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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 05/01/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 100/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di OM Sezione 41, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IACUZIO FRANCESCO SAVERIO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9325/2024 depositato il 13/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 01185635 89 000 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11572/2025 depositato il
20/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo PEC in data 06.05.2024, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione notificava all'Avv.
Ricorrente_1 la cartella di pagamento n. 09720240118563589000, mediante la quale si intimava il pagamento dell'importo complessivo di Euro 296,42. Tale somma era richiesta a titolo di omesso pagamento dell'avviso di liquidazione n. 2017/003 EM 000012731/0, relativo alla registrazione dell'atto giudiziario n.
12731/2017 del Tribunale Civile di Roma.
Avverso tale atto, l'Avv. Ricorrente_1 proponeva rituale ricorso, notificato e depositato in data 13.05.2024, affidato ad un unico motivo di diritto.
Nel merito, il ricorrente esponeva che la pretesa iscritta a ruolo era palesemente illegittima, in quanto fondata su un credito già estinto. Deduceva, infatti, che l'avviso di liquidazione sotteso (n.
2017003EM0000127310001), sebbene notificatogli in data 05.05.2021, era stato integralmente saldato in data 07.05.2021 dalla "parte soccombente", coobbligata in solido. A sostegno di tale eccezione, il ricorrente produceva (sub doc. 3) la quietanza di pagamento (Modello F23), dalla quale emergeva che il versamento era stato effettuato dal coobbligato "OM CAPITALE" (C.F. P.IVA_1) in data 07.05.2021, con imputazione specifica al numero di atto 2017 003 EM 0000127310.
Il ricorrente, rilevando l'assenza di un valido titolo legittimante il credito vantato dall'Amministrazione, formulava istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella, lamentando il periculum in mora derivante da un'imminente azione di fermo amministrativo, e concludeva per l'annullamento dell'atto e per la condanna solidale delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite, citando a supporto la pronuncia della Corte di Cassazione n. 7086/2021.
Si costituiva in giudizio la sola Agenzia delle Entrate, con atto depositato in data 17.05.2024, nel quale, al punto A) "MOTIVI DELLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE", ammetteva testualmente la fondatezza dell'impugnazione. L'Ufficio resistente dava atto che "dall'esame della documentazione reperita dall'Ufficio è risultata fondata l'eccezione avanzata dalla contribuente atteso che per l'avviso di liquidazione prodromico alla cartella impugnata risulta effettuato il pagamento in data 7 maggio 2021 con modello F23 dal coobbligato Roma Capitale".
L'Agenzia delle Entrate comunicava, inoltre, di aver conseguentemente provveduto all'emissione di un provvedimento di sgravio (prot. 2024S0609416), ritualmente allegato agli atti. Da tale provvedimento, recante data di convalida 12.09.2024, emergeva l'integrale annullamento del ruolo per l'importo di Euro 290,54, con la testuale motivazione "VERSAMENTO DEL COOBBLIGATO OM CAPITALE".
Alla luce di tale intervento in autotutela, l'Ufficio chiedeva a questa Corte di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/1992. Relativamente alle spese di lite, al punto B) della memoria, l'Ufficio ne chiedeva l'integrale compensazione, giustificandola "dalla circostanza che l'Ufficio, verificata la fondatezza delle doglianze della parte, ha provveduto autonomamente allo sgravio della cartella".
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 546/1992 (Testo Unico del Processo Tributario) dispone che "Il giudizio si estingue... nei casi di cessazione della materia del contendere". Tale fattispecie si verifica qualora, nel corso del processo, l'Amministrazione finanziaria adotti un provvedimento – tipicamente, un annullamento in autotutela o uno sgravio – che soddisfi integralmente la pretesa del ricorrente, rimuovendo l'atto impugnato e rendendo, di conseguenza, superflua una pronuncia di merito sull'oggetto della controversia.
Nel caso di specie, è un fatto processualmente accertato e incontestato che: 1) il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720240118563589000;
2) in pendenza di giudizio, l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento prot. 2024S0609416 convalidato in data 12.09.2024, ha disposto lo sgravio totale delle somme iscritte a ruolo (per Euro 290,54) che costituiscono il fondamento della cartella impugnata.
L'emissione del provvedimento di sgravio, motivato dal "VERSAMENTO DEL COOBBLIGATO OM
CAPITALE", ha rimosso ab origine il presupposto giuridico della pretesa. L'annullamento del ruolo ha, infatti, travolto l'intera pretesa esattoriale, inclusi gli oneri accessori e i diritti di notifica della cartella (pari a Euro
5,88), poiché l'azione di riscossione è divenuta sine titulo.
Essendo l'interesse del ricorrente all'annullamento dell'atto impositivo pienamente soddisfatto dall'intervento in autotutela dell'Amministrazione, questa Corte non può che prendere atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere e dichiarare, conformemente alla richiesta dell'Ufficio, l'estinzione del giudizio ai sensi del citato art. 46 D.Lgs. 546/1992.
