordine ai requisiti sanitari, il C.T.U., dott. Persona_1
, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, ha accertato che egli
[...]
è affetto dalle patologie così come già descritte nella relazione di consulenza tecnica e in particolare da quelle indicate in sede di “considerazioni cliniche e medico legali” della detta relazione, da intendersi in questa sede integralmente riportate, e, più in dettaglio, “
1. Assenza di visus a destra 2. Lieve sindrome depressiva endoreattiva”.
Il C.T.U. ha ritenuto che tali stati patologici, valutati alla luce delle tabelle per la determinazione del grado di invalidità civile in vigore alla data di presentazione della domanda amministrativa (D.M. Ministero della sanità del 25.7.80 ed a decorrere dal
12.3.92 D.M. Ministero Sanità del 5.2.92) nel rispetto dei criteri di determinazione delle percentuali di invalidità indicati negli artt. 3,4 e 5 del D.lgs. n. 508/88 o in precedenza dal D.M. 25.7.80 – relativi al calcolo in percentuale delle minorazioni concorrenti o coesistenti nonché alla valutazione della incidenza delle patologie diagnosticate sulle attitudini lavorative del soggetto e sulla eventuale attività lavorativa svolta, non cagionino nel ricorrente una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo ai sensi della legge 222/1984 e che “la sua condizione non gli impedisce di svolgere la sua attività di custode in un'azienda tessile”; Ha precisato nell'esame obiettivo quanto segue: “Condizioni generali buone.
Pannicolo adiposo sottocutaneo normorappresentato. Masse muscolari normotoniche
e normotrofiche. Peso Kg 81. Altezza m 1,70. Visus spento a destra. Apparato linfoghiandolare Stazioni linfoghiandolari superficiali indenni. Apparato Per cardiovascolare non visibile e non palpabile. Assenza di fremiti e sfregamenti.
Toni validi su tutti i focolai di auscultazione Polso radiale 85 battiti al minuto euritmico. Pressione arteriosa 130/80 mmHg. Apparato respiratorio All'ispezione del torace normale espansibilità delle basi polmonari. Alla percussione suono chiaro polmonare su tutto l'ambito polmonare. Murmure vescicolare fisologico su tutto l'ambito polmonare. Apparato digerente Addome piano. Cicatrice ombelicale normointroflessa. Alla palpazione addome trattabile. All'ispezione assenza di reticoli venosi superficiali e di liquido nel cavo peritoneale. Fegato e milza nei limiti. Segno di Murphy negativo. Apparato urogenitale Segno di negativo bilateralmente. Per_3
Apparato osteoarticolare rachide in asse e non dolente alla digitopressione delle apofisi spinose dei metameri vertebrali. Assenza di deficit funzionali a carico delle principali articolazioni. Deambulazione autonoma. Passaggi posturali autonomi e nella norma. Manovra di Lasegue negativa bilateralmente. Sistema nervoso nella norma la marcia. Prove cerebellari nella norma. Assenza di oscillazioni alle prove di Romberg. ROT normoelicitabili. Esame psichico soggetto ben orientato nello spazio e nel tempo. Assenti deficit dell'attenzione e della memoria. Assenti dispercezioni e turbe dell'ideazione. Tono dell'umore lievemente depresso”. Ha evidenziato che “il ricorrente presenta una problematica verificatasi all'età di 7 anni per un trauma oculare all'occhio destro. Venne trattato chirurgicamente ma per complicanze chirurgiche, a suo dire dovute ad errori del chirurgo, alla fine ha subito distacco completo della retina con perdita completa del visus all'occhio destro.
