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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 20/02/2026, n. 2639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2639 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2639/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MANTINI MARGHERITA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2341/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400116088 TASI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200191924186000 TASI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13266/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: "previa sospensione, l'annullamento dell'atto opposto con vittoria di spese";
Resistente: “A) dichiarare la legittimità dell'atto opposto e dell'attività dell'Agenzia delle entrate Riscossione che ha agito nel rispetto della normativa vigente;
B) respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto. C) Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di causa. D) In subordine, per mero tuziorismo difensivo, nella denegata e non auspicata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda per motivi attinenti alla notifica degli atti prodromici di esclusivamente competenza dell'ente impositore, dichiarare la totale carenza di legittimazione passiva dell'Ader e VII manlevare e tenere indenne la stessa da qualsivoglia pregiudizio e dal pagamento di spese di lite”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha ritualmente impugnato dinanzi a questa Corte la comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo n. 09780202400116088, notificata il 25/10/2024, per l'importo complessivo di € 201,07, limitatamente alla seguente cartella esattoriale, come riportata in ricorso: - n. 09720200191924186 notificata il 14/08/2023, relativa all'omesso pagamento della TASI anno 2014 del Comune di MENTANA;
meglio specificato in epigrafe, emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Roma, per un totale di euro 204,19 oltre spese di notifica, in relazione all'autovettura TOYOTA YARIS 1,3 5P targata Targa_2
A)A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa per i seguenti motivi:
-1) omessa notifica della cartella di pagamento n 09720200191924186 e degli atti ad essa prodromici e conseguente illegittimita' del preavviso di fermo n. 09780202400116088;
-2) prescrizione di sanzioni ed interessi;
-3) nullita'/illegittimita' del preavviso di fermo per violazione dell'art. 7 comma 1, l. n. 212/2000: omessa allegazione
Tanto premesso ha avanzato le conclusioni sopra riportate.
B) Si è costituita con controdeduzioni in giudizio la AdER di Roma che ha sostenuto l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, instando per la sua reiezione per:
1) difetto di contraddittorio, carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione, inammissibilita' e tardivita' del ricorso per regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese l'atto impugnato;
2) infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria regolarita' della comunicazione preventiva di fermo amministrativo/corretta attivita' in merito alla notifica del preavviso di fermo;
3) infondatezza dell'istanza di sospensione.
Ha formulato le conclusioni sopra riportate.
A supporto ha depositato: 1) Ricorso introduttivo;
2) Estratto-ruolo; 3) Relata di notifica cartella n.
09720200191924186000; 4) Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202400116088000;
5) Relata di notifica comunicazione preventiva fermo amministrativo;
6) Richiesta intervento con ricevute pec di accettazione e consegna;
7) Procura Speciale.
C) All'udienza pubblica del giorno 18.12.2025 la parte ricorrente ha contestato la documentazione prodotta dall'AdER e la mancata prova della ricezione (Cad) della raccomandata relativa al deposito presso la casa comunale della cartella di pagamento 09720200191924186.
All'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il preavviso di fermo impugnato n. n. 09780202400116088 l'Agente della riscossione ha preavvisato il debitore iscritto nei pubblici registri che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, senza necessità di ulteriore comunicazione, avrebbe eseguito il fermo del veicolo TOYOTA
YARIS 1,3 5P targata Targa_2, mediante iscrizione nei registri mobiliari (art. 86, comma 2, DPR n. 602/73).
1) Preliminarmente si rileva che l'AdER in data 12.02.2025 ha provveduto a notificare il ricorso e a formulare richiesta di intervento al Comune di Mentana (RM) al seguente indirizzo pec : protocollo@pec.comune. mentana.rm.it. Il Comune di Mentana non si è costituito.
Vale la pena evidenziare che nella fattispecie il contribuente non ha argomentato vizi in ordine all'omessa notifica dell'avviso di accertamento Tasi 2014, bensì ha rilevato l'omessa notifica di una cartella di pagamento emessa, spedita e di competenza dell'AdER, per la quale non si ritiene necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore Comune di Mentana, che è stato peraltro informato del contenzioso.