Secondo il consolidato e unanime orientamento della Corte di Cassazione (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 2289/2022; Cass. Civ., Sez. VI-5, ord. n. 27381/2018), in caso di cessazione della materia del contendere dovuta all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato in corso di causa, il giudice tributario, per statuire sulle spese, deve applicare il principio della "soccombenza virtuale". Tale principio impone al giudice di effettuare una delibazione sommaria del merito della controversia, valutando ex ante la fondatezza del ricorso. Il Collegio deve, in sintesi, determinare quale parte sarebbe risultata vittoriosa qualora il giudizio fosse proseguito fino alla sua naturale conclusione, ponendo le spese a carico della parte che sarebbe risultata soccombente.
L'applicazione di tale principio al caso di specie è evidente.
È la stessa Agenzia delle Entrate, nella propria memoria di costituzione, ad ammettere in modo esplicito e inequivocabile che l'eccezione del ricorrente era "fondata". L'Ufficio ha verificato e confermato che il pagamento dell'avviso di liquidazione prodromico era già avvenuto in data 07.05.2021 ad opera del coobbligato Roma Capitale.
L'istruttoria ha dimostrato che la cartella di pagamento impugnata, basata sul ruolo n. 2024/001073 reso esecutivo in data 21.02.2024, è stata emessa per un credito che, al momento della formazione del ruolo, era già stato estinto da quasi tre anni (dal 07.05.2021). L'Amministrazione Finanziaria ha omesso di registrare il pagamento del coobbligato e proceduto all'indebita iscrizione a ruolo di un debito inesistente.
Ciò ha costretto il ricorrente, onde tutelare i propri diritti e prevenire un'esecuzione ingiusta (come il "fermo veicoli" paventato nell'istanza di sospensione), ad adire questa Corte, sostenendo i relativi costi. Le spese di giudizio seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate in complessivi euro Euro 278,00 a titolo di compenso professionale, oltre CUT rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge, tenendo conto del valore della controversia (dichiarato in Euro 296,42), della natura della causa (cessazione della materia del contendere con ammissione della fondatezza da parte dell'Ente) e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. condanna l'agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro 278,00 a titolo di compenso professionale oltre cut rimborso forfettario 15 per cento, iva e cpa come per legge.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di OM Sezione 41, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IACUZIO FRANCESCO SAVERIO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9325/2024 depositato il 13/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 01185635 89 000 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11572/2025 depositato il
20/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo PEC in data 06.05.2024, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione notificava all'Avv.
Ricorrente_1 la cartella di pagamento n. 09720240118563589000, mediante la quale si intimava il pagamento dell'importo complessivo di Euro 296,42. Tale somma era richiesta a titolo di omesso pagamento dell'avviso di liquidazione n. 2017/003 EM 000012731/0, relativo alla registrazione dell'atto giudiziario n.
12731/2017 del Tribunale Civile di Roma.
Avverso tale atto, l'Avv. Ricorrente_1 proponeva rituale ricorso, notificato e depositato in data 13.05.2024, affidato ad un unico motivo di diritto.
Nel merito, il ricorrente esponeva che la pretesa iscritta a ruolo era palesemente illegittima, in quanto fondata su un credito già estinto. Deduceva, infatti, che l'avviso di liquidazione sotteso (n.
2017003EM0000127310001), sebbene notificatogli in data 05.05.2021, era stato integralmente saldato in data 07.05.2021 dalla "parte soccombente", coobbligata in solido. A sostegno di tale eccezione, il ricorrente produceva (sub doc. 3) la quietanza di pagamento (Modello F23), dalla quale emergeva che il versamento era stato effettuato dal coobbligato "OM CAPITALE" (C.F. P.IVA_1) in data 07.05.2021, con imputazione specifica al numero di atto 2017 003 EM 0000127310.
Il ricorrente, rilevando l'assenza di un valido titolo legittimante il credito vantato dall'Amministrazione, formulava istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella, lamentando il periculum in mora derivante da un'imminente azione di fermo amministrativo, e concludeva per l'annullamento dell'atto e per la condanna solidale delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite, citando a supporto la pronuncia della Corte di Cassazione n. 7086/2021.
Si costituiva in giudizio la sola Agenzia delle Entrate, con atto depositato in data 17.05.2024, nel quale, al punto A) "MOTIVI DELLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE", ammetteva testualmente la fondatezza dell'impugnazione. L'Ufficio resistente dava atto che "dall'esame della documentazione reperita dall'Ufficio è risultata fondata l'eccezione avanzata dalla contribuente atteso che per l'avviso di liquidazione prodromico alla cartella impugnata risulta effettuato il pagamento in data 7 maggio 2021 con modello F23 dal coobbligato Roma Capitale".