Preciso che il ricorrente è stato assunto nel 2016 dall'azienda dove lavora attualmente con questo problema oculistico. Pertanto egli nonostante questo deficit visivo è riuscito
a svolgere l'attività di custode. Per quanto concerne la sindrome depressiva, questa viene da me valutata in qualità di specialista in psichiatria. Sebbene in atti vi sia documentazione che diagnostica una sindrome depressiva endogena di grado grave, ciò rappresenta un errore diagnostico. La sindrome endogena è un disturbo dell'umore caratterizzato da sintomi come: profonda tristezza, calo della spinta vitale, perdita di interesse verso le normali attività, pensieri negativi e pessimistici, disturbi nelle funzioni cognitive e sintomi vegetativi come alterazione del sonno e dell'appetito. Si tratta di una psicopatologia molto grave, che necessita di terapie specifiche e spesso di ricoveri in ambiente psichiatrico. Non è legata a fattori esogeni scatenanti, perciò
è endogena, cioè legata ad alterazioni biochimiche indipendenti da fattori esterni. Nel caso del ricorrente, ad eccezione dei rifeiti disturbi del ritmo sonno-veglia, non viene riferita terapia specifica, ma solo l'assunzione di tranquirit, farmaco ansiolitico e non vengono riferiti ricoveri in ambiente psichiatrico. A mio avviso, quindi, si tratta di una sindrome depressiva, ascrivibile ai disturbi psicopatologici dell'aerea nevrotica, quindi endoreattiva, di lieve entità”. Inoltre ha concluso, successivamente alle osservazioni di parte ricorrente, le quali sono coincidenti in buona sostanza con quelle di cui al presente ricorso, rimarcando la valutazione clinica “in qualità di specialista in psichiatria con esperienza nel campo di circa 40 anni”.
Ha precisato di avere effettuato “sia un esame clinico che anamnestico, ed ho esaminato la documentazione specifica prodotta in atti. All'esame clinico il ricorrente presentava solo una lieve depressione dell'umore e non presentava alcun deficit cognitivo, della memoria e dell'attenzione. All'esame anamnestico il ricorrente riferiva solo assunzione sporadica di NQ (diazepam), farmaco semplicemente ansiolitico. Per ciò che concerne la documentazione specifica prodotta, e da me esaminata, la cartella clinica dell' cui si riferisce l'avvocato riguarda solo sei Pt_2 accessi (12/01/2021, 07/05/2021, 13/09/2021, 07/01/2022, 14/04/2022 e 06/07/2022).
Orbene l'esperienza clinica, e tutti i testi clinici di psichiatria, insegnano che la depressione endogena, diagnosi formulata in cartella clinica, è uno dei disturbi più invalidanti al mondo con un costo sociale elevatissimo. E' un grave disturbo che necessita di cure appropriate. Nella storia del ricorrente non si evidenzia l'utilizzo di farmaci antidepressivi, sebbene risultino prescritti in cartella, ma solo sporadicamente
l'utilizzo di un farmaco ansiolitico. Per quanto concerne il deficit visivo il ricorrente è stato assunto, e ritenuto idoneo alla mansione, con tale patologia già presente. Per quanto riguarda l'incidenza delle patologie su descritte sulla capacità lavorativa specifica del ricorrente, non essendo evidenziati all'esame clinico deficit cognitivi, della memoria e dell'attenzione, le funzioni di custode possono essere, e sono svolte, in maniera regolare”
Il C.t.u. ha pertanto concluso affermando che la mancanza del requisito richiesto può essere considerato all'attualità e a far data dalla domanda del 18.7.2022. In ordine all'attività svolta dal ricorrente, il ctu ha ben specificato nell'anamnesi lavorativa la mansione del ricorrente di “custode presso un'azienda Tessile (Edesim) dal 2016. Lavora otto ore cinque giorni a settimana con turni mattina e pomeriggio”. Né peraltro la circostanza secondo la quale il ricorrente svolgerebbe anche mansioni di operaio (nel ricorso in esito al dissenso il ricorrente ha precisato di lavorare quale operaio in una azienda tessile di confezione abiti, addetto alla spedizione dei capi (alzare pesi di oltre 10 kg), prendere i capi e metterli in scatole o caricarli direttamente sul camion) risultano riscontrate dal contenuto del ricorso per a.t.p. ( nel quale, anzi, non viene indicata espressamente l'attività lavorativa svolta) e dalla stessa relazione del c.t.u., in cui la notizia riguardante la mansione di custode è stata evidentemente ottenuta dallo stesso ricorrente.
Inoltre, nella cartella clinica in atti il ricorrente viene indicato svolgere l'attività di
“custode”, come tale compatibile con l'inquadramento quale operaio;
D'altra parte, disquisendosi soprattutto della patologia di tipo psichico, non è comprensibile la diversa incidenza, come sostenuta, della patologia stessa rispetto alla capacità lavorativa specifica.