2) Sull'omessa notifica della Cartella 09720200191924186000 parte ricorrente lamenta che la produzione documentale da parte dell'AdER è inidonea a provare la ricezione della cartella di pagamento Tasi 2014 n.
09720200191924186.
Il motivo è fondato.
L'Ente della Riscossione ha depositato la cartolina relativa al deposito del plico presso la casa comunale in data 2.5.2023 e il solo prospetto da cui risulta spedita una raccta il 26.6.2023 n. 696376810171. Manca tuttavia la cartolina con la prova della ricezione della citata cartella da parte di Ricorrente_1.
Secondo i principi sanciti dall'articolo 2697 c.c. e secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, che il Collegio condivide, in materia di riscossione, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. SS.UU. sentenza n. 10012 dep. 15.04.2021; Cass.,
1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008).
Orbene in tema di notificazione per mezzo del servizio postale l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149
c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita. Consegue che la mancanza della ricevuta di ritorno della raccomandata rende inesistente e non soltanto nulla la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la l'avvenuta conoscenza.
L'avviso di ricevimento è infatti l'unico documento valido per provare la consegna, la data e l'identità del ricevente a mani del quale la stessa è stata eseguita, allorquando si proceda alla notifica attraverso il servizio postale.
3) Con ulteriore motivo di impugnazione la parte ha eccepito la carenza di motivazione del preavviso di fermo per “nullita'/illegittimita' del preavviso di fermo per violazione dell'art. 7 comma 1, l. n. 212/2000 per omessa allegazione”.
Il motivo è fondato.
A parte l'obbligo di allegazione della cartella richiamata nel preavviso, ciò che risulta carente nell'atto impugnato sono le ragioni per cui l'AdER ritiene di dover procedere al blocco del veicolo in via di urgenza, senza tenere conto del principio di proporzionalità rispetto all'esiguità del credito di euro 204,19.
L'atto impugnato non spiega infatti le ragioni per cui, a fronte della pretesa di un esiguo credito tributario di euro 204,19, l'Ente della riscossione ritenga di dover adottare la misura cautelare del blocco della circolazione dell'autovettura TOYOTA YARIS 1,3 5P targata Targa_2, anziché altra ordinaria forma di recupero crediti.
Tale scelta non appare motivata e risulta sproporzionata rispetto al valore del veicolo e rispetto all'entità del pagamento richiesto.
L'articolo 7 sulla“Chiarezza e motivazione degli atti” dello Statuto del contribuente prevede: “1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente …. le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione”.
Vale la pena richiamare anche il principio racchiuso nell'articolo 3 della L. 241 del 1990 e sue successive modificazioni, che è dedicato all'obbligo che incombe sulla Pubblica Amministrazione di motivare ogni atto che proviene dalla stessa, per dare la possibilità al cittadino di conoscere le ragioni che sono a fondamento del provvedimento adottato ma anche al fine di contemperare il principio di trasparenza su cui si fonda l'uso della discrezionalità che incombe anche in capo all'Agenzia delle Entrate Riscossione.
In buona sostanza si rileva che nella motivazione del preavviso manca qualunque riferimento ai criteri di valutazione dell'urgenza e della proporzionalità del preavviso, ossia come la discrezionalità sia stata usata per il bilanciamento tra l'irrisorio importo del credito rispetto al correlato al valore del bene sul quale andrà ad incidere il fermo.
Il preavviso di fermo, che nella fattispecie non specifica le ragioni per le quali si intende procedere nei confronti del contribuente mediante procedure cautelari, non può limitarsi a un generico riferimento ai debiti, ma deve esplicitare le ragioni cautelari, ovvero le circostanze che portano l'ente di riscossione a temere la compromissione del credito tributario.
Per quanto sopra, le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al giudicante, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti nell'ambito della fattispecie e ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Conclusivamente, il ricorso merita accoglimento.
Quanto al carico delle spese di lite si ritiene equa la compensazione integrale per gravi motivi, tenuto conto di possibili disguidi inerenti la gestione automatizzata della pratica.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 18.12.2025.