L'Agenzia delle Entrate comunicava, inoltre, di aver conseguentemente provveduto all'emissione di un provvedimento di sgravio (prot. 2024S0609416), ritualmente allegato agli atti. Da tale provvedimento, recante data di convalida 12.09.2024, emergeva l'integrale annullamento del ruolo per l'importo di Euro 290,54, con la testuale motivazione "VERSAMENTO DEL COOBBLIGATO OM CAPITALE".
Alla luce di tale intervento in autotutela, l'Ufficio chiedeva a questa Corte di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/1992. Relativamente alle spese di lite, al punto B) della memoria, l'Ufficio ne chiedeva l'integrale compensazione, giustificandola "dalla circostanza che l'Ufficio, verificata la fondatezza delle doglianze della parte, ha provveduto autonomamente allo sgravio della cartella".
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 546/1992 (Testo Unico del Processo Tributario) dispone che "Il giudizio si estingue... nei casi di cessazione della materia del contendere". Tale fattispecie si verifica qualora, nel corso del processo, l'Amministrazione finanziaria adotti un provvedimento – tipicamente, un annullamento in autotutela o uno sgravio – che soddisfi integralmente la pretesa del ricorrente, rimuovendo l'atto impugnato e rendendo, di conseguenza, superflua una pronuncia di merito sull'oggetto della controversia.
Nel caso di specie, è un fatto processualmente accertato e incontestato che: 1) il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720240118563589000;
2) in pendenza di giudizio, l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento prot. 2024S0609416 convalidato in data 12.09.2024, ha disposto lo sgravio totale delle somme iscritte a ruolo (per Euro 290,54) che costituiscono il fondamento della cartella impugnata.
L'emissione del provvedimento di sgravio, motivato dal "VERSAMENTO DEL COOBBLIGATO OM
CAPITALE", ha rimosso ab origine il presupposto giuridico della pretesa. L'annullamento del ruolo ha, infatti, travolto l'intera pretesa esattoriale, inclusi gli oneri accessori e i diritti di notifica della cartella (pari a Euro
5,88), poiché l'azione di riscossione è divenuta sine titulo.
Essendo l'interesse del ricorrente all'annullamento dell'atto impositivo pienamente soddisfatto dall'intervento in autotutela dell'Amministrazione, questa Corte non può che prendere atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere e dichiarare, conformemente alla richiesta dell'Ufficio, l'estinzione del giudizio ai sensi del citato art. 46 D.Lgs. 546/1992.
Secondo il consolidato e unanime orientamento della Corte di Cassazione (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 2289/2022; Cass. Civ., Sez. VI-5, ord. n. 27381/2018), in caso di cessazione della materia del contendere dovuta all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato in corso di causa, il giudice tributario, per statuire sulle spese, deve applicare il principio della "soccombenza virtuale". Tale principio impone al giudice di effettuare una delibazione sommaria del merito della controversia, valutando ex ante la fondatezza del ricorso. Il Collegio deve, in sintesi, determinare quale parte sarebbe risultata vittoriosa qualora il giudizio fosse proseguito fino alla sua naturale conclusione, ponendo le spese a carico della parte che sarebbe risultata soccombente.
L'applicazione di tale principio al caso di specie è evidente.
È la stessa Agenzia delle Entrate, nella propria memoria di costituzione, ad ammettere in modo esplicito e inequivocabile che l'eccezione del ricorrente era "fondata". L'Ufficio ha verificato e confermato che il pagamento dell'avviso di liquidazione prodromico era già avvenuto in data 07.05.2021 ad opera del coobbligato Roma Capitale.
L'istruttoria ha dimostrato che la cartella di pagamento impugnata, basata sul ruolo n. 2024/001073 reso esecutivo in data 21.02.2024, è stata emessa per un credito che, al momento della formazione del ruolo, era già stato estinto da quasi tre anni (dal 07.05.2021). L'Amministrazione Finanziaria ha omesso di registrare il pagamento del coobbligato e proceduto all'indebita iscrizione a ruolo di un debito inesistente.
Ciò ha costretto il ricorrente, onde tutelare i propri diritti e prevenire un'esecuzione ingiusta (come il "fermo veicoli" paventato nell'istanza di sospensione), ad adire questa Corte, sostenendo i relativi costi. Le spese di giudizio seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate in complessivi euro Euro 278,00 a titolo di compenso professionale, oltre CUT rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge, tenendo conto del valore della controversia (dichiarato in Euro 296,42), della natura della causa (cessazione della materia del contendere con ammissione della fondatezza da parte dell'Ente) e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. condanna l'agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro 278,00 a titolo di compenso professionale oltre cut rimborso forfettario 15 per cento, iva e cpa come per legge.