Sono stati assunti, in ogni caso, chiarimenti scritti sul punto dal c.t.u., depositati il 28.11. u.s., nei quali il c.t.u. stesso ha precisato: In merito a quanto su specificato, ed in base al mio esame clinico ed anamnestico, ritengo che non vi siano patologie tali da essere da ostacolo per le attività di carico e scarico merci, così come questa stessa attività non risulta usurante. Come è evidente, infatti, il ricorrente non presenta patologie a carico dell'apparato locomotore ed osteoarticolare, le uniche che avrebbero potuto influire sulle mansioni di operaio addetto allo scarico e carico merci. Anche le restanti patologie, ovvero la sindrome depressiva da me valutata in qualità di specialista in psichiatria come una forma lieve, non sono influenti sulla capacità lavorativa specifica del ricorrente. Nelle mie conclusioni all'accertamento in fase di atpo avevo già risposto in merito alla patologia psichiatrica quanto segue. All'esame anamnestico il ricorrente riferiva solo assunzione sporadica di NQ (Diazepam), farmaco semplicemente ansiolitico. Per ciò che concerne la documentazione specifica prodotta, e da me esaminata, la cartella clinica dell cui si riferisce l'avvocato riguarda solo sei accessi Pt_2
(12/01/2021, 07/05/2021, 13/09/2021, 07/01/2022, 14/04/2022 e 06/07/2022). Orbene l'esperienza clinica, e tutti i testi clinici di psichiatria, insegnano che la depressione endogena, diagnosi formulata in cartella clinica, è uno dei disturbi più invalidanti al mondo con un costo sociale elevatissimo. E' un grave disturbo che necessita di cure appropriate. Nella storia del ricorrente non si evidenzia l'utilizzo di farmaci antidepressivi, sebbene risultino prescritti in cartella, ma solo sporadicamente l'utilizzo di un farmaco ansiolitico. Per quanto riguarda l'incidenza delle patologie su descritte sulla capacità lavorativa specifica del ricorrente, non essendo evidenziati all'esame clinico deficit cognitivi, della memoria e dell'attenzione, le funzioni di custode possono essere, e sono svolte, in maniera regolare. Non essendovi poi deficit articolari, di forza o a carico dell'apparato motorio, anche l'attività di operaio addetto allo scarico e carico merci può essere svolto e non riduce a meno di un terzo la capacità lavorativa del ricorrente in attività confacenti le sue attitudini. Pertanto egli è da ritenersi NON invalido ai sensi della legge 222/84.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, specialista in psichiatria, ribadite anche ipotizzando la diversa mansione di operaio addetto al carico e scarico merci, sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, con la conseguenza che meritano di essere condivise da questo giudicante.
Non si ravvisano pertanto valide ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU in atti, né i presupposti per disporre un rinnovo della perizia che appare pienamente conforme a legge;
in particolare, non sussistono gli estremi di cui all'articolo 196 c.p.c. per il rinnovo della consulenza, tenuto conto del coerente contenuto della stessa e dei chiarimenti resi in esito alle osservazioni di parte ricorrente;
né del resto sussiste alcun automatismo nel conferimento di nuovo incarico di consulenza tecnica d'ufficio in presenza di dissenso.
Non sussistono, pertanto, i necessari elementi medico-legali previsti dalla legge per riconoscere il requisito sanitario posto a fondamento del diritto all'assegno di invalidità ai sensi della L. 222/84.
La domanda originaria deve pertanto essere rigettata per quanto detto.
Quanto alle spese di giudizio, alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., applicabile nella fattispecie, parte ricorrente, stante la soccombenza e tenuto conto dell'autocertificazione inerente la sussistenza a suo carico dei requisiti reddituali previsti ex lege da lui sottoscritta, può essere ritenuta esente dal relativo pagamento;
le spese del c.t.u. sono state poste a carico dell , come da separato provvedimento. CP_1
P.Q.M.
a) Rigetta la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente di cui in epigrafe è persona per la quale non sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'assegno di invalidità ai sensi della L.222/84;
b) dichiara il ricorrente non tenuto al pagamento delle spese di lite, ponendo quelle del c.t.u. nominato a carico dell , come da separato decreto. CP_1
Si comunichi.
Napoli, 9.12.25
Il G.L.
Dr. SA TO