Il giudice (Margherita Mantini)
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MANTINI MARGHERITA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2341/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400116088 TASI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200191924186000 TASI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13266/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: "previa sospensione, l'annullamento dell'atto opposto con vittoria di spese";
Resistente: “A) dichiarare la legittimità dell'atto opposto e dell'attività dell'Agenzia delle entrate Riscossione che ha agito nel rispetto della normativa vigente;
B) respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto. C) Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di causa. D) In subordine, per mero tuziorismo difensivo, nella denegata e non auspicata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda per motivi attinenti alla notifica degli atti prodromici di esclusivamente competenza dell'ente impositore, dichiarare la totale carenza di legittimazione passiva dell'Ader e VII manlevare e tenere indenne la stessa da qualsivoglia pregiudizio e dal pagamento di spese di lite”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha ritualmente impugnato dinanzi a questa Corte la comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo n. 09780202400116088, notificata il 25/10/2024, per l'importo complessivo di € 201,07, limitatamente alla seguente cartella esattoriale, come riportata in ricorso: - n. 09720200191924186 notificata il 14/08/2023, relativa all'omesso pagamento della TASI anno 2014 del Comune di MENTANA;
meglio specificato in epigrafe, emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Roma, per un totale di euro 204,19 oltre spese di notifica, in relazione all'autovettura TOYOTA YARIS 1,3 5P targata Targa_2
A)A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa per i seguenti motivi:
-1) omessa notifica della cartella di pagamento n 09720200191924186 e degli atti ad essa prodromici e conseguente illegittimita' del preavviso di fermo n. 09780202400116088;
-2) prescrizione di sanzioni ed interessi;
-3) nullita'/illegittimita' del preavviso di fermo per violazione dell'art. 7 comma 1, l. n. 212/2000: omessa allegazione
Tanto premesso ha avanzato le conclusioni sopra riportate.
B) Si è costituita con controdeduzioni in giudizio la AdER di Roma che ha sostenuto l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, instando per la sua reiezione per:
1) difetto di contraddittorio, carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione, inammissibilita' e tardivita' del ricorso per regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese l'atto impugnato;
2) infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria regolarita' della comunicazione preventiva di fermo amministrativo/corretta attivita' in merito alla notifica del preavviso di fermo;
3) infondatezza dell'istanza di sospensione.
Ha formulato le conclusioni sopra riportate.
A supporto ha depositato: 1) Ricorso introduttivo;
2) Estratto-ruolo; 3) Relata di notifica cartella n.
09720200191924186000; 4) Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202400116088000;
5) Relata di notifica comunicazione preventiva fermo amministrativo;
6) Richiesta intervento con ricevute pec di accettazione e consegna;
7) Procura Speciale.
C) All'udienza pubblica del giorno 18.12.2025 la parte ricorrente ha contestato la documentazione prodotta dall'AdER e la mancata prova della ricezione (Cad) della raccomandata relativa al deposito presso la casa comunale della cartella di pagamento 09720200191924186.
All'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il preavviso di fermo impugnato n. n. 09780202400116088 l'Agente della riscossione ha preavvisato il debitore iscritto nei pubblici registri che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, senza necessità di ulteriore comunicazione, avrebbe eseguito il fermo del veicolo TOYOTA
YARIS 1,3 5P targata Targa_2, mediante iscrizione nei registri mobiliari (art. 86, comma 2, DPR n. 602/73).
1) Preliminarmente si rileva che l'AdER in data 12.02.2025 ha provveduto a notificare il ricorso e a formulare richiesta di intervento al Comune di Mentana (RM) al seguente indirizzo pec : protocollo@pec.comune. mentana.rm.it. Il Comune di Mentana non si è costituito.
Vale la pena evidenziare che nella fattispecie il contribuente non ha argomentato vizi in ordine all'omessa notifica dell'avviso di accertamento Tasi 2014, bensì ha rilevato l'omessa notifica di una cartella di pagamento emessa, spedita e di competenza dell'AdER, per la quale non si ritiene necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore Comune di Mentana, che è stato peraltro informato del contenzioso.
2) Sull'omessa notifica della Cartella 09720200191924186000 parte ricorrente lamenta che la produzione documentale da parte dell'AdER è inidonea a provare la ricezione della cartella di pagamento Tasi 2014 n.
09720200191924186.
Il motivo è fondato.
L'Ente della Riscossione ha depositato la cartolina relativa al deposito del plico presso la casa comunale in data 2.5.2023 e il solo prospetto da cui risulta spedita una raccta il 26.6.2023 n. 696376810171. Manca tuttavia la cartolina con la prova della ricezione della citata cartella da parte di Ricorrente_1.
Secondo i principi sanciti dall'articolo 2697 c.c. e secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, che il Collegio condivide, in materia di riscossione, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. SS.UU. sentenza n. 10012 dep. 15.04.2021; Cass.,
1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008).
Orbene in tema di notificazione per mezzo del servizio postale l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149
c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita. Consegue che la mancanza della ricevuta di ritorno della raccomandata rende inesistente e non soltanto nulla la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la l'avvenuta conoscenza.
L'avviso di ricevimento è infatti l'unico documento valido per provare la consegna, la data e l'identità del ricevente a mani del quale la stessa è stata eseguita, allorquando si proceda alla notifica attraverso il servizio postale.
3) Con ulteriore motivo di impugnazione la parte ha eccepito la carenza di motivazione del preavviso di fermo per “nullita'/illegittimita' del preavviso di fermo per violazione dell'art. 7 comma 1, l. n. 212/2000 per omessa allegazione”.
Il motivo è fondato.
A parte l'obbligo di allegazione della cartella richiamata nel preavviso, ciò che risulta carente nell'atto impugnato sono le ragioni per cui l'AdER ritiene di dover procedere al blocco del veicolo in via di urgenza, senza tenere conto del principio di proporzionalità rispetto all'esiguità del credito di euro 204,19.
L'atto impugnato non spiega infatti le ragioni per cui, a fronte della pretesa di un esiguo credito tributario di euro 204,19, l'Ente della riscossione ritenga di dover adottare la misura cautelare del blocco della circolazione dell'autovettura TOYOTA YARIS 1,3 5P targata Targa_2, anziché altra ordinaria forma di recupero crediti.
Tale scelta non appare motivata e risulta sproporzionata rispetto al valore del veicolo e rispetto all'entità del pagamento richiesto.
L'articolo 7 sulla“Chiarezza e motivazione degli atti” dello Statuto del contribuente prevede: “1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente …. le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione”.
Vale la pena richiamare anche il principio racchiuso nell'articolo 3 della L. 241 del 1990 e sue successive modificazioni, che è dedicato all'obbligo che incombe sulla Pubblica Amministrazione di motivare ogni atto che proviene dalla stessa, per dare la possibilità al cittadino di conoscere le ragioni che sono a fondamento del provvedimento adottato ma anche al fine di contemperare il principio di trasparenza su cui si fonda l'uso della discrezionalità che incombe anche in capo all'Agenzia delle Entrate Riscossione.
In buona sostanza si rileva che nella motivazione del preavviso manca qualunque riferimento ai criteri di valutazione dell'urgenza e della proporzionalità del preavviso, ossia come la discrezionalità sia stata usata per il bilanciamento tra l'irrisorio importo del credito rispetto al correlato al valore del bene sul quale andrà ad incidere il fermo.
Il preavviso di fermo, che nella fattispecie non specifica le ragioni per le quali si intende procedere nei confronti del contribuente mediante procedure cautelari, non può limitarsi a un generico riferimento ai debiti, ma deve esplicitare le ragioni cautelari, ovvero le circostanze che portano l'ente di riscossione a temere la compromissione del credito tributario.
Per quanto sopra, le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al giudicante, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti nell'ambito della fattispecie e ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Conclusivamente, il ricorso merita accoglimento.
Quanto al carico delle spese di lite si ritiene equa la compensazione integrale per gravi motivi, tenuto conto di possibili disguidi inerenti la gestione automatizzata della pratica.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 18.12.2025.
Il giudice (Margherita Mantini)